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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11538/2026

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ifesa dall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaToscana n. 33/2024 depositata il 09/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 33/24 depositata in data 9/1/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Toscana rigettava l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CommissioneNumero registro generale 15341/2024Numero sezionale 3307/2026Numero di raccolta generale 11538/2026Data pubblicazione 28/04/2026Tributaria Provinciale di Pisa n. 223/2020, che aveva accolto il ricorsopresentato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l’avviso n.2019/001/DI/000000162/0/001 di liquidazione dell’imposta di registro inmisura fissa dovuta per un decreto ingiuntivo relativo ad un rapportosoggetto ad IVA, la cui formula esecutiva era stata apposta solo dopo ladichiarazione di fallimento dell’ingiunto.La CdGT di II grado, ritenendo che la funzione esecutiva, presuppostodell’imposta, non fosse risultata neppure astrattamente esercitabile perl’intervenuta dichiarazione di fallimento dell’ingiunto antecedentementeall’apposizione della formula esecutiva, affermava venuta meno la causadella pretesa impositiva stessa.2.

Avverso la sentenza n. 1425/2022 proponeva ricorso per cassazionela Agenzia delle Entrate.3. [OSCURATO:PERSONA] srl rimaneva intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo si deducono “Violazione e falsa applicazione degliartt. 1 e. 37 DPR n. 131/1986 ed art. 8 della [OSCURATO:PERSONA] allegataal DPR n. 131/1986, nonché degli artt. 51, 52 e 120 Legge Fallimentare,in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) cpc”, per avere la sentenzaritenuto il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo sin dal 13/3/2019 permancata opposizione nel termine di legge, non più tassabile perché nonpiù eseguibile in concreto a causa del fallimento dell’ingiunto dichiarato il[OSCURATO:DATA_NASCITA], antecedentemente all’ ”apposizione della formula esecutiva” indata 29/4/2019.

La ricorrente sostiene invece che “sia l’art. 37 DPR n.131/1986 che l’art. 8 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al DPR n. 131/1986prevedono la tassazione dei decreti ingiuntivi esecutivi e, quindi,prevedono l’astratta esecutività del decreto ingiuntivo e non certoun’effettiva esecuzione dello stesso”, ciò tanto più in ragione della naturadi imposta d’atto dell’imposta di registro, che, richiedendo la meraesecutività del decreto ingiuntivo, prescinde dalla “effettiva suaNumero registro generale 15341/2024Numero sezionale 3307/2026Numero di raccolta generale 11538/2026Data pubblicazione 28/04/2026esecuzione o esecutorietà al momento dell’imposizione fiscale”,richiamando a supporto il conforme principio di diritto enunciato da questaCorte con ordinanza n.2734/2024.

Evidenzia inoltre la ricorrente lainsussistenza dell’impossibilità giuridica di porre in esecuzione il decretonei confronti dell’ingiunto, essendo esso direttamente eseguibile neiconfronti del fallito ritornato in bonis, oltre ad essere direttamenteeseguibile nei confronti della massa fallimentare, mediante l’insinuazioneal passivo.Il motivo è fondato.Ai sensi dell’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, “Gli attidell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definisconoanche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, iprovvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze chedichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'impostaanche se al momento della registrazione siano stati impugnati o sianoancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successivasentenza passata in giudicato".Affinché sorga l’obbligo di pagare l’imposta è quindi sufficiente chevenga ad esistenza uno degli atti sopra indicati, tra cui un decretoingiuntivo esecutivo, quale è quello tassato, in quanto, secondo laprospettazione incontestata della ricorrente, non opposto nel termine di40 giorni e munito di “formula esecutiva” apposta dal Tribunale di Pisa indata 29/4/2019, perciò senz’altro munito della clausola di esecutorietà exart. 647 c.p.c. (anche laddove la espressione “apposizione della formulaesecutiva”, menzionata nel ricorso, volesse intendersi riferita allaapposizione della formula esecutiva da parte della Cancelleria ex art. 475c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, che presupponeva lapredetta dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.).Questa Corte, con riferimento alle sentenze, pur non passate ingiudicato, ha più volte affermato che l’eventuale riforma, totale o parziale,Numero registro generale 15341/2024Numero sezionale 3307/2026Numero di raccolta generale 11538/2026Data pubblicazione 28/04/2026della decisione nei successivi gradi di giudizio, fino alla formazione delgiudicato, nonché l’eventuale provvedimento di sospensione dellaprovvisoria esecuzione non incidono sull’avviso di liquidazionedell’imposta, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio deidiritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamentee non nel medesimo procedimento, non ricollegandosi il presupposto deltributo all'efficacia esecutiva della sentenza ma, per l'appunto,all'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione (Cass., n.12736/2014; Cass., n. 12480/2018; Cass., n. 1223/2021; Cass., n.4327/2021; Cass., n. 7053/2026; Cass., n. 7266/2026).Sulla scorta di tali premesse si è ritenuta irrilevante anchel’apposizione della formula esecutiva, “in quanto l’imposta è applicata sullabase della esecutività del decreto e non della sua esecuzione in concretoné dell’apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria (cfr.Cass. n. 11663 del 2001).

Il legislatore ha inteso far riferimento a tutti idecreti ingiuntivi non opposti o provvisoriamente eseguibili, muniti dellarelativa formula secondo la nozione processual/civilistica,indipendentemente dal fatto che essi- per le più diverse evenienze – sianorimasti in concreto ineseguiti; a nulla rileva che i decreti ingiuntivi inconcreto (e non solo astrattamente) siano eseguibili, cioè possano essereportati ad effetto loro proprio mediante azioni esecutive individuali.”(Cass. n. 2734/2024, Cass., n. 5875/2025).Nel caso di specie non solo non ricorre alcuna ipotesi di definitivarevoca del provvedimento tassato, ma l’intervenuto fallimento del debitoreingiunto non costituisce sopravvenienza idonea a far venir meno ilpresupposto della pretesa impositiva, costituita dal decreto ingiuntivoesecutivo, considerato il disposto del citato art. 37 e tenuto conto dellanatura di imposta “d’atto” dell’imposta di registro, sancita dall’art. 20 deld.P.R. n. 131/1986.Numero registro generale 15341/2024Numero sezionale 3307/2026Numero di raccolta generale 11538/2026Data pubblicazione 28/04/2026Infatti, “nell’ipotesi in cui il debitore sia fallito, è vero che tutte leprocedure esecutive individuali a suo carico restano impedite a normadell’art.51 r.d. del 16 marzo 1942, n. 267 e che l’insinuazione al passivo èpossibile solo se il decreto è munito della formula ex art. 647cod.proc.civ., ma il provvedimento monitorio non perde l’esecutività neiconfronti del soggetto tornato in bonis.

In continuità con tali principi, vaquindi ritenuto che l’imposta di registro mira a colpire una dichiarazione dicredito azionabile esecutivamente, per un determinato importo, in quantola stessa viene ritenuta di per sé una manifestazione di capacitàcontributiva, senza che rilevi se l’esecuzione al momento dell’imposizionesia in concreto possibile e se lo sia in forma individuale oconcorsuale ” (Cass. cit. n. 2734/2024).Pertanto, la circostanza che la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647c.p.c. sia sopravvenuta alla dichiarazione di fallimento non escludecomunque l’esecutività del titolo nei confronti del fallito una volta ritornatoin bonis (v.

Cass. cit., n. 2734/2024) e quindi la tassabilità dell’atto ex art.37 d.P.R. n. 131/1986, essendo l’opponibilità o meno del decretoingiuntivo esecutivo alla massa dei creditori un elemento estrinseco allostesso ed accidentale, afferente alla mera limitazione soggettiva dellapersistente esecutività.Il ricorso va accolto, la sentenza cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ex art 384 c.p.c., varigettato l’originario ricorso della contribuente.Non essendovi sulla specifica questione un orientamento ancoraconsolidato, va disposta la compensazione delle spese sia dei due gradi dimerito che della fase di legittimità.accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;spese compensate.Numero registro generale 15341/2024Numero sezionale 3307/2026Numero di raccolta generale 11538/2026Data pubblicazione 28/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data17/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaToscana n. 33/2024 depositata il 09/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 33/24 depositata in data 9/1/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Toscana rigettava l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CommissioneNumero registro generale 15341/2024Numero sezionale 3307/2026Numero di raccolta generale 11538/2026Data pubblicazione 28/04/2026Tributaria Provinciale di Pisa n. 223/2020, che aveva accolto il ricorsopresentato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l’avviso n.2019/001/DI/000000162/0/001 di liquidazione dell’imposta di registro inmisura fissa dovuta per un decreto ingiuntivo relativo ad un rapportosoggetto ad IVA, la cui formula esecutiva era stata apposta solo dopo ladichiarazione di fallimento dell’ingiunto.La CdGT di II grado, ritenendo che la funzione esecutiva, presuppostodell’imposta, non fosse risultata neppure astrattamente esercitabile perl’intervenuta dichiarazione di fallimento dell’ingiunto antecedentementeall’apposizione della formula esecutiva, affermava venuta meno la causadella pretesa impositiva stessa.2. Avverso la sentenza n. 1425/2022 proponeva ricorso per cassazionela Agenzia delle Entrate.3. [OSCURATO:PERSONA] srl rimaneva intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deducono “Violazione e falsa applicazione degliartt. 1 e. 37 DPR n. 131/1986 ed art. 8 della [OSCURATO:PERSONA] allegataal DPR n. 131/1986, nonché degli artt. 51, 52 e 120 Legge Fallimentare,in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) cpc”, per avere la sentenzaritenuto il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo sin dal 13/3/2019 permancata opposizione nel termine di legge, non più tassabile perché nonpiù eseguibile in concreto a causa del fallimento dell’ingiunto dichiarato il[OSCURATO:DATA_NASCITA], antecedentemente all’ ”apposizione della formula esecutiva” indata 29/4/2019. La ricorrente sostiene invece che “sia l’art. 37 DPR n.131/1986 che l’art. 8 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al DPR n. 131/1986prevedono la tassazione dei decreti ingiuntivi esecutivi e, quindi,prevedono l’astratta esecutività del decreto ingiuntivo e non certoun’effettiva esecuzione dello stesso”, ciò tanto più in ragione della naturadi imposta d’atto dell’imposta di registro, che, richiedendo la meraesecutività del decreto ingiuntivo, prescinde dalla “effettiva suaNumero registro generale 15341/2024Numero sezionale 3307/2026Numero di raccolta generale 11538/2026Data pubblicazione 28/04/2026esecuzione o esecutorietà al momento dell’imposizione fiscale”,richiamando a supporto il conforme principio di diritto enunciato da questaCorte con ordinanza n.2734/2024. Evidenzia inoltre la ricorrente lainsussistenza dell’impossibilità giuridica di porre in esecuzione il decretonei confronti dell’ingiunto, essendo esso direttamente eseguibile neiconfronti del fallito ritornato in bonis, oltre ad essere direttamenteeseguibile nei confronti della massa fallimentare, mediante l’insinuazioneal passivo.Il motivo è fondato.Ai sensi dell’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, “Gli attidell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definisconoanche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, iprovvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze chedichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'impostaanche se al momento della registrazione siano stati impugnati o sianoancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successivasentenza passata in giudicato".Affinché sorga l’obbligo di pagare l’imposta è quindi sufficiente chevenga ad esistenza uno degli atti sopra indicati, tra cui un decretoingiuntivo esecutivo, quale è quello tassato, in quanto, secondo laprospettazione incontestata della ricorrente, non opposto nel termine di40 giorni e munito di “formula esecutiva” apposta dal Tribunale di Pisa indata 29/4/2019, perciò senz’altro munito della clausola di esecutorietà exart. 647 c.p.c. (anche laddove la espressione “apposizione della formulaesecutiva”, menzionata nel ricorso, volesse intendersi riferita allaapposizione della formula esecutiva da parte della Cancelleria ex art. 475c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, che presupponeva lapredetta dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.).Questa Corte, con riferimento alle sentenze, pur non passate ingiudicato, ha più volte affermato che l’eventuale riforma, totale o parziale,Numero registro generale 15341/2024Numero sezionale 3307/2026Numero di raccolta generale 11538/2026Data pubblicazione 28/04/2026della decisione nei successivi gradi di giudizio, fino alla formazione delgiudicato, nonché l’eventuale provvedimento di sospensione dellaprovvisoria esecuzione non incidono sull’avviso di liquidazionedell’imposta, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio deidiritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamentee non nel medesimo procedimento, non ricollegandosi il presupposto deltributo all'efficacia esecutiva della sentenza ma, per l'appunto,all'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione (Cass., n.12736/2014; Cass., n. 12480/2018; Cass., n. 1223/2021; Cass., n.4327/2021; Cass., n. 7053/2026; Cass., n. 7266/2026).Sulla scorta di tali premesse si è ritenuta irrilevante anchel’apposizione della formula esecutiva, “in quanto l’imposta è applicata sullabase della esecutività del decreto e non della sua esecuzione in concretoné dell’apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria (cfr.Cass. n. 11663 del 2001). Il legislatore ha inteso far riferimento a tutti idecreti ingiuntivi non opposti o provvisoriamente eseguibili, muniti dellarelativa formula secondo la nozione processual/civilistica,indipendentemente dal fatto che essi- per le più diverse evenienze – sianorimasti in concreto ineseguiti; a nulla rileva che i decreti ingiuntivi inconcreto (e non solo astrattamente) siano eseguibili, cioè possano essereportati ad effetto loro proprio mediante azioni esecutive individuali.”(Cass. n. 2734/2024, Cass., n. 5875/2025).Nel caso di specie non solo non ricorre alcuna ipotesi di definitivarevoca del provvedimento tassato, ma l’intervenuto fallimento del debitoreingiunto non costituisce sopravvenienza idonea a far venir meno ilpresupposto della pretesa impositiva, costituita dal decreto ingiuntivoesecutivo, considerato il disposto del citato art. 37 e tenuto conto dellanatura di imposta “d’atto” dell’imposta di registro, sancita dall’art. 20 deld.P.R. n. 131/1986.Numero registro generale 15341/2024Numero sezionale 3307/2026Numero di raccolta generale 11538/2026Data pubblicazione 28/04/2026Infatti, “nell’ipotesi in cui il debitore sia fallito, è vero che tutte leprocedure esecutive individuali a suo carico restano impedite a normadell’art.51 r.d. del 16 marzo 1942, n. 267 e che l’insinuazione al passivo èpossibile solo se il decreto è munito della formula ex art. 647cod.proc.civ., ma il provvedimento monitorio non perde l’esecutività neiconfronti del soggetto tornato in bonis. In continuità con tali principi, vaquindi ritenuto che l’imposta di registro mira a colpire una dichiarazione dicredito azionabile esecutivamente, per un determinato importo, in quantola stessa viene ritenuta di per sé una manifestazione di capacitàcontributiva, senza che rilevi se l’esecuzione al momento dell’imposizionesia in concreto possibile e se lo sia in forma individuale oconcorsuale ” (Cass. cit. n. 2734/2024).Pertanto, la circostanza che la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647c.p.c. sia sopravvenuta alla dichiarazione di fallimento non escludecomunque l’esecutività del titolo nei confronti del fallito una volta ritornatoin bonis (v. Cass. cit., n. 2734/2024) e quindi la tassabilità dell’atto ex art.37 d.P.R. n. 131/1986, essendo l’opponibilità o meno del decretoingiuntivo esecutivo alla massa dei creditori un elemento estrinseco allostesso ed accidentale, afferente alla mera limitazione soggettiva dellapersistente esecutività.Il ricorso va accolto, la sentenza cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ex art 384 c.p.c., varigettato l’originario ricorso della contribuente.Non essendovi sulla specifica questione un orientamento ancoraconsolidato, va disposta la compensazione delle spese sia dei due gradi dimerito che della fase di legittimità.accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;spese compensate.Numero registro generale 15341/2024Numero sezionale 3307/2026Numero di raccolta generale 11538/2026Data pubblicazione 28/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data17/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]