CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34102/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da -1954 [OSCURATO:PERSONA], nato il 25/11/(Za(iga Lecce avverso la sentenza in data 14/09/2022 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce ha confermato quella del Tribunale di Lecce in data 19/10/2015, con cui [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere, nella veste pubblico ufficiale in servizio presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Finanza di Lecce, dei delitti di cui agli artt. 326 e 319 cod. pen., contestati ai capi C) ed E), è stato prosciolto per intervenuta prescrizione di entrambi i reati. 2. Ha proposto ricorso Totaro tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 326 e 319 cod. pen. e mancanza e vizio di motivazione. Rileva che la Corte aveva richiamato le valutazioni del primo Giudice senza motivare in ordine agli specifici motivi di appello. Risultava, quanto al reato di rivelazione di segreto di ufficio, che qualificati testimoni avevano parlato della prassi di concordare con le ditte interessate, in particolare con la ditta SIAL s.r.I., le attività di denaturazione e le verifiche fiscali. Tali testi avevano chiarito in che cosa consistesse tale prassi, essendo peraltro • normativamente previsto un inventario annuale degli impianti gestiti in regime di deposito fiscale di alcool etilico, il che dava luogo ad una verifica in contraddittorio e non ad un controllo a sorpresa. A fronte di ciò non avrebbe potuto parlarsi di verifica straordinaria, destinata a rimanere segreta, dovendosi ritenere non configurabile il reato sub C) e risultandone travolta anche l'ipotesi corruttiva di cui al capo E). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve richiamarsi il consolidato orientamento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) in forza del quale «in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento», essendosi altresì chiarito che, ove sussista una causa di estinzione del reato, «non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva». 3. Orbene, nel caso in esame il ricorrente deduce con riguardo al capo C) l'omessa o inadeguata valutazione delle dichiarazioni di alcuni testi, che avrebbero attestato che non si trattava di verifica a sorpresa ma di verifica in contraddittorio, per prassi previamente comunicata: ma in realtà la Corte ha fornito una motivazione a sostegno del proprio assunto, a fronte del quale la doglianza si risolve, prima che nella prospettazione di una violazione di legge, nella denuncia di un vizio di motivazione, in relazione al significato attribuibile alle dichiarazioni dei testi a discarico, di cui sono frammentariamente riportati nel ricorso solo alcuni passi, senza che sia stata rappresentata, in relazione alla natura e alle modalità della verifica, una situazione nella quale un più ampio proscioglimento potesse dirsi il risultato di una semplice percezione ictu oculi. 4. Deve aggiungersi, venendo al capo E),, che la ricostruzione dei Giudici di merito si correla anche al contestato patto corruttivo, non essendo stato spiegato su quali basi il ricorrente si attendesse un computer dal titolare della ditta SIAL, destinataria della verifica, fermo restando che dall'esclusione del reato di cui al capo C) non sarebbe derivata automaticamente quella del reato sub E), suscettibile semmai di riqualificazione in una gradata forma di corruzione. 5. Sulla scorta di quanto precede deve ritenersi che i motivi siano in parte manifestamente infondati e comunque nel loro complesso non consentiti. Di qui l'inammissibilità del ricorso cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa