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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34837/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto di nidi i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Messina, Sezione Misure di Prevenzione, rigettava l'istanza di restituzione nel te -mine avanzata, ai sensi degli artt. 175 cod. proc. pen. e 1, comma 199, legge 24 dicembre 2012, n. 228, da Giuseppe, Lorenzo e [OSCURATO:PERSONA] COPPOLINO per formulare, quali creditori di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo sottoposto a misura di prevenzione, della complessiva somma di euro 599.958,80 (definitivamente accertata dalla sentenza della Corte di appello di Messina del 20 marzo 2017), istanza di ammissione nella procedura concorsuale di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA], sinteticamente, si richiamava al precedente di legittimità che aveva già dichiarato inammissibile la precedente impugnazione di Lorenzo COPPOLINO ed evidenziava, comunque, che la conoscenza del procedimento di prevenzione e del relativo sequestro era maturata in capo agli interessati nel corso del giudizio civile di accertamento del loro credito, in quanto in esso si era costituita l'Amministrazione giudiziaria.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione Giuseppe, Lorenzo e [OSCURATO:PERSONA] COPPOLINO, a mezzo del loro difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto apparente o inesistente.

Il giudice di merito, nella prospettazione dei ricorrenti, non avrebbe considerato, ai fini della restituzione nel termine, che, in precedenza, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], l'Avvocatura dello Stato ed anche la Suprema Corte di Cassazione (con sentenza emessa dalla Sez. 2 n. 13676/2020 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]) avevano ritenuto che al giudizio di prevenzione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] non si applicasse la procedura incidentale di cui al d.lgs. n. 159/2011 né la procedura di cui alla legge n. 228 del 2012, salvo poi vedere il proprio credito «all'improvviso assoggettato alla disciplina decadenziale dei 180 giorni per decisione di quello stesso giudice delegato che in precedenza, quanto mena una volta, lo aveva espressamente negato» (pp.11-12 del ricorso).

I ricorrenti sottolineano, inoltre, il rilievo della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2019, che ha eliminato il limite della qualità ipotecaria dei c:reditori aventi titolo a intervenire nel regime transitorio e quello inerente al fatto che la connsca del 2018, divenuta definitiva all'esito di Sez. 6, n. 39445 del 2019, doveva reputarsi integrativa della precedente confisca del 2014.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.2.

Secondo quanto è stato affermato anche da Sez.

U, n. 39608 del 22/2/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 273660, la disciplina incidentale di verifica dei crediti di cui agli art. 52 e ss., d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «opera, tuttavia, solo in rapporto ai procedimenti di prevenzione instaurati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 (13 ottobre 2011).

L'art. 117, comma 1, del citato decreto legislativo stabilisce, infatti, che le disposizioni contenute nel Libro I - fra le quali sono comprese quelle degli artt. 52 e seguenti - non si applicano nei procedimenti nei quali, alla predetta data, «sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione».

Quanto, invece, alla disciplina transitoria di cui ai commi 199 e ss. dell'art. 1,

I. 24 dicembre 2012, n. 228, la menzionata pronuncia chiarisce che essa rappresenta una «specifica disciplina della materia anche per i procedimenti di prevenzione sottratti all'applicazione delle disposizioni del Libro I del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto già pendenti al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo».

I principi enunciati dal [OSCURATO:PERSONA] sono stati recepiti da Sez. 2, n. 13676/2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 15 ottobre 2019, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Messina aveva dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse degli odierni ricorrenti ai sensi dell'art. 1, commi 194, 199 e 205,

I. 228/2012, perché presentata oltre il termine di 180 giorni dalla data in cui la confisca di prevenzione era divenuta definitiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Il richiamato arresto, per il vero, aveva indicato un'ulteriore ragione per la quale il credito vantato dal COPPOLINO non potesse essere oggetto della procedura di cui alla legge n. 228 del 2012, ragione desumibile dalla sentenza n. 462/2017 emessa dalla Corte di appello civile di Catania e pubblicata in data 20 marzo 2017, e, cioè, che il credito de quo non era assistito da garanzia ipotecaria.

Tale affermazione, tuttavia, ha perso di valore giuridico a seguito della sentenza n. 26 del 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, limitatamente alle parole «muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione,» e «Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che: a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascril:to un pignoramento sul bene; b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).».

Resta, dunque, a giustificare la declaratoria di inammissibilità delle istanze di accertamento del credito proposte dai COPPOLINO, il solo dato obiettivo della tardività delle istanze medesime, messo in luce dal [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Messina con il provvedimento adottato in data 15 ottobre 2019, non impugnato da Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] COPPOLINO e impugnato, con insuccesso, da Lorenzo COPPOLINO con il ricorso per cassazione di cui si è detto.

La definitività di quel provvedimento non può essere superata, ad avviso del Collegio, dall'istanza di restituzione nel termine avanzata dagli interessati.

Il provvedimento di rigetto oggi impugnato, nella sua sinteticità, valorizza, invero, un dato pacifico e dal significato assorbente a proposito della conoscenza della definitività della confisca in parola, risalente all'8 marzo 2018, vale a dire "la circostanza che proprio nell'ambito del giudizio civile, che aveva dato la stura alla pretesa creditoria degli istanti, gli stessi erano a conoscenza, in ragione dell'avvenuta costituzione in quel giudizio dell'[OSCURATO:PERSONA], della pendenza di un sequestro di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]".

A fronte di tale dato di realtà, processualmente circostanziato e inconfutabile, a nulla rilevano le doglianze dei ricorrenti su eventuali valutazioni oscillanti e contraddittorie assunte sulla tipologia di procedura applicabile al caso di specie dai vari giudici e amministratori giudiziari che si sono occupati del procedimento di prevenzione, attese le precise indicazioni fornite, in argomento, dai successivi interventi delle Sezioni Unite e delle Sezioni semplici più sopra citati.

3. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati, dal che consegue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto di nidi i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Messina, Sezione Misure di Prevenzione, rigettava l'istanza di restituzione nel te -mine avanzata, ai sensi degli artt. 175 cod. proc. pen. e 1, comma 199, legge 24 dicembre 2012, n. 228, da Giuseppe, Lorenzo e [OSCURATO:PERSONA] COPPOLINO per formulare, quali creditori di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo sottoposto a misura di prevenzione, della complessiva somma di euro 599.958,80 (definitivamente accertata dalla sentenza della Corte di appello di Messina del 20 marzo 2017), istanza di ammissione nella procedura concorsuale di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA], sinteticamente, si richiamava al precedente di legittimità che aveva già dichiarato inammissibile la precedente impugnazione di Lorenzo COPPOLINO ed evidenziava, comunque, che la conoscenza del procedimento di prevenzione e del relativo sequestro era maturata in capo agli interessati nel corso del giudizio civile di accertamento del loro credito, in quanto in esso si era costituita l'Amministrazione giudiziaria. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione Giuseppe, Lorenzo e [OSCURATO:PERSONA] COPPOLINO, a mezzo del loro difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto apparente o inesistente. Il giudice di merito, nella prospettazione dei ricorrenti, non avrebbe considerato, ai fini della restituzione nel termine, che, in precedenza, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], l'Avvocatura dello Stato ed anche la Suprema Corte di Cassazione (con sentenza emessa dalla Sez. 2 n. 13676/2020 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]) avevano ritenuto che al giudizio di prevenzione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] non si applicasse la procedura incidentale di cui al d.lgs. n. 159/2011 né la procedura di cui alla legge n. 228 del 2012, salvo poi vedere il proprio credito «all'improvviso assoggettato alla disciplina decadenziale dei 180 giorni per decisione di quello stesso giudice delegato che in precedenza, quanto mena una volta, lo aveva espressamente negato» (pp.11-12 del ricorso). I ricorrenti sottolineano, inoltre, il rilievo della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2019, che ha eliminato il limite della qualità ipotecaria dei c:reditori aventi titolo a intervenire nel regime transitorio e quello inerente al fatto che la connsca del 2018, divenuta definitiva all'esito di Sez. 6, n. 39445 del 2019, doveva reputarsi integrativa della precedente confisca del 2014. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.2. Secondo quanto è stato affermato anche da Sez. U, n. 39608 del 22/2/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 273660, la disciplina incidentale di verifica dei crediti di cui agli art. 52 e ss., d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «opera, tuttavia, solo in rapporto ai procedimenti di prevenzione instaurati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 (13 ottobre 2011). L'art. 117, comma 1, del citato decreto legislativo stabilisce, infatti, che le disposizioni contenute nel Libro I - fra le quali sono comprese quelle degli artt. 52 e seguenti - non si applicano nei procedimenti nei quali, alla predetta data, «sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione». Quanto, invece, alla disciplina transitoria di cui ai commi 199 e ss. dell'art. 1, I. 24 dicembre 2012, n. 228, la menzionata pronuncia chiarisce che essa rappresenta una «specifica disciplina della materia anche per i procedimenti di prevenzione sottratti all'applicazione delle disposizioni del Libro I del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto già pendenti al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo». I principi enunciati dal [OSCURATO:PERSONA] sono stati recepiti da Sez. 2, n. 13676/2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 15 ottobre 2019, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Messina aveva dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse degli odierni ricorrenti ai sensi dell'art. 1, commi 194, 199 e 205, I. 228/2012, perché presentata oltre il termine di 180 giorni dalla data in cui la confisca di prevenzione era divenuta definitiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Il richiamato arresto, per il vero, aveva indicato un'ulteriore ragione per la quale il credito vantato dal COPPOLINO non potesse essere oggetto della procedura di cui alla legge n. 228 del 2012, ragione desumibile dalla sentenza n. 462/2017 emessa dalla Corte di appello civile di Catania e pubblicata in data 20 marzo 2017, e, cioè, che il credito de quo non era assistito da garanzia ipotecaria. Tale affermazione, tuttavia, ha perso di valore giuridico a seguito della sentenza n. 26 del 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, limitatamente alle parole «muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione,» e «Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che: a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascril:to un pignoramento sul bene; b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).». Resta, dunque, a giustificare la declaratoria di inammissibilità delle istanze di accertamento del credito proposte dai COPPOLINO, il solo dato obiettivo della tardività delle istanze medesime, messo in luce dal [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Messina con il provvedimento adottato in data 15 ottobre 2019, non impugnato da Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] COPPOLINO e impugnato, con insuccesso, da Lorenzo COPPOLINO con il ricorso per cassazione di cui si è detto. La definitività di quel provvedimento non può essere superata, ad avviso del Collegio, dall'istanza di restituzione nel termine avanzata dagli interessati. Il provvedimento di rigetto oggi impugnato, nella sua sinteticità, valorizza, invero, un dato pacifico e dal significato assorbente a proposito della conoscenza della definitività della confisca in parola, risalente all'8 marzo 2018, vale a dire "la circostanza che proprio nell'ambito del giudizio civile, che aveva dato la stura alla pretesa creditoria degli istanti, gli stessi erano a conoscenza, in ragione dell'avvenuta costituzione in quel giudizio dell'[OSCURATO:PERSONA], della pendenza di un sequestro di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]". A fronte di tale dato di realtà, processualmente circostanziato e inconfutabile, a nulla rilevano le doglianze dei ricorrenti su eventuali valutazioni oscillanti e contraddittorie assunte sulla tipologia di procedura applicabile al caso di specie dai vari giudici e amministratori giudiziari che si sono occupati del procedimento di prevenzione, attese le precise indicazioni fornite, in argomento, dai successivi interventi delle Sezioni Unite e delle Sezioni semplici più sopra citati. 3. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati, dal che consegue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso
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