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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16209/2023

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5744/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Catania alla [OSCURATO:PERSONA] 23/C. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Catania, [OSCURATO:PERSONA] n. 57. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Catania n. 3500/2021, depositata in data 2.7.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: compensi professionali

1. Con ordinanza n. cronol. 3500/2021 del 2.07.2021, la Corte di appello di Catania ha liquidato in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] il compenso di € 3.246,15 per la difesa in un procedimento di equa riparazione ex L. 89/2001 svoltosi dinanzi alla medesima Corte distrettuale e poi in cassazione, e per un ricorso dinanzi al Tar per l’ottemperanza alla pronuncia di condanna.

In particolare, la Corte di mer ito, dichiarata la propria competenza, ha respinto l’eccezione di prescrizione presuntiva, rilevando che la parte aveva sostenuto che la somma richiesta dal difensore era quasi pari all’importo dell’indennizzo ottenuto, così ammettendo di non aver pagato; ha liquidato il compenso in applicazione dei criteri per i procedimenti contenziosi dinanzi alla Corte di appello, regolando le spese.

Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi di censura.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2956, 2957 e 2959 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo nn12. 3 e 5 c.p.c., per aver la Corte di merito erroneamente dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione presuntiva, non potendo ritenersi che il ricorrente, nel denunciare l’esosità delle richieste del difensore, avesse inteso negare di aver pagato.

L’eccezione di prescrizione era,invece, stata reiterata e dettagliata nel corso del giudizio, dovendo esserevalutata nel merito.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. , assumendo che, data l’infondatezza della domanda, le spese avrebbero dovuto essereposte a carico d el resistente.

3. Il ricorso è tardivo.

L’ordinanza è stata depositata in data 2.7.2021, come si rileva dall’annotazione del numero di cronologico e dalla data di iscrizione, nonché dall’attestazione di cancelleria depositata dal resistente.

Il ricorso è stato, invece, notificato in data 14.2.2022, oltre il termine semestrale di legge(art. 327 c.p.c.), decorrente dalla data di pubblicazione.

Tale termine inizia adecorrere nel momento in cui la sentenza viene ufficialmente depositata in cancelleria: deposito epubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elencocronologico con attribuzione del numero e con la conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e chiederne copia (Cass. s.u. 18569/2016).

Non rileva la successiva data del 13.7.2021, che attesta l’inserimento nel registro del repertorio, in cui vanno annotati gli estremi degli atti soggetti a registrazione ex art. 13, comma primo, n. 45, D.M. 264/2000.

Non può invocarsi il principio espresso da Cass. 29319/2021 e da Cass. 18586/2018 (secondo cui il termine lungo per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorre dalla data del deposito dell'atto in cancelleria, come attestata dal cancelliere, non avendo alcuna rilevanza, al contrario, la diversa data di recepimento del provvedimento nel sistema informatico), che – come è precisato nelle motivazioni – riguarda l’ipotesi di sentenza già depositata in originale cartaceo e solo successivamente inserita nel registro cronologico informatico, né quanto sostenuto da Cass. 7635/2019, riguardante il caso, diverso da quello in esame, in cui sulla sentenza risult a apposta un'unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere.

In tal caso la data risultante dall’inserimento nel registro cronologico è superata dall’attestazione di cancelleria in calce alla sentenza che certifichi la pubblicazione della pronuncia in una data successiva.

Nel caso in discussione, la sentenza è, invece , un documento originariamente in formato digitale, per la quale va ribadito che, conformemente alle specifiche tecniche di cui al D.M . 27.4.2009 (Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia), la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd.

"lungo" di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati e coincide, nella specie, con la data del 2.7.2021 (cfr. Cass. 17278/2016; Cass. 24891/2018; Cass. 2362/2019; Cass. 2829/2023).

Il ricorso è, quindi , inammissibile, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impor to a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed €. 1800,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5744/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Catania alla [OSCURATO:PERSONA] 23/C. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Catania, [OSCURATO:PERSONA] n. 57. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Catania n. 3500/2021, depositata in data 2.7.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: compensi professionali 1. Con ordinanza n. cronol. 3500/2021 del 2.07.2021, la Corte di appello di Catania ha liquidato in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] il compenso di € 3.246,15 per la difesa in un procedimento di equa riparazione ex L. 89/2001 svoltosi dinanzi alla medesima Corte distrettuale e poi in cassazione, e per un ricorso dinanzi al Tar per l’ottemperanza alla pronuncia di condanna. In particolare, la Corte di mer ito, dichiarata la propria competenza, ha respinto l’eccezione di prescrizione presuntiva, rilevando che la parte aveva sostenuto che la somma richiesta dal difensore era quasi pari all’importo dell’indennizzo ottenuto, così ammettendo di non aver pagato; ha liquidato il compenso in applicazione dei criteri per i procedimenti contenziosi dinanzi alla Corte di appello, regolando le spese. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi di censura. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2956, 2957 e 2959 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo nn12. 3 e 5 c.p.c., per aver la Corte di merito erroneamente dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione presuntiva, non potendo ritenersi che il ricorrente, nel denunciare l’esosità delle richieste del difensore, avesse inteso negare di aver pagato. L’eccezione di prescrizione era,invece, stata reiterata e dettagliata nel corso del giudizio, dovendo esserevalutata nel merito. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. , assumendo che, data l’infondatezza della domanda, le spese avrebbero dovuto essereposte a carico d el resistente. 3. Il ricorso è tardivo. L’ordinanza è stata depositata in data 2.7.2021, come si rileva dall’annotazione del numero di cronologico e dalla data di iscrizione, nonché dall’attestazione di cancelleria depositata dal resistente. Il ricorso è stato, invece, notificato in data 14.2.2022, oltre il termine semestrale di legge(art. 327 c.p.c.), decorrente dalla data di pubblicazione. Tale termine inizia adecorrere nel momento in cui la sentenza viene ufficialmente depositata in cancelleria: deposito epubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elencocronologico con attribuzione del numero e con la conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e chiederne copia (Cass. s.u. 18569/2016). Non rileva la successiva data del 13.7.2021, che attesta l’inserimento nel registro del repertorio, in cui vanno annotati gli estremi degli atti soggetti a registrazione ex art. 13, comma primo, n. 45, D.M. 264/2000. Non può invocarsi il principio espresso da Cass. 29319/2021 e da Cass. 18586/2018 (secondo cui il termine lungo per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorre dalla data del deposito dell'atto in cancelleria, come attestata dal cancelliere, non avendo alcuna rilevanza, al contrario, la diversa data di recepimento del provvedimento nel sistema informatico), che – come è precisato nelle motivazioni – riguarda l’ipotesi di sentenza già depositata in originale cartaceo e solo successivamente inserita nel registro cronologico informatico, né quanto sostenuto da Cass. 7635/2019, riguardante il caso, diverso da quello in esame, in cui sulla sentenza risult a apposta un'unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere. In tal caso la data risultante dall’inserimento nel registro cronologico è superata dall’attestazione di cancelleria in calce alla sentenza che certifichi la pubblicazione della pronuncia in una data successiva. Nel caso in discussione, la sentenza è, invece , un documento originariamente in formato digitale, per la quale va ribadito che, conformemente alle specifiche tecniche di cui al D.M . 27.4.2009 (Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia), la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati e coincide, nella specie, con la data del 2.7.2021 (cfr. Cass. 17278/2016; Cass. 24891/2018; Cass. 2362/2019; Cass. 2829/2023). Il ricorso è, quindi , inammissibile, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impor to a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed €. 1800,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di con
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