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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40604/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.11 Tribunale di Roma ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno sei mesi e venti giorni di reclusione per il reato di peculato.

L'imputato, in qualità di amministratore unico di una società gerente strutture recettive, avendo la disponibilità del denaro pagato dai clienti della struttura alberghiera a titolo di contributo di soggiorno, non avrebbe provveduto al versamento delle somme riscosse, appropriandosi di euro 25.468,00.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 2, comma 2, cod. pen.

A seguito della entrata in vigore dell'art. 180 del dl. n. 34 del 2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 17, la fattispecie sarebbe stata depenalizzata ed anche i fatti commessi prima della entrata in vigore della modifica normativa avrebbero perso rilevanza penale

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di omesso versamento da parte del gestore di struttura ricettiva dell'imposta di soggiorno, permane la rilevanza penale del fatto a titolo di peculato per le condotte poste in essere antecedentemente alle modifiche introdotte dell'art. 180 del d.

I. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, atteso che la novella non ha comportato una parziale "abolitio criminis", essendosi limitata a far venir meno "in concreto" la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, senza che ciò abbia inciso sulla struttura del delitto di cui all'art. 314 cod. pen. (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020, Brugnoli, Rv. 280286 in cui in motivazione, la Corte ha precisato che il gestore, a seguito della novella, non riveste più la qualifica di incaricato o, quanto meno, di custode del denaro pubblico incassato per conto del Comune, bensì quello di soggetto obbligato solidalmente al versamento dell'imposta).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e..-condanna il ricorrente al pagamento delle spese 1\. processuali e della somma di euro qualt.r.s~i4or in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i Roma, il 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.11 Tribunale di Roma ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno sei mesi e venti giorni di reclusione per il reato di peculato. L'imputato, in qualità di amministratore unico di una società gerente strutture recettive, avendo la disponibilità del denaro pagato dai clienti della struttura alberghiera a titolo di contributo di soggiorno, non avrebbe provveduto al versamento delle somme riscosse, appropriandosi di euro 25.468,00. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 2, comma 2, cod. pen. A seguito della entrata in vigore dell'art. 180 del dl. n. 34 del 2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 17, la fattispecie sarebbe stata depenalizzata ed anche i fatti commessi prima della entrata in vigore della modifica normativa avrebbero perso rilevanza penale 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di omesso versamento da parte del gestore di struttura ricettiva dell'imposta di soggiorno, permane la rilevanza penale del fatto a titolo di peculato per le condotte poste in essere antecedentemente alle modifiche introdotte dell'art. 180 del d. I. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, atteso che la novella non ha comportato una parziale "abolitio criminis", essendosi limitata a far venir meno "in concreto" la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, senza che ciò abbia inciso sulla struttura del delitto di cui all'art. 314 cod. pen. (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020, Brugnoli, Rv. 280286 in cui in motivazione, la Corte ha precisato che il gestore, a seguito della novella, non riveste più la qualifica di incaricato o, quanto meno, di custode del denaro pubblico incassato per conto del Comune, bensì quello di soggetto obbligato solidalmente al versamento dell'imposta). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e..-condanna il ricorrente al pagamento delle spese 1\. processuali e della somma di euro qualt.r.s~i4or in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i Roma, il 24
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