CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 17340/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/11/2021 della Corte di appello di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova emessa il 30 settembre 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di danneggiamento con minaccia alla persona di cui all'art. 635 cod.pen., per avere spaccato i vetri delle colonnine di un distributore di carburante e minacciato la titolare della stazione di rifornimento. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio della motivazione per non avere la Corte ritenuto l'insussistenza del reato, avuto riguardo al fatto che la minaccia alla persona non sarebbe stata contestuale al danneggiamento ma posta in essere in un momento precedente ed eziologicamente non collegato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 1.11 ricorrente deduce una violazione di legge che non aveva formato oggetto dell'atto di appello e che è improponibile in questa sede, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nonostante si tratti di una questione inerente alla qualificazione giuridica del fatto. Tale questione, infatti, se affrontata, non potrebbe prescindere da accertamenti di merito preclusi al giudizio di legittimità (in questo senso, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651). In particolare, il giudizio di fatto sarebbe relativo alla sussistenza della aggravante della condotta commessa su cose esposte alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio, avendo riguardato colonnine per l'erogazione di carburante di un distributore di tale servizio, come emerge dal capo di imputazione. Nel che, la concreta eventualità che il fatto possa sussumersi nell'attuale art. 635, secondo comma, cod. pen., reato, peraltro, perseguibile d'ufficio anche dopo l'entrata in vigore della recente riforma "Cartabia", circostanza che esclude ogni applicabilità in questa sede delle novità normative in tema di procedibilità a querela. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.02.2023 Il Consigliere estensore Il • -sidente [OSCURATO:PERSONA] D1-_-_POSITATO CANCEL