CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05419/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli in sede di rinvio ha confermato, così come già riformata dalla sentenza di appello annullata, la sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due ipotesi di reato di cui all'art.455 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso, come anche ribadito nelle conclusioni pervenute il 14/12/2023, si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 L. 689/1981 così come recentemente modificato, in quanto la corte avrebbe fatto riferimento a precedenti specifici estremamente risalenti nel tempo senza fornire sul punto alcuna effettiva e concreta motivazione; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, pure facendo riferimento ai precedenti specifici risultanti in atti e alla già ritenuta recidiva, ha correttamente fondato il giudizio sulla circostanza che il condannato ha commesso in un ristretto arco temporale, circa sei mesi, due reati e che ciò evidenzia l'inidoneità della conversione a scongiurare il pericolo di recidiva; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co