CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 08587/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sitato una memoria. Ragioni della decisione I. - Col primo mezzo la ricorrente denunzia l’omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), giacché anche un terzo collaboratore (tale sig. [OSCURATO:PERSONA]), oltre a quelli menzionati dalla corte d’appello, era passato alla F.lli Badi, essendo stato a essa indirizzato dal capo delle vendite sig. [OSCURATO:PERSONA]; donde non due ma tre collaboratori su quattro era risultato che fossero passati alla concorrenza, e sempre per effetto dell’attività del suddetto [OSCURATO:PERSONA]; cosa che avrebbe dovuto considerarsi decisiva ai fini di causa. Analoga censura la ricorrente muove alla sentenza nella parte relativa al danno, in proposito enunciando tre ulteriori fatti, a suo dire decisivi, sui quali la motivazione sarebbe stata omessa: (i) la risultante delle dichiarazioni rese da Lepori in fase cautelare, (ii) la testimonianza di tale Currenti dinanzi al giudice di primo grado, a conferma di una relazione investigativa circa il passaggio di clientela alla F.lli Badi, (iii) la testimonianza del medesimo Currenti in appello, su distinte circostanze sempre relative all’attività di storno perpetrata da Lepori. II. - Col secondo mezzo è dedotta la violazione dell’art.115 cod. proc. civ. e, di nuovo, l’omesso esame di fatti decisivi, poiché la corte d’appello, nel ritenere manchevole la prova del passaggio di clientela dalla Pesce alla F.lli Badi, non avrebbe considerato che la circostanza era rimasta incontestata da parte degli avversari, così da doversi dare per provata in base alla norma suddetta. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 6435/2018 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 8587/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 III. - Col terzo motivo si assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2727 cod. civ., poiché gli indizi recati dalle circostanze appena dette, circa il travaso di clientela dalla Pesce alla F.lli Badi e la connessa perdita di valore aziendale, avrebbero dovuto esser considerati univoci ai fini della domanda risarcitoria nel contesto di una valutazione globale. IV. - Col quarto mezzo, infine, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 210 cod. proc. civ., 24 e 111 cost., per non aver statuito in ordine al richiesto ordine di esibizione del libro giornale della convenuta quanto alle annualità 2011 e 2012; dopodiché svolge analogo rilievo a proposito della non disposta c.t.u. V. - Il primo motivo di ricorso è inammissibile, essendo preclusa la deduzione del vizio di motivazione dalla doppia conforme in fatto che caratterizza la regiudicanda. Il giudizio d’appello risulta instaurato dopo l’11 settembre 2012, limite temporale per l’applicazione dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (ex plurimis Cass. n. 11439-18, Cass. n. 26860-14), e dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che il rigetto del gravame è stato sorretto da ragioni afferenti alle stesse questioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado. Né d’altronde la ricorrente, enunciando la censura di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ha indicato in termini di sostanziale diversità le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e di quella d’appello (v. per tale onere Cass. n. 26774-16, Cass. n. 5528-14). Anche dando per assodata una più puntuale esplicitazione da parte del giudice d’appello di tali ragioni, a fronte di quanto più genericamente ritenuto dal giudice di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 6435/2018 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 8587/2022 primo grado – come in pratica la società Pesce, nella Data pubblicazione 16/03/2022 memoria ex art. 378 cod. proc. civ., riferisce essere avvenuto –, non è minimamente contestabile che entrambe le decisioni si siano determinate nel senso della inidoneità della acquisizione probatoria a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata. In ipotesi di cd. doppia conforme è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicché il sindacato di legittimità del provvedimento è possibile soltanto ove la motivazione manchi del tutto, oppure sia articolata in proposizioni giuridicamente errate. VI. - Il secondo motivo è inammissibile. Lo è per identiche ragioni nella parte in cui denunzia l’omesso esame di fatti decisivi, e lo è per come genericamente formulato, anche in rapporto all’onere di autosufficienza del ricorso, nella parte in cui denunzia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. integrata dal principio di non contestazione. Va precisato che i fatti allegati in giudizio da una parte possono considerarsi pacifici, come assume la ricorrente, così da esonerare la stessa dalla necessità di fornirne la prova, soltanto quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili col disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni e non altri, evidenziando in tal modo il proprio disinteresse a un distinto accertamento al riguardo. In codesti termini la Corte si è più volte espressa, prima e dopo la riforma di cui alla l. n. 69 del 2009, alla quale si deve l’attuale testo dell’art. 115 cod. proc. civ. (cfr. per es. Cass. n. 9741-02 e Cass. n. 23862-20). F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 6435/2018 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 8587/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 La complessiva lettura della sentenza d’appello rende il senso di una difesa dei convenuti affidata all’integrale contestazione dei fatti di concorrenza sleale da storno di clientela e di dipendenti, oltre che del danno conseguente. Emerge invero, come unica in effetti non contrastata tra quelle indicate dall’attrice, la circostanza (per questa parte neutra) della violazione del patto di non concorrenza dell’agente di commercio Lepori e dell’utilizzazione da parte sua di informazioni riservate. Ora va detto che è onere della parte che deduca la violazione processuale fornire puntuale riscontro della non contestazione dei fatti che assume decisivi, onde consentire alla Corte di svolgere l’accertamento che si richiede (v. Cass.n. 20637-16). Se invero col ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata pacifica tra le parti, il principio di autosufficienza impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza e, poi, in quale sede e modo essa sia stata provata o indicata come pacifica (v. Cass. n. 15961-07, Cass. n- 10853-12, Cass. n. 24062-17). Nella concreta fattispecie la censura della ricorrente è generica, in tale prospettiva, da ogni punto di vista, e il fondamento della non contestazione non è riscontrabile dagli elementi evinti dalla sentenza impugnata. VII. - Il terzo motivo è assorbito, poiché dall’inammissibilità dei primi due discende il consolidamento dell’affermazione dell’impugnata sentenza in ordine al difetto di prova degli elementi di fatto da trasporre nell’ambito della valutazione indiziaria. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 6435/2018 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 8587/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 VIII. - Pure il quarto motivo è inammissibile. La ricorrente si duole che non sia stato adottato l’ordine di esibizione del libro giornale della convenuta, quanto alle annualità 2011 e 2012, e che correlativamente non sia stata disposta una c.t.u. Tuttavia deve esser ribadito che l'ordine di esibizione, non solo è subordinato a una serie di condizioni di ammissibilità esplicitamente stabilite (artt. 118, 119 cod. proc. civ. e 94 att. cod. proc. civ.), ma costituisce in ogni caso uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto ove sia impossibile acquisire la prova dei fatti con altri mezzi; non anche invece per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante. Ne segue che l’eventuale adozione dell’ordine è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto (v. Cass. n. 22196-10, Cass. n. 27412-21, Cass. n. 31251-21). Poiché la ricorrente deduce che l’istanza di c.t.u. era stata a sua volta formulata in connessione con quella relativa all’ordine di esibizione, è ovvio che la ragione di inammissibilità appena detta si riflette sulla doglianza anche nella restante parte. IX. - L’inammissibilità di tutti i motivi determina l’inammissibilità dell’intero ricorso. Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che per ciascun F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 6435/2018 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 8587/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 controricorrente liquida in 10.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 8 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6