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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 01895/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a TAORMINA avverso la sentenza in data 19/09/2022 della [OSCURATO:PERSONA]- SINA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 19/09/2022 della Corte di appello di Messina, che ha riformato la sentenza in data 09/12/2021 del Tribunale di Messina, rideterminando la pena inflittale per il reato di cui all'art. 646 cod. pen..

Deduce:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 64, 649 bis e 124 cod. pen..

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 646 e 124 cod. pen..

3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 646 cod. pen..

4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.pen..

5. Dopo la presentazione del ricorso è pervenuta remissione di querela ritualmente accettata dal querelato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza va annullata senza rinvio in relazione alla truffa, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen..

Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante.

La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata.

Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva.

Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela.

Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputata al r:iagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12 dicembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a TAORMINA avverso la sentenza in data 19/09/2022 della [OSCURATO:PERSONA]- SINA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 19/09/2022 della Corte di appello di Messina, che ha riformato la sentenza in data 09/12/2021 del Tribunale di Messina, rideterminando la pena inflittale per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.. Deduce: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 64, 649 bis e 124 cod. pen.. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 646 e 124 cod. pen.. 3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 646 cod. pen.. 4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.pen.. 5. Dopo la presentazione del ricorso è pervenuta remissione di querela ritualmente accettata dal querelato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza va annullata senza rinvio in relazione alla truffa, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen.. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante. La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al r:iagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 dicembre 2023
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