CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 34655/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. n. 16108/2017 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv . ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 225 -ricorrente - contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato -controricorrente - avverso la sentenza n. 11/2017 della Corte d’ appello d i Brescia , depositata il 24 gennaio 2017.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Brescia, in accoglimento delgravame proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha respinto la domanda avanzata dalla prof.ssa [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il reinserimento nelle graduatorie ed esaurimento per il triennio 2014- 1017, a seguito di cancellazione per mancata presentazione della domanda; 2.per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha riformato la pronuncia di primo grado sulla base dei seguenti motivi: a decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, ai sensi dell’art. 1, comma-1bis, del d.l. n. 97 del 2004, conv. in l. n. 143 del 2004, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti è condizionata ad apposita e tempestiva domanda dell’interessato, la cui mancanza comporta la cancellazione dalla graduatoria, salva la possibilità di present are domanda di reinserimento entro lo stesso termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria; con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, in virtù della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 605, lett. c), della l. n. 296 del 2006, è stata preclusa la possibilità di nuovi inserimenti, con conseguente abrogazione per incompatibilità dell’art. 1, comma-1bis, del d.l. n. 97 del 2004, conv. in l. n. 143 del 2004, nella parte in cui consente la domanda di reinserimento del docente cancellato, non potendosi neppure invocare l’efficacia erga omnes delle sentenze del giudice amministrativo, che avevano annullato il d.m. n. 235/2014, recante disposizioni in tema di “Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo”;3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la prof.ssa [OSCURATO:PERSONA] affidato ad unico motivo, cui resiste il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricercacon controricorso; 4. parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con l’unico motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost., 15 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi), 1, comma 1-bis, della l. 4 giugno 2004, n. 143 , di conv. con modif. del d.l. 7 aprile 2004, n. 97,1, comma 605, della l. n. 296 del 2006, 1, comma 1, 9, comma 2, 10, comma 2, del d.m. 1° aprile 2014, n. 235, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento abbia comportato l’abrogazione per incompatibilità della disposizione che consentiva all’interessato di presentare domanda di reinserimento nelle graduatorie a seguito di cancellazione; 2. il ricorso è fondato, come da precedenti specifici di questa Corte - dai quali non vi sono ragioni per discostarsi- secondo cui « n el settore scolastico, la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006, non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, conv. nella l. n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione, sicché va disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014, nella parte in cui non consente il reinserimento dell’aspirante cancellato a causa dell’omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza» ( Cass. Sez. L, 27/11/2017 , n. 28250 , in senso conforme, Cass. Sez. L, 28/05/2020, n. 10221 , alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.); 3. in sintesi, nei richiamati precedenti, dopo aver ricostruito gli interventi normativi succedutisi nel tempo che hanno interessato la disciplina dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994, divenute ad esaurimento per effetto dell’art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006, si è giunti ad escludere la fondatezza la tesi dell’inapplicabilità alle graduatorie ad esaurimentodelle disposizioni dettate dall’art. 1 del d.l. n. 97 del 2004 perché, al contrario, proprio a detta disciplina si è fatto costante riferimento, anche dopo la trasformazione delle graduatorie, per indicare tempi e modalità dell’aggiornamento, a tal fine evidenziando che, a conferma della perdurante vigenza della norma sopra indicata, ancora nel 2011 (con l’art.9, comma 20, del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, conv. in l. 12 maggio 2011 n. 106),il legislatore sia nuovamente intervenuto sul testo delladisposizione e, pur affermando, al comma 4, il divieto di “nuovi inserimenti”, abbialasciato immutato il comma 1 bis che consente al docente cancellato in conseguenzadella mancata presentazione della domanda il “reinserimento”, con il recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione. In base a tali considerazioni, secondo l’orientamento citato, «Il criterio ermeneutico indicato dall’art. 12 delle preleggi non consente di interpretare il comma 4 isolandolo dai commi che lo precedono né di estendere il divieto di “ulteriori nuovi inserimenti”ai docenti cancellati in occasione delle operazioni di aggiornamento. Questi ultimi, infatti, sono espressamente menzionati nel comma1 bis che, utilizzando il diverso termine “ reinserimento ” , evidenzia la non sovrapponibilità della posizione di coloro che pretendono di accedere per la primavolta alla graduatoria rispetto a quella degli aspiranti già in passato inclusi». In questo senso, in piena convergenza con le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza amministrativa, è stata pure esclusa la fondatezza della «tesi dell’abrogazione tacita perché, come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la abrogazione per “incompatibilità tra le nuovedisposizioni e quelle precedenti si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contra ddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione,cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra”( Cass. S.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 11833)», mentre «L’intervento attuato dal legislatore con l’art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato la cristallizzazione assoluta delle graduatorie esistenti alladata di entrata in vigore della nuova normativa, perché, contestualmente alla trasformazione della natura delle graduatorie, sono stati previsti nuovi inserimenti,non solo a beneficio dei docenti che potevano far valere il titolo abilitante in occasionedel primo aggiornamento successivo alla novella legislativa, ma anche in favore dicoloro che de tto titolo non avevano ancora conseguito, ai quali è stata concessal’iscrizione “con riserva”.La scelta di non modificare l’ art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004 è, quindi, perfettamente compatibile con il sistema del reclutamento del personale scolasticodisegnato dalla legge n. 296 del 2006 e dagli interventi successivi di cui sopra si èdato conto, dai quali emerge che il legislatore, pur perseguendo l’obiettivo della eliminazione del precariato scolastico attraverso la progressiva immissione in ruolo dei docenti iscritti nelle graduatorie, da un lato non ha voluto escludere ogni possibilità diaccesso a coloro che erano in attesa di maturare il titolo abilitante, dall’altro ha inteso tutelare il legittimo affidamento riposto dai “depennati” nella possibilità del reinserimento, ad essi espressamente concessa dal legislatore del 2004»; 4. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata al predetto principio, la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie ilricors o , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in dive