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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09407/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], illustra i motivi e chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza del 6/10/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PALERMO il 21/10/2019, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione, e ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati rinviati a giudizio per avere reimpiegato nella propria attività commerciale la somma di 230.000,00, ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], boss di un clan di Palermo. 1 l' A [OSCURATO:PERSONA], nello stesso processo, era contestato di avere commesso una estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e il reato di autoriciclaggio.

All'esito del giudizio di primo grado, celebrato con le forme del rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che la condotta fosse da farsi risalire al marzo 2013, è stato assolto dall'imputazione di autoriciclaggio ed è stato condannato per il reato di estorsione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato di cui all'art. 648 ter cod. pen.

Avverso la sentenza tutti gli imputati hanno proposto appello deducendo, tra l'altro, che vi sarebbe stata una incompatibilità logica tra le due pronunce.

La Corte territoriale, ritenuta nella sostanza fondata tale censura, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la condanna di dei due attuali ricorrenti per le somme ricevute.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, in un unieo articolato motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. In un uni ip articolato motivo la comune difesa ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

1.1. Nello specifico i ricorrenti, ripercorrendo gli atti e le prove acquisite, hanno evidenziato gli argomenti per i quali non sussisterebbero gli elementi costitutivi del reato di reimpiego con riferimento al ritenuto versamento delle somme di denaro.

La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla logicità e alla completezza della motivazione, è infondata.

La Corte territoriale, diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, ha fornito una risposta coerente a tutte le censure contenute nell'atto di appello.

Nella sentenza impugnata, che pure si fonda e integra con quella di primo grado, il giudice dell'appello ha dato atto di avere tenuto conto di tutti gli argomenti illustrati nell'atto di impugnazione e, procedendo a una ulteriore e convincente lettura delle prove, ha superato l'aporia logica che sussisteva tra la condanna dei ricorrenti e quella di [OSCURATO:PERSONA], originariamente indicato sia come autore del reato di estorsione in danno dei due imprenditori che come "concorrente" degli stessi per il reato di reimpiego.

Così ricondotta a unità la valutazione in ordine al reale tenore dei rapporti intercorsi tra Milano, da una parte, e Oddo e Campione dall'altra, d'altro canto, ogni ulteriore critica non ha ragione d'essere.Gli elementi emersi, così come valorizzati dalla Corte territoriale, infatti, concorrono a ricostruire in termini coerenti l'intera vicenda senza lasciare effettivo e concreto spazio alle suggestive ma infondate soluzioni alternative prospettate dalla difesa.

Sotto tale profilo il riferimento alla contabilità parallela contenuta nel "foglietto" sequestrato a Campione, al tenore delle conversazioni intercettate (nelle quali risulta evidente che i ricorrenti hanno ricevuto la somma di 230.000,00 da [OSCURATO:PERSONA] e che tale somma gli è stata restituita nel tempo), al rapporto di conoscenza ultra decennale e di fiducia che intercorreva tra Milano e Campione e all'esistenza di un reciproco interesse all'operazione, risulta coerente alla conclusione nei termini della sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Ciò soprattutto a fronte della carenza totale di elementi ovvero allegazioni o semplicemente spiegazioni -nulla sul punto hanno ritenuto di dichiarare gli imputati- anche solo in astratto idonee ad accreditare la tesi alternativa della difesa, secondo la quale tra le parti si sarebbe instaurato un rapporto usuraio.

Ipotesi questa, peraltro, come correttamente evidenziato dal Tribunale, smentita dalla mancata previsione di un ulteriore interesse a seguito del ritardo dei pagamenti.

1.2. Nell'ultima parte del ricorso la difesa, infine, deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La doglianza è infondata.

Pure a fronte del fatto che gli imputati sono incensurati, infatti, la Corte territoriale, con il riferimento all'allarme sociale del reato commesso per l'entità della somma di provenienza illecita impiegata e del calibro mafioso del finanziatore, ha dato sufficiente conto dell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nell'applicazione dei arteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. 2.

Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], illustra i motivi e chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza del 6/10/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PALERMO il 21/10/2019, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione, e ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati rinviati a giudizio per avere reimpiegato nella propria attività commerciale la somma di 230.000,00, ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], boss di un clan di Palermo. 1 l' A [OSCURATO:PERSONA], nello stesso processo, era contestato di avere commesso una estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e il reato di autoriciclaggio. All'esito del giudizio di primo grado, celebrato con le forme del rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che la condotta fosse da farsi risalire al marzo 2013, è stato assolto dall'imputazione di autoriciclaggio ed è stato condannato per il reato di estorsione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. Avverso la sentenza tutti gli imputati hanno proposto appello deducendo, tra l'altro, che vi sarebbe stata una incompatibilità logica tra le due pronunce. La Corte territoriale, ritenuta nella sostanza fondata tale censura, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la condanna di dei due attuali ricorrenti per le somme ricevute. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, in un unieo articolato motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. In un uni ip articolato motivo la comune difesa ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.1. Nello specifico i ricorrenti, ripercorrendo gli atti e le prove acquisite, hanno evidenziato gli argomenti per i quali non sussisterebbero gli elementi costitutivi del reato di reimpiego con riferimento al ritenuto versamento delle somme di denaro. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla logicità e alla completezza della motivazione, è infondata. La Corte territoriale, diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, ha fornito una risposta coerente a tutte le censure contenute nell'atto di appello. Nella sentenza impugnata, che pure si fonda e integra con quella di primo grado, il giudice dell'appello ha dato atto di avere tenuto conto di tutti gli argomenti illustrati nell'atto di impugnazione e, procedendo a una ulteriore e convincente lettura delle prove, ha superato l'aporia logica che sussisteva tra la condanna dei ricorrenti e quella di [OSCURATO:PERSONA], originariamente indicato sia come autore del reato di estorsione in danno dei due imprenditori che come "concorrente" degli stessi per il reato di reimpiego. Così ricondotta a unità la valutazione in ordine al reale tenore dei rapporti intercorsi tra Milano, da una parte, e Oddo e Campione dall'altra, d'altro canto, ogni ulteriore critica non ha ragione d'essere.Gli elementi emersi, così come valorizzati dalla Corte territoriale, infatti, concorrono a ricostruire in termini coerenti l'intera vicenda senza lasciare effettivo e concreto spazio alle suggestive ma infondate soluzioni alternative prospettate dalla difesa. Sotto tale profilo il riferimento alla contabilità parallela contenuta nel "foglietto" sequestrato a Campione, al tenore delle conversazioni intercettate (nelle quali risulta evidente che i ricorrenti hanno ricevuto la somma di 230.000,00 da [OSCURATO:PERSONA] e che tale somma gli è stata restituita nel tempo), al rapporto di conoscenza ultra decennale e di fiducia che intercorreva tra Milano e Campione e all'esistenza di un reciproco interesse all'operazione, risulta coerente alla conclusione nei termini della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Ciò soprattutto a fronte della carenza totale di elementi ovvero allegazioni o semplicemente spiegazioni -nulla sul punto hanno ritenuto di dichiarare gli imputati- anche solo in astratto idonee ad accreditare la tesi alternativa della difesa, secondo la quale tra le parti si sarebbe instaurato un rapporto usuraio. Ipotesi questa, peraltro, come correttamente evidenziato dal Tribunale, smentita dalla mancata previsione di un ulteriore interesse a seguito del ritardo dei pagamenti. 1.2. Nell'ultima parte del ricorso la difesa, infine, deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è infondata. Pure a fronte del fatto che gli imputati sono incensurati, infatti, la Corte territoriale, con il riferimento all'allarme sociale del reato commesso per l'entità della somma di provenienza illecita impiegata e del calibro mafioso del finanziatore, ha dato sufficiente conto dell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nell'applicazione dei arteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. 2. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorr
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