CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 maggio 1989
Cassazione n. 31256/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/05/1989 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'il marzo 2021 la Corte d'appello di Milano, decidendo senza l'intervento delle partì ai sensi dell'articolo 23 bis del DA. 137 del 2020 confermava la sentenza del tribunale di Varese che aveva condannato il ricorrente per il reato di truffa aggravato dalla recidiva reiterata specifica ed infra quinquennale. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge il decreto di citazione a giudizio in appello sarebbe nullo in quanto non conterrebbe l'espresso avvertimento che, in assenza di specifica richiesta delle parti di procedere "in presenza", il processo si sarebbe celebrato senza la partecipazione delle parti; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio venivano riconosciute contestualmente la continuazione e la recidiva; 2.3. violazione di legge relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio caratterizzato dall'applicazione di un minimo edittale, ritenuto eccessivo, e dal diniego della a circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4) cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto alla prima doglianza relativa alla mancata ricezione dell'avviso per esercitare diritto di chiedere la trattazione orale del processo di appello: il collegio riafferma/la difesa «deve necessariamente ritenersi a conoscenza della norma che impone er-tne-t una specifica modalità di trattazione e non può farsi carico il Presidente della Corte d'appello del "non previsto" onere di informare l'appellante circa la vigenza di una legge processuale, i cui contenuti e prerogative rientrano le competenze proprie della difesa tecnica cui è espressamente rimesso l'atto di impulso tendente all'instaurazione del contraddittorio orale. Ed infatti, recentemente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, il mutamento del rito nella forma camerale non partecipata, avvenuto nelle more del giudizio di appello (nella specie, rinviato per legittimo impedimento del difensore dell'imputato) e determinato dall'entrata in vigore del d.l. 9 novembre 2020, n. :149, non deve essere comunicato all'imputato il quale può, comunque, esercitare, tramite il difensore, la facoltà di chiedere la trattazione in pubblica udienza (Sez. 5, n. 677 del 13/01/2002, Rv. 282531)». (Sez. 3, sentenza n. 27196 del 18 maggio 2022, non mass). Non si rileva dunque nessuna lesione del diritto di difesa. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato: contrariamente a quanto allegato non risulta riconosciuto il vincolo della continuazione con sentenze passate in giudicato, dunque manca la base fattuale della doglianza, peraltro dedotta solo con il ricorso per cassazione, con insanabile frattura della catena devolutiva. 1.3. E' inammissibile anche il terzo motivo che invoca una rivalutazione delle emergenze processuali poste a fondamento della decisione circa la quantificazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. In materia il collegio ribadisce: (a) in primo luogo che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrano, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754); (b) in secondo luogo che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017 Sicu, Rv. 269241 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 8530 del 13/02/2015 Chiefari, Rv. 262450). La Corte di appello, con motivazione ineccepibile, coerente con le richiamate linee ermeneutiche, riteneva corretto giudizio di bilanciamento effettuato dal primo giudice giustificato dal riconoscimento della recidiva reiterata, ostativa a bilanciamenti in prevalenza ed altrettanto legittima la mancata concessione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4) cod. pen in ragione del fatto che il danno cagionato non poteva ritenersi di lieve entità. Si tratta di motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede.2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec