CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 20849/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di uso di atto falso di cui all'art. 489 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato e al suo difensore, è manifestamente infondato in quanto, trattandosi di un mero rinvio di udienza ed essendoci già stata la costituzione delle parti, non era necessario reiterare la notifica del nuovo decreto di citazione a giudizio; Rilevato che il secondo motivo, che lamenta vizio di motivazione relativamente alla mancata valutazione delle nuove conclusioni difensive, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ed è, inoltre, manifestamente infondato in quanto le nuove conclusioni inviate dal difensore in data 13/01/2025 sono reiterative delle conclusioni precedentemente depositate il giorno 7/01/2025, non sussistendo dunque alcuna lesione del diritto alla difesa del ricorrente; Ritenuto che il terzo ed ultimo motivo di gravame, che contesta vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione della suddetta causa di esclusione della punibilità argomentazioni logiche e ineccepibili, giungendo alla conclusione che la particolare pericolosità della condotta e il fatto che la stessa non sia né occasionale né isolata, in quanto il ricorrente era già stato precedentemente sanzionato per guida con patente ritirata, non permettono di ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione della ricordata disposizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 igliere e