CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 16284/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 461/2023 resa, dal medesimo Tribunale, in data 11 ottobre 2023 e depositata in data 12 ottobre 2023, in quanto l'atto di gravame risultava trasmesso in data 25 novembre 2023 ad un indirizzo PEC diverso da quello individuato dal Provvedimento del D.G.S.I.A. 2. Ricorre per cassazione Amato, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione ed inosservanza della legge penale processuale in relazione al c.d. principio del favor impugnationis, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione concernente la statuizione di inammissibilità dell'atto di appello. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato: l'impugnazione di merito avverso la sentenza sopraindicata venne infatti trasmessa in via telematica a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato, per l'ufficio giudiziario in discorso, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia; del tutto correttamente pertanto l'impugnazione è stata ritenuta inammissibile (v. sez. 4, n. 48804 del 14/11/20923 , Ciattaglia, Rv. 285399 che ha sancito il principio per cui in tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]