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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 settembre 2025

Cassazione n. 34456/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE D'APPELLO DI TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Gorizia, confermando la responsabilità quanto al delitto di minaccia aggravata per [OSCURATO:PERSONA] e per entrambi i ricorrenti per il delitto di violazione di domicilio; Lette la memoria e le conclusioni della parte civile, che argomentano per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; Lette le conclusioni della difesa dei ricorrenti, che in data 2 settembre 2025 insiste nelle ragioni del ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge processuale, sia per aver corretto un errore di diritto, con violazione del divieto di reformatio in pejus, sia per la trattazione de plano della procedura ex art. 130 cod. proc. pen. - è inammissibile per carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio: difatti, la Corte territoriale, con ordinanza all'esito di procedura ex art. 130 cod. proc. pen., ha corretto il dispositivo e preso una decisione più favorevole all'imputato, riducendo la pena per [OSCURATO:PERSONA] da 1 anno e 10 mesi di reclusione ad 1 anno e 9 mesi di reclusione, a seguito della assoluzione per il capo A); la doglianza, come formulata, non spiega quale sia l'interesse ad ottenere una pronuncia di annullamento (a tal proposito, Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01 ha chiarito che l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale; conf: N. 28085 del 2019 Rv. 277247 - 01); pertanto, il motivo è inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione - è aspecifico, in quanto se è vero che la Corte di appello ha ritenuto non utilizzabili le dichiarazioni della parte civile, che andava sentita con l'assistenza del difensore, comunque la responsabilità degli imputati viene fondata sulla narrazione della nonna di quest'ultima, dettagliatamente riportate, sia quanto alla ricostruzione dei fatti di minaccia e violazione di domicilio, sia in ordine al riconoscimento degli imputati; la doglianza sollecita questa Corte di appello a sostituirsi ai giudici di merito, proponendo una rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099); anche la doglianza relativa alla omessa rinnovazione è manifestamente infondata, in quanto la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione di circostanze attenuanti, generiche o della provocazione - è a sua volta generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;[OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla violazione dell'art. 344 bis c.p.p. - è manifestamente infondato in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo.

A ben vedere l'invocata disposizione dell'art. 344 bis cod. pen. trova applicazione per i «soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020», per quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della

I. n. 134 del 2021.

Nel caso di specie i reati si sono consumati il 6 ottobre 2018, quindi la norma processuale invocata non trova applicazione, e dunque non è ravvisabile alcuna violazione di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] che dall'inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che vanno liquidate in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 10 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE D'APPELLO DI TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Gorizia, confermando la responsabilità quanto al delitto di minaccia aggravata per [OSCURATO:PERSONA] e per entrambi i ricorrenti per il delitto di violazione di domicilio; Lette la memoria e le conclusioni della parte civile, che argomentano per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; Lette le conclusioni della difesa dei ricorrenti, che in data 2 settembre 2025 insiste nelle ragioni del ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge processuale, sia per aver corretto un errore di diritto, con violazione del divieto di reformatio in pejus, sia per la trattazione de plano della procedura ex art. 130 cod. proc. pen. - è inammissibile per carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio: difatti, la Corte territoriale, con ordinanza all'esito di procedura ex art. 130 cod. proc. pen., ha corretto il dispositivo e preso una decisione più favorevole all'imputato, riducendo la pena per [OSCURATO:PERSONA] da 1 anno e 10 mesi di reclusione ad 1 anno e 9 mesi di reclusione, a seguito della assoluzione per il capo A); la doglianza, come formulata, non spiega quale sia l'interesse ad ottenere una pronuncia di annullamento (a tal proposito, Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01 ha chiarito che l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale; conf: N. 28085 del 2019 Rv. 277247 - 01); pertanto, il motivo è inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione - è aspecifico, in quanto se è vero che la Corte di appello ha ritenuto non utilizzabili le dichiarazioni della parte civile, che andava sentita con l'assistenza del difensore, comunque la responsabilità degli imputati viene fondata sulla narrazione della nonna di quest'ultima, dettagliatamente riportate, sia quanto alla ricostruzione dei fatti di minaccia e violazione di domicilio, sia in ordine al riconoscimento degli imputati; la doglianza sollecita questa Corte di appello a sostituirsi ai giudici di merito, proponendo una rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099); anche la doglianza relativa alla omessa rinnovazione è manifestamente infondata, in quanto la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione di circostanze attenuanti, generiche o della provocazione - è a sua volta generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;[OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla violazione dell'art. 344 bis c.p.p. - è manifestamente infondato in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo. A ben vedere l'invocata disposizione dell'art. 344 bis cod. pen. trova applicazione per i «soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020», per quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della I. n. 134 del 2021. Nel caso di specie i reati si sono consumati il 6 ottobre 2018, quindi la norma processuale invocata non trova applicazione, e dunque non è ravvisabile alcuna violazione di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] che dall'inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che vanno liquidate in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 10 sette
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