CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 40328/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1° febbraio 2022 (depositata il 14 febbraio 2022), il Tribunale di Catania, in funzione di giudice per il riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per la partecipazione all'associazione mafiosa denominata "Putina-Pillera". 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione.2.1 Con un primo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 125, 292 e 309 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nulla l'ordinanza applicativa della misura, perché sarebbe completamente mancato, da parte del giudice per le indagini preliminari, il vaglio critico degli elementi posti a carico dell'indagato. In particolare, il giudice per il riesame avrebbe dovuto ritenere nulla l'ordinanza perché il giudice per le indagini preliminari non si sarebbe accorto che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sarebbe caduto in evidente errore, riconoscendo nell'indagato il figlio di [OSCURATO:PERSONA], detto "Nzirena", mentre, invece, come dimostrato dalla difesa, il ricorrente è il figlio di un omonimo [OSCURATO:PERSONA], da non confondere con "Nzirena". 2.2 Con un secondo motivo, deduce inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 125, 273 e 292 cod. proc. pen. e l'assenza di un grave quadro indiziario. Secondo il ricorrente, gli elementi a carico dell'indagato sarebbero scarni e da essi non potrebbero trarsi i gravi indizi di colpevolezza ritenuti sussistenti dal Tribunale. In particolare, dall'intercettazione della conversazione tra il sodale [OSCURATO:PERSONA] e la di lui madre, non potrebbe desumersi che il Recupero sarebbe coinvolto nel mantenimento della famiglia del Nicolosi. A parere del ricorrente, nel corso di tale conversazione, la madre si sarebbe limitata a riferire al figlio di un incontro con l'indagato, avvenuto casualmente per strada. La mera circostanza della frequentazione con altri soggetti appartenenti al clan - che emergeva dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza - sarebbe priva di effettivo rilievo. Non sarebbe vero, infine, che le persone offese avrebbero riconosciuto nell'indagato una delle persone responsabili della "spedizione punitiva" nei confronti del titolare di un panificio. 2.3. Con un terzo motivo, deduce l'insussistenza delle esigenze cautelari. Sostiene che le esigenze cautelari sarebbero insussistenti poiché gli scarni elementi posti a carico dell'indagato risalirebbero all'anno 2015. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto fondata l'osservazione della difesa relativa all'errore di persona nel quale è caduto il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ma, cionondimeno, ha ritenuto sussistente a carico dell'indagato un quadro indiziario di estrema gravità, risultante dalle ulteriori emergenze investigative, dalle quali risultava la partecipazione del Recupero a riunioni del sodalizio particolarmente delicate e riservate nonché il suo coinvolgimento in episodi criminosi di particolare rilievo. Elementi tratti dalle conversazioni intercettate, dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza e dalle altre attività di polizia giudiziaria. Non è, dunque, vero, che il Tribunale non ha sottoposto a vaglio critico l'ordinanza applicativa della misura, ma ha ritenuto - in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in tema di cosiddetta "prova di resistenza" (Sez. II, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. IV, n. 18764 del 05/02/2014, Barillari, Rv. 259452; Sez. II, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303) - che l'espunzione dell'elemento censurato dalla difesa non risultasse decisiva, poiché le restanti risultanze erano più che sufficienti a fondare un grave quadro indiziario a carico dell'indagato. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Con tale motivo, il ricorrente muove delle censure che, sebbene siano da lui ricondotte al vizio dell'inosservanza di norme processuali, sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti. Al riguardo, occorre sul punto richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). In particolare, quanto al vizio di logicità della motivazione, per essere sindacabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Quanto al travisamento della prova, esso è configurabile solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice. Come ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano), il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore per omissione, invenzione o falsificazione. Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria. A fronte di tale motivazione, il ricorrente non ha evidenziato alcun vizio logico risultante dal testo del provvedimento impugnato né il travisamento di una prova decisiva in termini di errore percettivo (e non valutativo), ma si è limitato a muovere alcune censure in ordine a taluni elementi posti a base dell'ordinanza applicativa della misura. Va, peraltro, evidenziato che le censure mosse dal ricorrente sono state valutate e ritenute infondate dal Tribunale. Con riferimento alla conversazione tra il Nicolosi e la madre, il Tribunale ha evidenziato come fosse da escludersi che la donna riferisse al figlio di un incontro con l'indagato avvenuto casualmente per strada, atteso che, dal contenuto della conversazione, risultava che la donna aveva espressamente detto che l'indagato era «venuto a casa». Quanto alla scarsa rilevanza della frequentazione dell'indagato con gli altri associati, il Tribunale ha evidenziato che l'indagato risultava presente anche a incontri di spicco con esponenti di altri clan, come quello con un soggetto che rivestiva un ruolo apicale nel clan Santapaola, e che era da escludere che tali soggetti acconsentissero a che tali incontri avvenissero alla presenza di una persona completamente estranea al clan. Quanto, infine, alla circostanza che le persone offese non avrebbero riconosciuto il Recupero come una delle persone che aveva partecipato alla "spedizione punitiva" nei confronti del titolare del panificio, va rilevato che il ricorso, sotto tale profilo, si presenta privo del necessario requisito dell'autosufficienza, atteso che gli atti ai quali ha fatto riferimento il ricorrente (dai quali dovrebbe desumersi il mancato riconoscimento) non sono stati allegati né la parte ha chiesto, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, di allegarli al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte. Al riguardo, va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurinnis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Scioppo, Rv. 270071). Siffatta interpretazione, con le dovute precisazioni, va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, cc. 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice>>, è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che, «sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso" (cfr. Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). E, dunque, «anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). Orbene, nel caso in esame, la parte non ha allegato al ricorso gli atti in questione né li ha specificamente indicati quali atti dei quali riteneva necessaria l'allegazione. Sotto altro profilo, va evidenziato che il Tribunale ha ritenuto sussistente l'episodio in questione anche e soprattutto in base alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto anche motivare in ordine alla decisività del riconoscimento delle persone offese, evidenziando l'eventuale insufficienza delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza a dimostrare la sussistenza dell'episodio. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale, invero, ha ampiamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non solo richiamando la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l'assenza di qualsiasi elemento dal quale dedurre l'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio criminale, ma anche e soprattutto richiamando recentissime acquisizioni investigative, tra le quali alcune intercettazioni dalle quali emergeva che, ancora nel 2021, l'indagato era considerato un esponente di rilievo nell'ambiente delle cosche catenesi. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fav