CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 50119/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/01/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 31 marzo 2022 il Tribunale di Napoli giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi A), B), C) e D), condannando l'imputato alla pena di sette anni, sei mesi di reclusione e 30.800,00 euro di multa. L'imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia in carcere. 2. Con sentenza emessa il 16 gennaio 2023 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi sull'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] faceva parte di un'organizzazione criminale ramificata in vari Stati, che si occupava di favorire l'immigrazione clandestina di un numero elevato di cittadini extracomunitari di origine asiatica e africana, che faceva transitare nel territorio italiano grazie a un'articolata rete di soggetti, attiva in diverse nazioni. Le attività d'indagine si sviluppavano grazie a un intenso servizio di intercettazione, che coinvolgeva alcuni componenti del sodalizio criminale di cui al capo A), tra i quali il ricorrente, consentendo di ricostruire le modalità con cui i migranti, che, come detto, provenivano da vari Paesi extraeuropei, giungevano nel territorio italiano, grazie al supporto operativo dell'imputato e dei suoi numerosi complici. M4.1- Dalle captazioni acquisiteTeorso delle indagini preliminari, al contempo, emergeva che [OSCURATO:PERSONA], nel contesto consortile in esame, ricopriva un ruolo egemonico, gestendo i rapporti tra gli affiliati incaricati di contattare i migranti nel Paesi di provenienza e i consociati, presenti sul territorio italiano, che si occupavano del trasporto degli immigrati clandestini e della gestione delle attività burocratiche indispensabili a consentire il loro ingresso e la loro permanenza in Italia. Sulle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari veniva disposta una consulenza tecnica del Pubblico ministero, svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], i cui esiti fornivano un'ulteriore conferma dell'assunto accusatorio e del ruolo apicale svolto dal ricorrente in seno al sodalizio criminale di cui al capo A) della rubrica.Nel corso delle indagini preliminari, inoltre, venivano sequestrati numerosi documenti, trovati nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di ritenere dimostrata l'attività di falsificazione funzionale alla gestione burocratica degli immigrati fatti transitare clandestinamente in Italia. Tra questi, si ritenevano pienamente corroborativi dell'ipotesi accusatoria documenti d'identità; permessi di soggiorno relativi a contratti di lavoro domestico; scansioni informatiche di timbri e sigilli di vari Paesi stranieri; certificazioni scolastiche di minori; codici fiscali; contratti di assicurazione; nulla-osta matrimoniali; passaporti; biglietti di viaggio. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi contestati ai capi A), B), C) e D), l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa. 4. Avverso la sentenza di appello l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto del compendio probatorio acquisito, necessario alla configurazione dei reati di cui ai capi A), B), C) e D) della rubrica e alla formulazione del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], risultando le captazioni registrate nel corso delle indagini preliminari sprovviste di univocità probatoria e non potendo attribuirsi alcun rilievo corroborativo dell'assunto accusatorio alle dichiarazioni della coimputata Ca rlin i. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 190 e 603 cod. proc. pen., per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano di ritenere necessario ai fini della decisione l'espletamento di una perizia sui documenti sequestrati nel corso delle indagini preliminari, di cui aveva la disponibilità [OSCURATO:PERSONA], che appariva indispensabile per accertare le modalità con cui venivano poste in essere le attività di falsificazione funzionali a consentire l'ingresso illegale dei migranti nel territorio italiano. Con il terzo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per essersi la Corte territoriale, nel confermare il giudizio di responsabilità formulato dal Tribunale di Napoli, limitata a riprodurre pedissequamente il contenuto delle emergenze investigative, utilizzando la tecnica informatica del copia-incolla, incentrate sulla trasposizione acritica del contenuto delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, senza compiere alcun vaglio delle questioni applicative poste dalla vicenda processuale in esame. Con il quarto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava opportuno conto degli elementi costitutivi delle aggravanti dell'utilizzo di mezzi di trasporto internazionali e di documenti contraffatti o alterati, previste dall'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U, imm.), che risultavano applicate in contrasto con i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 10 marzo 2022, n. 63, che aveva dichiarato parzialmente illegittima tale disposizione. Le considerazione esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, occorre soffermarsi sulla questione ermeneutica, sottesa a tutte le censure difensive prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativa al rapporto tra la motivazione della sentenza di primo grado e la motivazione della sentenza di appello. Deve, innanzitutto, evidenziarsi che, nel vagliare la congruità del giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - che è conforme a quello formulato nella sentenza emessa il 31 marzo 2022 dal Tribunale di Napoli -, occorre tenere conto dell'unitarietà del complesso motivazionale costituito da entrambe le decisioni di merito (tra le altre, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Tudino, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 - 01). Questi provvedimenti decisori, infatti, si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che, sulla base della giurisprudenza di legittimità consolidata, la motivazione della sentenza di primo grado si salda necessariamente con quella della pronuncia di appello, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami a singoli passaggi argomentativi della decisione impugnata, effettuati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di evidenziarne l'incongruità argomentativa. Sul punto, si ritiene indispensabile richiamate il seguente principio di diritto: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 10613 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116 - 01). Ne discende che i singoli passaggi motivazionali della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 31 marzo 2022 devono necessariamente integrarsi con gli omologhi passaggi esplicitati nella sentenza di secondo grado, pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 16 gennaio 2023, componendo i due provvedimenti un percorso argomentativo unitario rispetto alla colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui reati di cui ai capi A), B), C) e D). Tale percorso, dunque, risulta adeguato rispetto alle emergenze processuali e conforme ai parametri ermeneutici della Suprema Corte, secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv, 236181 - 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 2014, Albergamo, Rv. 192250 - 01). In questa cornice, non è nemmeno possibile ipotizzare che la sentenza in esame, per il semplice richiamo, ancorché sintetico, a singoli passaggi motivazionali del provvedimento decisorio sottostante, possa ricondursi alla categoria degli atti per relationem, atteso che, nel giudizio di appello, la valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo dei due rimedi, atto a provocare un nuovo esame del merito. Tutto questo non può che comportare una valutazione meno rigorosa dei singoli passaggi motivazionali, di volta in volta, considerati dal giudice di secondo grado (tra le altre, Sez. 6, n. 3721 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265827 - 01; Sanna, Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013, dep. 2014, Pierannunzio, Rv. 258529 - 01; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 258357 - 01).Ferme restando tali considerazioni, che impongono di escludere la sussistenza nel caso di specie di una sentenza di secondo grado motivata dalla Corte di appello di Napoli per relationem, nelle ipotesi di conformità per punti e per capi della decisione, per il semplice riferimento a singoli passaggi processuali del sottostante giudizio di merito, si deve rilevare che, nel nostro sistema, deve ritenersi comunque ammissibile la motivazione per relationem delle decisioni di appello, in presenza dei presupposti - certamente ricorrenti nel nostro caso - canonizzati dal seguente principio di diritto: «La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 - 01; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2008, Benincasa, Rv. 238674 - 01). 2. Occorre, quindi, passare a considerare le doglianze prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], prendendo le mosse dal primo motivo, che deve ritenersi infondato. Con questa doglianza, in particolare, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto del compendio probatorio acquisito, necessario alla configurazione dei reati di cui ai capi A), B), C) e D) della rubrica e alla formulazione del giudizio di responsabilità espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], risultando le intercettazioni registrate nel corso delle indagini preliminari sprovviste di univocità probatoria e non, per converso, potendo attribuirsi alcun rilievo corroborativo dell'assunto accusatorio alle dichiarazioni rese dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato dalla Corte territoriale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è costituito dalle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che venivano vagliate analiticamente nelle pagine 4-8 della decisione censurata, con cui l'atto di impugnazione in esame non si confrontava adeguatamente, limitandosi a criticare l'interpretazione delle intercettazioni fornita nei giudizi di merito. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento censurato, l'intercettazione che coinvolgeva personalmente il ricorrente e un uomo chiamato Farouk, citata nelle pagine 4 e 5; l'intercettazione registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 5; l'intercettazione registrata tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 5; l'intercettazione registrata tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 5; le intercettazioni registrate tra [OSCURATO:PERSONA] e una donna chiamata Safee, citate nelle pagine 6 e 7; le intercettazioni registrate tra l'imputato e la compagna, [OSCURATO:PERSONA], citate nelle pagine 7 e 8. Di queste intercettazioni, che si sviluppavano lungo un arco temporale significativo, la Corte di merito forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendole in un compendio probatorio più ampio, che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del flusso illegale di migranti, che giungevano nel territorio italiano attraverso la rete consortile della quale il ricorrente faceva parte. Occorre aggiungere che nella gestione di tali attività criminali il ricorrente svolgeva un ruolo organizzativo fondamentale, come evidenziato dalla captazioni sopra richiamate, dalle quali si evinceva che l'imputato forniva ai consociati le direttive indispensabili per consentire l'accesso dei migranti nel territorio italiano e la loro gestione logistica nella fase immediatamente successiva al loro arrivo nel nostro Paese. Le conclusioni alle quali perveniva la Corte di merito, a ben vedere, sono corroborate dai documenti sequestrati nel corso delle indagini preliminari, che impongono di ritenere dimostrata l'attività di falsificazione dei documenti funzionale alla gestione burocratica degli immigrati fatti giungere illegalmente in Italia. Basti, in proposito, considerare che veniva rinvenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] un cospicuo materiale afferente alla gestione burocratica dei migranti, comprendente, tra l'altro, documenti d'identità; permessi di soggiorno relativi a contratti di lavoro domestico; scansioni di timbri e sigilli di Paesi stranieri; certificazioni scolastiche; codici fiscali; contratti di assicurazione; nulla-osta matrimoniali; passaporti; biglietti di viaggio. Ne discende che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], anziché confrontarsi con gli elementi probatori ritenuti decisivi dalla Corte di appello di Napoli per la conferma del giudizio di colpevolezza espresso dal Giudice di primo grado nei confronti dell'imputato, si limitava a criticare assertivamente l'interpretazione delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari e a censurare la ‘S'&‘ valutazione delle dichiarazioni della coimputata [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, nella sentenza di appello non venivano, se non indirettamente, richiamate, attribuendosi alle stesse una valenza probatoria marginale. 2.1. Non è, in ogni caso, possibile, in assenza di specifiche deduzioni difensive, reinterpretare le captazioni acquisite nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], citate nelle pagine 4-8 della sentenza impugnata, costituendo una tale verifica giurisdizionale un'operazione di ermeneutica processuale contrastante con le emergenze probatorie e non consentita in sede di legittimità. Deve, in proposito, rilevarsi che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, a prescindere dall'assenza di rilievi difensivi sul punto, essendo una siffatta operazione di ermeneutica processuale preclusa in sede di legittimità, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439 - 01; Sez. 4, n. 117 del 28/10/2005, Caruso, Rv. 232626 - 01). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di un'operazione ermeneutica estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dai giudici di merito ai fini della formulazione di un giudizio di colpevolezza (tra le altre, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623 - 01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 - 01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167 - 01). A conferma di quanto si sta affermando, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 2.2. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano di ritenere necessario ai fini della decisione l'espletamento di una perizia sui documenti, rinvenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], sequestrati nel corso delle indagini preliminari, che appariva indispensabile per comprendere quali erano le modalità con cui venivano poste in essere le operazioni di falsificazione documentale indispensabili per consentire l'ingresso clandestino dei migranti in Italia. Osserva il Collegio che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito non consentiva di ritenere necessario ai fini della decisione l'espletamento di una perizia sui documenti di cui aveva la disponibilità [OSCURATO:PERSONA], invocata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., che postulava una rivalutazione degli accadimenti criminosi incompatibile con gli esiti delle intercettazioni passate in rassegna nel paragrafo, 2, cui si deve rinviare. Rispetto a questa ricostruzione degli eventi criminosi l'espletamento di ulteriori verifiche dibattimentali, incentrate sull'espletamento degli accertamenti peritali invocati, tenuto conto dell'univocità del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, non era idoneo, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., a disarticolare il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Napoli. L'elevato numero di documenti contraffatti sequestrati nel corso delle indagini preliminari, del resto, imponeva di escludere un utilizzo legale di tale documentazione, corroborando, al contrario, l'assunto accusatorio, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] si occupava sia delle modalità di accesso dei migranti nel territorio italiano sia della loro gestione logistica, nella fase immediatamente successiva al loro arrivo in Italia. Pertanto, le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulate nel giudizio di secondo grado nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non erano meritevoli di accoglimento, dovendosi ribadire, in linea con la giurisprudenza di legittimità consolidata, che alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si può ricorrere «solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, dep. 09/05/2013, Ferrara, Rv. 256228 - 01). Non è, del resto, dubitabile che alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, disposta ex art. 603 cod. proc. pen., si può ricorrere solo quando il giudice ritenga che i dati probatori acquisiti nel giudizio di merito siano insufficienti e, per converso, che gli incombenti richiesti siano decisivi, nel senso di eliminare le eventuali incertezze ovvero di inficiare ogni altra, contraria, risultanza. La disposizione dell'art. 603 cod. proc. pen., dunque, consente al giudice, nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], di ammettere l'integrazione probatoria richiesta, sull'assunto che l'incombente istruttorio possa apportare un contributo considerevole e utile al processo, risolvendo i dubbi e consentendo una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (tra le altre, Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410 - 01; Sez. 3, n. 21687 del 07/04/2004, Novarese, Rv. 228920 - 01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv. 227494 - 01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Deve, invece, ritenersi inammissibile il terzo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per essersi la Corte territoriale, nel confermare il giudizio di responsabilità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Napoli per i reati di cui ai capi A), B), C) e D), limitata a riprodurre pedissequamente il contenuto delle emergenze investigative, utilizzando la tecnica informatica del copia-incolla, incentrate sulla trasposizione acritica del contenuto delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, senza compiere alcun vaglio delle questioni applicative poste dalla vicenda processuale in esame. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, relativo all'assenza di autonomia valutativa del provvedimento impugnato rispetto alla decisione di primo grado e alle emergenze probatorie derivanti dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, è smentito dalle risultanze processuali, atteso che il giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] appare conforme alle emergenze probatorie ed espressivo di un adeguato vaglio giurisdizionale.Costituiscono, in particolare, espressione di tale autonomia valutativa numerosi passaggi argomentativi del provvedimento impugnato, tra i quali si ritiene opportuno richiamare l'esposizione analitica del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], effettuata mediante pertinenti richiami alla rilevanza probatoria delle captazioni registrate nel corso delle indagini preliminari - alle quali ci si è riferiti nel paragrafo 2, cui si rinvia ulteriormente - e alla valutazione dei rapporti esistenti tra il ricorrente e gli altri affiliati vertici della consorteria di cui al capo A), dai quali si evinceva che l'imputato era un soggetto collegato a una ramificata rete transnazionale che si occupava di gestire l'ingresso clandestino di migranti provenienti da Paesi asiatici e africani nel territorio italiano. In questa cornice, non si può che ribadire l'orientamento ermeneutico consolidato, che non ritiene affetto da nullità il provvedimento che riproduce in termini assimilabili o anche sovrapponibili la pronuncia sottostante, a condizione che la motivazione, come nel caso in esame, risulti congrua rispetto al percorso argonnentativo seguito per pervenire alle conclusioni censurate. A conferma di quanto si sta affermando con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si ritiene opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, che, a determinate condizioni, certamente rispettate dalla Corte di appello di Napoli, ritiene ammissibile l'utilizzo di forme di riproduzione informatica, osservando che non è affetto da nullità il provvedimento che riproduce sostanzialmente, anche con la tecnica del "copia-incolla", la decisione sottostante, qualora «la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto all'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata» (Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv. 262576 - 01). Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il terzo motivo di ricorso. 5. Deve, infine, ritenersi fondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava opportuno conto degli elementi costitutivi delle aggravanti dell'utilizzo di mezzi di trasporto internazionali e di documenti contraffatti o alterati, previste dall'art. 12, comma 3, lett. d), T.U, imm., che risultavano applicate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in contrasto con i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2022, che aveva dichiarato parzialmente illegittima tale disposizione. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Napoli irrogava all'imputato la pena di sette anni, sei mesi di reclusione e 30.800,00 euro di multa, riconoscendo le aggravanti dell'utilizzo di mezzi di trasporto internazionali e di documenti contraffatti o alterati contestate in relazione al reato di cui al capo B) della rubrica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. d), T.U. imm. Il riconoscimento circostanziale censurato derivava dalla conferma integrale da parte della Corte di appello di Napoli del giudizio dosimetrico formulato dal Tribunale di Napoli, che, a pagina 53 della sentenza di primo grado, aveva affermato che «deve ritenersi integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 12 comma 3, lett. d), essendo pacificamente emerso dalla complessiva istruttoria svolta, che l'attività posta in essere dall'[OSCURATO:PERSONA] [...]» era realizzata «utilizzando nella quasi totalità delle ipotesi documenti oggetto di contraffazione che in prima persona e in molteplici circostanze [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a formare [...1». Tuttavia, nell'effettuare il riconoscimento circostanziale in questione, la Corte di appello di Napoli non teneva conto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2022, con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lett. d), T.U, imm., limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti» (Corte cost., sent. n. 63 del 2022). La Corte costituzionale, infatti, in accoglimento della questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza dell'i dicembre 2020, riteneva la disposizione censurata contrastante con i principi affermati dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.; contrasto dal quale derivava la necessità di operare una «ablazione dall'art. 12, comma 3, lettera d), t.u. immigrazione del frammento di disposizione che è oggetto delle censure del rimettente» (Corte cost., sent. n. 63 del 2022, cit.). Per effetto di tale ablazione normativa, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, i fatti «di aiuto all'immigrazione clandestina commessi utilizzando servizi internazionali di trasporto, ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti, ricadranno naturalmente entro la previsione normativa di cui al comma 1, soggiacendo alla cornice sanzionatoria ivi prevista, salvo che non siano applicabili altre aggravanti previste dall'art. 12 [...]» (Corte cost., sent. n. 63 del 2022, cit.). Pertanto, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), T.U, imm. da parte della Corte di appello di Napoli non tiene conto dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2022, imponendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], che dovrà essere rideterminato in conformità dei principi che si sono enunciati.\re)^ 6. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con il conseguente rinvio per nuovo giudiz