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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05839/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI,bto avviso allepartg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente lamenta del tutto genericamente l'assenza di congrua motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto ed al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Lassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI,bto avviso allepartg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente lamenta del tutto genericamente l'assenza di congrua motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto ed al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Lassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 202
Sentenza Cassazione n. 05839/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris