Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30260/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata il 17 febbraio 2000 dalla Corte di appello di Milano con cui era stato condannato alla pena dell'ergastolo per il delitto di concorso in omicidio volontario.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di ricorso, che qui si riassume nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

In particolare, lamenta, sotto il profilo della violazione di norme processuali (in relazione agli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen.) e del vizio di motivazione: - l'ordinanza impugnata ha anticipato alla fase rescindente, riservata alla delibazione preliminare e in astratto dell'istanza, valutazioni sulla concreta capacità demolitoria delle nuove prove rispetto al giudicato tipiche della successiva fase rescissoria; - la Corte di appello ha trascurato un dato fondamentale: il novum (prova documentale della presentazione spontanea di [OSCURATO:PERSONA] presso la Casa circondariale di Locri il 24 febbraio 1984) si palesava in insanabile contrasto con le dichiarazioni del collaboratore Morabito, esecutore materiale dell'omicidio e chiamante in correità il ricorrente quale mandante, e del testimone Romeo, poste a fondamento della sentenza di condanna, laddove affermavano la genesi dell'azione delittuosa nella volontà di punire la vittima, [OSCURATO:PERSONA], che aveva consentito con la sua delazione, l'arresto di Papalia; - la declaratoria di inammissibilità si fonda su un'erronea lettura delle risultanze processuali, in particolare non valorizzando, del tutto illogicamente, il dato fondamentale del volontario ingresso in carcere del ricorrente, incompatibile con il movente di vendetta ritenuto in sentenza, sul non corretto presupposto che questo elemento rientrasse già nel patrimonio conoscitivo dei primi giudici e che comunque si sarebbe dimostrato irrilevante rispetto alla ricostruzione dei fatti operata nelle pronunce di condanna.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, con la quale è stato convertito il decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162), il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

1. Per quanto attiene alla - asseritamente indebita - anticipazione alla fase rescindente di valutazione proprie del successivo segmento rescissorio, i giudici bresciani hanno fatto buon governo dei principi che regolano il procedimento di revisione.

1.1. L'art. 631 cod. proc. pen. precisa che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.

Nella costante esegesi della Corte di cassazione, che il Collegio condivide appieno, la prova nuova deve quindi condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772.

Cfr. anche Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028, secondo cui la prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza).

Quando le ragioni poste a fondamento della richiesta risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., la Corte di appello ne dichiara con ordinanza, anche di ufficio, l'inammissibilità.

Questa declaratoria - ancorata alla realtà processuale e fondata in termini realistici sulla valutazione che le "nuove prove", in comparazione con quelle già esaminate, sono palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna - si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029).

La Corte di Brescia ha fatto corretta applicazione di questi principi, procedendo doverosamente a valutare, nel contesto della piattaforma istruttoria già all'attenzione dei primi giudici, le conseguenze derivanti dalla nuova prova.

1.2. D'altronde, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e questo sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405).

Peraltro, nel caso di specie, l'istanza di revisione si fondava su un novum esclusivamente documentale: la delibazione sulla astratta capacità di inficiare la portata dimostrativa del compendio istruttorio preesistente non era dunque vincolata dalla incertezza sul concreto e specifico esito dell'assunzione di una prova orale in un futuro dibattimento ex art. 636, comma 2, cod. proc. pen.

Non risultano dunque in termini le pronunce che affermano l'estraneità di questo apprezzamento allo scrutinio preliminare di cui all'art. 634 cod. proc. pen., riservando alla successiva fase del merito la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio.2.

La revisione è stata richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., postulando che, dopo la condanna, siano sopravvenute o siano state scoperte nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto.

Il documento su cui si fonda l'istanza di revisione attesta la data della carcerazione di [OSCURATO:PERSONA] e la sua presentazione spontanea all'amministrazione penitenziaria.

2.1. L'ordinanza impugnata muove, in primo luogo, dal presupposto che l'arresto dell'odierno ricorrente in quella occasione fosse un dato già conosciuto e ritenuto ininfluente dalla Corte milanese.

Ai fini della revisione della sentenza di condanna, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile, ma soltanto l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, con la conseguenza che non può costituire prova nuova un elemento già esistente negli atti processuali, anche qualora non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri di ufficio (Sez. 3, n. 28358 del 30/03/2016, Frescura, Rv. 267531).

2.2. L'unico elemento effettivamente connotato da novità, costituito dalla spontaneità della presentazione, non incide, a detta della Corte di appello, sulla complessiva narrazione dei testimoni suindicati, né sulla loro attendibilità.

Solo secondariamente l'ordine di uccidere Perre, nella lettura della sentenza di condanna che offre l'ordinanza impugnata, troverebbe la sua genesi in una ragione di vendetta per la patita carcerazione, dovendo invece trovare il proprio fondamento primario nella necessità di Papalia di espandere i propri traffici illegali nell'hinterland milanese, dove si era trasferito Perre, notoriamente confidente delle Forze dell'ordine e in quanto tale da eliminare onde evitare rischi per l'inizio di nuove attività in loco nel settore del narcotraffico.

La Corte di appello, dunque, ha proceduto alla valutazione preliminare sull'ammissibilità della richiesta (e quindi sulla novità e sulla stessa esistenza della prova dedotta, nonché sulla persuasività e congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione) e ha poi concluso per l'immediata inconferenza rispetto all'impianto probatorio già esistente della prova noviter producta, giudicata incapace di scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni.

Il ricorrente censura questo esito, sollecitando una nuova comparazione delle varie emergenze istruttorie, onde concluderne l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, ma una simile ponderazione di elementi fattuali è preclusa in questa sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021,

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.In considerazione di tale declaratoria, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), va altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata il 17 febbraio 2000 dalla Corte di appello di Milano con cui era stato condannato alla pena dell'ergastolo per il delitto di concorso in omicidio volontario. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di ricorso, che qui si riassume nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, lamenta, sotto il profilo della violazione di norme processuali (in relazione agli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen.) e del vizio di motivazione: - l'ordinanza impugnata ha anticipato alla fase rescindente, riservata alla delibazione preliminare e in astratto dell'istanza, valutazioni sulla concreta capacità demolitoria delle nuove prove rispetto al giudicato tipiche della successiva fase rescissoria; - la Corte di appello ha trascurato un dato fondamentale: il novum (prova documentale della presentazione spontanea di [OSCURATO:PERSONA] presso la Casa circondariale di Locri il 24 febbraio 1984) si palesava in insanabile contrasto con le dichiarazioni del collaboratore Morabito, esecutore materiale dell'omicidio e chiamante in correità il ricorrente quale mandante, e del testimone Romeo, poste a fondamento della sentenza di condanna, laddove affermavano la genesi dell'azione delittuosa nella volontà di punire la vittima, [OSCURATO:PERSONA], che aveva consentito con la sua delazione, l'arresto di Papalia; - la declaratoria di inammissibilità si fonda su un'erronea lettura delle risultanze processuali, in particolare non valorizzando, del tutto illogicamente, il dato fondamentale del volontario ingresso in carcere del ricorrente, incompatibile con il movente di vendetta ritenuto in sentenza, sul non corretto presupposto che questo elemento rientrasse già nel patrimonio conoscitivo dei primi giudici e che comunque si sarebbe dimostrato irrilevante rispetto alla ricostruzione dei fatti operata nelle pronunce di condanna. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, con la quale è stato convertito il decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162), il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 1. Per quanto attiene alla - asseritamente indebita - anticipazione alla fase rescindente di valutazione proprie del successivo segmento rescissorio, i giudici bresciani hanno fatto buon governo dei principi che regolano il procedimento di revisione. 1.1. L'art. 631 cod. proc. pen. precisa che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto. Nella costante esegesi della Corte di cassazione, che il Collegio condivide appieno, la prova nuova deve quindi condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772. Cfr. anche Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028, secondo cui la prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza). Quando le ragioni poste a fondamento della richiesta risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., la Corte di appello ne dichiara con ordinanza, anche di ufficio, l'inammissibilità. Questa declaratoria - ancorata alla realtà processuale e fondata in termini realistici sulla valutazione che le "nuove prove", in comparazione con quelle già esaminate, sono palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna - si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029). La Corte di Brescia ha fatto corretta applicazione di questi principi, procedendo doverosamente a valutare, nel contesto della piattaforma istruttoria già all'attenzione dei primi giudici, le conseguenze derivanti dalla nuova prova. 1.2. D'altronde, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e questo sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405). Peraltro, nel caso di specie, l'istanza di revisione si fondava su un novum esclusivamente documentale: la delibazione sulla astratta capacità di inficiare la portata dimostrativa del compendio istruttorio preesistente non era dunque vincolata dalla incertezza sul concreto e specifico esito dell'assunzione di una prova orale in un futuro dibattimento ex art. 636, comma 2, cod. proc. pen. Non risultano dunque in termini le pronunce che affermano l'estraneità di questo apprezzamento allo scrutinio preliminare di cui all'art. 634 cod. proc. pen., riservando alla successiva fase del merito la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio.2. La revisione è stata richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., postulando che, dopo la condanna, siano sopravvenute o siano state scoperte nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto. Il documento su cui si fonda l'istanza di revisione attesta la data della carcerazione di [OSCURATO:PERSONA] e la sua presentazione spontanea all'amministrazione penitenziaria. 2.1. L'ordinanza impugnata muove, in primo luogo, dal presupposto che l'arresto dell'odierno ricorrente in quella occasione fosse un dato già conosciuto e ritenuto ininfluente dalla Corte milanese. Ai fini della revisione della sentenza di condanna, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile, ma soltanto l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, con la conseguenza che non può costituire prova nuova un elemento già esistente negli atti processuali, anche qualora non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri di ufficio (Sez. 3, n. 28358 del 30/03/2016, Frescura, Rv. 267531). 2.2. L'unico elemento effettivamente connotato da novità, costituito dalla spontaneità della presentazione, non incide, a detta della Corte di appello, sulla complessiva narrazione dei testimoni suindicati, né sulla loro attendibilità. Solo secondariamente l'ordine di uccidere Perre, nella lettura della sentenza di condanna che offre l'ordinanza impugnata, troverebbe la sua genesi in una ragione di vendetta per la patita carcerazione, dovendo invece trovare il proprio fondamento primario nella necessità di Papalia di espandere i propri traffici illegali nell'hinterland milanese, dove si era trasferito Perre, notoriamente confidente delle Forze dell'ordine e in quanto tale da eliminare onde evitare rischi per l'inizio di nuove attività in loco nel settore del narcotraffico. La Corte di appello, dunque, ha proceduto alla valutazione preliminare sull'ammissibilità della richiesta (e quindi sulla novità e sulla stessa esistenza della prova dedotta, nonché sulla persuasività e congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione) e ha poi concluso per l'immediata inconferenza rispetto all'impianto probatorio già esistente della prova noviter producta, giudicata incapace di scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni. Il ricorrente censura questo esito, sollecitando una nuova comparazione delle varie emergenze istruttorie, onde concluderne l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, ma una simile ponderazione di elementi fattuali è preclusa in questa sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.In considerazione di tale declaratoria, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), va altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila. P
Sentenza Cassazione n. 30260/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris