CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 47536/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA per la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al procedimento R.G.N. 34706/2024 visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata disposta d'ufficio perché il dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al procedimento R.G.N. 34706/2024, nel correggere l'errore materiale (per omissione) che era contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al ricorso R.G.N. 26529/2024 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], per un ulteriore errore materiale, anziché statuire, come si sarebbe dovuto fare, che in quest'ultimo dispositivo si prevedesse la correzione dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Roma anche nel senso che, dove era scritto «Revoca le pene accessorie applicate a [OSCURATO:PERSONA]» si dovesse leggere «Revoca le pene accessorie applicate a [OSCURATO:PERSONA]», ha operato la correzione come se la frase da correggere fosse contenuta non nel dispositivo della sentenza della Corte d'appello di Roma ma nel dispositivo (da integrare) della Corte di cassazione. 2. Considerato che ciò appare frutto di un mero errore materiale e che, pertanto, occorre procedere alla correzione dello stesso errore, contenuto nel ruolo di udienza relativo al procedimento, disponendo l'indicata correzione nel dispositivo della Corte d'appello di Roma. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al procedimento R.G.N. 34706/2024 nel senso che, dove è scritto, «nel senso che, ove è scritto "revoca le pene accessorie applicate a [OSCURATO:PERSONA]" deve leggersi "revoca le pene accessorie applicate a [OSCURATO:PERSONA]"», deve leggersi: «nel senso che, dopo le parole "sostituendolo con il nominativo '[OSCURATO:PERSONA]'", siano inserite le parole: "Corregge, altresì, il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che, ove è scritto: "Revoca le pene accessorie applicate a [OSCURATO:PERSONA]" deve leggersi: "Revoca le pena accessorie applicate a [OSCURATO:PERSONA]"». Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così