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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 05229/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7788/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n.60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1192/2017 , depositata il28/12/2017, R.G.N. 1023/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 1192/2017, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di Italia Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]) di cui era stata lavoratrice con contratto a progetto, diretta ad ottenere la trasformazione, in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dei contratti di collaborazione tempo per tempo stipulati (dall’Agosto 2004 o in subordine dal 6.10.2005) con la predetta società per l’attività svolta nella segreteria tecnica relativa la progetto “Bacino LSU -Comune di Palermo” e, per l’effetto, per sentire dichiarare sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di categoria D1 del CCL Aziendale, con decorrenza dal 2 agosto 2004, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento di una indennità risarcitoria ex art. 32 co. 5 legge n. 183/2010 quantificata in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre alle differenze retributive connesse al conseguito superiore inquadramento.

2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, a differenza di quanto opinato dal Tribunale, hanno ritenuto che Italia Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] non avesse natura privatistica e, pertanto, quale ente strumentale del Ministero del Lavoro i cui compiti, ancorché espletati nella forma giuridica della società per azioni, ricadevano o erano complementari a quelli del suddetto Ministero, ad essa era applicabile il disposto di cui all’art. 36 co. 5 d.lgs. n. 165/2001 con conseguente impossibilità di convertire in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato i contratti di collaborazione a progetto, eventualmente invalidi, stipulati inter-partes; gli stessi giudici hanno, poi, rilevato che fosse preclusa alla originaria ricorrente la possibilità di conseguire il risarcimento del cd. danno comunitario non essendo stata formulata una specifica domanda in tali sensi.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha propost o ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo la ricorre nte eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere la Corte territoriale posto a fondamento della propria decisione fatti e circostanze mai allegate, così incorrendo nel vizio di ultra petizione, da controparte: in particolare, la presenza di una posizione autoritativa nelle scelte gestionali ed organizzative della società, rivestite dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia; l’assenza di previsioni in ordine alla distribuzione fra soci degli utili di bilancio (in un contesto in cui lo Statuto prodotto era posteriore alla sentenza di primo grado); la possibilità di controlli di carattere preventivo e successivo sull’operato della Società, che peraltro non avrebbero fatto venire meno lanatura di società privata.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1 co. 2 e 36 D.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 30 della legge n. 448/2001, all’art. 1 co. 3 del D.lgs. n. 1/1999, agli artt. 61, 62 e 69 D.lgs. n. 276/2003, all’art. 32 legge n. 183/2010, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale ricostruito la natura giuridica della società sulla base di atti posteriori alla costituzione del rapporto di lavoro, avvenuta il 2 agosto 2004, e per avere ritenuto sussistenti gli elementi necessari per attribuire ad una società privata la natura di amministrazione pubblica: in particolare, per il richiamo alle disposizioni di cui al DPCM 23.11.2007, al D.lgs. n. 150/2015 e allo [OSCURATO:SOCIETA], posteriore ai fatti di causa e prodotto tardivamente in giudizio.

4. Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 36 D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 32 della legge n. 183/2010, per non avere la Corte territoriale riconosciuto il risarcimento del danno derivante dall’uso abusivo di un contratto di lavoro flessibile nonostante vi fosse stata espressa domanda ad ottenere il riconoscimento della indennità di cui all’art. 32 della legge n. 183/2010 quale conseguenza della violazione della disciplina in materia di contratto di lavoro a progetto.

5. Il primo motivo è infondato.

6. Invero, perché vi sia violazione tra chiesto e pronunciato ex art.112 c.p.c., è necessario che sussista un’ultrapetizione da parte della Corte di merito sulle domande postulate dal ricorrente.

7. In particolare, perché sia ravvisabile detto vizio è necessa rio che il giudice sostituisca, nella sua analisi, la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. n. 15925/2007; Cass. n. 13945 /2012; Cass. n. 5153/2019).

8. Nel caso di specie, invece, alla luce di quanto riportato nella gravata sentenza, i giudici di seconde cure non sono andati oltre il bene giuridico oggetto della controversia, ritenendo la necessità di accertare la natura giuridica della società datrice quale presupposto della fondatezza della vantata pretesa: ciò è stato effettuato vagliando sulla natura giuridica della società datrice, esaminando in particolar modo la struttura della società nonché gli effetti la sentenza n. 363 del 19 dicembre 2003 della Corte Costituzionale sulla datrice di lavoro non superando, quindi, quanto richiesto dalla odierna controricorrente.

9. Questa Corte, infatti, ha delineato i compiti del giudice del merito, tra cui si ravvisa anche quello di definire le domande avanzate dalle parti identificando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a formare oggetto del petitum, nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio.

Il giudice di appello può a sua volta procedere ad una nuova qualificazione giuridica dei suddetti elementi, ma sempre entro i limiti di fatto originariamente prospettati dalla parte e lasciando immutati il petitume la causa petendi (Cass. n. 11199/2000; Cass. n. 2574/1999; Cass. n. 3782/1997; n. 8924/1995).

10. In tale precipua prospettiva, la richiesta di accertamento in ordine alla natura giuridica della società datrice è stata correttamente interpretata di talché la Corte di merito non ha operato alcun stravolgimento della domanda, essendo, invece, la sua decisione totalmente in linea con il bene richiesto in giudizio.

11. In materia di procedimento civile, in conclusione, va ribadito il principio secondo cui sussiste vizio di "ultra" o "extra" petizione ex art.112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.

E tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass. n. 25140/2010; Cass. n. 12943/2012).

12. Non sussiste, pertanto, nel caso in esame l’asserita violazione del divieto di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.

13. Il secondo motivo è parimenti infondato.

14. Punto decisivo ai fini della risoluzion e della questione posta in giudizio è certamente quello di stabilire da quale momento operi la conversione del contratto a progetto in caso di richiesta di nullità.

15. Secondo un precedente di questa Corte potrebbe supporsi che la decorrenza della conversione debba essere valutata al momento della decisione della controversia e non a quello di sua iniziale introduzione o di stipula del contratto invalido (Cass. n. 10232 del 2019, non massimata), operando dunque, in sostanza, ex nunc.

16. [OSCURATO:PERSONA], però, ritiene di precisare che quanto statuito nella richiamata pronuncia rimane un assunto isolato che non presenta altri provvedimenti di legittimità conformi, anche successivi, in materia.

17. Invero, il costante orientamento di questa Corte ha sempre affermato la tesi opposta secondo cui la conversione di un contratto nullo opera ex tunc, ovverosia al momento della stipula del contratto.

18. Più precisamente, la nullità del contratto, ai sensi dell'art.1418 co. 1 cod. civ., deve essere valutata al momento genetico della fattispecie negoziale in ragione del fatto che è proprio l’esistenza della fattispecie invalida a porsi in contrasto con la norma imperativa; in tal senso l'assunto secondo cui si sarebbe dovuto tenere conto della data di decisione della sentenza di appello ai fini della nullità contrattuale non deve ritenersi condivisibile (Cass. n. 6818/2018, Cass. n. 3621/2018, Cass. n. 3815/2021, Cass. n. 446/2021; Cass. n. 30054/2022).

19. Atteso quanto fin qui esposto, dunque, è necessario esaminare la natura giuridica dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (all’epoca Italia Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]) al momento della conclusione dei contratti, avvenuta -per quello che ci interessa-nel 2004/2005, perché si possa affermare se sia possibile la conversione del contratto in ragione della natura pubblicistica della società.20.

La sentenza oggetto di gravame, sebbene ai fini dell’accertamento in ordine alla natura giuridica della datrice di lavoro abbia fatto menzione di disposizioni successive alla stipulazione del contratto, quali il D.P.C.M. 23 novembre del 2007 e lo [OSCURATO:SOCIETA]., d’altro canto ha, però, come snodo centrale dell’iter decisionale la sentenza della Corte Costituzionale del 19.12.2003 n. 363, la quale costituisce lo strumento mediante il quale la Corte d’appello ha correttamente verificatola natura giuridica della odierna controricorrente.

21. [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 363/2003 ha compiuto una dettagliata analisi di Italia Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] rilevando che la società deve essere considerata come soggetto avente natura pubblicistica in ragione non solo della particolare struttura di siffatta società per azioni, essendo a capitale esclusivamente pubblico, ma anche in virtù delle funzioni svolte e degli obiettivi prefissati, i quali contemplano dei servizi finalizzati alla promozione dell’occupazione ed in particolare dei lavori socialmente utili, non avendo dunque di converso finalità economiche e di profitto tipiche delle società per azioni.

22. La Corte d’appello alla stregua dell’analisi compiuta dalla Corte Costituzionale ha aderito a tali superiori ed autorevoli argomentazioni riconoscendo dunque i caratteri tipici di un ente pubblico, o più precisamente di un “Ente strumentale”, il quale è completamente sottoposto all’indirizzo ed al controllo degli organi governativi.

23. Per le ragioni sin qui esposte, la sentenza oggetto di gravame ha, dunque, correttamente statuito circa l’invalidità della conversione del contratto a progetto sia da un punto di vista sostanziale, in ragione della natura pubblicistica della datrice di lavoro, che da un punto di vista cronologico, in quanto la stipulazione dei contratti impugnati è avvenuta nel 2004/2005 e dunque successivamente alla sentenza n. 363/2003 della Corte Costituzionale ove si accertava la natura pubblicistica dell’odierna controricorrente.

24. Il ter zo motivo è, infine, anche esso infondato.

25. In primo luogo, con la censura oggetto d’esame viene dedotto, ex art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c., un vizio di interpretazione della domanda, il quale però, nei termini in cui è stato prospettato, avrebbe dovuto essere censurato, nei limiti in cui è consentito in sede di legittimità, ex art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c.

26. Invero, secondo il risalente ed ormai consolidato orientamento di questa Corte, la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 248/1976; Cass. n. 31546/2019; Cass. n. 11103/2020)

27. Pertanto, nel caso di specie l'assunta erronea interpretazi one della domanda è infondata, in quanto non censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giacché con tale motivo di impugnazione si pone in discussione il significato della norma e non la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito.

28. Peraltro, la sentenza impugnata ha dato corretta interpretazione della domanda della lavoratrice, avendo quest’ultima chiesto esclusivamente il risarcimento ex art. 32, comma 5 legge n. 183/2010 “quale conseguenza della declaratoria di illegittimità dell'impugnato licenziamento, "di un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto non percepita dal 31 dicembre 2011 alla data di effettiva reintegrazione ..." ovvero "delle indennità previste dall'art. 18 della L.20 maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dall'art.1 della L. 28 giugno 2012, n.192" o ancora della "retribuzione globale di fatto non percepita dal mese di novembre 2007 alla data di effettiva reintegrazione", quale effetto della conversione (e non della mancata conversione) degli impugnati contratti a progetto in un unitario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, "dell'indennità di cui all'art.30, c.5 della 1.183 del 2010”.

29. La ricorrente, infatti, non ha mai formulato alcuna richiesta in ordine al risarcimento comunitario ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, proprio in ragione del fatto che le pretese dell’odierna ricorrente si fondavano sull’assunto secondo cui tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato rientrante nella sfera della contrattazione privata.

30. Di converso, quanto disposto all’art. 36, comma 5, legge n. 165/2001, che ha ad oggetto il c.d. risarcimento comunitario, configura una sorta di misura atta a dissuadere e disincentivare l’illegittimo ricorso ai contratti a tempo determinato o l’abusivo utilizzo di siffatti contratti nell’ambito del pubblico impiego, non chiesto nella fattispecie.

31. A ciò si aggiunga che la censura è anche priva del carattere di specificità, così violando, pertanto, i dettami dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

32. Le censure , infatti, che si fondano su atti e documenti del giudizio di merito, limitatamente richiamati dal ricorrente, senza che detti documenti siano riprodotti nel ricorso, ovvero, laddove riprodotti, senza che nel ricorso si forniscano puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza che si precisi la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità, non sono meritevoli di accoglimento (Cass.

SS.

UU. n. 34469/2019).

33. Nel caso in specie, invece, la lavoratrice non ha fatto alcuna menzione in maniera puntuale e precisa del testo effettivamente riportato nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado onde consentire un adeguato controllo da parte di questa Corte.

34. All a stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

35. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.36.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02dà atto della sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7788/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n.60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1192/2017 , depositata il28/12/2017, R.G.N. 1023/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 1192/2017, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di Italia Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]) di cui era stata lavoratrice con contratto a progetto, diretta ad ottenere la trasformazione, in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dei contratti di collaborazione tempo per tempo stipulati (dall’Agosto 2004 o in subordine dal 6.10.2005) con la predetta società per l’attività svolta nella segreteria tecnica relativa la progetto “Bacino LSU -Comune di Palermo” e, per l’effetto, per sentire dichiarare sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di categoria D1 del CCL Aziendale, con decorrenza dal 2 agosto 2004, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento di una indennità risarcitoria ex art. 32 co. 5 legge n. 183/2010 quantificata in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre alle differenze retributive connesse al conseguito superiore inquadramento. 2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, a differenza di quanto opinato dal Tribunale, hanno ritenuto che Italia Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] non avesse natura privatistica e, pertanto, quale ente strumentale del Ministero del Lavoro i cui compiti, ancorché espletati nella forma giuridica della società per azioni, ricadevano o erano complementari a quelli del suddetto Ministero, ad essa era applicabile il disposto di cui all’art. 36 co. 5 d.lgs. n. 165/2001 con conseguente impossibilità di convertire in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato i contratti di collaborazione a progetto, eventualmente invalidi, stipulati inter-partes; gli stessi giudici hanno, poi, rilevato che fosse preclusa alla originaria ricorrente la possibilità di conseguire il risarcimento del cd. danno comunitario non essendo stata formulata una specifica domanda in tali sensi. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha propost o ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo la ricorre nte eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere la Corte territoriale posto a fondamento della propria decisione fatti e circostanze mai allegate, così incorrendo nel vizio di ultra petizione, da controparte: in particolare, la presenza di una posizione autoritativa nelle scelte gestionali ed organizzative della società, rivestite dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia; l’assenza di previsioni in ordine alla distribuzione fra soci degli utili di bilancio (in un contesto in cui lo Statuto prodotto era posteriore alla sentenza di primo grado); la possibilità di controlli di carattere preventivo e successivo sull’operato della Società, che peraltro non avrebbero fatto venire meno lanatura di società privata. 3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1 co. 2 e 36 D.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 30 della legge n. 448/2001, all’art. 1 co. 3 del D.lgs. n. 1/1999, agli artt. 61, 62 e 69 D.lgs. n. 276/2003, all’art. 32 legge n. 183/2010, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale ricostruito la natura giuridica della società sulla base di atti posteriori alla costituzione del rapporto di lavoro, avvenuta il 2 agosto 2004, e per avere ritenuto sussistenti gli elementi necessari per attribuire ad una società privata la natura di amministrazione pubblica: in particolare, per il richiamo alle disposizioni di cui al DPCM 23.11.2007, al D.lgs. n. 150/2015 e allo [OSCURATO:SOCIETA], posteriore ai fatti di causa e prodotto tardivamente in giudizio. 4. Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 36 D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 32 della legge n. 183/2010, per non avere la Corte territoriale riconosciuto il risarcimento del danno derivante dall’uso abusivo di un contratto di lavoro flessibile nonostante vi fosse stata espressa domanda ad ottenere il riconoscimento della indennità di cui all’art. 32 della legge n. 183/2010 quale conseguenza della violazione della disciplina in materia di contratto di lavoro a progetto. 5. Il primo motivo è infondato. 6. Invero, perché vi sia violazione tra chiesto e pronunciato ex art.112 c.p.c., è necessario che sussista un’ultrapetizione da parte della Corte di merito sulle domande postulate dal ricorrente. 7. In particolare, perché sia ravvisabile detto vizio è necessa rio che il giudice sostituisca, nella sua analisi, la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. n. 15925/2007; Cass. n. 13945 /2012; Cass. n. 5153/2019). 8. Nel caso di specie, invece, alla luce di quanto riportato nella gravata sentenza, i giudici di seconde cure non sono andati oltre il bene giuridico oggetto della controversia, ritenendo la necessità di accertare la natura giuridica della società datrice quale presupposto della fondatezza della vantata pretesa: ciò è stato effettuato vagliando sulla natura giuridica della società datrice, esaminando in particolar modo la struttura della società nonché gli effetti la sentenza n. 363 del 19 dicembre 2003 della Corte Costituzionale sulla datrice di lavoro non superando, quindi, quanto richiesto dalla odierna controricorrente. 9. Questa Corte, infatti, ha delineato i compiti del giudice del merito, tra cui si ravvisa anche quello di definire le domande avanzate dalle parti identificando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a formare oggetto del petitum, nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio. Il giudice di appello può a sua volta procedere ad una nuova qualificazione giuridica dei suddetti elementi, ma sempre entro i limiti di fatto originariamente prospettati dalla parte e lasciando immutati il petitume la causa petendi (Cass. n. 11199/2000; Cass. n. 2574/1999; Cass. n. 3782/1997; n. 8924/1995). 10. In tale precipua prospettiva, la richiesta di accertamento in ordine alla natura giuridica della società datrice è stata correttamente interpretata di talché la Corte di merito non ha operato alcun stravolgimento della domanda, essendo, invece, la sua decisione totalmente in linea con il bene richiesto in giudizio. 11. In materia di procedimento civile, in conclusione, va ribadito il principio secondo cui sussiste vizio di "ultra" o "extra" petizione ex art.112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. E tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass. n. 25140/2010; Cass. n. 12943/2012). 12. Non sussiste, pertanto, nel caso in esame l’asserita violazione del divieto di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. 13. Il secondo motivo è parimenti infondato. 14. Punto decisivo ai fini della risoluzion e della questione posta in giudizio è certamente quello di stabilire da quale momento operi la conversione del contratto a progetto in caso di richiesta di nullità. 15. Secondo un precedente di questa Corte potrebbe supporsi che la decorrenza della conversione debba essere valutata al momento della decisione della controversia e non a quello di sua iniziale introduzione o di stipula del contratto invalido (Cass. n. 10232 del 2019, non massimata), operando dunque, in sostanza, ex nunc. 16. [OSCURATO:PERSONA], però, ritiene di precisare che quanto statuito nella richiamata pronuncia rimane un assunto isolato che non presenta altri provvedimenti di legittimità conformi, anche successivi, in materia. 17. Invero, il costante orientamento di questa Corte ha sempre affermato la tesi opposta secondo cui la conversione di un contratto nullo opera ex tunc, ovverosia al momento della stipula del contratto. 18. Più precisamente, la nullità del contratto, ai sensi dell'art.1418 co. 1 cod. civ., deve essere valutata al momento genetico della fattispecie negoziale in ragione del fatto che è proprio l’esistenza della fattispecie invalida a porsi in contrasto con la norma imperativa; in tal senso l'assunto secondo cui si sarebbe dovuto tenere conto della data di decisione della sentenza di appello ai fini della nullità contrattuale non deve ritenersi condivisibile (Cass. n. 6818/2018, Cass. n. 3621/2018, Cass. n. 3815/2021, Cass. n. 446/2021; Cass. n. 30054/2022). 19. Atteso quanto fin qui esposto, dunque, è necessario esaminare la natura giuridica dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (all’epoca Italia Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]) al momento della conclusione dei contratti, avvenuta -per quello che ci interessa-nel 2004/2005, perché si possa affermare se sia possibile la conversione del contratto in ragione della natura pubblicistica della società.20. La sentenza oggetto di gravame, sebbene ai fini dell’accertamento in ordine alla natura giuridica della datrice di lavoro abbia fatto menzione di disposizioni successive alla stipulazione del contratto, quali il D.P.C.M. 23 novembre del 2007 e lo [OSCURATO:SOCIETA]., d’altro canto ha, però, come snodo centrale dell’iter decisionale la sentenza della Corte Costituzionale del 19.12.2003 n. 363, la quale costituisce lo strumento mediante il quale la Corte d’appello ha correttamente verificatola natura giuridica della odierna controricorrente. 21. [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 363/2003 ha compiuto una dettagliata analisi di Italia Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] rilevando che la società deve essere considerata come soggetto avente natura pubblicistica in ragione non solo della particolare struttura di siffatta società per azioni, essendo a capitale esclusivamente pubblico, ma anche in virtù delle funzioni svolte e degli obiettivi prefissati, i quali contemplano dei servizi finalizzati alla promozione dell’occupazione ed in particolare dei lavori socialmente utili, non avendo dunque di converso finalità economiche e di profitto tipiche delle società per azioni. 22. La Corte d’appello alla stregua dell’analisi compiuta dalla Corte Costituzionale ha aderito a tali superiori ed autorevoli argomentazioni riconoscendo dunque i caratteri tipici di un ente pubblico, o più precisamente di un “Ente strumentale”, il quale è completamente sottoposto all’indirizzo ed al controllo degli organi governativi. 23. Per le ragioni sin qui esposte, la sentenza oggetto di gravame ha, dunque, correttamente statuito circa l’invalidità della conversione del contratto a progetto sia da un punto di vista sostanziale, in ragione della natura pubblicistica della datrice di lavoro, che da un punto di vista cronologico, in quanto la stipulazione dei contratti impugnati è avvenuta nel 2004/2005 e dunque successivamente alla sentenza n. 363/2003 della Corte Costituzionale ove si accertava la natura pubblicistica dell’odierna controricorrente. 24. Il ter zo motivo è, infine, anche esso infondato. 25. In primo luogo, con la censura oggetto d’esame viene dedotto, ex art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c., un vizio di interpretazione della domanda, il quale però, nei termini in cui è stato prospettato, avrebbe dovuto essere censurato, nei limiti in cui è consentito in sede di legittimità, ex art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c. 26. Invero, secondo il risalente ed ormai consolidato orientamento di questa Corte, la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 248/1976; Cass. n. 31546/2019; Cass. n. 11103/2020) 27. Pertanto, nel caso di specie l'assunta erronea interpretazi one della domanda è infondata, in quanto non censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giacché con tale motivo di impugnazione si pone in discussione il significato della norma e non la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito. 28. Peraltro, la sentenza impugnata ha dato corretta interpretazione della domanda della lavoratrice, avendo quest’ultima chiesto esclusivamente il risarcimento ex art. 32, comma 5 legge n. 183/2010 “quale conseguenza della declaratoria di illegittimità dell'impugnato licenziamento, "di un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto non percepita dal 31 dicembre 2011 alla data di effettiva reintegrazione ..." ovvero "delle indennità previste dall'art. 18 della L.20 maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dall'art.1 della L. 28 giugno 2012, n.192" o ancora della "retribuzione globale di fatto non percepita dal mese di novembre 2007 alla data di effettiva reintegrazione", quale effetto della conversione (e non della mancata conversione) degli impugnati contratti a progetto in un unitario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, "dell'indennità di cui all'art.30, c.5 della 1.183 del 2010”. 29. La ricorrente, infatti, non ha mai formulato alcuna richiesta in ordine al risarcimento comunitario ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, proprio in ragione del fatto che le pretese dell’odierna ricorrente si fondavano sull’assunto secondo cui tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato rientrante nella sfera della contrattazione privata. 30. Di converso, quanto disposto all’art. 36, comma 5, legge n. 165/2001, che ha ad oggetto il c.d. risarcimento comunitario, configura una sorta di misura atta a dissuadere e disincentivare l’illegittimo ricorso ai contratti a tempo determinato o l’abusivo utilizzo di siffatti contratti nell’ambito del pubblico impiego, non chiesto nella fattispecie. 31. A ciò si aggiunga che la censura è anche priva del carattere di specificità, così violando, pertanto, i dettami dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. 32. Le censure , infatti, che si fondano su atti e documenti del giudizio di merito, limitatamente richiamati dal ricorrente, senza che detti documenti siano riprodotti nel ricorso, ovvero, laddove riprodotti, senza che nel ricorso si forniscano puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza che si precisi la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità, non sono meritevoli di accoglimento (Cass. SS. UU. n. 34469/2019). 33. Nel caso in specie, invece, la lavoratrice non ha fatto alcuna menzione in maniera puntuale e precisa del testo effettivamente riportato nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado onde consentire un adeguato controllo da parte di questa Corte. 34. All a stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 35. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.36. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02dà atto della sussistenza dei
Sentenza Cassazione n. 05229/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris