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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 16909/2025

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te-contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L , rappresentata e difesa dall’avvocato-controricorrente e ricorrente incidentale in via condizionata-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 75/2024depositata il 22/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 75/2024, pubblicata ilOscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025Numero di raccolta generale 16909/202522/5/2024, ha confermato la decisione di primo grado, che avevaData pubblicazione 24/06/2025respinto la domanda proposta con atto di citazione del 2021 daH.Z. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionariadei crediti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].), al fine di fareaccertare, ex art. 170 c.c., l’illegittima intavolazione delle iscrizioniipotecarie, intavolate OMISSIS[... di proprietà attorea, a fronte di inadempimento ad uncontratto di mutuo della debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA] (società dicui era stato socio e direttore tecnico il H.Z. rendendosifideiussore verso la banca per il finanziamento), sulle quali eracostituito fondo patrimoniale dall’anno 2003, con ordine alcompetente Ufficio di provvedere alla cancellazione delle predetteiscrizioni ipotecarie o, in subordine, che la stessa convenuta fossecondannata a provvedere alla rispettiva cancellazione.Il Tribunale aveva ritenuto estinto il fondo patrimoniale con ilcompimento della maggiore età della figlia dell’attore, essendo taletermine finale stabilito nello stesso atto di costituzione, e assente laprova dei presupposti di cui all’art. 170 c.c., in quanto la nozione di«debiti contratti nell’interesse della famiglia» doveva intendersi insenso ampio e ricomprendere anche le esigenze volte al pienomantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia nonché alpotenziamento della capacità lavorativa dei coniugi, rimanendoescluse solo le esigenze voluttuarie o meramente speculative equindi vi erano ricompresi anche i debiti sorti per l’eserciziodell’attività imprenditoriale: l’attore era stato, nel tempo, socio,consigliere, direttore tecnico, amministratore delegato e prepostoalla sede secondaria della società debitrice, sicché l’attivitàimprenditoriale dell’attore era funzionale e indispensabile per ilmantenimento ed il benessere del proprio nucleo familiare.In particolare, i giudici d’appello hanno ritenuto fondato il primomotivo di gravame, in punto durata del fondo patrimoniale,rilevando che la clausola 4 dell’atto costitutivo era semplicemente2 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025riproduttiva del disposto di cui all’art. 171, secondo comma c.c.,Numero di raccolta generale 16909/2025norma pacificamente interpretata nel senso di prorogare lDaa tad pubrbalictaazio ne 24/06/2025del fondo, per il caso di annullamento, scioglimento o cessazionedegli effetti civili del matrimonio, fino alla compimento dellamaggiore età dell’ultimo figlio, e non certo nell’introdurreun’autonoma causa di cessazione se si realizza tale ultimo evento;non si era verificata pertanto alcuna cessazione del fondopatrimoniale, poiché, nonostante il raggiungimento della maggioreetà dei figli, il matrimonio continuava a a permanere.Orbene, in relazione ai presupposti per l’applicabilità dell’art.170c.c., oggetto del secondo motivo di gravame, il debitore devedimostrare «non soltanto la regolare costituzione del fondo e la suaopponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debitoverso quest’ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisognidella famiglia»; in relazione alla inerenza o meno dei debiticontratti dal coniuge nell’ambito di attività di impresa ai bisognidella famiglia, occorre accertare se ed in quale misura l’attività diimpresa, in favore della quale era stata assunta l’obbligazione,abbia contribuito al sostentamento del nucleo familiaredell’interessato, avendo presente che i bisogni della famiglia nonpossono «essere circoscritti ai bisogni primari, come, ad esempio,l’alloggio o il cibo, ma vanno estesi anche “al pieno mantenimentoed all’univoco sviluppo della famiglia”, e quindi al “potenziamentodella di lui (nota: dell’imprenditore) capacità lavorativa” (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015 - Rv. 634646 - 01) ed al“miglioramento del suo benessere economico”».La Corte d’appello, ritenendo infondata la censura, osservava che laprestazione di garanzia era strettamente funzionale alpotenziamento della capacità lavorativa e redditualedell’appellante, il quale «al momento in cui si costituiva fideiussore(14.12.2007), … era direttore tecnico e preposto alla sedesecondaria della società garantita; il 13.10.2009 acquistava il3 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025Numero di raccolta generale 16909/202519,6% delle quote della stessa, pari a nominali Euro 1.176.400,00,Data pubblicazione 24/06/2025ed in data 22.01.2010 ne diveniva consigliere e amministratoredelegato»; dalle stesse dichiarazioni dei redditi, relative agli anni2006- 2010, a prova che l’attività svolta nell’associazioneprofessionale OM , in cui era fondatore, responsabile dellaprogettazione elettrotecnica e illuminotecnica e rappresentante, gliconsentiva di far fronte più che dignitosamente ai bisogni dellafamiglia, con redditi variabili nel tempo da 45.000 a 65.000 euro,si evidenziava altresì un reddito proveniente dalla società garantitadi circa 20.000 euro annui, che, in assenza di allegazioni in sensocontrario, deve ritenersi essere stato destinato ai bisogni dellafamiglia, cosicché poteva concludersi che egli dalla societàgarantita traesse una quota consistente del proprio reddito equindi la prestazione di garanzia ha «contribuito a che la societàgarantita ottenesse credito bancario» ed era funzionale aconservare e, possibilmente, incrementare le risorse necessarie alsostentamento della famiglia.Dal rigetto del secondo motivo di appello, assorbito il terzo,conseguiva la conferma della sentenza impugnata.Avverso la suddetta pronuncia, H.Z. propone ricorso percassazione, notificato il 26/7/2024, affidato a due motivi, neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA] (che resiste con controricorso ericorso incidentale condizionato in unico motivo).Il ricorrente ha replicato con controricorso al ricorso incidentale eha depositato memoria.Il PG ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 170 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c., laddove la Corte di Appello, dopo aver correttamenteriportato quella che è, secondo costante orientamento della4 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025Numero di raccolta generale 16909/2025giurisprudenza di legittimità, la nozione di «bisogni della famiglia»,Data pubblicazione 24/06/2025e dopo aver anche accertato che i redditi provenienti da OMconsentivano all’appellante di far fronte «pìù che dignitosamente aibisogni della famiglia», ha ritenuto esistente, sulla base di merepresunzioni, una relazione fra il fatto generatore dell’obbligazioneed il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.Con il secondo motivo, si censura, ex art.360 n. 5 c.p.c.,«l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione nella valutazionedelle emergenze istruttorie su un punto decisivo dellacontroversia», per omesso esame di documenti idonei a fornire laprova dell’estraneità del debito fideiussorio assunto da H.Z. aibisogni della famiglia.2.

La controricorrente propone ricorso incidentale, espressamentein via condizionata per l’ipotesi di accoglimento del ricorsoprincipale, in unico motivo, per falsa applicazione di norme didiritto, ex art. 360, n. 3 c.p.c., in riferimento all’art. 171 c.c.,laddove la Corte territoriale ha ritenuto fondato il primo motivod’appello avversario e ha, così, escluso che il fondo patrimoniale,intavolato sui beni del H.Z. precedentemente all’intavolazionedell’ipoteca giudiziale da parte della Banca, si fosse estinto aseguito del sopraggiungere della maggiore età dei figli delricorrente.Si lamenta che la previsione contrattuale di cui all’art. 4 dell’attocostitutivo del fondo patrimoniale (in base alla quale «Ladestinazione del fondo terminerà a seguito dell’annullamento, delloscioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.Se vi sono figli minori il fondo durerà fino al compimento dellamaggiore età dell’ultimo figlio») non riproduceva pedissequamenteil contenuto dell’art. 171 c.c., in quanto se le parti avessero volutorichiamare, de plano, la disciplina codicistica, si sarebbero limitatea citare la norma o, viceversa, ne avrebbero riprodottointegralmente il contenuto nel contratto.

Le parti, invece, hanno5 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025Numero di raccolta generale 16909/2025scientemente regolato, in modo intenzionalmente diverso, il fondoData pubblicazione 24/06/2025patrimoniale, rapportando la durata – rispettivamente e in viaalternativa – o al venir meno del vincolo di coniugo o alcompimento della maggiore età delle figlie.È da escludersi, quindi, che tali due presupposti debbanoconsiderarsi concorrenti ai fini dell’estinzione del fondo, mancando,a ulteriore riprova, una congiunzione che deponga in tal senso.Poiché la figlia minore del signor H.Z. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , eradivenuta maggiorenne nel 2010, allorché l’ipoteca era stataintavolata da [OSCURATO:SOCIETA] (2017), essa aveva interessato beniormai liberi da tale vincolo, essendo il fondo patrimoniale estinto.3.

La prima censura è infondataLa Corte d’appello ha verificato la sussistenza di una direttacorrelazione tra l’operato del H.Z. in seno a [OSCURATO:SOCIETA] e ilsoddisfacimento, tramite il rilascio della garanzia in favore dellasocietà, dei bisogni della famiglia, in considerazione delle risorseeconomiche derivanti al ricorrente da tale attività e, dunque,dell’interesse che questi necessariamente nutriva per il buon esitodell’attività d’impresa della società.I giudici d’appello hanno rilevato, infatti: a) che il H.Z. è statosocio, consigliere, direttore tecnico, amministratore delegato epreposto alla sede secondaria della debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA];b) che il ricorrente ritraeva una parte consistente del proprioreddito all’attività svolta nella società garantita.Tali circostanze, confermate in via documentale, sono allegate dallostesso ricorrente nel ricorso in cassazioneSecondo il ricorrente, la Corte avrebbe anche omesso di valorizzaredocumenti attestanti l’inerenza della garanzia ai soli interessi dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]I giudici hanno in realtà ben compreso la situazione e anchedichiarato che «la prestazione della garanzia (…) ha contribuito ache la società garantita ottenesse credito bancario» (pagina 8,6 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025prime righe, della sentenza), ma, tuttavia, hanno parimentiNumero di raccolta generale 16909/2025precisato che tale operazione finanziaria non era stata Dpatoa sputbab licianzio ne 24/06/2025essere a mero beneficio di [OSCURATO:SOCIETA], ma che essa era, anzi,intrinsecamente funzionale al benessere della famiglia H.Z. inquanto «la prestazione di garanzia era strettamente funzionale alpotenziamento della capacità lavorativa e redditualedell’appellante, non vedendosi ragione, diversa da un vantaggioeconomico, per cui egli abbia voluto garantire la società con ilproprio patrimonio» e che, pertanto, la prestazione della garanziaera necessariamente «funzionale a conservare e, possibilmente,incrementare le risorse necessarie al sostentamento dellafamiglia».Orbene, alcuni principi in materia di fondo patrimoniale vanno quiriaffermati: a) l’art. 170 c.c. sancisce il divieto, non solo disottoporre ad espropriazione i beni conferiti dai coniugi ad un fondopatrimoniale, ma anche di iscrivere ipoteca (legale, volontaria ogiudiziale; cfr. Cass. n. 29983 del 2021; Cass. 26496 del 2024),quando la pretesa dei creditori sia sorta in virtù di una obbligazionecontratta per scopi eccentrici rispetto alle finalità familiari; b) ildebitore che intenda sottrarre i beni costituiti in fondo patrimonialeall'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa «è onerato didimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità aibisogni della famiglia - da intendersi non limitati al suosostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della suaposizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attivitàlavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o piùarmonico possibile, sviluppo della loro personalità - del debitocontratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attivitàimprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge,perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sonoordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via7 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, inNumero di raccolta generale 16909/2025posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenzaDa ta paunbbclihcaezio ne 24/06/2025materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoroprofessionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenzefamiliari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, diregolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordoex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore cheinvoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integranteeccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale exart. 2740 c.c.» (Cass. 32146/2024, con la quale si è superato ilprecedente orientamento espresso in Cass. n. 2904 del 2021,secondo il quale i debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresao a quella professionale non assolvono di norma a bisogni dellafamiglia, salva prova che siano eccezionalmente destinati asoddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo allespecificità del caso concreto); c) gli scopi inerenti ai bisogni dellafamiglia non sono solo quelli primari, essendo la nozione utilizzatadall’art. 170 c.c. ampia e tale da ricomprendere anche le esigenzevolte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia(Cass. n. 3738 del 2015); d) è, infine, pacifico che sonosicuramente estranei ai bisogni della famiglia i debiti contratti persoddisfare esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate dainteressi meramente speculativi e pacificamente individuali (Cass.n. 3738 del 2015).Sul tema che qui interessa della valutazione circa l’inerenza aibisogni della famiglia delle spese contratte dai coniugi in virtù diiniziative individuali assunte per finalità professionali oimprenditoriali, un primo orientamento ritiene che i debiti assuntidal coniuge nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale nonassolvono, di norma, ai bisogni della famiglia, salvo che si provi chedate le peculiarità del caso concreto, essi siano eccezionalmente8 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025strumentali agli obiettivi dei coniugi e del loro nucleo (Cass. n.Numero di raccolta generale 16909/20252904 del 2021).

Data pubblicazione 24/06/2025Tale risalente indirizzo è stato superato da un oppostoorientamento, secondo il quale l’inerenza del debito all’attivitàprofessionale o imprenditoriale del singolo coniuge deve ritenersinormale secondo l’id quod plerumque accidit poiché la disciplinadella famiglia indica che i proventi di tutte le attività svoltepersonalmente da ciascuno dei coniugi sono ordinariamentedestinati alle esigenze comuni, salvo diverso accordo (ex art. 144c.c.) che abbia impreso alla vita familiare un assetto diverso daquello consueto (Cass. n. 31575 del 2023 e Cass. 32146 del 2024).Ciò per l’essenziale rilievo che, nella normalità dei casi e salvo chesia data prova positiva del contrario, il debito contratto da uno deidue coniugi per l’esercizio della propria attività professionale o diimpresa è comunque funzionale a soddisfare i bisogni della famigliapoiché deve presumersi che i proventi siano destinati adincrementarne il benessere complessivo.In questa prospettiva, restano escluse dall’ambito dei debitiricollegabili ai bisogni della famiglia solo quelli assunti persoddisfare esigenze pacificamente individuali o connotate da veri epropri intenti speculativi.Il H.Z. ha prestato fideiussione a favore della OM persostenerne la attività di impresa sperando di ricavare da taleoperazione un vantaggio patrimoniale.

Egli, prestata la garanziapersonale ha, infatti, dapprima acquistato il 19% delle quote dipartecipazione della società e poi ha ricoperto cariche apicali al suointerno.Era suo onere allegare e provare che il debito assunto in virtù dellapredetta iniziativa fosse funzionale ad ottenere vantaggipatrimoniali esclusivamente individuali.Nessun rilievo può assumere la circostanza che egli svolgesseanche una attività lavorativa stabile presso la associazione9 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025Numero di raccolta generale 16909/2025professionale OM che gli assicurava un reddito annuoData pubblicazione 24/06/2025complessivamente idoneo al mantenimento della famiglia.Invero, la inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni dellafamiglia non può escludersi per il solo fatto che l’iniziativafunzionale all’incremento della attività professionale o di impresadel singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superiori alleeffettive necessità della famiglia.Infatti, i bisogni della famiglia non sono, come già affermato, soloquelli basilari e può, invero, presumersi che anche l’eventualeulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singoloconiuge valga ad incrementare i guadagni o ad accrescere ilpatrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivosuperiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti.3.

La seconda censura è inammissibile in quanto si traduce nellarichiesta di una diversa valutazione degli elementi istruttori adacquisiti al processo.4.

Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.5.

Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso, assorbito ilricorso incidentale condizionato.Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso, assorbito il ricorso incidentalecondizionato; condanna il ricorrente al rimborso delle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità, liquidate incomplessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 peresborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nellamisura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art.13.10 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, sianoNumero di raccolta generale 16909/2025omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di dDiaftfau psubibolincaezio ne 24/06/2025del presente provvedimento.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio2025.Il PresidenteAlberto Giusti11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L , rappresentata e difesa dall’avvocato-controricorrente e ricorrente incidentale in via condizionata-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 75/2024depositata il 22/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 75/2024, pubblicata ilOscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025Numero di raccolta generale 16909/202522/5/2024, ha confermato la decisione di primo grado, che avevaData pubblicazione 24/06/2025respinto la domanda proposta con atto di citazione del 2021 daH.Z. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionariadei crediti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].), al fine di fareaccertare, ex art. 170 c.c., l’illegittima intavolazione delle iscrizioniipotecarie, intavolate OMISSIS[... di proprietà attorea, a fronte di inadempimento ad uncontratto di mutuo della debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA] (società dicui era stato socio e direttore tecnico il H.Z. rendendosifideiussore verso la banca per il finanziamento), sulle quali eracostituito fondo patrimoniale dall’anno 2003, con ordine alcompetente Ufficio di provvedere alla cancellazione delle predetteiscrizioni ipotecarie o, in subordine, che la stessa convenuta fossecondannata a provvedere alla rispettiva cancellazione.Il Tribunale aveva ritenuto estinto il fondo patrimoniale con ilcompimento della maggiore età della figlia dell’attore, essendo taletermine finale stabilito nello stesso atto di costituzione, e assente laprova dei presupposti di cui all’art. 170 c.c., in quanto la nozione di«debiti contratti nell’interesse della famiglia» doveva intendersi insenso ampio e ricomprendere anche le esigenze volte al pienomantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia nonché alpotenziamento della capacità lavorativa dei coniugi, rimanendoescluse solo le esigenze voluttuarie o meramente speculative equindi vi erano ricompresi anche i debiti sorti per l’eserciziodell’attività imprenditoriale: l’attore era stato, nel tempo, socio,consigliere, direttore tecnico, amministratore delegato e prepostoalla sede secondaria della società debitrice, sicché l’attivitàimprenditoriale dell’attore era funzionale e indispensabile per ilmantenimento ed il benessere del proprio nucleo familiare.In particolare, i giudici d’appello hanno ritenuto fondato il primomotivo di gravame, in punto durata del fondo patrimoniale,rilevando che la clausola 4 dell’atto costitutivo era semplicemente2 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025riproduttiva del disposto di cui all’art. 171, secondo comma c.c.,Numero di raccolta generale 16909/2025norma pacificamente interpretata nel senso di prorogare lDaa tad pubrbalictaazio ne 24/06/2025del fondo, per il caso di annullamento, scioglimento o cessazionedegli effetti civili del matrimonio, fino alla compimento dellamaggiore età dell’ultimo figlio, e non certo nell’introdurreun’autonoma causa di cessazione se si realizza tale ultimo evento;non si era verificata pertanto alcuna cessazione del fondopatrimoniale, poiché, nonostante il raggiungimento della maggioreetà dei figli, il matrimonio continuava a a permanere.Orbene, in relazione ai presupposti per l’applicabilità dell’art.170c.c., oggetto del secondo motivo di gravame, il debitore devedimostrare «non soltanto la regolare costituzione del fondo e la suaopponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debitoverso quest’ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisognidella famiglia»; in relazione alla inerenza o meno dei debiticontratti dal coniuge nell’ambito di attività di impresa ai bisognidella famiglia, occorre accertare se ed in quale misura l’attività diimpresa, in favore della quale era stata assunta l’obbligazione,abbia contribuito al sostentamento del nucleo familiaredell’interessato, avendo presente che i bisogni della famiglia nonpossono «essere circoscritti ai bisogni primari, come, ad esempio,l’alloggio o il cibo, ma vanno estesi anche “al pieno mantenimentoed all’univoco sviluppo della famiglia”, e quindi al “potenziamentodella di lui (nota: dell’imprenditore) capacità lavorativa” (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015 - Rv. 634646 - 01) ed al“miglioramento del suo benessere economico”».La Corte d’appello, ritenendo infondata la censura, osservava che laprestazione di garanzia era strettamente funzionale alpotenziamento della capacità lavorativa e redditualedell’appellante, il quale «al momento in cui si costituiva fideiussore(14.12.2007), … era direttore tecnico e preposto alla sedesecondaria della società garantita; il 13.10.2009 acquistava il3 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025Numero di raccolta generale 16909/202519,6% delle quote della stessa, pari a nominali Euro 1.176.400,00,Data pubblicazione 24/06/2025ed in data 22.01.2010 ne diveniva consigliere e amministratoredelegato»; dalle stesse dichiarazioni dei redditi, relative agli anni2006- 2010, a prova che l’attività svolta nell’associazioneprofessionale OM , in cui era fondatore, responsabile dellaprogettazione elettrotecnica e illuminotecnica e rappresentante, gliconsentiva di far fronte più che dignitosamente ai bisogni dellafamiglia, con redditi variabili nel tempo da 45.000 a 65.000 euro,si evidenziava altresì un reddito proveniente dalla società garantitadi circa 20.000 euro annui, che, in assenza di allegazioni in sensocontrario, deve ritenersi essere stato destinato ai bisogni dellafamiglia, cosicché poteva concludersi che egli dalla societàgarantita traesse una quota consistente del proprio reddito equindi la prestazione di garanzia ha «contribuito a che la societàgarantita ottenesse credito bancario» ed era funzionale aconservare e, possibilmente, incrementare le risorse necessarie alsostentamento della famiglia.Dal rigetto del secondo motivo di appello, assorbito il terzo,conseguiva la conferma della sentenza impugnata.Avverso la suddetta pronuncia, H.Z. propone ricorso percassazione, notificato il 26/7/2024, affidato a due motivi, neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA] (che resiste con controricorso ericorso incidentale condizionato in unico motivo).Il ricorrente ha replicato con controricorso al ricorso incidentale eha depositato memoria.Il PG ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 170 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c., laddove la Corte di Appello, dopo aver correttamenteriportato quella che è, secondo costante orientamento della4 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025Numero di raccolta generale 16909/2025giurisprudenza di legittimità, la nozione di «bisogni della famiglia»,Data pubblicazione 24/06/2025e dopo aver anche accertato che i redditi provenienti da OMconsentivano all’appellante di far fronte «pìù che dignitosamente aibisogni della famiglia», ha ritenuto esistente, sulla base di merepresunzioni, una relazione fra il fatto generatore dell’obbligazioneed il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.Con il secondo motivo, si censura, ex art.360 n. 5 c.p.c.,«l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione nella valutazionedelle emergenze istruttorie su un punto decisivo dellacontroversia», per omesso esame di documenti idonei a fornire laprova dell’estraneità del debito fideiussorio assunto da H.Z. aibisogni della famiglia.2. La controricorrente propone ricorso incidentale, espressamentein via condizionata per l’ipotesi di accoglimento del ricorsoprincipale, in unico motivo, per falsa applicazione di norme didiritto, ex art. 360, n. 3 c.p.c., in riferimento all’art. 171 c.c.,laddove la Corte territoriale ha ritenuto fondato il primo motivod’appello avversario e ha, così, escluso che il fondo patrimoniale,intavolato sui beni del H.Z. precedentemente all’intavolazionedell’ipoteca giudiziale da parte della Banca, si fosse estinto aseguito del sopraggiungere della maggiore età dei figli delricorrente.Si lamenta che la previsione contrattuale di cui all’art. 4 dell’attocostitutivo del fondo patrimoniale (in base alla quale «Ladestinazione del fondo terminerà a seguito dell’annullamento, delloscioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.Se vi sono figli minori il fondo durerà fino al compimento dellamaggiore età dell’ultimo figlio») non riproduceva pedissequamenteil contenuto dell’art. 171 c.c., in quanto se le parti avessero volutorichiamare, de plano, la disciplina codicistica, si sarebbero limitatea citare la norma o, viceversa, ne avrebbero riprodottointegralmente il contenuto nel contratto. Le parti, invece, hanno5 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025Numero di raccolta generale 16909/2025scientemente regolato, in modo intenzionalmente diverso, il fondoData pubblicazione 24/06/2025patrimoniale, rapportando la durata – rispettivamente e in viaalternativa – o al venir meno del vincolo di coniugo o alcompimento della maggiore età delle figlie.È da escludersi, quindi, che tali due presupposti debbanoconsiderarsi concorrenti ai fini dell’estinzione del fondo, mancando,a ulteriore riprova, una congiunzione che deponga in tal senso.Poiché la figlia minore del signor H.Z. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , eradivenuta maggiorenne nel 2010, allorché l’ipoteca era stataintavolata da [OSCURATO:SOCIETA] (2017), essa aveva interessato beniormai liberi da tale vincolo, essendo il fondo patrimoniale estinto.3. La prima censura è infondataLa Corte d’appello ha verificato la sussistenza di una direttacorrelazione tra l’operato del H.Z. in seno a [OSCURATO:SOCIETA] e ilsoddisfacimento, tramite il rilascio della garanzia in favore dellasocietà, dei bisogni della famiglia, in considerazione delle risorseeconomiche derivanti al ricorrente da tale attività e, dunque,dell’interesse che questi necessariamente nutriva per il buon esitodell’attività d’impresa della società.I giudici d’appello hanno rilevato, infatti: a) che il H.Z. è statosocio, consigliere, direttore tecnico, amministratore delegato epreposto alla sede secondaria della debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA];b) che il ricorrente ritraeva una parte consistente del proprioreddito all’attività svolta nella società garantita.Tali circostanze, confermate in via documentale, sono allegate dallostesso ricorrente nel ricorso in cassazioneSecondo il ricorrente, la Corte avrebbe anche omesso di valorizzaredocumenti attestanti l’inerenza della garanzia ai soli interessi dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]I giudici hanno in realtà ben compreso la situazione e anchedichiarato che «la prestazione della garanzia (…) ha contribuito ache la società garantita ottenesse credito bancario» (pagina 8,6 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025prime righe, della sentenza), ma, tuttavia, hanno parimentiNumero di raccolta generale 16909/2025precisato che tale operazione finanziaria non era stata Dpatoa sputbab licianzio ne 24/06/2025essere a mero beneficio di [OSCURATO:SOCIETA], ma che essa era, anzi,intrinsecamente funzionale al benessere della famiglia H.Z. inquanto «la prestazione di garanzia era strettamente funzionale alpotenziamento della capacità lavorativa e redditualedell’appellante, non vedendosi ragione, diversa da un vantaggioeconomico, per cui egli abbia voluto garantire la società con ilproprio patrimonio» e che, pertanto, la prestazione della garanziaera necessariamente «funzionale a conservare e, possibilmente,incrementare le risorse necessarie al sostentamento dellafamiglia».Orbene, alcuni principi in materia di fondo patrimoniale vanno quiriaffermati: a) l’art. 170 c.c. sancisce il divieto, non solo disottoporre ad espropriazione i beni conferiti dai coniugi ad un fondopatrimoniale, ma anche di iscrivere ipoteca (legale, volontaria ogiudiziale; cfr. Cass. n. 29983 del 2021; Cass. 26496 del 2024),quando la pretesa dei creditori sia sorta in virtù di una obbligazionecontratta per scopi eccentrici rispetto alle finalità familiari; b) ildebitore che intenda sottrarre i beni costituiti in fondo patrimonialeall'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa «è onerato didimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità aibisogni della famiglia - da intendersi non limitati al suosostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della suaposizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attivitàlavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o piùarmonico possibile, sviluppo della loro personalità - del debitocontratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attivitàimprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge,perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sonoordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via7 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, inNumero di raccolta generale 16909/2025posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenzaDa ta paunbbclihcaezio ne 24/06/2025materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoroprofessionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenzefamiliari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, diregolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordoex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore cheinvoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integranteeccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale exart. 2740 c.c.» (Cass. 32146/2024, con la quale si è superato ilprecedente orientamento espresso in Cass. n. 2904 del 2021,secondo il quale i debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresao a quella professionale non assolvono di norma a bisogni dellafamiglia, salva prova che siano eccezionalmente destinati asoddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo allespecificità del caso concreto); c) gli scopi inerenti ai bisogni dellafamiglia non sono solo quelli primari, essendo la nozione utilizzatadall’art. 170 c.c. ampia e tale da ricomprendere anche le esigenzevolte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia(Cass. n. 3738 del 2015); d) è, infine, pacifico che sonosicuramente estranei ai bisogni della famiglia i debiti contratti persoddisfare esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate dainteressi meramente speculativi e pacificamente individuali (Cass.n. 3738 del 2015).Sul tema che qui interessa della valutazione circa l’inerenza aibisogni della famiglia delle spese contratte dai coniugi in virtù diiniziative individuali assunte per finalità professionali oimprenditoriali, un primo orientamento ritiene che i debiti assuntidal coniuge nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale nonassolvono, di norma, ai bisogni della famiglia, salvo che si provi chedate le peculiarità del caso concreto, essi siano eccezionalmente8 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025strumentali agli obiettivi dei coniugi e del loro nucleo (Cass. n.Numero di raccolta generale 16909/20252904 del 2021). Data pubblicazione 24/06/2025Tale risalente indirizzo è stato superato da un oppostoorientamento, secondo il quale l’inerenza del debito all’attivitàprofessionale o imprenditoriale del singolo coniuge deve ritenersinormale secondo l’id quod plerumque accidit poiché la disciplinadella famiglia indica che i proventi di tutte le attività svoltepersonalmente da ciascuno dei coniugi sono ordinariamentedestinati alle esigenze comuni, salvo diverso accordo (ex art. 144c.c.) che abbia impreso alla vita familiare un assetto diverso daquello consueto (Cass. n. 31575 del 2023 e Cass. 32146 del 2024).Ciò per l’essenziale rilievo che, nella normalità dei casi e salvo chesia data prova positiva del contrario, il debito contratto da uno deidue coniugi per l’esercizio della propria attività professionale o diimpresa è comunque funzionale a soddisfare i bisogni della famigliapoiché deve presumersi che i proventi siano destinati adincrementarne il benessere complessivo.In questa prospettiva, restano escluse dall’ambito dei debitiricollegabili ai bisogni della famiglia solo quelli assunti persoddisfare esigenze pacificamente individuali o connotate da veri epropri intenti speculativi.Il H.Z. ha prestato fideiussione a favore della OM persostenerne la attività di impresa sperando di ricavare da taleoperazione un vantaggio patrimoniale. Egli, prestata la garanziapersonale ha, infatti, dapprima acquistato il 19% delle quote dipartecipazione della società e poi ha ricoperto cariche apicali al suointerno.Era suo onere allegare e provare che il debito assunto in virtù dellapredetta iniziativa fosse funzionale ad ottenere vantaggipatrimoniali esclusivamente individuali.Nessun rilievo può assumere la circostanza che egli svolgesseanche una attività lavorativa stabile presso la associazione9 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025Numero di raccolta generale 16909/2025professionale OM che gli assicurava un reddito annuoData pubblicazione 24/06/2025complessivamente idoneo al mantenimento della famiglia.Invero, la inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni dellafamiglia non può escludersi per il solo fatto che l’iniziativafunzionale all’incremento della attività professionale o di impresadel singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superiori alleeffettive necessità della famiglia.Infatti, i bisogni della famiglia non sono, come già affermato, soloquelli basilari e può, invero, presumersi che anche l’eventualeulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singoloconiuge valga ad incrementare i guadagni o ad accrescere ilpatrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivosuperiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti.3. La seconda censura è inammissibile in quanto si traduce nellarichiesta di una diversa valutazione degli elementi istruttori adacquisiti al processo.4. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso, assorbito ilricorso incidentale condizionato.Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso, assorbito il ricorso incidentalecondizionato; condanna il ricorrente al rimborso delle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità, liquidate incomplessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 peresborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nellamisura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art.13.10 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 17223/2024Numero sezionale 2074/2025Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, sianoNumero di raccolta generale 16909/2025omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di dDiaftfau psubibolincaezio ne 24/06/2025del presente provvedimento.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio2025.Il PresidenteAlberto Giusti11 di 11
Sentenza Cassazione n. 16909/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris