CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 01320/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANO Ldato avviso alle partil,i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 5/5/2021 della Corte di appello di Milano, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano il 25/1/2021 Tlribunale di Salerno il 15/1/2019 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla mancanza di motivazione in ordine al bilanciamento tra circostanze, non è consentito, a fronte di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sulla base dell'accordo delle parti, senza che sia dedotta l'illegalità della pena concordata. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610-comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] icciarelli 11/ [OSCURATO:PERSONA] L., L DEPOG A:P [OSCURATO:PERSONA].