CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17793/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 03/07/2025 della Corte di cassazione di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delleparti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis,cod. proc. pen.;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nomi e numeri contro le mafie APS,che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso e larifusione delle spese legali, come da nota allegata;letta la memoria di replica dei difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Sesta Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 32057 del 3 luglio 2025,per quanto qui rileva, ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzapronunciata il 5 luglio 2024 dalla Corte d'appello di Bari.2. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ricorso straordinario per cassazione avverso talesentenza, a mezzo del proprio difensore, deducendo l’errata percezione dell’esattocontenuto delle censure articolate nel secondo motivo del ricorso originario (attinente aglieffetti pro reo che avrebbe comportato operare la riduzione per il rito dopo gli aumenti per lacontinuazione, applicando poi il limite di cui all’art. 78 cod. pen. e non semplicemente allatempistica delle varie operazioni del computo).La questione – comportando, in caso di accoglimento, una pena finale di venti anni direclusione, invece che trenta anni – risulterebbe, evidentemente rilevante per il complessivoprocesso decisionale.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Gli articolati profili di censura dedotti nel ricorso ordinario sono stati correttamenteriassunti nel [OSCURATO:PERSONA] in fatto della sentenza qui impugnata: «Con il secondo motivo sideducono violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al calcolo della pena. LaCorte di appello, dopo avere correttamente individuato il reato più grave in quello di omicidio,giudicato con sentenza irrevocabile, ed avere aumentato la pena a titolo di continuazionecon i reati oggetto del presente procedimento e con quelli di cui alle sentenze irrevocabili,avrebbe dovuto sommare le pene ed applicare — solo in fine — la riduzione per il ritoabbreviato. Il ricorrente ha poi richiamato i principi affermati da questa Corte, tra cui quellosecondo cui, qualora sia stata applicata in sede esecutiva la continuazione tra distintecondanne delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reatigià uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assuntacome pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindersidall’aumento per i reati satelliti, che va determinato ex novo dal giudice dell’esecuzione (Rv.229822). Quindi, in applicazione di tali principi, la Corte di appello sarebbe dovuta partire dalpiù grave reato di omicidio di cui alla sentenza a), individuando come pena base quella dianni ventidue di reclusione non modificabile, applicare gli aumenti per la continuazioneinterna prima ed esterna dopo (per tutti i reati oggetto del presente procedimento e quelli dicui alle sentenze b) e c), e, infine, applicare la riduzione per il rito abbreviato, essendo tutti ireati giudicati nelle medesime forme. Inoltre, la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere dinon poter modificare gli aumenti di pena già irrogati: incrementi di pena eterogenei,rendendo in tal modo la motivazione della sentenza sul punto irragionevole» (pp. 31-32).3. La problematica relativa alla eventuale incidenza del contenimento della pena ex art.78 cod. pen., illustrata nel ricorso straordinario, esula, con ogni evidenza da quanto a suotempo devoluto alla cognizione di questa Corte, non risultando dedotta né la formaleviolazione di legge, né la concreta incidenza della norma sul computo dosimetrico.Correttamente, dunque, la sentenza impugnata illustra le ragioni di diritto per cui ilmotivo non supera la soglia dell’ammissibilità, sottolineando, innanzitutto, la correttaindividuazione dell’omicidio quale reato più grave; la puntuale rideterminazione della pena incontinuazione per gli ulteriori reati oggetto di contestazione in quella sede, per una«porzione di pena inflitta in relazione al presente procedimento […] pari quindi ad anniquattordici di reclusione, ridotta per il rito ad anni nove e mesi quattro di reclusione»; lacongrua valutazione di adeguatezza delle pene irrogate nelle due sentenze unificate ex art.671 cod. proc. pen. e nell’ulteriore giudizio definito dalla medesima Corte territoriale il 19gennaio 2018, sino a una pena complessiva di anni trentaquattro di reclusione, ridotta exlege a trent’anni. Ciò premesso, si è ancora osservato: «Va poi rilevato che il ricorrente —laddove ha censurato le modalità del calcolo della pena, avendo la Corte barese preso inconsiderazione le pene già ridotte per il rito anziché effettuare la riduzione per il rito dopo lasomma di tutte le pene calcolate senza riduzione per il rito — ha però trascurato che, per laproprietà distributiva della divisione, il risultato finale dell’operazione aritmetica è identico aquello determinato dalla Corte di appello, anche se si effettua il calcolo come dal medesimoricorrente indicato. Non si ravvisa, dunque, un interesse concreto da parte del ricorrente asollevare tale questione» (pp. 78-79).4. Appare evidente l’insussistenza, nel caso di specie, di qualsivoglia errore dipercezione o di fatto, nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice.4.1. Per pacifica esegesi, che il [OSCURATO:PERSONA] condivide appieno e ribadisce, l’errore di fattoverificatosi nel giudizio di legittimità suscettibile di tutela ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc.pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Cortedi cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e tale da incidere sulprocesso formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanzeprocessuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stataadottata senza di esso. È opportuno precisare che, qualora la causa dell’errore non siaidentificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisioneabbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì – se delcaso – di giudizio (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01; Sez. U, n.18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01; Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022,Ricciarelli, Rv. 283667-01; Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384-01;Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065-01; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019,Corradini, Rv. 277453-01).Viceversa, dà luogo ad errore di fatto rilevante l’omesso esame, da parte delle Corte dicassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati e di potenziale rilevanza ai finidel decidere, nel caso in cui sia seguito il rigetto o la declaratoria di inammissibilità delricorso (Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019, Lampada, Rv. 276925-01).4.2. Le censure articolate nel ricorso ordinario prescindono completamente dallapeculiare questione del momento dell’iter di computo in cui avrebbe dovuto farsi operare ilprincipio sancito dall’art. 78 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] condivide appieno, e intende darvi seguito, il principio di diritto secondo cuisarebbe affatto estranea al sistema processuale la prospettiva di attribuire al giudice dilegittimità la funzione di rielaborare la impugnazione, distillando dal coacervo indifferenziatodelle deduzioni le censure – anche meramente implicite – congruenti con i mezzi diimpugnazione suscettibili di plausibile e utile scrutinio, previa sussunzione nelle pertinentiprevisioni. Opinando altrimenti, si addosserebbe alla Corte di legittimità «il compito di dareforma e contenuto giuridici» alle doglianze del ricorrente, per poi «decidere su di esse»,sovvertendo i ruoli dei diversi soggetti del processo e aprendo il contraddittorio a soluzioniimprevedibili, con particolare nocumento per le altre parti processuali (così, Sez. 1, n. 39122del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01. In termini sostanzialmente consonanti, anche Sez.4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870-0; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019,Onofri, Rv. 277518-02).4.3. D’altronde, anche la stessa esposizione di questa problematica nell’atto diimpugnazione straordinaria prescinde da una compiuta ricostruzione della vicendaprocessuale e della progressiva determinazione del trattamento sanzionatorio, richiamandogiurisprudenza relativa al procedimento di esecuzione (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep.2024, Giampà, Rv. 285865-02) ovvero attinente a computi dosimetrici che nonricomprendono addendi sanzionatori derivanti da altre sentenze definitive (Sez. U, n. 45583del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692-01).4.4. Coerentemente con il carattere di impugnazione a critica vincolata del giudizio dilegittimità (e comunque con l’inottemperanza all’onere di allegazione di un interesseconcreto e attuale, rispetto a conseguenze meramente implicite delle doglianzeeffettivamente dedotte), non si rileva, in conclusione, alcun errore percettivo o di fatto nellalettura dei motivi di censura, potendosi al più riscontrare una valutazione divergente in puntodi diritto rispetto alle complessive aspettative della parte, a fronte di una precisaricostruzione della portata censoria del ricorso.5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo.La tardività della presentazione delle conclusioni della parte civile (trasmessetelematicamente il 23 marzo 2026, a fronte del termine di dieci giorni previsto dall’art. 611,comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.) esime il [OSCURATO:PERSONA] dall’esame del loro contenuto epreclude la possibilità di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Rigetta la richieste di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Numeri contro le mafie,rappr. ex lege.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]