CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 03049/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria depositata dalla difesa, a mezzo p.e.c., con la quale si chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Roma, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione, in relazione alla violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commessa in Roma, il 12 giugno 2018. 2. Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge consistita nell'omesso avviso della citazione in appello al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicato come nominato di fiducia dall'imputato il 29 marzo 2019. 3. Con requisitoria scritta, mancando tempestiva richiesta di trattazione orale, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall'art. 17, d. I. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modif. dalla I. 10 agosto 2023, n. 112, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, A. Picardi, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, rilevando che in atti vi è nota della cancelleria del giudice a quo, con cui si dà atto che Halilovic è stato rimesso in termine per il ricorso per cassazione. La difesa con memoria scritta ha rassegnato conclusioni con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4.11 ricorso è fondato. 4.1.L'esame degli atti, consentito in ragione della qualità dell'eccezione prospettata (nel senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, dunque nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, deve verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale : Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092), ha fatto emergere che l'emissione di provvedimento con il quale il ricorrente è stato rimesso in termini per proporre ricorso per cassazione, nel quale si rende conto dell'esistenza di nomina fiduciaria, in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del 29 marzo 2019. La sentenza impugnata, emessa in data 19 settembre 2019, invece, indica, nell'epigrafé, che l'imputato è assistito di ufficio dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma. Ancora, risulta dagli atti che la notifica del decreto di citazione in appello è avvenuta in data 13 maggio 2019 e che l'indicata nomina fiduciaria risale, appunto, al 29 marzo 2019, quando l'imputato, a seguito del disposto aggravamento della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria allora vigente a suo carico, era stato sottoposto a quella custodiale degli arresti domiciliari. Si tratta, peraltro, di nomina fiduciaria che, come detto, è stata ritenuta valida ai fini dell'adozione del provvedimento di rimessione in termini per l'impugnazione dinanzi a questa Corte, con provvedimento del 23 febbraio 2023. 4.2. Risulta, dunque, la denunciata nullità dell'impugnata sentenza (cfr. Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037 - 01) posto che l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., del difensore non avvisato (conf. n. 11248 del 2009, Rv. 242850 - 01; n. 37532 del 2016, Rv. 268154 - 01). 5.Segue l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso, il 15 settembre 2023 Il C