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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28721/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • LAMINI Yacine [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • TCHAKAL Younes [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della Corte di Appello di Firenze PARTE CIVILE: [OSCURATO:SOCIETA]. visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi, trattati con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; sentiti i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze, per [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze per [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 02/02/2021 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze emessa con rito abbreviato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando il giudizio di responsabilità in ordine al reato di rapina sub a) nonché a numerosi episodi di furto aggravato.

2. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1 Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi: violazione di legge (art. 110 cod. pen.) con riferimento al furto sub g), in quanto i giudici di merito non avevano in alcun modo individuato la condotta concorsuale a base del giudizio di responsabilità; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati altresì articolati tre motivi: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione circa le contraddizioni contenute nelle motivazioni della sentenza ed il contrasto tra motivazione e dispositivo (l'accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, relativamente all'impugnazione dell'assoluzione per il reato di furto sub I , in parte motiva, non trovava riscontro in dispositivo ove si faceva riferimento esclusivamente alla esclusione delle attenuanti generiche riconosciute in primo grado); vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato sub I alla stregua delle risultanze istruttorie (identificazione da parte degli agenti di p.g; dichiarazioni confessorie confuse); violazione di legge e vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche.

3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

4. Per quanto attiene all'accertamento di responsabilità, è appena il caso di evidenziare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dai ricorrenti come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, di recente, Cass. sez. 6, sent. n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 11/02/2021 - Rv. 280601).

Con argomentazioni immuni da vizi logici la corte territoriale, con riferimento al furto sub g), ha indicato gli elementi di prova a sostegno della responsabilità concorsuale dello Tchakal (il riconoscimento della teste Frullini, le immagini riprese da tre angolazioni diverse dal sistema di videosorveglianza); con riferimento al reato sub I), ha del pari riportato le circostanze in fatto ritenute decisive (le immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza, l'individuazione da parte degli agenti di polizia giudiziaria, le dichiarazioni confessorie dello stesso imputato), non senza considerare che rispetto a tale condanna, conseguente all'accoglimento dell'appello del PM a fronte dell'assoluzione sul punto del Lamini in primo grado, il ricorrente non ha interesse a far valere alcun vizio della sentenza impugnata, posto che sia in motivazione (nella parte relativa al trattamento sanzionatorio) sia in dispositivo non si fa cenno a tale condanna ed al conseguente inasprimento sanzionatorio.

La difformità riscontrato, quindi, non ha determinato alcun effetto sul piano del definitivo accertamento di responsabilità e della determinazione della pena.

5. Il diniego delle attenuanti generiche, infine, è stato giustificato con argomentazioni immuni da rilievi di legittimità, incentrate sulla personalità negativa degli imputati, desumibile dalla gravità dei fatti, dal numero dei reati commessi in sequenza, dalla reiterazione delle condotte delittuose (pag. 29 della sentenza impugnata.

6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il giorno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • LAMINI Yacine [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • TCHAKAL Younes [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della Corte di Appello di Firenze PARTE CIVILE: [OSCURATO:SOCIETA]. visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi, trattati con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; sentiti i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze, per [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze per [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 02/02/2021 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze emessa con rito abbreviato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando il giudizio di responsabilità in ordine al reato di rapina sub a) nonché a numerosi episodi di furto aggravato. 2. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1 Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi: violazione di legge (art. 110 cod. pen.) con riferimento al furto sub g), in quanto i giudici di merito non avevano in alcun modo individuato la condotta concorsuale a base del giudizio di responsabilità; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati altresì articolati tre motivi: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione circa le contraddizioni contenute nelle motivazioni della sentenza ed il contrasto tra motivazione e dispositivo (l'accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, relativamente all'impugnazione dell'assoluzione per il reato di furto sub I , in parte motiva, non trovava riscontro in dispositivo ove si faceva riferimento esclusivamente alla esclusione delle attenuanti generiche riconosciute in primo grado); vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato sub I alla stregua delle risultanze istruttorie (identificazione da parte degli agenti di p.g; dichiarazioni confessorie confuse); violazione di legge e vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche. 3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 4. Per quanto attiene all'accertamento di responsabilità, è appena il caso di evidenziare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dai ricorrenti come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, di recente, Cass. sez. 6, sent. n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 11/02/2021 - Rv. 280601). Con argomentazioni immuni da vizi logici la corte territoriale, con riferimento al furto sub g), ha indicato gli elementi di prova a sostegno della responsabilità concorsuale dello Tchakal (il riconoscimento della teste Frullini, le immagini riprese da tre angolazioni diverse dal sistema di videosorveglianza); con riferimento al reato sub I), ha del pari riportato le circostanze in fatto ritenute decisive (le immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza, l'individuazione da parte degli agenti di polizia giudiziaria, le dichiarazioni confessorie dello stesso imputato), non senza considerare che rispetto a tale condanna, conseguente all'accoglimento dell'appello del PM a fronte dell'assoluzione sul punto del Lamini in primo grado, il ricorrente non ha interesse a far valere alcun vizio della sentenza impugnata, posto che sia in motivazione (nella parte relativa al trattamento sanzionatorio) sia in dispositivo non si fa cenno a tale condanna ed al conseguente inasprimento sanzionatorio. La difformità riscontrato, quindi, non ha determinato alcun effetto sul piano del definitivo accertamento di responsabilità e della determinazione della pena. 5. Il diniego delle attenuanti generiche, infine, è stato giustificato con argomentazioni immuni da rilievi di legittimità, incentrate sulla personalità negativa degli imputati, desumibile dalla gravità dei fatti, dal numero dei reati commessi in sequenza, dalla reiterazione delle condotte delittuose (pag. 29 della sentenza impugnata. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 2
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