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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 1965

Cassazione n. 00191/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/12/1965 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato che l'unico motivo di ricorso che lamenta la mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2-bis cod. pen. in quello di cui all'art. 640-ter cod. pen. e l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, a pag. 14 della sentenza impugnata, ha ritenuto non configurabile il reato di frode informatica atteso che le condotte poste in essere dal ricorrente si traducono in una induzione in errore del soggetto passivo, coinvolgendo, pertanto, la persona e non il sistema informatico mediante la sua manipolazione; osservato che la motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa risulta connotata da coerente e lineare logicità, oltreché conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda pag. 15 della sentenza impugnata in cui si sottolinea l'impossibilità per la persona offesa di identificare l'interlocutore); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/12/1965 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato che l'unico motivo di ricorso che lamenta la mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2-bis cod. pen. in quello di cui all'art. 640-ter cod. pen. e l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, a pag. 14 della sentenza impugnata, ha ritenuto non configurabile il reato di frode informatica atteso che le condotte poste in essere dal ricorrente si traducono in una induzione in errore del soggetto passivo, coinvolgendo, pertanto, la persona e non il sistema informatico mediante la sua manipolazione; osservato che la motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa risulta connotata da coerente e lineare logicità, oltreché conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda pag. 15 della sentenza impugnata in cui si sottolinea l'impossibilità per la persona offesa di identificare l'interlocutore); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2
Sentenza Cassazione n. 00191/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris