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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 dicembre 2021

Cassazione n. 38681/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25709-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & F.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 372/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25709/2020 Numero sezionale 8488/2021 Numero di raccolta generale 38681/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La società [OSCURATO:PERSONA] & F.[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, la società) ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, corroborato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila, in epigrafe indicata. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

In controversia avente ad oggetto il giudizio promosso dalla società, concessionaria della Regione [OSCURATO:PERSONA] per il servizio di trasporto pubblico locale su linee di natura urbana ed extraurbana ai sensi della legge n.51/1981 e della legge regionale n.62/1983, al fine di ottenere la condanna della Regione al pagamento delle somme dovute a titolo di saldi sui contributi del trasporto pubblico locale ex artt.49 e 56 della legge regionale cit., relativi alle annualità 2004-2007 (così limitato in corso di causa), la Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda della società, condannandola alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e della CTU espletata in primo grado.

La Corte di appello, sulla premessa che la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato l’an debeatur in merito alla effettuazione della percorrenza chilometrica annuale da parte della società – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - ha disatteso la domanda, sulla considerazione che questa non aveva assolto l’onore probatorio sulla stessa incombente in quanto la documentazione prodotta non aveva rilevanza; segnatamente, ha affermato che le dichiarazioni giurate rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa non potevano assurgere neanche al rango di indizi, in quanto provenivano dalla stessa parte in Ric. 2020 n. 25709 sez.

M1 - ud. 05-10-2021 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25709/2020 Numero sezionale 8488/2021 Numero di raccolta generale 38681/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 favore della quale erano fatte valere e che le attestazioni rilasciate dai Comuni, in merito alla percorrenza chilometrica urbana svolta dalla ditta, non consentivano di comprendere come fosse stato acquisito il dato. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi: I) Violazione e falsa applicazione degli artt.167, 83 e 345 cod.proc.civ. per violazione del principio di non contestazione ed omessa valutazione di documenti decisivi.

Secondo la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato a ritenere che vi fosse stata tempestiva contestazione dell’an debeatur da parte della Regione, la quale – a suo dire - si era limitata a sostenere in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado che non tutti i chilometri effettuati erano ammissibili al contributo, senza contestare il fatto storico delle percorrenze chilometriche, che risultavano anche dai documenti trasmessi dalla società alla Regione; II) Violazione e falsa applicazione dell’art.132, secondo comma, n.4, cod.proc.civ. per motivazione apparente e/o perplessa, illogica, incomprensibile, censura riferita alla medesima statuizione con cui si è affermato che la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato in toto il dato storico del chilometraggio svolto dalla ditta; III) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’esito della CTU svolta nel corso del primo grado, che aveva elaborato le percorrenze urbane ed extraurbane effettivamente esercite dall’impresa e dalle osservazioni svolte dal CT di parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] che aveva contestato la correttezza dei conteggi solo in relazione al quantum, assumendo che gli stessi dovevano essere circoscritti alle percorrenze assentite dalla Delibera del [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 25709 sez.

M1 - ud. 05-10-2021 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25709/2020 Numero sezionale 8488/2021 Numero di raccolta generale 38681/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 n.110/5 del 23/12/1998 e dagli atti di concessione, con l’effetto che – a parere della ricorrente – le percorrenze chilometriche così indicate dalla parte convenuta come corrispondenti alla percorrenze assentite – inferiori a quelle che l’azienda affermava di avere svolto – dovevano ritenersi pacificamente acquisite.

2. I primi due motivi, volti a criticare la mancata applicazione del principio di non contestazione da parte della Corte di appello in merito all’an debeatur, relativo al complessivo ammontare delle percorrenze chilometriche sulle quali la società aveva fondato la sua pretesa, sono inammissibili perché «Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680 del 07/02/2019) e perché l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490 del 28/10/2019).

La decisione sul punto, a differenza di quanto assume la ricorrente, è argomentata e logicamente motivata.

3. Il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo con il quale si denuncia l’omesso esame di un fatto consistito nella indicazione da parte della convenuta Regione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del consulente tecnico di parte, nel corso dell’espletamento della CTU, del quantum delle percorrenze chilometriche assentite come ammissibili al contributo, e della incidenza sulla Ric. 2020 n. 25709 sez.

M1 - ud. 05-10-2021 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25709/2020 Numero sezionale 8488/2021 Numero di raccolta generale 38681/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 valutazione del compendio probatorio a sostegno della domanda proposta.

Trova applicazione il principio secondo il quale «Nel giudizio civile, il giudice, pur potendo trascurare, nella motivazione del provvedimento, gli esiti di una c.t.u. in quanto implicitamente ritenuti non convincenti, stante la facoltà concessagli di selezionare dall'istruttoria i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento, non può ignorare o negare la consulenza tecnica espletata in corso di causa come se detto fatto storico processuale non si fosse mai verificato, rimanendo, diversamente, integrato il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo» (Cass. n. 18956 del 05/07/2021; Cass.n. 18598 del 07/09/2020).

Nel caso in esame, la Corte di appello, avendo escluso l’applicabilità del principio di non contestazione e la valenza probatoria della documentazione versata in atti dalla società, avrebbe dovuto esaminare l’esito della consulenza tecnica svoltasi in primo grado e il comportamento processuale tenuto dalla controparte, anche a mezzo del CT di parte, stante la potenziale decisività di tali fatti, motivando sulla rilevanza probatoria o meno degli stessi.

3. In conclusione, inammissibili i motivi primo e secondo, va accolto il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello dell’Aquila, in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi espressi, dovendo anche provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 25709 sez.

M1 - ud. 05-10-2021 -5- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25709/2020 Numero sezionale 8488/2021 Numero di raccolta generale 38681/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 - dichiara inammissibili i motivi primo e secondo, accoglie il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di app

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25709-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & F.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 372/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25709/2020 Numero sezionale 8488/2021 Numero di raccolta generale 38681/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La società [OSCURATO:PERSONA] & F.[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, la società) ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, corroborato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila, in epigrafe indicata. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. In controversia avente ad oggetto il giudizio promosso dalla società, concessionaria della Regione [OSCURATO:PERSONA] per il servizio di trasporto pubblico locale su linee di natura urbana ed extraurbana ai sensi della legge n.51/1981 e della legge regionale n.62/1983, al fine di ottenere la condanna della Regione al pagamento delle somme dovute a titolo di saldi sui contributi del trasporto pubblico locale ex artt.49 e 56 della legge regionale cit., relativi alle annualità 2004-2007 (così limitato in corso di causa), la Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda della società, condannandola alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e della CTU espletata in primo grado. La Corte di appello, sulla premessa che la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato l’an debeatur in merito alla effettuazione della percorrenza chilometrica annuale da parte della società – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - ha disatteso la domanda, sulla considerazione che questa non aveva assolto l’onore probatorio sulla stessa incombente in quanto la documentazione prodotta non aveva rilevanza; segnatamente, ha affermato che le dichiarazioni giurate rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa non potevano assurgere neanche al rango di indizi, in quanto provenivano dalla stessa parte in Ric. 2020 n. 25709 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25709/2020 Numero sezionale 8488/2021 Numero di raccolta generale 38681/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 favore della quale erano fatte valere e che le attestazioni rilasciate dai Comuni, in merito alla percorrenza chilometrica urbana svolta dalla ditta, non consentivano di comprendere come fosse stato acquisito il dato. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi: I) Violazione e falsa applicazione degli artt.167, 83 e 345 cod.proc.civ. per violazione del principio di non contestazione ed omessa valutazione di documenti decisivi. Secondo la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato a ritenere che vi fosse stata tempestiva contestazione dell’an debeatur da parte della Regione, la quale – a suo dire - si era limitata a sostenere in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado che non tutti i chilometri effettuati erano ammissibili al contributo, senza contestare il fatto storico delle percorrenze chilometriche, che risultavano anche dai documenti trasmessi dalla società alla Regione; II) Violazione e falsa applicazione dell’art.132, secondo comma, n.4, cod.proc.civ. per motivazione apparente e/o perplessa, illogica, incomprensibile, censura riferita alla medesima statuizione con cui si è affermato che la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato in toto il dato storico del chilometraggio svolto dalla ditta; III) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’esito della CTU svolta nel corso del primo grado, che aveva elaborato le percorrenze urbane ed extraurbane effettivamente esercite dall’impresa e dalle osservazioni svolte dal CT di parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] che aveva contestato la correttezza dei conteggi solo in relazione al quantum, assumendo che gli stessi dovevano essere circoscritti alle percorrenze assentite dalla Delibera del [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 25709 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25709/2020 Numero sezionale 8488/2021 Numero di raccolta generale 38681/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 n.110/5 del 23/12/1998 e dagli atti di concessione, con l’effetto che – a parere della ricorrente – le percorrenze chilometriche così indicate dalla parte convenuta come corrispondenti alla percorrenze assentite – inferiori a quelle che l’azienda affermava di avere svolto – dovevano ritenersi pacificamente acquisite. 2. I primi due motivi, volti a criticare la mancata applicazione del principio di non contestazione da parte della Corte di appello in merito all’an debeatur, relativo al complessivo ammontare delle percorrenze chilometriche sulle quali la società aveva fondato la sua pretesa, sono inammissibili perché «Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680 del 07/02/2019) e perché l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490 del 28/10/2019). La decisione sul punto, a differenza di quanto assume la ricorrente, è argomentata e logicamente motivata. 3. Il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo con il quale si denuncia l’omesso esame di un fatto consistito nella indicazione da parte della convenuta Regione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del consulente tecnico di parte, nel corso dell’espletamento della CTU, del quantum delle percorrenze chilometriche assentite come ammissibili al contributo, e della incidenza sulla Ric. 2020 n. 25709 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25709/2020 Numero sezionale 8488/2021 Numero di raccolta generale 38681/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 valutazione del compendio probatorio a sostegno della domanda proposta. Trova applicazione il principio secondo il quale «Nel giudizio civile, il giudice, pur potendo trascurare, nella motivazione del provvedimento, gli esiti di una c.t.u. in quanto implicitamente ritenuti non convincenti, stante la facoltà concessagli di selezionare dall'istruttoria i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento, non può ignorare o negare la consulenza tecnica espletata in corso di causa come se detto fatto storico processuale non si fosse mai verificato, rimanendo, diversamente, integrato il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo» (Cass. n. 18956 del 05/07/2021; Cass.n. 18598 del 07/09/2020). Nel caso in esame, la Corte di appello, avendo escluso l’applicabilità del principio di non contestazione e la valenza probatoria della documentazione versata in atti dalla società, avrebbe dovuto esaminare l’esito della consulenza tecnica svoltasi in primo grado e il comportamento processuale tenuto dalla controparte, anche a mezzo del CT di parte, stante la potenziale decisività di tali fatti, motivando sulla rilevanza probatoria o meno degli stessi. 3. In conclusione, inammissibili i motivi primo e secondo, va accolto il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello dell’Aquila, in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi espressi, dovendo anche provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Ric. 2020 n. 25709 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -5- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25709/2020 Numero sezionale 8488/2021 Numero di raccolta generale 38681/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 - dichiara inammissibili i motivi primo e secondo, accoglie il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di app
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