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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27806/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, concessa in via provvisoria a [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è in esecuzione la pena di anni due mesi dieci giorni dieci di reclusione per reati concernenti la violazione del TU Stup.

2. Ritenuto che i motivi dedotti devolvono censure in fatto e non specifiche, tenuto conto che il provvedimento censurato contiene due autonome rationes decidendi e che la seconda, relativa alla valutazione della pericolosità sociale del condannato, sast necessaria a fronte della sopravvenuta misura cautelare per fatti precedenti alla concessione, in via provvisoria, della misura alternativa.

2.1. Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 5, n. 2952, del 29/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Sidal, non massimata; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972).

2.2. Rilevato, in ogni caso, che il giudizio svolto, rispetto alla pericolosità del condannato si presenta coerente e logico, stante anche l'esito, di cui rende conto il provvedimento impugnato, della segnalazione dell'UEPE con note del 9 e 25 novembre 2021 (cfr. seconda pagina).

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, concessa in via provvisoria a [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è in esecuzione la pena di anni due mesi dieci giorni dieci di reclusione per reati concernenti la violazione del TU Stup. 2. Ritenuto che i motivi dedotti devolvono censure in fatto e non specifiche, tenuto conto che il provvedimento censurato contiene due autonome rationes decidendi e che la seconda, relativa alla valutazione della pericolosità sociale del condannato, sast necessaria a fronte della sopravvenuta misura cautelare per fatti precedenti alla concessione, in via provvisoria, della misura alternativa. 2.1. Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 5, n. 2952, del 29/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Sidal, non massimata; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). 2.2. Rilevato, in ogni caso, che il giudizio svolto, rispetto alla pericolosità del condannato si presenta coerente e logico, stante anche l'esito, di cui rende conto il provvedimento impugnato, della segnalazione dell'UEPE con note del 9 e 25 novembre 2021 (cfr. seconda pagina). 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27806/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris