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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 1976

Cassazione n. 45766/2021

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/05/1976 avverso la sentenza del 04/03/2020 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 marzo 2020, il Tribunale di Cuneo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. 660 cod. pen. (per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, col mezzo del telefono, recato molestia e disturbo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, conseguentemente, lo condannava alla pena di C, 516, 00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello alla Corte di appello di Torino, che è stato trasmesso a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen..

La difesa ha censurato la decisione impugnata per "difetto e mancanza di motivazione di tutti gli atti istruttori". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e 581, lett. c), cod. proc. pen., perché fondato su motivi assolutamente generici.

Al riguardo, giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926).

Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

4. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Taler_i_ca Luigi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/05/1976 avverso la sentenza del 04/03/2020 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 marzo 2020, il Tribunale di Cuneo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. 660 cod. pen. (per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, col mezzo del telefono, recato molestia e disturbo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, conseguentemente, lo condannava alla pena di C, 516, 00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello alla Corte di appello di Torino, che è stato trasmesso a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.. La difesa ha censurato la decisione impugnata per "difetto e mancanza di motivazione di tutti gli atti istruttori". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e 581, lett. c), cod. proc. pen., perché fondato su motivi assolutamente generici. Al riguardo, giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. 4. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Taler_i_ca Luigi
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