Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 47164/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Venezia del 12/04/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] monocratico del dibattimento del Tribunale di Venezia con sentenza emessa il 12 aprile 2023 ha applicato, su richiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla detenzione a fini di cessione di circa 10 gr. di cocaina e 3,25 gr. di hashish e alle "cessioni di ulteriori quantitativi di stupefacenti" (capo A), nonché al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (capo B).

2. Avverso detta sentenza ricorre, a mezzo d& proprio difensore, l'imputato deducendo l'omessa motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro, non riconducibile all'illecita attività di spaccio ma derivante da regolare e documentata attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Il capo A) dell'imputazione a carico del Sehimi contempla, oltre alla detenzione a fini di cessione di poco meno di 10 grammi di cocaina e di :3,25 grammi di hashish, anche "la cessione di ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti, venendo colto al momento del controllo nella detenzione di euro 2.760 costituenti il profitto delle suddette cessioni".

Con la richiesta di applicazione della pena l'imputato ha accettato detta contestazione, nel cui ambito la somma di denaro viene espressamente qualificata come provento delle cessioni di stupefacenti.

3. Questa Corte ha precisato che «in tema di patteggiamento, l'individuazione e la qualificazione giuridica del fatto, per come risultanti dall'atto di accusa, dall'accordo delle parti e dalla valutazione del primo giudice, in mancanza di irnpugnazione sul punto, rimangono coperte da giudicato interno parziale» (Sez. 3, n. 38296 del 03/06/2014, Pg in proc.

Recinelli, Rv. 260335 - 01).

Pertanto, la qualificazione della somma di denaro sequestrata - così come cristallizzata nell'imputazione - non è suscettibile di rivisitazione e le deduzioni del ricorrente, che vorrebbero ricondurre tale somma ad una provenienza lecita, risultano per tale motivo inammissibili.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Venezia del 12/04/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] monocratico del dibattimento del Tribunale di Venezia con sentenza emessa il 12 aprile 2023 ha applicato, su richiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla detenzione a fini di cessione di circa 10 gr. di cocaina e 3,25 gr. di hashish e alle "cessioni di ulteriori quantitativi di stupefacenti" (capo A), nonché al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (capo B). 2. Avverso detta sentenza ricorre, a mezzo d& proprio difensore, l'imputato deducendo l'omessa motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro, non riconducibile all'illecita attività di spaccio ma derivante da regolare e documentata attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Il capo A) dell'imputazione a carico del Sehimi contempla, oltre alla detenzione a fini di cessione di poco meno di 10 grammi di cocaina e di :3,25 grammi di hashish, anche "la cessione di ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti, venendo colto al momento del controllo nella detenzione di euro 2.760 costituenti il profitto delle suddette cessioni". Con la richiesta di applicazione della pena l'imputato ha accettato detta contestazione, nel cui ambito la somma di denaro viene espressamente qualificata come provento delle cessioni di stupefacenti. 3. Questa Corte ha precisato che «in tema di patteggiamento, l'individuazione e la qualificazione giuridica del fatto, per come risultanti dall'atto di accusa, dall'accordo delle parti e dalla valutazione del primo giudice, in mancanza di irnpugnazione sul punto, rimangono coperte da giudicato interno parziale» (Sez. 3, n. 38296 del 03/06/2014, Pg in proc. Recinelli, Rv. 260335 - 01). Pertanto, la qualificazione della somma di denaro sequestrata - così come cristallizzata nell'imputazione - non è suscettibile di rivisitazione e le deduzioni del ricorrente, che vorrebbero ricondurre tale somma ad una provenienza lecita, risultano per tale motivo inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 o
Sentenza Cassazione n. 47164/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris