CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 35035/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazionedi legge in ordine al mancato accertamento della sussistenza di cause diproscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perchéprivo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., inquanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimentoimpugnato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulatanon consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi edesercitare il proprio sindacato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]