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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 24385/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione; avverso la ordinanza del 09/02/2023 del tribunale di Benevento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore della [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 tribunale del riesame di Benevento, con ordinanza del 9 febbraio 2023 rigettava l'appello cautelare proposto dal curatore fallimentare del "[OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione", avverso il provvedimento del 16 dicembre 2022 con cui il tribunale di Benevento, in composizione monocratica, aveva rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione al "[OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione", quale terzo di buona fede, di somme di denaro, azioni, obbligazioni, e di una polizza assicurativa, oggetto di sequestro disposto in ordine all'ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 Dlgs. 74/2000;

2. Avverso la predetta ordinanza, il curatore fallimentare del "[OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione", tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un motivo di impugnazione.

3. Rappresenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., il vizio di erronea applicazione della legge penale circa la qualificazione del ricorrente come terzo di buona fede e la individuazione di beni sequestrabili a fini di confisca.

In particolare, a sostegno della assunta qualifica di terzo estraneo in buona fede, si rappresenta l'assenza di ogni vantaggio ricavato dalla società "[OSCURATO:PERSONA] srl", in liquidazione, dal reato ipotizzato a carico di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di condotta omissiva e realizzata a beneficio di altra persona giuridica oltre che realizzata in ordine ad una annualità fiscale rispetto alla quale la "[OSCURATO:PERSONA] srl"non era ancora venuta ad esistenza.

La stessa, inoltre, risulterebbe nettamente distinta rispetto alla persona giuridica direttamente interessata dalle condotte ascritte al [OSCURATO:SOCIETA].

Quanto al profilo della disponibilità dei beni sequestrati, in capo al destinatario della misura cautelare reale, si osserva che mancherebbe ogni indice rivelatore della disponibilità dei beni della citata [OSCURATO:PERSONA] srl in capo alla persona fisica del [OSCURATO:SOCIETA], peraltro mero amministratore della predetta [OSCURATO:PERSONA] e non socio.

In ultima analisi, il tribunale non avrebbe colto profili di concreta immedesimazione organica tra la persona fisica del [OSCURATO:SOCIETA] e la persona giuridica "aggredita". 4.11 ricorso è inammissibile.

Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

Il controllo della Corte di Cassazione è dunque limitato ai soli profili della violazione di legge.

La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare reale è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu acuii (per tutte: Sez.

U, n. 6 del 27/03/1992 - dep. 07/11/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840).

La delibazione non può estendersi neppure all'elemento psicologico del reato e alla ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta contestata si sarebbe dovuta manifestare; in altri termini, quindi, non è possibile che il controllo di cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure in maniera incidentale, il merito dell'impugnazione. (per tutti: Sez.

U, n. 23 del 20/11/1996 - dep. 29/01/1997, Bassi e altri, Rv. 206657).

Va altresì aggiunto, con riferimento al caso di specie, che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, può essere disposto sul patrimonio della persona giuridica che sia priva di autonomia e costituisca un mero schermo attraverso cui l'indagato agisca come effettivo titolare dei beni, anche nel caso in cui il vincolo reale sia riferito al profitto di un reato che il titolare sostanziale della società-schermo abbia commesso in una diversa veste, ossia quale amministratore di altra società ovvero indipendentemente dallo svolgimento di funzioni amministrative di enti. (Sez. 3 - n. 34956 del 01/10/2020 Cc. (dep. 09/12/2020) Rv. 280541 — 01).

Nel caso in esame, il tribunale ha giustificato il sequestro disposto a fini di confisca per equivalente, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl poi fallita, sul rilievo per cui, dagli atti di indagine, la costituzione della predetta società (invero non incompatibile con l'anno di imposta, 2013, cui inerisce il reato ipotizzato, posto che per l'annulità del 2013 la omessa dichiarazione si riporta al 2014), sarebbe avvenuta nello stesso periodo di consumazione del reato ipotizzato, continuando ad operare nella stessa struttura della [OSCURATO:SOCIETA]. ( società di immediato riferimento per il reato configurato), addirittura avvalendosi degli stessi operai; società definita alfine, quale mero schermo nel quale il [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe riversato risorse economiche proprie, anche nel quadro della assenza di ragioni giustificative della costituzione di una società attteggiantesi quale "clone" di quella già esistente.

Rispetto a tale argomentazione, coerente rispetto alle conclusioni assunte dal giudice, il ricorrente, giova sottolinearlo, deduce specifici vizi di violazione di legge - che come tali presuppongono situazioni o quadri complessivi di fatto indiscussi, tali da poter disquisire del corretto inquadrameto giuridico -, senza censurare la pur espressa motivazione formulata dai giudici.

In tal modo rappresenta la propria lettura di taluni dati, per ricavare da essi i vizi di legittimità dedotti.

Tale operazione, tuttavia, muove in tal modo sul piano di una mera rivalutazione del merito, insindacabile in questa sede, atteso che mira a qualificare diversamente i dati emersi, a valorizzarne altri ovvero a connotarli secondo una portata indiziaria diversa da quella rinvenuta dai giudici, per poi desumere un diverso inquadramento, rispetto a quello allo stato rinvenuto dal tribunale, della tematica della qualifica di terzo estraneo per la [OSCURATO:PERSONA] srl e della disponibilità dei relativi beni in capo al [OSCURATO:SOCIETA].

Operazione che, per quanto sinora esposto, va ribadito, rientra in un campo valutativo non ammissibile in questa sede.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione; avverso la ordinanza del 09/02/2023 del tribunale di Benevento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore della [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 tribunale del riesame di Benevento, con ordinanza del 9 febbraio 2023 rigettava l'appello cautelare proposto dal curatore fallimentare del "[OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione", avverso il provvedimento del 16 dicembre 2022 con cui il tribunale di Benevento, in composizione monocratica, aveva rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione al "[OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione", quale terzo di buona fede, di somme di denaro, azioni, obbligazioni, e di una polizza assicurativa, oggetto di sequestro disposto in ordine all'ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 Dlgs. 74/2000; 2. Avverso la predetta ordinanza, il curatore fallimentare del "[OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione", tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un motivo di impugnazione. 3. Rappresenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., il vizio di erronea applicazione della legge penale circa la qualificazione del ricorrente come terzo di buona fede e la individuazione di beni sequestrabili a fini di confisca. In particolare, a sostegno della assunta qualifica di terzo estraneo in buona fede, si rappresenta l'assenza di ogni vantaggio ricavato dalla società "[OSCURATO:PERSONA] srl", in liquidazione, dal reato ipotizzato a carico di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di condotta omissiva e realizzata a beneficio di altra persona giuridica oltre che realizzata in ordine ad una annualità fiscale rispetto alla quale la "[OSCURATO:PERSONA] srl"non era ancora venuta ad esistenza. La stessa, inoltre, risulterebbe nettamente distinta rispetto alla persona giuridica direttamente interessata dalle condotte ascritte al [OSCURATO:SOCIETA]. Quanto al profilo della disponibilità dei beni sequestrati, in capo al destinatario della misura cautelare reale, si osserva che mancherebbe ogni indice rivelatore della disponibilità dei beni della citata [OSCURATO:PERSONA] srl in capo alla persona fisica del [OSCURATO:SOCIETA], peraltro mero amministratore della predetta [OSCURATO:PERSONA] e non socio. In ultima analisi, il tribunale non avrebbe colto profili di concreta immedesimazione organica tra la persona fisica del [OSCURATO:SOCIETA] e la persona giuridica "aggredita". 4.11 ricorso è inammissibile. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Il controllo della Corte di Cassazione è dunque limitato ai soli profili della violazione di legge. La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare reale è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu acuii (per tutte: Sez. U, n. 6 del 27/03/1992 - dep. 07/11/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840). La delibazione non può estendersi neppure all'elemento psicologico del reato e alla ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta contestata si sarebbe dovuta manifestare; in altri termini, quindi, non è possibile che il controllo di cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure in maniera incidentale, il merito dell'impugnazione. (per tutti: Sez. U, n. 23 del 20/11/1996 - dep. 29/01/1997, Bassi e altri, Rv. 206657). Va altresì aggiunto, con riferimento al caso di specie, che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, può essere disposto sul patrimonio della persona giuridica che sia priva di autonomia e costituisca un mero schermo attraverso cui l'indagato agisca come effettivo titolare dei beni, anche nel caso in cui il vincolo reale sia riferito al profitto di un reato che il titolare sostanziale della società-schermo abbia commesso in una diversa veste, ossia quale amministratore di altra società ovvero indipendentemente dallo svolgimento di funzioni amministrative di enti. (Sez. 3 - n. 34956 del 01/10/2020 Cc. (dep. 09/12/2020) Rv. 280541 — 01). Nel caso in esame, il tribunale ha giustificato il sequestro disposto a fini di confisca per equivalente, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl poi fallita, sul rilievo per cui, dagli atti di indagine, la costituzione della predetta società (invero non incompatibile con l'anno di imposta, 2013, cui inerisce il reato ipotizzato, posto che per l'annulità del 2013 la omessa dichiarazione si riporta al 2014), sarebbe avvenuta nello stesso periodo di consumazione del reato ipotizzato, continuando ad operare nella stessa struttura della [OSCURATO:SOCIETA]. ( società di immediato riferimento per il reato configurato), addirittura avvalendosi degli stessi operai; società definita alfine, quale mero schermo nel quale il [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe riversato risorse economiche proprie, anche nel quadro della assenza di ragioni giustificative della costituzione di una società attteggiantesi quale "clone" di quella già esistente. Rispetto a tale argomentazione, coerente rispetto alle conclusioni assunte dal giudice, il ricorrente, giova sottolinearlo, deduce specifici vizi di violazione di legge - che come tali presuppongono situazioni o quadri complessivi di fatto indiscussi, tali da poter disquisire del corretto inquadrameto giuridico -, senza censurare la pur espressa motivazione formulata dai giudici. In tal modo rappresenta la propria lettura di taluni dati, per ricavare da essi i vizi di legittimità dedotti. Tale operazione, tuttavia, muove in tal modo sul piano di una mera rivalutazione del merito, insindacabile in questa sede, atteso che mira a qualificare diversamente i dati emersi, a valorizzarne altri ovvero a connotarli secondo una portata indiziaria diversa da quella rinvenuta dai giudici, per poi desumere un diverso inquadramento, rispetto a quello allo stato rinvenuto dal tribunale, della tematica della qualifica di terzo estraneo per la [OSCURATO:PERSONA] srl e della disponibilità dei relativi beni in capo al [OSCURATO:SOCIETA]. Operazione che, per quanto sinora esposto, va ribadito, rientra in un campo valutativo non ammissibile in questa sede. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr
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