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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 00632/2025

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1584/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrenteprincipale e controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente principale e ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione giudiziaria -intimata- avverso la SENTENZA n. 2698/2023emessa da Corte di appello di NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1584/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrenteprincipale e controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente principale e ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione giudiziaria -intimata- avverso la SENTENZA n. 2698/2023emessa da Corte di appello di NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza. P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Così de
Decreto Cassazione n. 00632/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris