CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16206/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
confronti diPAGANO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Sassariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 31 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respintoil reclamo proposto dal Ministero della Giustizia contro l’ordinanza del 15 maggio 2025 delmagistrato di sorveglianza di Sassari, che ha accolto il reclamo proposto ex art. 35-bis e 69ord. pen. da [OSCURATO:PERSONA], detenuto nel regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., per poterfruire di video colloqui con la sorella [OSCURATO:PERSONA], detenuta presso la casa circondarialedi L’Aquila, col nipote [OSCURATO:PERSONA] junior, detenuto presso la casa circondariale diSpoleto, e con i nipoti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detenuti presso la casa circondariale diCuneo in regime, anch’essi, di cui all’art. 41-bis ord. pen.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’Avvocatura dello Stato per ilMinistero della Giustizia.Con il primo motivo deduce violazioni di legge perché il Tribunale di sorveglianza hariconosciuto al detenuto una facoltà generalizzata di svolgere colloqui con i familiari detenuti,ma poteva, al più, autorizzare il singolo colloquio.Con il secondo motivo deduce violazione di legge perché il Tribunale non haconsiderato la pericolosità attuale del clan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], a cui appartengono tutti i familiaricon i quali il detenuto ha chiesto il colloquio, attestata anche dalle recenti misure cautelariche l'hanno attinto, non è stato effettuato il giudizio di bilanciamento tra i valori in gioco, èstato sottovalutato il rischio dell'appartenenza alla stessa organizzazione criminale, non èstato considerato che la registrazione delle conversazioni non riesce a neutralizzare inassoluto i pericoli relativi alla sicurezza sia perché i detenuti possono usare codici criptici siaperché, una volta intervenuta la comunicazione, il danno è irreversibile.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigettodel ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. È fondato, in particolare, il secondo motivo con assorbimento del primo.I l co l leg io in tende dare cont inu i tà a l l ’o r ien tamento de l la pronunc iaSez. 1, n. 37881 del 06/11/2025, D.A.P. in proc. [OSCURATO:PERSONA], n.m., in cui è stato ritenuto che nelsistema vigente del trattamento penitenziario non sia possibile per un detenuto in regime dicui all’art. 41-bis ord. pen. avere colloqui con propri familiari che siano anch’essi detenuti, inpresenza di ragioni di sicurezza pubblica derivanti dalla esistenza attuale del gruppocriminale organizzato cui appartiene il richiedente e dall’appartenenza allo stesso gruppocriminale dei familiari con cui chiede il colloquio.Nella pronuncia citata si evidenzia che, in linea generale, l'esercizio del diritto deldetenuto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito dallo stato di detenzione delfamiliare e neanche dalla sottoposizione dello stesso al regime differenziato (Sez. 1, n. 7654del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 — 01; Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021,Emmanuello, Rv. 281221 — 01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della Giustizia,D.A.P. in proc. Madonia, Rv. 279577 — 01).La sentenza prosegue affermando che in tema di regime penitenziario differenziatospeciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., per l'ammissione del detenuto ai colloqui visivi conaltri familiari, anch'essi sottoposti al medesimo regime detentivo, è necessario, però, inconcreto tener conto delle esigenze di sicurezza proprie del particolare trattamentopenitenziario, per come desumibili anche dal parere, sia pure non vincolante, della Direzionedistrettuale antimafia (Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, D.A.P. in proc. Pesce, Rv. 285574 –01; Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Gallico, Rv. 283496 - 01).La possibilità del colloquio a distanza tra il detenuto ed il familiare, anch’essocontemporaneamente detenuto, è contemplata espressamente dall'art. 16.1. della circolaredel D.A.P. del 2 ottobre 2017, che stabilisce, con riguardo ai detenuti sottoposti al regimedifferenziato, che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti, ancheeventualmente nel regime ex art. 41-bis ord. pen., potranno essere accolte, «salvo che dalparere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementiche ne sconsiglino l'effettuazione».La previsione della Circolare è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nelsenso che essa intenda offrire un punto di equilibrio tra «il riconoscimento del diritto deldetenuto al colloquio con i familiari anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cuiall'art. 41-bis ord. pen.» e «le esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regimedetentivo differenziato» (di nuovo la sentenza Gallico citata).In effetti, va ricordato che l’art. 41-bis, comma 2-quater, ord. pen., stabilisceespressamente che: «[…] La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui alcomma 2 prevede: a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, conriguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale diappartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte,interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovveroad altre ad essa alleate […]”.Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha dato prevalenza al diritto del detenuto afruire colloqui audiovisivi con i familiari detenuti rispetto alle esigenze di sicurezzaevidenziate dalla Procura distrettuale di Napoli ed agli altri elementi di segno negativodesumibili dai titoli per i quali [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi congiunti si trovano sottoposti aregime detentivo.L’ordinanza impugnata ha, in realtà, banalizzato le esigenze relative alla sicurezzapubblica ritenendo che esse possano essere garantite in modo adeguato con laregistrazione delle conversazioni tra i detenuti, senza considerare, come deducecorrettamente il ricorso, che la registrazione garantisce soltanto il controllo ex post delcontenuto della conversazione ma non impedisce ai detenuti di veicolare messaggiastrattamente pericolosi, non necessariamente comprensibili ad un interlocutore esterno,In un sistema del trattamento penitenziario che, a norma dell’art. 18 ord. pen., prevedeil controllo ex ante della corrispondenza del detenuto proprio per impedire a monte che aldetenuto giunga, o che questo trasmetta all’esterno, una direttiva criminale, è del tuttoirrazionale ammettere che, in una forma di comunicazione per sua natura potenzialmente piùpericolosa, e meno controllabile, rispetto a quella epistolare, quale quella dellaconversazione vocale - che si caratterizza per una maggiore immediatezza ed interattività –sia ritenuta sufficiente a garantire le esigenze di sicurezza pubblica la mera possibilità delcontrollo ex post del contenuto della conversazione determinata dalla sua integraleregistrazione.L’inevitabile attrito tra il diritto del detenuto al mantenimento dei legami familiari, el’esigenza di sicurezza pubblica di recidere i legami tra il detenuto in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. e l’organizzazione criminale di appartenenza, che si verifica quando il detenutorichiede colloqui con familiari che siano anch’essi componenti della medesimaorganizzazione criminale (la giurisprudenza costituzionale ha ricordato che quello deicolloqui con i familiari o con terze persone rappresenta uno dei momenti a più alto rischioper la garanzia degli obbiettivi perseguiti attraverso l’applicazione del regime detentivodifferenziato, sentenza n. 97 del 2020; sentenza n. 143 del 2013) deve, pertanto, essererisolto mediante il giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 16.1. della Circolare che imponedi considerare recessiva l’esigenza di mantenere i contatti con i familiari quando sussistano“concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione” quale la permanenteoperatività dell’organizzazione criminale e la appartenenza allo stesso delle personecoinvolte nel colloquio.Come ritenuto di recente nella pronuncia Sez. 1, n. 6202 del 05/02/2026, D.A.P. inproc. Onorato, Rv. 289435 – 01, in motivazione, “la circostanza che O. e il coniuge sianosottoposti a misura cautelare perché gravemente indiziati di appartenere al medesimo clanmafioso costituisce una condizione di fatto che, in mancanza di chiari elementi di segnocontrario, lascia presumere l’esistenza di un concreto pericolo derivante dalla possibilità diintrattenere contatti diretti, tra i quali rientrano i colloqui in videoconferenza”.L’esigenza di sicurezza pubblica di impedire che, attraverso lo strumento deivideocolloqui tra detenuti appartenenti al medesimo clan - che siano anche tra di loro legatida vincoli familiari - siano mantenuti i legami criminali è, infatti, un elemento “concreto” e“rilevante” che sconsiglia l’effettuazione del colloquio, e che non determina una afflittività nonnecessaria del regime differenziato.Come rilevato, infatti, dalla giurisprudenza costituzionale, il regime differenziato previstodall’art. 41-bis, comma 2, ord. pen. è funzionale a contenere la pericolosità dei detenuti adesso soggetti, anche nelle sue eventuali proiezioni esterne al carcere, impedendo icollegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di questeche si trovino in libertà, collegamenti che potrebbero realizzarsi proprio attraverso queicontatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmentefavorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (sentenze n. 97 del 2020 e n. 186 del2018).D’altronde, anche nel sistema convenzionale l’ingerenza dello Stato nella vita familiareè consentita dall’art. 8, comma 2, della Convenzione, a condizione che “tale ingerenza siaprevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessariaalla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alladifesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, oalla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. Ciò che è necessario è che l’ingerenza abbiauna base legale e persegua gli scopi legittimi sopra citati; se proporzionata allo scopo,l’ingerenza può, infatti, essere necessaria in una società democratica (v., da ultimo, CorteEDU, sez. II, 16 dicembre 2025, ric. n. 2412/21, caso X c. Turchia).L’ingerenza nella vita familiare di [OSCURATO:PERSONA], che si è risolta nell’impedirgli icolloqui con i familiari detenuti, è stata, pertanto, proporzionata all’esigenza di impedire che ildetenuto in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. possa, attraverso tali colloqui, mantenere ilegami con gli appartenenti alla medesima organizzazione criminale e mantenere la suaautorità di capoclan anche durante la detenzione, ed è, pertanto, necessaria in una societàdemocratica.L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, e con essa deve essereannullata anche l’ordinanza del magistrato di sorveglianza contro cui era stato propostoreclamo.L’annullamento deve essere disposto senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l), cod.proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto di competenza del giudicedel merito. P.Q.MAnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella del magistrato di sorveglianza diSassari del 15 maggio 2025.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]