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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13808/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per SALIANI Giovanni, ha depositato memoria, con la quale ha dedotto motivi nuovi prospettando la intervenuta prescrizione del reato e concluso chiedendo l'annullamento (con o senza rinvio) della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione di legge.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Bari ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, l'appello proposto nell'interesse di SALIANI Giovanni, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale costui era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c) e 2 -bis, codice strada ([OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

In particolare, secondo i giudici del gravame, l'impugnazione sarebbe stata depositata il 14 luglio 2020, oltre il dies ad quem, individuato nel 25/6/2020, calcolato il termine assegnato dal giudice (pari a giorni 90) per la stesura dei motivi e tenuto conto della sospensione per l'emergenza da Covid-19, dal 9 marzo 2020 al 11 maggio successivo.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato con proprio difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di decadenza, in relazione alla mancata estensione della sospensione emergenziale di cui all'art. 83 del d.l. n. 18/2020 anche ai termini di deposito della sentenza appellata, tenuto conto del chiaro tenore letterale della norma richiamata.

Cosicché, facendo applicazione di tale sospensione anche al termine di cui all'art. 544, c. 3, cod. proc. pen., quello per il deposito dell'appello sarebbe scaduto il 27 luglio 2020.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

4. La difesa ha depositato motivi nuovi, in relazione ai temi devoluti in ricorso e ha concluso per l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il motivo è fondato e l'appello deve considerarsi tempestivo.

L'art. 83, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, infatti, ha stabilito che, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, dovendosi intendere sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e, espressamente, anche quelli per il deposito della loro motivazione, oltre a quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali (il termine è stato poi prorogato al 11 maggio 2020 dall'art. 36, c. 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella

I. 5 giugno 2020, n. 40).

Orbene, la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dalla norma richiamata si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (sez. 4, n. 12161 del 24/3/2021, Barbaro, Rv. 280780, che rinvia a Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna; sez. 5, n. 2647 del 29/9/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431 che opera lo stesso rinvio).

La Corte d'appello, pur facendo applicazione di tali principi e dando così atto della operatività della sospensione di che trattasi, ha però ritenuto di applicarla differendo il dies a quo al 12 maggio 2020 e calcolando da quella data la decorrenza del termine di quarantacinque giorni, ai sensi dell'art. 585, c. 1, lett. c), cod. proc. pen., per la proposizione dell'appello.

Così facendo, tuttavia, ha di fatto eliso la sospensione del termine per il deposito dei motivi della decisione (indicato dal giudice in giorni novanta, ai sensi dell'art. 544, c. 3, cod. proc. pen., decorrenti dalla data della sentenza, cioè dal 9 gernnaio 2020), al quale andava sommato il periodo di sessantaquattro giorni, pari alla sospensione per l'evento pandemico (l'originario termine scadendo proprio nel periodo di sospensione di cui sopra).

Pertanto, il dies a quo andava correttamente individuato nel giorno 9 giugno 2020 (restando irrilevante il rispetto da parte del giudice di primo grado dell'originario termine del 6 aprile 2020) e il dies ad quem, quindi, nel giorno 24 luglio 2022, a norma dell'art. 585, c. 1, lett. c), cod proc. pen., con conseguente tempestività dell'appello che la Corte del gravame ha affermato esser stato depositato il 14 luglio 2020.

2. Tuttavia, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione, il relativo termine essendo spirato nelle more del giudizio di legittimità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., avuto riguardo al tempus commissi delicti (7/3/2017), alla natura contravvenzionale del reato e alle cause di sospensione [giorni sessantaquattro ai sensi del richiamato art. 83, secondo quanto precisato dal diritto vivente (Sez.

U, Sanna del 2021, cit.), in assenza di ulteriori sospensioni rilevanti ai sensi dell'art. 159, cod. peri].

3. Alla declaratoria di estinzione fa seguito la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Foggia per quanto di competenza ai sensi dell'art. 224, c. 3, codice strada.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Foggia per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada.

Deciso il 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cappe/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per SALIANI Giovanni, ha depositato memoria, con la quale ha dedotto motivi nuovi prospettando la intervenuta prescrizione del reato e concluso chiedendo l'annullamento (con o senza rinvio) della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione di legge. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, l'appello proposto nell'interesse di SALIANI Giovanni, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale costui era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c) e 2 -bis, codice strada ([OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). In particolare, secondo i giudici del gravame, l'impugnazione sarebbe stata depositata il 14 luglio 2020, oltre il dies ad quem, individuato nel 25/6/2020, calcolato il termine assegnato dal giudice (pari a giorni 90) per la stesura dei motivi e tenuto conto della sospensione per l'emergenza da Covid-19, dal 9 marzo 2020 al 11 maggio successivo. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato con proprio difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di decadenza, in relazione alla mancata estensione della sospensione emergenziale di cui all'art. 83 del d.l. n. 18/2020 anche ai termini di deposito della sentenza appellata, tenuto conto del chiaro tenore letterale della norma richiamata. Cosicché, facendo applicazione di tale sospensione anche al termine di cui all'art. 544, c. 3, cod. proc. pen., quello per il deposito dell'appello sarebbe scaduto il 27 luglio 2020. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. 4. La difesa ha depositato motivi nuovi, in relazione ai temi devoluti in ricorso e ha concluso per l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il motivo è fondato e l'appello deve considerarsi tempestivo. L'art. 83, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, infatti, ha stabilito che, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, dovendosi intendere sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e, espressamente, anche quelli per il deposito della loro motivazione, oltre a quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali (il termine è stato poi prorogato al 11 maggio 2020 dall'art. 36, c. 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella I. 5 giugno 2020, n. 40). Orbene, la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dalla norma richiamata si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (sez. 4, n. 12161 del 24/3/2021, Barbaro, Rv. 280780, che rinvia a Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna; sez. 5, n. 2647 del 29/9/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431 che opera lo stesso rinvio). La Corte d'appello, pur facendo applicazione di tali principi e dando così atto della operatività della sospensione di che trattasi, ha però ritenuto di applicarla differendo il dies a quo al 12 maggio 2020 e calcolando da quella data la decorrenza del termine di quarantacinque giorni, ai sensi dell'art. 585, c. 1, lett. c), cod. proc. pen., per la proposizione dell'appello. Così facendo, tuttavia, ha di fatto eliso la sospensione del termine per il deposito dei motivi della decisione (indicato dal giudice in giorni novanta, ai sensi dell'art. 544, c. 3, cod. proc. pen., decorrenti dalla data della sentenza, cioè dal 9 gernnaio 2020), al quale andava sommato il periodo di sessantaquattro giorni, pari alla sospensione per l'evento pandemico (l'originario termine scadendo proprio nel periodo di sospensione di cui sopra). Pertanto, il dies a quo andava correttamente individuato nel giorno 9 giugno 2020 (restando irrilevante il rispetto da parte del giudice di primo grado dell'originario termine del 6 aprile 2020) e il dies ad quem, quindi, nel giorno 24 luglio 2022, a norma dell'art. 585, c. 1, lett. c), cod proc. pen., con conseguente tempestività dell'appello che la Corte del gravame ha affermato esser stato depositato il 14 luglio 2020. 2. Tuttavia, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione, il relativo termine essendo spirato nelle more del giudizio di legittimità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., avuto riguardo al tempus commissi delicti (7/3/2017), alla natura contravvenzionale del reato e alle cause di sospensione [giorni sessantaquattro ai sensi del richiamato art. 83, secondo quanto precisato dal diritto vivente (Sez. U, Sanna del 2021, cit.), in assenza di ulteriori sospensioni rilevanti ai sensi dell'art. 159, cod. peri]. 3. Alla declaratoria di estinzione fa seguito la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Foggia per quanto di competenza ai sensi dell'art. 224, c. 3, codice strada. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Foggia per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada. Deciso il 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cappe/
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