CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 1978
Cassazione n. 15600/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale presso Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, V. Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi degli imputati e l'annullamento con rinvio della sentenza in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è associato alle richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e ha depositato nota delle spese e conclusioni scritte; udita la difesa di [OSCURATO:PERSONA], Avv. F. Peyron, che ha fatto pervenire memoria contenente controdeduzioni al ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino e che ha concluso chiedendo, in via principale, la declaratoria di inammissibilità e, in via gradata, il rigetto del ricorso;uditi i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti G. Contestabile, E. Grosso, A. Donadio e C. Soro, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata, resa in sede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza n. 18793 - 23 del 24 gennaio 2023, a seguito di annullamento della pronuncia della Corte territoriale di Torino, resa il 19 luglio 2021, ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Aosta in data 16 settembre 2020, nel senso che segue. La Corte territoriale ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ha ascrittole al capo 2), perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili poste a suo carico, ha riqualificato il delitto di cui al capo 1), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quello di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen., e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato nei confronti del predetto la pena irrogata in quella di anni otto di reclusione, nonché ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], con rideterminazione della pena irrogata a ciascuno in quella di anni sei e mesi otto di reclusione. La pronuncia, inoltre, ha revocato le liquidazioni dei danni procurati alle parti civili Regione autonoma [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta, Comune di Aosta, Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] libera, riconoscendo a ciascuna parte civile una provvisionale provvisoriamente esecutiva, rimettendo, per tutte le parti indicate, la determinazione dell'intero ammontare del danno patito al giudice civile competente. Infine, la pronuncia ha confermato le restanti statuizioni della prima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La sentenza di primo grado, per quanto qui di interesse, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per i primi tre (capo 1), di concorso esterno nella stessa associazione (capo 2) per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo non ricorrente) e di scambio elettorale politico - mafioso (capo 3) e 29), con assoluzione dal reato di cui al capo 28) per il solo [OSCURATO:PERSONA]. Il reato contestato al capo 1) afferisce alla «struttura delocalizzata e territoriale della 'ndrangheta, denominata "locale", operativa sul territorio di Aosta e zone limitrofe, caratterizzato dalla presenza di appartenenti alle 'ndrine dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con struttura organizzativa e ripartizione degli associati in ruoli di vertice (come quello di "capo locale"), ruoli subordinati ("picciotto", "camorrista" e "sgarrista"), con regole interne e riti di affiliazione, associazione che si avvaleva della forza d'intimidazione del vincolo associativo e 2della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivava, per commettere delitti e per acquisire, in modo diretto e indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche». Secondo la contestazione: - [OSCURATO:PERSONA] aveva il ruolo di partecipe, in quanto si metteva a disposizione di chi svolgeva ruoli e compiti direttivi ed organizzativi, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], partecipava alle discussioni e alle dinamiche relative ai momenti essenziali per la vita dell'associazione, discuteva con gli esponenti di vertice del sodalizio in merito alla commissione dei reati fine, interveniva per risolvere i problemi di soggetti contigui al sodalizio, si recava in [OSCURATO:PERSONA] a portare informazioni ed "ambasciate" necessarie per la vita del sodalizio, entrava a far parte di una loggia massonica, onde incrementare la rete di relazioni e contatti con esponenti della società civile e consolidare la presenza su territorio, si candidava alle elezioni per il Consiglio [OSCURATO:PERSONA] di Aosta del maggio 2015, ove veniva eletto anche con i voti di esponenti del sodalizio; - [OSCURATO:PERSONA] svolgeva ruoli di promozione, direzione ed organizzazione, in quanto interveniva a favore di soggetti contigui e vicini alrassociazione che si trovavano in difficoltà con soggetti estranei alla compagine associativa, sovrintendeva e controllava il comportamento dei giovani calabresi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], decideva le strategie finalizzate a garantire l'appoggio elettorale ai candidati alle competizioni elettorali locali e regionali, controllava che i lavori nel settore dell'edilizia privata venissero assegnati a ditte da loro indicate, interveniva in prima persona per ottenere tale risultato, interveniva per condizionare l'azione di alcuni amministratori locali del Comune di [OSCURATO:PERSONA], entrava a far parte di una loggia massonica per incrementare la rete di relazioni e contatti con esponenti della società civile e consolidare la presenza su territorio, inviava ambasciate per conto di altri appartenenti al sodalizio, partecipava alla commissione di reati fine in materia elettorale di cui al capo 3); - [OSCURATO:PERSONA] aveva il ruolo di partecipe, in quanto si metteva a disposizione di chi svolgeva ruoli e compiti direttivi e organizzativi, in particolare di [OSCURATO:PERSONA], eseguendo le direttive impartite da questi per la definizione delle vicende che coinvolgevano gli interessi dell'associazione, partecipava alle discussioni e alle dinamiche relative ai momenti essenziali per la vita dell'associazione, recapitava informazioni e "ambasciate" per conto e su richiesta del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. La contestazione del capo 1) è stata così formulata quanto al luogo e alla data di commissione del reato: "[OSCURATO:PERSONA], a partire quantomeno dal gennaio 2014 per tutti gli indagati e reato ancora in corso". A [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il reato di cui al capo 2), perché, secondo la contestazione, concorreva nell'associazione di tipo mafioso denominata'ndrangheta contestata al capo 1.) - in particolare, alla locale di Aosta nei cui confronti manteneva una posizione di autonomia, agendo per tornaconto personale e tuttavia con la consapevolezza di contribuire così alla permanenza ed al consolidamento del sodalizio criminoso - - consentendo alla predetta associazione di conseguire le sue finalità e di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di concessioni, appalti o attività economiche. In particolare, dopo aver ricevuto, in occasione delle elezioni per il Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA], svoltesi il 10 maggio 2015, l'appoggio elettorale da parte di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di esponente di vertice dell'associazione di tipo mafioso descritta al capo 1), dopo essere stata eletta Consigliere comunale ed essere stata nominata Assessore alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Comune: -si rivolgeva a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], appartenenti all'associazione di cui al capo 1), chiedendo loro di intervenire con metodo intimidatorio per comporre le tensioni ed i contrasti che aveva con altri [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA]; -si rivolgeva a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenenti all'associazione di cui al capo 1), chiedendo loro di incontrare il Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per comporre le tensioni e i contrasti che aveva con gli altri componenti della [OSCURATO:PERSONA]; -comunicava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano intenzionati a non rinnovare il contratto di affidamento diretto per il servizio di trasporto scolastico alla ditta "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], la cui scadenza era prevista per il mese di giugno 2016, e li teneva costantemente informati sulle intenzioni degli altri componenti della [OSCURATO:PERSONA], comunicando loro notizie in. merito alle determinazioni che la [OSCURATO:PERSONA] stava discutendo. Fatti contestati come commessi in Aosta, dal mese di maggio 2015, reato ancora in corso. A [OSCURATO:PERSONA], infine, sono contestati i reati di cui all'art. 416-ter, comma primo e secondo, cod. pen. (capi 3), 28) e 29) attinenti ai rapporti intercorsi tra questi, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cui è ascritto il capo 4) dell'imputazione: artt. 110, 416-bis cod. pen.). [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal delitto di cui al capo 28) dal primo giudice e da quelli di cui ai capi 3) e 29) dalla prima sentenza di appello perché il fatto non sussiste. 1.2. La prima sentenza di appello: - ha dichiarato inammissibile l'appello del Procuratore della Repubblica di Torino; 4- ha assolto [OSCURATO:PERSONA] (dal reato di cui al capo 4) perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili poste a suo carico, ordinando la sua liberazione se non detenuto per altra causa; - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 3) e 29) perché il fatto non sussiste e, riqualificato il delitto di cui al capo 1) in quello di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen., ha rideterminato la pena in dieci anni di reclusione; - ha riconosciuto le attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena irrogata in anni sette di reclusione; - ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena loro irrogata in quella di anni otto di reclusione; - ha revocato le liquidazioni dei danni riconosciute alle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta, Comune di Aosta, Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimettendo la relativa determinazione al competente giudice civile e ha riconosciuto in favore delle parti civili provvisionali, ponendole, in solido tra loro, a carico degli imputati condannati e statuendo sulle conseguenti spese in favore delle stesse parti civili. 1.3. La sentenza rescindente ha ritenuto fondati i motivi proposti dalle difese in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, in particolare, alla configurabilità di una locale di 'ndrangheta in territorio valdostano, con riferimento, in particolare, al tema del collegamento della locale alla casa madre calabrese. In tale decisione, dunque, la sentenza rescindente ha ritenuto assorbiti tutti gli altri rilievi proposti dagli imputati, anche per quanto concerne il reato di concorso esterno nell'associazione di cui al capo 1). La pronuncia di annullamento con rinvio ha notato che la prima sentenza aveva ritenuto che la locale aostana fosse collegata alla "nota" 'ndrina dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. A tale conclusione la pronuncia era pervenuta analizzando (v. p. 536 e ss. della prima sentenza) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i rapporti parentali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché i precedenti penali dai quali gli stessi erano risultati gravati. La motivazione di secondo grado è stata reputata carente sotto alcuni profili e manifestamente illogica sotto altri, giacché è stata ritenuta basata su argomenti ed elementi inconferenti rispetto al tema decisivo del collegamento della cosca di cui al capo 1) con la cd. casa madre. Si è sostenuto, in quella sede, che non è stato individuato alcun elemento da cui desumere quel necessario collegamento organico e funzionale, quantomeno sotto forma di dipendenza, della "neoformazione" con il sodalizio-fonte, limitandosi in effetti la Corte territoriale ad indicare che detto collegamento dovrebbe derivare da alcuni viaggi effettuati da un soggetto,[OSCURATO:PERSONA], avente lo stesso cognome della stirpe [OSCURATO:PERSONA], ad Aosta. La sentenza finisce, peraltro, per ricondurre in maniera dogmatica ed assertiva i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla 'ndrina di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]. È stato, altresì, notato che il ricorso poi al fatto "notorio" riferito alla "appartenenza" di [OSCURATO:PERSONA] alla stirpe dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con indicazione del suo curriculum criminale, non può affatto ritenersi dimostrativo del collegamento "funzionale" tra l'ipotizzata locale aostana e la "casa madre", locale (o ndrina) di [OSCURATO:PERSONA] denominata [OSCURATO:PERSONA]-Scalzone, in relazione alla cui esistenza e operatività non v'è in effetti alcuna motivazione. La pronuncia ha richiamato i precedenti di legittimità che valorizzano, come elemento qualificante, in caso di mafie cd. delocalizzate, quello del collegamento con la casa madre e che hanno affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in relazione ad una articolazione periferica (cd. "locale") di 'ndrangheta, attiva nel territorio della [OSCURATO:PERSONA], non è necessario dimostrarne in concreto la capacità intimidatoria mafiosa, essendo sufficiente provare che la cosca appartenga ad una precisa "locale" della più generale struttura di 'ndrangheta, da cui mutua il potere di egemonizzazione criminale sul territorio di pertinenza, riconosciuto ex lege in forza del disposto di cui all'ultimo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Rv. 280997). Diversamente, la sentenza rescindente ha richiamato, per i casi di operatività in territorio diverso da quello calabrese, l'indirizzo giurisprudenziale che conclude per la configurabilità del reato associativo anche laddove non sia replicato il peculiare modello di insediamento dell'associazione mafiosa di riferimento, purché: «emerga il collegamento della nuova struttura, pur dotata di autonomia organizzativa, con tale sodalizio; la nuova struttura svolga un'attività destinata ad "occupare" aree produttive e di mercato, inquinando il relativo tessuto sociale-economico e sia mossa dalle stesse logiche dell'associazione di riferimento; il suo modulo organizzativo replichi i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico; vi sia dotazione di mezzi idonei a sprigionare nel nuovo contesto una forza intimidatrice propria, dotata di effettività e obiettivamente riscontrabile; vi sia la spendita, anche nei confronti di altre organizzazioni criminali presenti sul territorio, della fama criminale conseguita nei territori di storico e originario insediamento» (così, Sez. 2, n. 47538 del 18/11/2022, Rv. 284182). Si è, poi, rilevato che, nel caso al vaglio, era stata ritenuta la sussistenza di un sodalizio completamente destrutturato, formato da un gruppo di ridotte dimensioni, in relazione al quale si conterebbero più fiancheggiatori che affiliati («.... esso è dotato di un numero limitato di adepti ma si giova di un considerevole numero di soggetti che - visto l'esito delle indagini - possono 6comunque definirsi calamitati nella sua orbita»: pag. 558; si veda anche il riferimento al numero di "fiancheggiatori", p. 555 della prima sentenza di appello). Viene, inoltre, dato atto della fondatezza dei rilievi difensivi secondo i quali, nel ragionamento della prima sentenza di appello, si annidava un ulteriore errore nell'interpretazione dell'art. 416-bis cod. pen. laddove, nell'esaminare la struttura dell'organizzazione criminosa di cui intendeva provata l'esistenza, sfuggiva al necessario vaglio, già omesso dal Tribunale, della sussistenza di "indici" di carattere strutturale del sodalizio che, definito quale "neoformazione", era stato valutato con i parametri dell'associazione non tradizionale o straniera e non, come invece, avrebbe dovuto, quale locale di 'ndrangheta. Si è segnalato che l'operato riferimento alle piccole dimensioni della struttura farebbe, per ciò solo, venire meno anche la necessità dell'organizzazione gerarchica, il conferimento delle "doti" e dei compiti predefiniti degli adepti (pag. 530) con un ragionamento ictu ocull reputato dalla Corte di legittimità illogico rispetto al richiamo, da parte della prima sentenza della Corte territoriale, alla struttura associativa 'ndranghetistica, pur nella forma di mafia delocalizzata che detti requisiti, invece, deve possedere per poterne ritenere l'esistenza, anche quale "microassociazione". Ancora, si è segnalato da parte della sentenza rescindente che la prima sentenza di appello definiva la locale valdostana un gruppo in "prudenziale" via di espansione che aveva scelto di concentrarsi, come fine, sull'infiltrazione nel settore politico istituzionale (pag. 560), con finalità di rafforzamento della capacità operativa dell'associazione (pag. 625). Così delineate le definizioni attribuite dalla Corte territoriale ai fatti oggetto del processo, è stata, infine, reputata evidente la violazione di legge in cui era incorsa la sentenza impugnata nel trarre le conclusioni dalla valutazione delle risultanze processuali in ordine alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. perché si finiva per operare mero riferimento a elementi riconducibili solo ad atti, meramente preparatori, diretti alla formazione di una associazione per delinquere di stampo 'ndranghetistico. Si è sottolineato, invece, che per le strutture che abbiano sì mutuato l'organizzazione interna e i rituali di quelle operanti in [OSCURATO:PERSONA], ma che operino non solo in contesti territoriali "vergini" al fenomeno, ma anche in totale autonomia, sì da non poter contare sulla forza intinnidatrice insita nei sodalizi celebri, né sulle logiche economico delinquenziali di questi ultimi, per integrare l'associazione punibile a mente dell'art. 416-bis cod. pen., è necessario che la neoformazione si guadagni sul campo la sua fama criminale, prima di assurgere al rango di associazione mafiosa, ritenendo i suddetti principi in linea e anzi confermati dalla sentenza delle Sezioni Unite, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che - facendo 7leva sulla locuzione "si avvalgono" ha escluso una ricostruzione della fattispecie in termini di reato associativo cd. puro, ossia legato alla mera verifica della costituzione di un gruppo organizzato, dotato di un programma criminoso da attuarsi con la forza intimidatrice del vincolo associativo e con lo sfruttamento delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano pur quando alcun effetto di intimidazione sia in concreto prodotto. La sentenza rescindente, infine, ha riscontrato che forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà costituiscono altrettanti elementi necessari ed essenziali perché possa configurarsi il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. associativo, come del resto si desume senza possibilità di dubbio dall'uso della congiunzione "e" impiegata nel testo normativo. Si è dunque affermato che cardine della fattispecie è la forza di intimidazione: ciò che viene in rilievo non è, dunque, un qualunque atteggiamento, pur se sistematico, di sopraffazione o di prevaricazione, ma una vis che, promanante dal vincolo associativo, è capace di generare una condizione di assoggettamento e di omertà. Il profilo relativo alla necessità che la capacità intimidatrice sia formata, esternata ed obiettivamente percepita va tenuto distinto da quello relativo alle modalità (del tutto "libere") con cui tale capacità si esteriorizza, potendo prescindere da "contenuti" di violenza e minaccia. Si tratta, in altre parole, di una carica intimidatoria, spesso identificata come "fama criminale", che rappresenta una sorta di "avviamento" grazie al quale l'organizzazione mafiosa proietta le sue attività nel futuro. Geneticamente, quindi, la forza deve essere riferita all'associazione in quanto tale e deve connotare la struttura in sé, diventandone una qualità ineludibile, in grado di imporsi autonomamente (Sez. 6, n. 2402 del 23/06/1999, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 214923-01). 1.4. La sentenza impugnata ha affrontato, preliminarmente, il tema del collegamento della locale di cui al capo 1) con la casa madre (p. 102 e ss.), quello dell'esteriorizzazione del metodo mafioso (v. p. 99 e ss.), del programma criminoso del sodalizio ed è giunta a reputare sussistente la presenza della 'ndrangheta, non solo genericamente nel Nord Italia - dando conto della risalente e prolungata attività investigativa svolta inizialmente in modo atomistico e successivamente proseguita con azioni sinergiche - ma concludendo per l'affermazione della risalenza della presenza della 'ndrangheta in Val d'Aosta, fenomeno indicato come risalente quantomeno dagli anni '70 - '80. Nel territorio, per i decenni passati, la sentenza impugnata segnala l'esistenza di gravi fatti delittuosi che già presentavano caratteri accostabili a quelli tipici dell'organizzazione 'ndranghetista (v. p. 68 e seguenti), reputati, dai giudici del rinvio espressione della contaminazione della malavita calabrese rilevando che la Val d'Aosta era divenuta luogo di dimora di personaggi di spiccodella criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetista, con particolare riferimento alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] la cui presenza nel territorio della Val d'Aosta risale quantomeno al 1950. Assume, poi, particolare rilievo, secondo la Corte territoriale, l'esito delle intercettazioni ambientali e telefoniche, acquisite nel corso dell'indagine denominata Lenzuolo, attestante la risalenza della allocazione in [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta di una locale di ‘ndrangheta. Si richiama, in particolare, l'esistenza di una compagine 'ndranghetista con riferimento al ruolo del consigliere a Polsi, l'indicazione come locale di una cellula territoriale del sodalizio, del riferimento alla dote di "santa" in una conversazione che vede come protagonisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], segnalando come significativa la conversazione, intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche nei mesi successivi (v. p. 79 e ss.). Si riporta, poi, il contributo dei collaboratori di giustizia (v. p. 83 e ss.) nonché il riferimento ai riscontri a dette dichiarazioni, si segnalano le intercettazioni ambientali captate nell'ambito dei proc. denominato [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 87 e ss. e p. 105, con riferimento alla conv. n. 1716 del 27.6.2008 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, si affronta il tema degli indici strutturali del sodalizio sub 1) (v. p. 99 e ss.), reputando significativo il contenuto delle intercettazioni, l'esito dei procedimenti che hanno definitivamente acclarato la presenza della 'ndrangheta in Val d'Aosta indicando, anzi, come ben percepita nel territorio la presenza dell'organizzazione criminale in Aosta e ben chiari gli obiettivi illeciti dell'associazione. Il provvedimento impugnato, poi, prende in esame il tema del collegamento della cellula valdostana con la cd. casa madre, segnala altri indici strutturali (v. p. 102 e ss.) per la sussistenza dell'associazione e, infine, giunge alle soluzioni sopra indicate, parzialmente riformando la sentenza di primo grado nel senso riportato al § 1, giungendo, quanto alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], a pronunciare l'assoluzione dell'imputata dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste. 2. Avverso il provvedimento descritto hanno proposto tempestivi ricorsi per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, con riferimento all'assoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i! tramite dei rispettivi difensori, affidando i ricorsi a plurimi motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a due motivi. 92.1.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di concorso esterno nella locale di 'ndrangheta di Aosta con sentenza di primo grado, alla pena di anni dieci di reclusione e la prima sentenza di appello, confermata la responsabilità, aveva riconosciuto all'imputata le circostanze attenuanti generiche riducendo la pena irrogata in quella di anni sette di reclusione. La seconda sentenza di appello, da un lato, riesaminando il profilo della sussistenza dell'associazione di cui al capo 1), secondo le indicazioni della sentenza rescindente, ha ritenuto l'esistenza del sodalizio; dall'altro, ha escluso che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di assessore alla programmazione e alle finanze del Comune di [OSCURATO:PERSONA], pur avendo mostrato contiguità con il sodalizio criminoso indicato, avesse offerto allo stesso un contributo penalmente rilevante. I principi di diritto richiamati, in astratto, in linea con la giurisprudenza di legittimità dalla seconda sentenza di appello sono, per il ricorrente, senz'altro condivisibili. Tuttavia, si denuncia vizio di motivazione che ha condotto alla decisione di escludere che un contributo causale, valutato ex post, volto a mantenere o rafforzare il ruolo dell'associazione sul territorio, vi sia stato a fronte della condotta dell'imputata. Il giudice del rinvio sarebbe incorso in errore di fatto, compiuto nell'escludere conseguenze percepibili dell'azione posta in essere dall'imputata o errore di diritto commesso nel ritenere che queste conseguenze non siano rilevanti per integrare la fattispecie contestata. La ricorrente indica (v. p. 3 del ricorso) gli elementi di fatto che sono stati valorizzati dalla Corte territoriale per giungere all'assoluzione dell'imputata. Tuttavia, si eccepisce la contraddittorietà della motivazione perché questa: -segnala i continui contatti con [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza irrevocabile per la sua partecipazione in posizione di vertice alla locale di Aosta; -indica che [OSCURATO:PERSONA] dimostrava compiacenza, continuità e vicinanza all'associazione, tanto da procurare un incontro con l'assessore regionale al bilancio Perron; -indica che l'imputata si interessava della pratica per il rilascio dell'attestato di soggiorno permanente, a favore di un cognato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e interloquiva con il cugino di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per un appalto al Comune di [OSCURATO:PERSONA] per gli scuolabus; -evidenzia che, nella successiva indagine denominata Egomnia, era risultato che l'associazione appoggiava i candidati proponendo loro che, in cambio di questo appoggio, in futuro appoggiassero, a loro volta, la candidatura di [OSCURATO:PERSONA] come sindaco di [OSCURATO:PERSONA], segnalando la comunanza di intenti anche tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 1.0-sottolinea l'impegno del sodalizio, nella campagna elettorale del 2018, come emerge dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 7 marzo 2018 n. 313. Inoltre, il ricorrente evidenzia che, nell'oggetto sociale dell'associazione di cui al capo 1, vi è proprio l'attività di infiltrazione nelle istituzioni locali nei partiti politici. Tra l'altro, si rimarca che la sentenza utilizza, come elemento a carico per reputare la sussistenza dell'associazione, la sentenza divenuta definitiva pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 238-bis c dr pen., nella quale viene indicata l'acclarata infiltrazione nel campo della politica quale punto centrale dell'azione della locale di Aosta e prende in esame proprio i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e il sodalizio. Infine, si segnalano, tra gli episodi reputati significativi dell'uso del metodo intimidatorio e della sua efficacia sul territorio da parte della sentenza di secondo grado, proprio le minacce più o meno velate espresse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] collega di giunta dell'imputata e con lei in frequente contrasto. A fronte di questi elementi descritti in modo pacifico dalla sentenza impugnata, il ricorrente considera contraddittoria e in violazione di legge la conclusione a cui giunge la medesima sentenza. La pronuncia, in definitiva, assume che l'imputata, consapevole della capacità persuasiva dei suoi interlocutori, andava a ricercare aiuto e sostegno e non viceversa ad offrirlo, escludendo un effettivo contributo causale in favore del sodalizio e considerando che, a una verifica ex post, la condotta dell'imputata, ancorché ambigua ed inopportuna, avrebbe finito soltanto per avvantaggiare sé stessa e non l'associazione di cui al capo 1). Il ricorrente segnala la contraddittorietà della motivazione dove assume, da una parte, che l'associazione opera al fine di portare soggetti vicini alla locale in modo da accrescerne il prestigio, garantendosi un sempre maggiore riconoscimento, appoggiando l'ascesa elettorale della stessa [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, negando che la messa a disposizione dell'imputata ha contribuito alla realizzazione di questo obiettivo e non ha aiutato l'associazione ad accrescere il proprio prestigio sul territorio. Si constata, inoltre, che nella cucina e nel soggiorno di [OSCURATO:PERSONA] e nella pizzeria di [OSCURATO:PERSONA] si decideva la linea di azione dell'Assessore alla programmazione e alla finanza del nono Comune della Regione [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta, ente che aveva subito il condizionamento come attesta la circostanza dell'intervenuto commissariamento per infiltrazione mafiosa nel 2020 e che il d.P.R. del 10 febbraio 2020 attestava l'emersione di forme di ingerenza della criminalità organizzata con grave pregiudizio degli interessi della collettività e perdita di credibilità dell' Istituzione locale. 11La decisione dei giudici del rinvio, oltre che contraddittoria, appare erronea perché la locale di Aosta, con [OSCURATO:PERSONA], aveva un pubblico ufficiale che era mosso da una comunità d'intenti con un affiliato ([OSCURATO:PERSONA]) tanto che questa relazione, nel 2018 per le elezioni a Sindaco, aveva condotto all'appoggio della candidatura da parte dell'associazione, come emerso nelle indagini del procedimento denominato Egomnia. La contraddittorietà della motivazione consiste nell'ammettere che l'imputata era un'istituzione pubblica non solo influenzata ma addirittura diretta, nel proprio agire, da un'associazione criminale e quindi disponibile a che l'associazione avesse voce in capitolo nelle questioni politiche amministrative del Comune, ribadendo l'interesse del sodalizio a questa disponibilità e a questa affida bili tà. Sicché negare, a fronte di questa condotta, che l'associazione criminale abbia avuto un ritorno in termini di rafforzamento, a fronte del contributo offerto, risulta del tutto contraddittorio, visto anche che l'associazione per la stessa Corte di appello aveva come proprio obiettivo l'infiltrazione nelle istituzioni pubbliche. Non a caso si indica come significativo l'episodio per cui attraverso [OSCURATO:PERSONA] giunge al suo collega di giunta, [OSCURATO:PERSONA], l'avvertimento mafioso proveniente da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Erronea, poi, è la decisione laddove nega rilevanza all'impegno fattivo dell'imputata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Invero, secondo il ricorrente, si confonde il risultato col solo impegno che è condotta stabilmente assicurata e che, di per sé, già accresce l'immagine e il prestigio del sodalizio come del resto richiesto dal precedente di legittimità Sez. 2, n. 17894 del 8 aprile 2014. Si riportano (v. p. 10 e ss.) stralci di intercettazioni, relative ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e si commenta la qualità del contributo offerto dall'imputata in ordine alla questione del servizio scuolabus, concludendo nel senso che, sulla base della stessa ricostruzione della sentenza di secondo grado, all'esito della vicenda, [OSCURATO:PERSONA] doveva essere grato non solo all'imputata ma anche a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, all'associazione dell'intervento dell'Assessore, a prescindere dall'esito di questo; gratitudine espressione del rafforzamento dell'associazione perché [OSCURATO:PERSONA] era un punto di contatto con il Presidente della Regione. La vicenda è collegata alle intimidazioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che, invece, voleva che il servizio scuolabus fosse attuato con mezzi elettrici e si fa riferimento alla circostanza che le pressioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ebbero inizio nel novembre 2015 ma si erano protratte fino al 2018 quando attraverso il cugino di [OSCURATO:PERSONA] gli erano giunti messaggi minatori da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 12Si riportano le vicende relative ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 14 del ricorso) rimarcando che l'esito di queste non era stato indifferente rispetto all'intervento dell'imputata perché l'Assessore, indicato dal ricorrente come a disposizione dell'associazione, aveva svolto un'attività di intercessione che, sebbene non risolutiva, non si era dimostrata fallimentare e dunque l'associazione ne aveva tratto giovamento in termini di immagine. Inoltre, si evidenzia che l'aver ottenuto il cognato di uno dei capi della locale di 'ndrangheta un falso attestato di soggiorno, grazie all'interessamento riconosciuto in sentenza dell'Assessore era stato un risultato che senz'altro aveva confermato il potere e il prestigio della locale e l'affidabilità dell'assessore 2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 110, 416 bis cod. pen. Si contesta l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale laddove ha concluso che l'apporto richiesto al concorrente esterno dell'associazione mafiosa debba porsi su un piano fenomenico-naturalistico e consistere in un risultato materiale che, nel caso di specie, non si sarebbe verificato. Si sostiene che, invece, il prestigio e la forza del sodalizio criminale si incrementano ogni qualvolta un esponente politico ponga a disposizione la propria carica per gli interessi del sodalizio, ancorché non sia necessariamente raggiunto un vantaggio materiale. È pur vero che la decisione Sez. 1, Rv 285654 richiamata nella sentenza impugnata richiede un contributo "tangibile", ma non certo nella sua accezione letterale, bensì nel senso di percepibile e apprezzabile. In definitiva, si sostiene che il contributo dell'imputatq, non è stato considerato rilevante perché non ha portato un contributo materiale ma, senza la sua azione, l'associazione non avrebbe conseguito il risultato, questo sì senz'altro tangibile, dell'infiltrazione dell'istituzione pubblica attuata attraverso una materiale, costante e stabile messa a disposizione, così incrementando il prestigio del sodalizio. 2.1.3. La difesa dell'imputatcvha chiesto con memoria contenente contro deduzioni, in primo luogo, dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché volto a sollecitare una non consentita rivalutazione nel merito. Le censure del ricorrente, nella parte in cui lamentano una presunta illogicità nell'escludere «un rafforzamento dell'immagine e del peso» dell'associazione, non denunciano un vizio logico intrinseco al ragionamento del giudice del rinvio, quale «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», ma si limitano, senza nemmeno dedurre il travisamento, a sollecitare una diversa ricostruzione del materiale probatorio, proponendo una differente ponderazione degli elementi fattuali. In via subordinata, si chiede il rigetto del ricorso per infondatezza. La Corte di Appello ha operato una distinzione, giuridicamente ineccepibile, tra la 13«contiguità» dell'imputata e l'«interesse» del sodalizio, e la prova, richiesta ai fini della condanna, di un «concreto ed effettivo contributo al mantenimento o al rafforzamento delle capacità operative del sodalizio, agevolandole l'esistenza» (p. 349). La sentenza impugnata ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché i principi affermati secondo i quali «non è, quindi sufficiente un accertamento ex ante dell'efficacia causale della condotta atipica posta in essere dal concorrente esterno, essendo necessario un accertamento postumo sulla consistenza del contributo: "la verifica del nesso deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso (Cass. pen., sez. 1, sent. 14/09/2023 n. 49790)». Inoltre, la sentenza impugnata ha precisato che «non assumono, invece, rilievo concorsuale le semplici manifestazioni di compiacenza, contiguità e vicinanza all'organizzazione che non producono in concreto il risultato di conservarne l'esistenza o comunque rafforzarne l'operatività», dovendo l'attività concorsuale essere «diretta efficacemente alla realizzazione del programma criminoso dell'associazione, laddove l'occasionalità e la modestia dell'attività potrebbero rilevare invece sull'assenza dell'elemento psicologico (Cass. pen. 11529/2024)» (p. 350-352). La Corte territoriale ha poi concluso nel senso che, «pur emergendo dalle acquisizioni probatorie plurimi elementi che destano inquietudine circa la "vicinanza" di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria criminale de qua e ad alcuni suoi esponenti di maggiore spicco, il frequente ricorso da parte della medesima ai consigli ed ai suggerimenti dell'uno o dell'altro esponente per essere introdotta presso esponenti politici di più elevato rango o per sottrarsi all'ostracismo di altri - non sia dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio che ella abbia posto in essere condotte causalmente efficienti, secondo una valutazione ex post, a rafforzare la consorteria di stampo ‘ndranghetistico». La difesa segnala che è emerso che la candidatura della [OSCURATO:PERSONA] non è nata all'interno della locale, quale frutto di un accordo con il sodalizio, che l'episodio [OSCURATO:PERSONA] è sintomatico soltanto di una contiguità con il sodalizio e che non si tratta di vicenda dalla quale è derivato un contributo causalmente efficiente alla conservazione del prestigio e al rafforzamento della compagine criminosa, secondo un giudizio ex post, come richiesto dalla sopra citata giurisprudenza per la configurabilità della responsabilità del concorrente esterno. Si ripercorrono tutti gli episodi esaminati dalla Corte territoriale per sostenere 14che si tratta, correttamente, di circostanze che provano eventualmente la mera contiguità a esponenti del sodalizio, ma che non dimostrano che questo si sia effettivamente avvantaggiato e ne abbia tratta un rafforzamento per la sua operatività. Anche per il secondo motivo di ricorso si deduce l'infondatezza. La Corte di Appello non ha affatto richiesto un vantaggio materiale tangibile (danaro, appalti) ma ha applicato il principio secondo cui il contributo del concorrente esterno deve essere concreto, specifico e causalmente orientato al mantenimento o al rafforzamento dell'associazione, con una efficacia dimostrabile ex post. La tesi del ricorrente secondo cui la mera "messa a disposizione" di un politico sarebbe di per sé sufficiente a integrare il reato rischia di trasformare il concorso esterno in un reato di sospetto, punendo la mera contiguità o disponibilità a prescindere da un effettivo apporto. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il ricorso a cinque motivi. 2.2.1. Con il primo motivo si denuncia omessa osservanza dei principi di diritto affermati nella sentenza rescindente. La sentenza rescindente ha condiviso il principio (si richiama Sez. F, Rv. 274753) secondo il quale l'esistenza di una locale di 'ndrangheta in luogo diverso da quello storico presuppone l'individuazione di elementi strutturali e organizzativi riconducibili al paradigma di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto deve essere capace di avvalersi di forza di intimidazione intrinseca nelle sue componenti centrali e delocalizzate, pur in assenza di forme di esteriorizzazione eclatante del metodo mafioso e della forza di intimidazione. Inoltre, la pronuncia ha ritenuto la motivazione carente quanto all'esplicitazione del collegamento con la casa madre avendo dato rilievo a elementi che di per sé non provano, in concreto, il collegamento funzionale della locale aostana con la locale originaria della 'ndrangheta calabrese. Si tratta di principi decisivi per il giudizio rescissorio. Il primo è un principio di diritto che si applica al fatto, così come accertato nel provvedimento annullato; rispetto al secondo intervento della sentenza rescindente, poi, questo pone come limite al giudice del rinvio di non ribadire le medesime argomentazioni che si sono già censurate. Per il ricorrente, dunque, la sentenza impugnata ha omesso di uniformarsi al principio di diritto sostanziale. Questa, infatti, ribadisce (v. p. 104) . che la sentenza di annullamento con rinvio si è pronunciata solo per vizio di motivazione. Inoltre, la Corte territoriale ha omesso di allinearsi al decisum della sentenza rescindente in altri punti. In particolare, i giudici del rinvio hanno sostenuto che la sentenza di primo grado e quella di secondo grado cassata, seguono percorsi argomentativi 15diversi, quindi, l'effetto dell'annullamento della prima sentenza di appello non si riverbera su quella del primo grado. Inoltre, la sentenza impugnata attribuisce rilievo al fatto sopravvenuto e cioè che coimputati nello stesso processo, che hanno scelto la definizione del procedimento con il rito abbreviato, sono stati raggiunti da sentenza divenuta irrevocabile acquisita ai sensi dell'art 238 bis del codice di rito e che consente di affermare la presenza della ‘ndrangheta ad Aosta come fatto notorio. La sentenza di primo grado non è stata sicuramente ritenuta, dalla prima sentenza di appello, impianto di motivazione persuasivo tanto che la sentenza rescindente ha affermato che non si è in presenza di una cd. doppia conforme. Ciò comporta che la seconda sentenza di appello non poteva attingere, direttamente, alla sentenza di primo grado ma serviva un percorso argomentativo proprio, pur attingendo al patrimonio processuale pregresso. Il giudice del rinvio, in definitiva, ha utilizzato gli stessi elementi di fatto a conferma della sentenza di primo grado. Il giudice del rinvio però non può discostarsi allo schema logico giuridico implicitamente ed esplicitamente enunciato nella sentenza di legittimità restando vincolato alle specifiche considerazioni espresse dalla corte di legittimità sulla crisi di coerenza del discorso giustificativo riferito a determinati elementi di prova, sulla rilevazione di contraddittorietà fra premesse e conclusioni del ragionamento esplicitato, sulla non conferenza o incoerenza di determinati passaggi logici utilizzati a sostenere il procedimento volto a configurare la concludenza del quadro indiziario. Il provvedimento impugnato pone a fondamento della sussistenza del reato gli stessi episodi oggetto di censura da parte della Corte di legittimità e in particolare, la vicenda Filice-Elia, la vicenda Marchetta, la vicenda Fra.Ni.Do, tutte reputate dalla sentenza rescindente non idonee a provare l'esteriorizzazione della forza di intimidazione; si fa riferimento anche alla vicenda Bulgari che la Corte di legittimità aveva indicato come fatto che prova l'indifferenza di soggetti esterni a rapportarsi con presunti apicali nonostante il loro ruolo. Secondo la Corte territoriale il collegamento della locale, contestata nel presente procedimento, con la casa madre sarebbe superato dall'acquisizione della sentenza definitiva resa nel giudizio abbreviato a carico dei coimputati come si evince dalle pagine 64 e 65. Si fa riferimento a tale pronuncia con riguardo alla collocazione temporale del reato, all'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], all'attendibilità di altri collaboratori, alla risalenza della 'ndrangheta come allocazione nel territorio di Aosta, al fatto che non sia in presenza di una micro formazione ma di una dislocazione di una locale di 'ndrangheta, circa il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sul quello di promotore di [OSCURATO:PERSONA] (fatto per il 16quale è stato condannato in via definitiva), sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA], sulla individuazione di partecipi già condannati in via definitiva della locale di Aosta, sulla forza intimidatrice svolta dalla locale su [OSCURATO:PERSONA]. Quindi la sentenza resa in altro procedimento diviene prova dei fatti in essa accertati e non riscontro di elementi di prova autonomamente tratti dal processo. Il giudice che ha pronunciato quella sentenza definitiva, tuttavia, non operava quale giudice del rinvio e, dunque, non aveva un principio di diritto cui doveva necessariamente uniformarsi perché fissato con sentenza rescindente. Si richiama quale precedente di legittimità Sez. 5, n. 24907 del 7 giugno 2022 secondo la quale presupposto implicito nella disciplina di cui all'art. 238-bis del codice di rito è il rapporto di alterità tra la regiudicanda del procedimento definito con la sentenza irrevocabile e quella del procedimento nel quale la sentenza viene utilizzata. Si richiama la pronuncia della Corte Costituzionale secondo la quale ogni giudice è tenuto a formarsi il proprio convincimento in base a prove di cui dispone e che sono utilizzabili senza che ad una di tali prove possa essere attribuita efficacia cogente e risolutiva (Corte Cost. n. 159 del 1996). Infine, si assume che il fatto notorio, veicolato ex art. 238-bis del codice di rito, non può da solo assolvere alla funzione di provare e argomentare il tema del collegamento funzionale con la casa madre, in quanto principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente cui il giudice del rinvio aveva l'obbligo di uniformarsi. 2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 628, comma 2, 627, comma 3, cod. proc. pen., in particolare in relazione all'indicazione di elementi strutturali, organizzativi e operativi richiesti per identificare il sodalizio come 'ndranghetistico. La sentenza non si è uniformata al dictum del provvedimento di annullamento con rinvio quanto all'analisi delle singole questioni afferenti alla ricostruzione della compagine associativa contestata. La sentenza (p. da 58 a 278) dà per provata l'esistenza di una struttura delocalizzata di ndrangheta in Val d'Aosta dagli anni '70. Si sostiene che, nel presente processo, la locale di 'ndrangheta è una mera evoluzione, dunque una gemmazione di un'articolazione territoriale esistente da anni in territorio valdostano. L'assunto, per il ricorrente, è apodittico e si discosta dal concetto di neoformazione di cui alla sentenza annullata. Esso fonda su singole e risalenti intercettazioni telefoniche estrapolate dal contesto probatorio complessivo dei processi in cui queste sono state acquisite. Non si specifica la data di costituzione di quella locale, se questa si è costituita su autorizzazione della casa madre, quali siano i membri che l'hanno composta, quali i riti di affiliazione, le rispettive doti, i mezzi e il programma criminoso, quale la forza di intimidazione. Lasentenza, quindi, parte da un presupposto, quello dell'esistenza di una locale di 'ndrangheta in [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta da tempo imprecisato e risalente, errato e non in linea con i principi di diritto dettati dalla sentenza rescindente. La Corte territoriale, pur ammettendo l'esistenza di una locale di 'ndrangheta in [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta alla fine del secolo scorso e l'inizio del nuovo secolo, avrebbe dovuto dimostrare la continuità temporale tra le due formazioni. [OSCURATO:PERSONA], viene lasciato scoperto un lasso temporale rilevante che va dagli anni '70 al 2000 (che il ricorrente quantifica in 13 anni) e che non viene colmato. Anzi, la sentenza è contraddittoria e illogica perché valorizza elementi della preesistente locale di 'ndrangheta che si pongono in contrasto con quella oggetto del processo e non in continuità con questa. La sentenza impugnata si è sganciata dalla qualificazione di neoformazione per la locale contestata nel presente procedimento ma comunque è giunta ad un ragionamento erroneo e non conforme ai principi di diritto fissati dalla Suprema Corte rispetto agli elementi costitutivi del reato associativo. Circa il metodo mafioso la Corte territoriale ricostruisce il quadro interpretativo in maniera confusa perché non precisa se questa forza di intimidazione derivi da quella conquistata dalla casa madre, dalla quale la locale di cui al capo 1) promana o se detta forza si riscontri in concreto, ed essere obiettivamente rilevabile perché si tratta di locale costituente articolazione territoriale di un'associazione mafiosa storica. Anzi, la sentenza resa in sede di rinvio confonde il tema delle mafie delocalizzate rispetto a quello trattato dalla giurisprudenza in tema di mafie nuove. Su questo punto, tuttavia, la sentenza rescindente aveva esposto che la reale connotazione delle forme di delocalizzazione della 'ndrangheta connotata da forme di vera e propria colonizzazione dei territori, non può che risiedere nell'intrinseca forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa. L'esistenza di una locale di 'ndrangheta in territorio diverso da quello storico presuppone l'individuazione degli elementi strutturali, organizzativi, operativi riconducibili al paradigma normativo dell'art. 416-bis cod. pen., in quanto deve essere capace di avvalersi di una forza di intimidazione intrinseca, la struttura associazione mafiosa nelle sue componenti centrali delocalizzate, anche in assenza di esteriorizzazione. La Corte territoriale ha ritenuto che, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, sono emerse specifiche condotte intimidatorie nei confronti di singoli soggetti e vicende atte a provare la capacità di controllo del territorio di imposizione di regole e condotte su altri soggetti, con ingerenza della nella vita economica e politica della regione [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta, dimostrative di una contaminazione di natura ndranghetistica della comunità valdostana perdurante nel tempo è tale da rendere ben percepita la presenza dell'organizzazione sul 18territorio. La Corte territoriale ritiene, quindi, sufficienti a dimostrare la forza di intimidazione singole condotte, attuate nei confronti di singoli soggetti e confonde la forza di intimidazione con una contaminazione della comunità locale. La motivazione non spiega in cosa siano consistiti il prestigio e la fama criminale del gruppo, nel corso del tempo, in che modo la locale si sia avvalsa di tale non precisata fama criminale, quale sia la concreta forza di intimidazione esercitata dalla locale aostana e percepita nel territorio di riferimento. Nessuno degli episodi riportati sono espressione della manifestazione all'esterno di una forza del genere da parte dell'associazione. Si richiamano soltanto nel successivo paragrafo intitolato le "singole vicende esplicative dell'operatività della locale aostana", gli stessi episodi valorizzati dai precedenti giudici di merito e reputati non sufficienti dalla sentenza rescindente. Si richiamano le pp. 25 e 26 della sentenza di annullamento con rinvio, e si sostiene che in quella sede le vicende cui fa riferimento la sentenza impugnata sono state ritenute non idonee a evidenziare la capacità di promanare all'esterno la forza di intimidazione che caratterizza un'organizzazione strutturata come la 'ndrangheta. Si valorizzano vicende già prese in esame dal Tribunale, di condotte latamente intimidatorunei confronti di taluni soggetti, vicende che nel complesso sono espressione del controllo del territorio e di interfefre sull'attività r politica ed economica. Tuttavia, gli episodi sono soltanto vicende interne all'organizzazione che non dimostrano alcuna fama criminale del sodalizio e che non sono in grado di far comprendere se il gruppo criminale sia riconoscibile nell'ambiente circostante nei confronti di un numero indeterminato di destinatari. Quanto al collegamento con la casa madre si osserva che la Corte territoriale presume che su questo punto l'annullamento da parte della sentenza rescindente sia intervenuto soltanto per vizio di motivazione. Il ricorrente osserva, in primo luogo, che la Corte di legittimità ha ritenuto che nella prima sentenza di appello mancasse ogni riferimento a episodi significativi atti a ritenere sussistente il collegamento funzionale con la 'ndrina operante in [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, la seconda sentenza di appello ha reputato che il sodalizio contestato fosse una cellula delocalizzata in un territorio diverso. Ma anche per questo tipo di realtà criminale la giurisprudenza di legittimità richiede un collegamento organico funzionale e una riconoscibilità esterna rispetto alla casa madre. Inoltre, al collegamento, deve aggiungersi che questo deve assumere una forma tale da essere capace di generare nei consociati uno stato di assoggettamento pronnanante dall'esistenza di quel collegamento. Tuttavia, a parere del ricorrente, la motivazione non ha individuato nessun episodio/ rispetto a quelli già analizzati dalla sentenza annullata tale da ritenere sussistente il collegamento funzionale con la 'ndrina operante in [OSCURATO:PERSONA] 19identificata nella locale di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a sostenere che il collegamento è dimostrato da asserite ambasciate emergenti da alcuni viaggi effettuati da parte di alcuni imputati in [OSCURATO:PERSONA]. Non c'è, nella motivazione, la precisazione di un episodio da cui desumere lo stretto rapporto proprio con la cosca di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi la Corte territoriale ad indicare alcuni viaggi, effettuati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], nonché due occasioni in cui invece [OSCURATO:PERSONA] assumerebbe risiedendo a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di riferimento con l'asserita locale ivi esistente. Il ricorrente sostiene che pur a fronte dell'accertamento con sentenza / passata in giudicato del fatto che [OSCURATO:PERSONA] è capomafia della locale di Aosta /andava provato che esisteva una locale 'ndranghetista in [OSCURATO:PERSONA], con quali referenti specifici questa si interfacciava, rispetto agli affiliati della locale aostana, i quali avrebbero dovuto trarre da questa prestigio criminale peraltro percepito [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta dalla comunità locale. L'argomento degli indici strutturali, che viene segnalato come trascurato dalle sentenze di merito da parte della sentenza rescindente, viene trattato dai giudici del rinvio affermando che non è acquisita contezza delle specifiche doti e delle cariche rivestite da ciascun imputato. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto centrale il tema delle doti e degli specifici ruoli attribuiti ai singoli sodali. Peraltro, immaginare una locale radicata sul territorio da tanto tempo senza che siano emerse dovuti e specifici ruoli è" del tutto illogico, perché è contrario alle caratteristiche tipiche della 'ndrangheta delocalizzata. La Corte territoriale ritiene centrale l'accertamento giudiziale definitivo a carico di [OSCURATO:PERSONA], con l'assunzione del ruolo di vertice nella locale da parte di questi, senza tuttavia specificare il requisito della sussistenza di doti nella locale delocalizzata capeggiata dall'imputato. Né è sufficiente il riferimento al ruolo apicale rivestito, pur formalmente risiedente a [OSCURATO:PERSONA]. Risulta altresì /mancante ogni riferimento ai riti di affiliazione, modalità tipica di adesione alle strutture di tipo ndranghetistico. Né può essere sufficiente di riferimento al cosiddetto rito del taglio della coda, di cui alla frase pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Neppure gli episodi richiamati in sentenza quanto all'erogazione di contributi economici per prestare assistenza ai detenuti sono per il ricorrente significativi. Si fa riferimento alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] alla madre di inviare 100 euro a un compaesano e alla necessità che l'i carcerati devono mangiare , i1o, fatti che non dimostrano affatto un caratteristico elemento dell'agire di un sodalizio mafioso. Infine, è già stato esaminato dalla sentenza rescindente l'episodio del ristorante-pizzeria di [OSCURATO:PERSONA], indicato come assiduamente frequentato dalla popolazione valdostana e che non risulta mai chiuso al pubblico, nel corso delle 20indagini, né il riferimento a telefoni e auto che non sono mezzi normalmente usati dai sodali di una locale di 'ndrangheta. 2.2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, travisamento della prova, decisività del vizio in rapporto all'affermazione di responsabilità del ricorrente. La sentenza fonda sugli stessi argomenti che sono stati ritenuti manifestamente illogici, contraddittori e carenti dalla sentenza rescindente. Il sodalizio sub capo 1) viene indicato come gemmazione di un'articolazione esistente, da anni, sul territorio valdostano, a differenza del concetto di neoformazione espresso dalla prima sentenza di appello, non avendo aderito, il giudice del rinvio, alle considerazioni della sentenza di primo grado circa la presenza della 'ndrangheta in [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta da tempo risalente. Anzi, a parere del ricorrente, il giudice del rinvio si sarebbe spinto oltre la sentenza di primo grado che non aveva mai dato per provata tale esistenza da tempo risalente richiamandone soltanto l'acquisito "sentore". I giudici del rinvio richiamano elementi di prova utilizzati in altri procedimenti, relativi a processi che si sono conclusi con archiviazioni o sentenze di assoluzione. Anzi, la Corte territoriale utilizza le stesse prove per sovvertire l'esito di quei procedimenti nell'ambito dei quali quelle prove erano state ritenute non sufficienti a dimostrare la sussistenza della locale di 'ndrangheta in Val d'Aosta, neppure sotto il profilo della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991. Si tratta di antecedenti storici che sono sottoposti, dal giudice del rinvio, ad un capovolgimento degli esiti dei procedimenti con riferimento al procedimento cosiddetto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] chiara, [OSCURATO:PERSONA] di coda, [OSCURATO:PERSONA]. Un fatto notorio, poi, può essere desunto da un provvedimento irrevocabile di condanna per reato associativo, sempre che vi sia una parziale identità soggettiva dei partecipi e che il tempo trascorso non sia tale da aver determinato, nei consociati, l'oblio rispetto alla connotazione mafiosa del gruppo storico. [OSCURATO:PERSONA] nella menzionata indagine cd. Lenzuolo nessuno dei 16 indagati in quel procedimento coincide con gli odierni imputati del reato associativo (in totale sette). Alcuni degli elementi di prova, richiamati nella sentenza impugnata (v. p. 68 e 69), sono risalenti a oltre trent'anni prima dell'iscrizione della notizia criminis del processo in corso. Inoltre, si segnala che nei procedimenti denominati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 91. Quindi, l'esistenza di una locale di 'ndrangheta nel territorio valdostano negli anni '70 non è un elemento notorio, vista peraltro l'imprecisione con la quale la sentenza colloca temporalmente il sodalizio cui si ricollega quello sub judice. 21Inoltre, vi è uno iato temporale che interrompe la continuità tra i due sodalizi, ove si volesse ritenere effettivamente sussistente quello indicato come risalente dalla Corte territoriale. Si ritiene manifestamente illogica la motivazione (v. p. 105 e ss.) nonché il riferimento a soggetti emergenti nell'indagine denominata Lenzuolo. La contraddittorietà della motivazione si evince dalla stessa sentenza, secondo il ricorrente. Questa richiama procedimenti relativi a reati a forte connotazione violenta che si pongono in contrasto con la tesi di una Regione che quei metodi violenti non accetterebbe, mal sopportando richieste illecite di danaro o altre condotte violente consentendo, piuttosto, il compimento di condotte più diplomatiche, volte a trarre vantaggio dalle ricchezze presenti sul territorio. [OSCURATO:PERSONA] risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per reati di truffa e per spaccio di sostanza stupefacente e non si comprende come mai questi, capo della locale contestata al capo 1), non abbia condiviso la sua attività criminosa risalente con la locale medesima se questa fosse effettivamente esistita dalla fine degli anni '90, inizio anno 2000. Dal procedimento [OSCURATO:PERSONA] poi viene estrapolata una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] lana e [OSCURATO:PERSONA] che ha solo natura indiziaria. Si segnala poi che tra i collaboratori che sono considerati dalla Corte territoriale vi è aperto contrasto ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA], poi, è capo della locale di 'ndrangheta di Aosta non si comprende come lo stesso, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] narrazione in particolare di [OSCURATO:PERSONA], possa trafficare in droga senza coinvolgere nei profitti la locale di cui era a capo. Si denuncia, rispetto alla deposizione di Paraninfo, travisamento della prova per omissione, quanto al contenuto dell'esame del collaboratore reso all'udienza del 11 luglio 2020, anche con riferimento al tema dell'esistenza da tempo risalente della locale, come da questi appreso da [OSCURATO:PERSONA]. Trascurerebbero i giudici del rinvio il narrato di Paraninfo nella parte in cui questi esclude che [OSCURATO:PERSONA] sia stato mai affiliato alla 'ndrangheta. Questo dato ignorato dai giudici del rinvio mina la tenuta logica della motivazione. Questa appare poi contraddittoria perché non spiega come [OSCURATO:PERSONA] possa rispondere come capo e promotore dell'associazione e poi essere stato condannato ;n via definitiva per il reato di cui all'art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Peraltro, non si spiega come, secondo quanto dichiarato da Paraninfo, [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto procedere all'apertura della locale già alla fine degli anni '90 e non l'abbia invece aperta nel momento in cui si accingeva a commettere i reati per i quali è stato condannato senza la circostanza aggravante speciale. La sentenza appare ulteriormente viziata nella parte in cui non individua indici strutturali che secondo la sentenza rescindente sono necessari nel caso di 22neofomazione autonoma che si colloca in territorio estraneo a quello dell'associazione storica. Non vengono individuati i riti di affiliazione, il numero degli affiliati è esiguo, la associazione non ha fatto uso di armi né di mezzi tipici dell'agire mafioso della 'ndrangheta. Del resto, la sentenza è contraddittoria perché fa derivare l'esistenza della locale contestata nel presente procedimento da una locale mafiosa esistente dalla fine degli anni '90; dunque, sarebbe stato normale rilevare un consistente numero di affiliati mentre quello sub 1) conta solo sette affiliati. La sentenza di appello motiva in maniera illogica, sul punto, ritenendo che il numero esiguo di affiliati è considerato al netto di quelli deceduti durante le indagini e non esclude che, all'interno del sodalizio, siano ricompresi anche altri soggetti. La Corte territoriale non risponde altresì ad un argomento fondamentale, cioè l'assenza di cassa da parte del sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], risultato pressoché nullatenente. Con riferimento al metodo mafioso la sentenza rescindente aveva escluso rilevanza alle vicende Filice-Elia, alla vicenda Marchetta, alla fideiussione Fra.Ni.Do., nonché a quella relativa alla vendita dell'orologio marca Bulgari di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza invece prende in considerazione le vicende Filice-Elia, la vicenda della ristrutturazione del ristorante la [OSCURATO:PERSONA] azzurra, la vicenda Cordì, fatti per i quali il ricorrente, a p. 54, illustra la irrilevanza ai fini della sussistenza del sodalizio. Con riferimento al collegamento con la casa madre la motivazione è carente, tenuto conto che i viaggi in [OSCURATO:PERSONA] non sono prova del collegamento organico con il sodalizio, come già illustrato dalla sentenza rescindente. I sei episodi richiamati dalla Corte di appello di Torino recepiti dalla sentenza di primo grado non sono, per il ricorrente, espressione di un collegamento organico e funzionale, rispetto al sodalizio né sono in grado di portare all'identificazione dei referenti calabresi. Il riferimento al ruolo di collegamento svolto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], rispetto alla locale di Aosta non può ritenersi dimostrativo del collegamento funzionale tra la locale contestata nel presente giudizio e quella di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla cui esistenza e operatività non vi è motivazione. Quanto al programma criminoso / la Corte rescindente ha cassato il ragionamento della sentenza annullata, nella parte in cui faceva riferimento a un programma limitandosi però ad indicare fatti singoli, ritenuti collegati, in assenza di evidenze in questo senso. I giudici del rinvio non hanno superato/ secondo il ricorrente questa censura che si riferiva, non solo alla sentenza di secondo grado ma anche a quella di primo grado. Quest'ultima, rispetto alla locale, sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello programmatico, aveva delineato una compagine diversa, quanto a modulo organizzativo e programmatico, perché non commetteva reati in quanto avente, come scopo primario, quello di infiltrare i 23propri adepti nei gangli della pubblica amministrazione regionale e comunale. Tale ragionamento è stato ripetuto dalla sentenza di rinvio, richiamando il contenuto delle indagini nel procedimento cd, Lenzuolo. Inoltre, la sentenza trascura che ; con riferimento alla campagna elettorale del 2015 1. è stata assolta [OSCURATO:PERSONA] dal reato di concorso esterno contestato e sono stati assolti dal reato di voto di scambio contestato al capo 28) sia [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA]. Infine, quanto alla indagine cd. Egomnia, relativa alle elezioni del 2018, questa non ha riguardato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. L'appoggio di [OSCURATO:PERSONA] alla candidatura di [OSCURATO:PERSONA], osteggiata dagli altri coimputati, riguardava un intervento autonomo dello stesso [OSCURATO:PERSONA], non riferibile all'intera associazione. Né si può sostenere, come fanno i giudici del rinvio, che è stato [OSCURATO:PERSONA] a orientare la linea del programma di condizionamento politico del territorio; né si può sostenere che la cosiddetta strategia multi-candidato del gruppo si sia estrinsecata attraverso una forza di intimidazione, trattandosi di mera strategia elettorale fcioè della capacità degli odierni imputati di controllare il voto calabrese e di convogliarlo verso questo quel candidato. Manca quindi ogni motivazione circa la esteriorizzazione del metodo mafioso in base al quale il voto è stato condizionato / non per libera decisione/ ma per la capacità di intimidazione del gruppo. 2.2.4. Con il quarto motivo si denuncia error in iudicando quanto alla partecipazione del ricorrente al sodalizio. La Corte territoriale attribuisce all'imputato la posizione di "contrasto onorato". Le condotte elencate a pagina 324 e seguenti, però, a parere del ricorrente, sono tutte prive di rilevanza penale e non comprovanti che [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto il ruolo di componente del sodalizio o abbia partecipato al programma. Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di amicizia o parentela o rapporti di affari non costituisce elemento sintomatico dell'appartenenza all'associazione. La mera disponibilità o vicinanza anche ad elementi di spicco del sodalizio non è espressione del contributo alla conservazione e rafforzamento della consorteria. La Corte territoriale sostiene che il ricorrente sarebbe stato operativo nonostante la mancata approvazione, non solo da parte dei maggiorenti, ma anche degli altri sodali come [OSCURATO:PERSONA]. Ma i comportamenti descritti non sono altro che espressione del rapporto di amicizia prima che di lavoro con [OSCURATO:PERSONA]. Né costituisce attività tipica mafiosa la capacità in sé di esercitare influenze di voto su talune categorie di persone. Quindi il comportamento di collettore di voti descritto nulla ha a che vedere con la partecipazione all'associazione mafiosa. 242.2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione in riferimento alle doglianze mosse con l'atto di appello in tema di partecipazione all'associazione, travisamento della prova. La Corte territoriale sostiene che il ricorrente, fedele scudiero di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe fatto da trait d'union nella vicenda dell'orologio Bulgari, asseritamente trafugato da [OSCURATO:PERSONA] con l'acquirente designato, avrebbe partecipato alla visita, con [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 2015, avrebbe avuto mansioni esecutive (reperimento del contatto telefonico) nella vicenda Filice-Elia. Si valorizzano episodi che ; secondo la Corte di legittimità / non sono sufficienti a ritenere sussistenti il reato associativo. Sulla prima vicenda non si fa riferimento al fatto che Filice è stato condannato in via definitiva per detenzione di armi, e la sentenza attribuisce un ruolo all'imputato mentre emerge che questi non ha mai preso parte alla vicenda consumata tra i mesi di giugno e luglio 2015. Su tale punto si richiama la intercettazione ambientale n. 4535 del 6 marzo 2016 all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta per stralcio a p. 69. Quanto all'incontro del 13 dicembre 2015, si tratta della partecipazione dell'imputato il quale si è limitato ad ascoltare, senza prendere parte ai discorsi dei soggetti presenti. Si riporta la conversazione intercettata n. 1285 del 13 dicembre 2015, dalla quale si trarrebbe la conclusione della mera presenza dell'imputato in quel consesso, presenza che non consente di attribuirgli il presunto ruolo di contrasto onorato. Sulla vicenda dell'orologio di [OSCURATO:PERSONA] l'imputato è coinvolto solo casualmente perché non era stato reperito [OSCURATO:PERSONA], come esposto dalla stessa Corte territoriale. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di aver successivamente regalato all'imputato un orologio marca Lochmann, circostanza omessa con travisamento per omissione dalla Corte territoriale e che invece dimostrerebbe che sicuramente [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il ritenuto comportamento di sgarbo. Quanto all'accompagnamento del cittadino tunisino a Torino l'episodio assume un rilievo solo per il riferimento, operato dall'imputato, alla presenza di Forze di polizia lungo il percorso verso Torino. Si commenta il contenuto della intercettazione ambientale del 26 Marzo 2016 presso la casa [OSCURATO:PERSONA] e si esclude che da questa possa trarsi il riferito ruolo di vedetta nell'interesse dei propri interlocutori. Infine, si denuncia vizio di travisamento della prova per omissione della intercettazione ambientale n. 5315 del 28 marzo 2016, all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale quest'ultimo aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] a chi avesse deciso di affidare i lavori di ristrutturazione nella sua abitazione. Nel corso di tale intercettazione ambientale, [OSCURATO:PERSONA], sopraggiunto, affrontava il tema dei lavori di rifacimento dei tetto della sua 25abitazione e nonostante le insistenze di [OSCURATO:PERSONA] a far eseguire i lavori a persone a lui amiche, l'imputato si rifiutava categoricamente. Il ricorrente indica la circostanza come di decisiva valenza probatoria, opposta rispetto a quella sostenuta nella sentenza impugnata, vista l'assoluta autonomia mostrata dall'imputato nei confronti del capo mafia al quale si rivolge senza alcuna devozione, né obbediente. Da ultimo, quanto all'attività dell'imputato diretta ad indirizzare il consenso elettorale, questa, a parere del ricorrente, è stata svolta in totale autonomia e senza previo concerto con i presunti affiliati del sodalizio. Si contesta vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento per omissione, per non aver considerato la Corte territoriale il contenuto dell'intercettazione n. 4335 del 16 aprile 2015 tra Moro e Petullà. Si tratta di conversazione che, secondo il ricorrente, smentirebbe la tesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA], capo della locale, aveva credito presso terzi rispetto alla sua capacità di portare voti e quindi, a maggior ragione, potesse essere l'autore di programmi politici volti a rafforzare la locale da questi capeggiata. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso a quattro motivi. 2.3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. L'annullamento con rinvio è stato pronunciato per vizio di motivazione. La sentenza rescindente aveva richiesto al giudice del rinvio di individuare, in concreto, il collegamento funzionale dell'articolazione aostana con la casa madre calabrese di cui, peraltro, non risultavano puntualizzati, dai giudici di merito, dati relativi alla sua coeva esistenza, strutturazione, organigramma e operatività. Si è rilevato, da parte della Corte di legittimità, che non è significativo elemento il riferimento operato dal primo giudice di appello ad alcuni viaggi, effettuati da [OSCURATO:PERSONA], avete lo stesso cognome della stirpe [OSCURATO:PERSONA] ad Aosta. Si è evidenziato, poi, che il riferimento al fatto notorio relativo all'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla stirpe dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. non poteva essere dimostrativo del collegamento funzionale tra la articolazione aostana e la casa madre, con particolare riferimento alla 'ndrina di [OSCURATO:PERSONA] denominata [OSCURATO:PERSONA]-Scalzone. Sarebbe stato, dunque, necessario, da parte del giudice del rinvio, chiarire come una locale di 'ndrangheta possa ritenersi esistente anche in assenza di indici strutturali tipici di questa particolare conformazione, operante in territorio diverso da quello calabrese, sotto il profilo anche dell'effettivo uso nella forza associativa, ancorché non necessariamente con metodi violenti o minacciosi. La sentenza impugnata, invece, si limita a fare riferimento alla sentenza del Tribunale di Aosta, la quale però non era stata considerata autosufficiente in relazione alle necessarie precisazioni richieste dalla sentenza rescindente. 26 • •L'ultima sentenza di merito disattende i dettami del giudice di legittimità in tema di individuazione della compagine associativa mafiosa nei suoi elementi della capacità di intimidazione, del controllo del territorio e della predisposizione di un programma criminoso. Il provvedimento valorizza procedimenti risalenti nel tempo, che riguardano soggetti diversi dagli imputati, si richiamano intercettazioni telefoniche e ambientali e sentenze di altri procedimenti, nonché dichiarazioni di testi e collaboratori di giustizia, laddove la stessa Corte di legittimità aveva ritenuto le censure difensive fondate anche in punto di travisamento della prova. In particolare, si fa riferimento al fatto che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ritenuto attendibile dalla prima sentenza di appello, aveva dichiarato di non aver avuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA] ma solo con il fratello [OSCURATO:PERSONA] così, secondo la Corte di legittimità, facendo perdere valenza dimostrativa all'esistenza di viaggi di [OSCURATO:PERSONA] ad Aosta. La sentenza impugnata fa risalire la stabile struttura criminale della 'ndrangheta in Val d'Aosta alla fine degli anni '70, ma nessun elemento viene indicato per collegare i fatti remoti richiamati a quelli sub iudice, se non si escludono generici richiami alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata si limita a ripercorrere il ragionamento della prima sentenza in merito a specifici episodi, nulla aggiungendo in relazione alla riconducibilità di tali episodi agli scopi associativi e alla predisposizione di mezzi e luoghi necessari per la realizzazione del programma criminoso. La sentenza rescindente, invece, aveva segnalato che, nel caso di specie, l'atteggiamento intimidatorio non si era mai estrinsecato nella commissione di reati tipicamente collegati al fenomeno mafioso, come estorsioni, omicidi, minacce e danneggiamenti e neppure aveva portato alla condanna per reati scopo. A tale riscontrata carenza motivazionale l'impugnata sentenza non si uniforma perché non spiega i rapporti del sodalizio di cui al capo 1) con la casa madre, rapporti che non possono reputarsi provati dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] si era recato in [OSCURATO:PERSONA] per tre giorni, per poi andare a Bari, in ospedale a far visita ad un amico. Il richiamo alla sentenza definitiva, resa all'esito del giudizio abbreviato, a carico dei coimputati nel reato associativo di cui al capo 1), che riconosce la presenza in [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta di un sodalizio 'ndranghetistico, non esime il giudice di merito da svolgersi con il rito ordinario, secondo le regole dibattimentali del contraddittorio, a valutare tutti gli elementi confluiti nell'istruttoria svolta. Sicché, non può essere condiviso il principio, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui il giudice del rinvio è facilitato dal rilievo probatorio ex art. 238-bis del codice di rito della sentenza che ha ritenuto la esistenza della locale 'ndranghetistica ad Aosta. 27La prova nell'ambito del procedimento definito col rito ordinario si forma, infatti, in pun('responsabilità in maniera autonoma sulla base della lettura del materiale probatorio confluito nell'istruttoria dibattimentale, tenuto conto della regola di valutazione della prova secondo la quale gli elementi di prova assunti ai sensi del citato art. 238-bis cod. proc. pen. vanno valutati unitamente altri, assunti all'interno del giudizio. 2.3.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen., in ordine al riconoscimento dell'esistenza di una locale di 'ndrangheta in Aosta. Si richiamano i principi affermati dalla costante giurisprudenza di legittimità in tema di presupposti ermeneutici per la configurazione del delitto di associazione mafiosa in ambiti territoriali diversi da quelli genetici dell'ente, precisando che, se nel caso di cosca locale operante nel territorio tradizionale non vi è necessità di mostrare, in concreto, la capacità intimidatoria mafiosa, il reato è configurabile laddove l'articolazione dell'associazione si sia radicata in diverso luogo, mutuando dal clan, operante in altra area geografica, ruoli, rituali di affiliazione e livello organizzativo, operando nell'ambiente territoriale dislocato, con metodo mafioso esteriorizzato in una effettiva forza intimidatrice rivolta verso i sodali e verso i terzi vittime dei reati fine. Il ricorrente osserva che la sentenza impugnata richiama una serie di elementi che attestano la pregressa esistenza di un consesso criminale mafioso, già operante nel territorio di Aosta, senza specificare gli elementi di collegamento con la casa madre della cosca contestata al capo 1), oscillando, anzi, tra una 'ndrina [OSCURATO:PERSONA] e una non ben precisata 'ndrina di [OSCURATO:PERSONA]. Circa la capacità di influire sulle scelte dell'elettorato non viene chiarito perché l'interesse dimostrato alle elezioni fosse di matrice 'ndranghetista e non piuttosto una libera determinazione condivisa tra amici e conoscenti. L'assistenza ai detenuti viene data per dimostrata dalla richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA] alla madre di consegnare 100,00 C a [OSCURATO:PERSONA], madre del detenuto [OSCURATO:PERSONA]. Questo episodio è giustificato dalla stessa Corte d'appello che parla di mera consuetudine. Non viene indicato nessun altro elemento specifico e diverso da quelli già analizzati dai giudici di merito della prima sentenza di appello, tutti ritenuti già dalla sentenza rescindente insufficienti. La sentenza impugnata giunge a ritenere che non si tratta di una neoformazione in fase di creazione, come sostenuto dalla prima sentenza dì appello, ma di una struttura delocalizzata della 'ndrangheta, costituente una gemmazione, per effetto di dinamiche rispetto a quella già esistente nello stesso territorio di Aosta in decenni precedenti, con caratteristiche interne tipiche di simili sodalizi e legami importanti con referenti del reggino, con capo indiscusso 28in [OSCURATO:PERSONA] come definitivamente accertato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, questo percorso motivazionale secondo la difesa sarebbe insufficiente perché, diversamente da quanto indicato dalla sentenza rescindente, non si cerca e indica, in concreto, il collegamento funzionale della locale aostana con la casa madre calabrese. La stessa Corte di legittimità aveva ritenuto poco logico che [OSCURATO:PERSONA] ial quale è contestata la qualità di capo della locale di Aosta, riservasse a sé o ad altri soggetti del tutto estranei al sodalizio aostano attività illecite assai proficue, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, svolgendolo in territori diversi dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta sede della locale dallo stesso diretta, con funzione apicale. Quanto ai ruoli, la sentenza nulla specifica, neppure quanto alla strutturazione e funzionalità del sodalizio, limitandosi a valorizzare il rapporto di parentela con [OSCURATO:PERSONA], recependo elementi della sentenza resa nel parallelo giudizio abbreviato e di quella di primo grado, senza individuare condotte concrete dimostrative del programma criminoso con particolare riferimento all'infiltrazione mafiosa nella pubblica amministrazione. Infine, si nota che il provvedimento impugnato non risponde alle indicazioni della sentenza rescindente, perché si ripropongono gli stessi passaggi logici di quello annullato, mutando solo le determinazioni rispetto alla natura di neoformazione della locale. Generico, poi, sarebbe il riferimento ai riti di affiliazione, alla segretezza delle comunicazioni, alla illiceità del contenuto dei messaggi. 2.3.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità ed apparenza quanto al ruolo svolto nel sodalizio da [OSCURATO:PERSONA]. Le associazioni di tipo mafioso non si manifestano attraverso eventi isolati, ma mediante un processo articolato di accadimenti interconnessi. Gli eventi intermedi si caratterizzano per la loro natura strategica, quali momenti cruciali del rafforzamento dell'organizzazione. Il reato ha natura di delitto plurisoggettivo e gli eventi si manifestano attraverso strategie di penetrazione nei circuiti economici che vanno dall'acquisizione di attività commerciali all'infiltrazione degli appalti al riciclaggio di capitali con creazione di reti corruttive. Gli eventi intermedi dell'associazione rappresentano un sistema di azioni, relazioni e strategie che definiscono la capacità dell'organizzazione di penetrare e condizionare i contesti sociali economici e istituzionali. La sentenza impugnata manca nella individuazione di eventi intermedi e si limita a rivalutare le medesime vicende, peraltro già considerate dalla Corte di legittimità, senza collegarle agli indirizzi giurisprudenziali richiamati dalla sentenza rescindente. 29La segretezza delle comunicazioni viene individuata quale prova dell'esistenza della locale e dei rapporti con la casa madre ma non si offrono elementi circa il contenuto illecito dei messaggi. Si richiama Sez. 6, n. 15197 del 3 maggio 2006 secondo la quale non è logicamente dimostrata neppure a livello indiziario la interdipendenza tra la riservatezza dell'incarico e la qualità di appartenente al sodalizio mafioso. Si osserva che il ricorrente non ha portato i messaggi e viene indicato come soggetto a disposizione della locale incaricato di portare ambasciata in [OSCURATO:PERSONA] favorendo contatti con la casa madre. La stessa sentenza però sostiene che, nel gennaio 2016, si è registrata una conversazione all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] dove questi si lamentava con [OSCURATO:PERSONA] della mancanza di rispetto da parte di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto portare, su incarico di [OSCURATO:PERSONA], un'imbasciata in [OSCURATO:PERSONA] a una persona che poi, per colpa del mancato recapito di questo messaggio, era stata arrestata. La sentenza segnala poi che [OSCURATO:PERSONA] si era recato a [OSCURATO:PERSONA] per partecipare a un incontro di 'ndrangheta, momento in cui [OSCURATO:PERSONA] era accompagnato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con una affermazione priva di indicazioni probatorie, né seguita da riferimenti concreti e intrinsecamente contraddittoria. Si esclude ogni rilievo alla conversazione intercettata riportata a pagina 108 della sentenza impugnata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto sarebbe stato travisato. Unico dato accertato è il viaggio che fa l'imputato quando va a trovare l'amico [OSCURATO:PERSONA] a Bari, in ospedale, momento in cui il suo cellulare aggancia le zone di Polistena e Cittanova ma non quella di [OSCURATO:PERSONA], distante da queste località circa 60 chilometri. La Corte territoriale prende atto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato di aver svolto un viaggio a [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA]. Comunque, la sentenza impugnata conclude ritenendo che non vi sono ragioni per reputare le frasi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mere millanterie e non come effettive accuse, rivolte all'imputato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], di non assumere atteggiamenti cauti e prudenti onde evitare di subire controlli da parte delle Forze di polizia che nella zona dove [OSCURATO:PERSONA] doveva recarsi ([OSCURATO:PERSONA]) istituivano posti di blocco con regolarità. Il giudice del rinvio incorre in una motivazione illogica e carente perché non fondata su massime di esperienza ma su mere congetture non verificate. 2.3.4. Con il quarto motivo si deduce inosservanza degli artt. 192 e 546 lett. e) del codice di rito in riferimento alla partecipazione del ricorrente al reato contestato al capo 1). Per la Corte territoriale, pur criticato per la superficialità con la quale l'imputato ha svolto i suoi incarichi in particolare di portare ambasciate, questi risulta inserito nell'associazione ponendosi a disposizione della stessa, tanto che 30per la sua candidatura si era mosso il gotha del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA] e il capo [OSCURATO:PERSONA]). L'imputato è diretto interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] che conformemente alle ulteriori risultanze processuali ricopriva una posizione sovraordinata nel contesto associativo, secondo i giudici del rinvio. La sentenza impugnata valorizza il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] durante le elezioni comunali ad Aosta nel 2015 e i viaggi da questi compiuti in [OSCURATO:PERSONA] negli stessi anni. Ciò, senza spiegare perché i due viaggi di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] dovessero avere la funzione di coordinare le attività degli associati in Val d'Aosta con i sodali calabresi quando si è dimostrato un collegamento diretto della locale di Aosta con la cosca ionica San lucchese e non con la costa tirrenica operante in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, nei suoi viaggi in [OSCURATO:PERSONA] dimorava in [OSCURATO:PERSONA] come emerso dal suo interrogatorio e da altri atti di indagine. Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti di parentela con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], cosca operante in [OSCURATO:PERSONA]; quindi, se la locale di Aosta ha le sue radici in [OSCURATO:PERSONA] alcun rilievo possono avere i viaggi di [OSCURATO:PERSONA] in un territorio diverso rispetto a quello collegato con l'organizzazione aostana. La Corte d'appello valorizza poi la vicenda Fra.Ni.Do con motivazione che risulta contraddittoria. Il giudice del rinvio sostiene che per risolvere una vicenda di natura civilistica è stato necessario ricorrere all'intervento [OSCURATO:PERSONA] con metodi intimidatori, concretizzatisi nella minaccia di ostacolare l'attività locale. La vicenda descritta dalla Corte territoriale (peròf non tiene conto che a subire le minacce e l'intimidazione sarebbe stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] perché nella conversazione che si valorizza sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] a dire di occuparsi della vicenda altrimenti avrebbe tolto i parcheggi. Circa le elezioni comunali del 2015 e la tesi che vuole [OSCURATO:PERSONA] partecipe dell'associazione, perché appoggiato dai presunti sodali durante le elezioni, le conclusioni cui perviene la Corte territoriale risultano illogiche. Dalle conversazioni intercettate in emerge che la sera del 5 febbraio 2015 [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] rappresentando che [OSCURATO:PERSONA] era molto inquieto al punto da arrivare a dubitare dell'appoggio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione appare irragionevole perché valorizza il timore di [OSCURATO:PERSONA] di non avere l'appoggio della comunità di [OSCURATO:PERSONA], timore che non sarebbe giustificato ove [OSCURATO:PERSONA] fosse stato appoggiato dai presunti sodali durante la tornata elettorale. Appare, poi, del tutto mancante la motivazione circa le vicende elettorali regionali del 2018; nonostante la doglianza rappresentata dalla difesa nell'atto di appello non si spiega, infatti, l'asserzione per cui sono emersi i progetti della locale in vista delle elezioni regionali di maggio 2018. Quelle vicende secondo l'appellante erano espressione dell'assoluta estraneità del ricorrente odierno a contesti associativi oltre che dell'indipendenza delle sue scelte politiche. In quella tornata elettorale, infatti, l'associazione aveva scelto di non sostenere [OSCURATO:PERSONA], 31preferendo gli altri candidati di partiti autonomisti perché ritenuti avere maggiori probabilità di essere eletti; ciononostante [OSCURATO:PERSONA] decise autonomamente di non rinunciare alla candidatura. La Corte territoriale quale giudice del rinvio avrebbe dovuto rispondere alle doglianze rappresentate nell'atto di appello e invece la motivazione si è ridotta ad una mera riproduzione delle risultanze acquisite senza alcuna elaborazione del dato probatorio. Si contesta che la Corte di appello non avrebbe individuato il contributo concreto ed effettiva, offerto dal ricorrente al sodalizio non essendo sufficiente la descritta mera adesione o manifestazione di volontà. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso a sei motivi. 2.4.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 238-bis e 414 cod. proc. pen. circa la ritenuta presenza della 'ndrangheta in [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta dagli anni '80. Nel ricostruire gli antecedenti storici, il giudice del rinvio ha affermato che il compendio istruttorio ha dimostrato la presenza di soggetti operanti all'interno della 'ndrangheta, sul territorio valdostano, quantomeno dagli anni '70 - '80. Per giungere a tale conclusione la Corte territoriale utilizza fatti accertati in altri procedimenti penali, ancorché conclusi con provvedimenti di archiviazione, richiamando l'interpretazione che dell'art. 414 cod. proc. pen. ha operato la sentenza di legittimità Sez. 5, n. 32767 del 15 luglio 2021, Capaldo, Rv. 281870, nonché la pronuncia di Sez. 2, n. 43885 del 5 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277590 I precedenti citati, tuttavia, secondo il ricorrente, affermano principi diversi da quelli indicati dal giudice del rinvio. Nel caso in esame, si pretende di utilizzare dati provenienti da procedimenti archiviati non per provare la partecipazione di soggetti, già attinti da decreti di archiviazione, ma per provare l'esistenza dell'associazione criminale negata dai precedenti decreti di archiviazione. Nel caso preso in esame dalla seconda sentenza di legittimità citata nella sentenza impugnata, si afferma che, ai fini della prova della partecipazione in un momento successivo all'associazione per la quale vi è stata archiviazione, possono essere utilizzati elementi probatori accertati nel precedente procedimento in cui l'imputato era stato archiviato. Nel caso al vaglio, invece, si tratta dello stesso fatto, ossia quello della presenza risalente della 'ndrangheta in [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta. Quindi, si pretende di provare non fatti diversi o la partecipazione di nuovi soggetti ad una medesima associazione, ma di rivalutare, in chiave accusatoria, gli stessi fatti che invece hanno condotto ad archiviazione, onde concludere per la sussistenza di un'associazione che è stata, invece, negata. L'indagine denominata Lenzuolo era stata archiviata perché non erano emerse metodiche comportamentali ricollegabili allo schema di cui all'art. 416- bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio, sulla base dello stesso materiale 32 1/()I\ ( lprobatorio, ha stabilito che quella oggetto dell'indagine Lenzuolo era una locale, rendendo una motivazione in violazione di legge perché la Corte territoriale non si è limitata ad utilizzare il materiale istruttorio raccolto per chiarire i fatti del presente giudizio, ma ha stabilito che quel provvedimento di archiviazione riguardava, invece, fatti idonei a dare vita ad una locale di 'ndrangheta in [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta. La violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. attiene al ragionamento svolto dal giudice di primo grado posto che l'unica prova che si può ricavare dalle precedenti sentenze passate in cosa giudicata è l'assenza di organizzazioni criminose di stampo ‘ndranghetistico in [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta. Peraltro, si osserva che la previsione di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. non è applicabile ai provvedimenti di archiviazione. Del resto, la sentenza dei giudici del rinvio non ha preso atto del contenuto delle sentenze passate in giudicato ma ne ha rivisitato gli esiti, in violazione della norma processuale reputando notorio il dato dell'esistenza risalente della indrangheta in [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta. Si richiama un ulteriore provvedimento definitivo emesso dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 1154 del 2024) che ha escluso la sussistenza di associazione mafiosa di stampo ‘ndranghetistico operante in Val d'Aosta. Ad analoga considerazione si giunge con riferimento al richiamo alla sentenza per procedimento [OSCURATO:PERSONA], che ha condotto alla condanna ma con l'esclusione della circostanza aggravante del metodo mafioso. Né, infine, può assumere rilievo la richiamata deposizione del teste Neroni di cui a pagine 68 e ss. della sentenza impugnata che riporta quanto agli antecedenti storici una propria opinione, trattandosi di luogotenente che all'epoca dei fatti non prestava servizio ad Aosta. 2.4.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 238-bis, 192, comma 3, 627, comma 3, cod. proc. pen. L'esito del giudizio abbreviato, reso nei confronti di alcuni coimputati dell'odierno ricorrente, è stato ritenuto dalla Corte territoriale documento che consente di rappresentare quale "fatto notorio" la sussistenza della locale di 'ndrangheta ad Aosta di cui al capo di imputazione. La difesa, invece, sostiene che si tratta di esito assunto con procedimento speciale a contraddittorio contratto, con la partecipazione di altre parti e che comunque si contrappone alla sentenza rescindente che ha raggiunto conclusioni opposte nell'ambito del presente procedimento, la quale fa stato ai sensi dell'art 627 comma 3 cod. proc. pen. Il rito abbreviato e quello dibattimentale possono condurre a esiti diversi e il riferimento a precedenti giurisprudenziali per sostenere che la sentenza di abbreviato sarebbe utilizzabile nei limiti di cui all'art. 238-bis del codice diritto non sono conferenti. Si tratta, nella specie, di una sentenza di abbreviato 33 4.1autonoma, mentre nel presente processo il giudice di secondo grado ha operato quale giudice del rinvio con annullamento che attiene non soltanto alla motivazione ma anche all'erronea applicazione di legge penale. La sentenza rescindente ha escluso la corretta applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. da parte della prima sentenza di appello e ha affermato una serie di statuizioni a cui il giudice del rinvio è obbligato ad attenersi, ai sensi dell'art. 627, comma 3, del codice di rito. In questo giudizio, quindi, non può proprio rilevare una sentenza che ha risposto ad altri motivi di ricorso con riferimento a imputati diversi. Peraltro, le questioni di diritto specificamente decise con la sentenza rescindente concernenti gli elementi necessari affinché una locale di 'ndrangheta possa ritenersi costituita ed operante in un territorio diverso da quello dove la ndrangheta storicamente opera, devono essere osservate dal giudice del rinvio. Il precedente richiamato dalla Corte di appello (Sez. F., Rv. 274753), si occupa di una vicenda diversa, riguardante una sentenza resa all'esito di abbreviato confermata dalla Corte di appello nel 2015, passata in giudicato il 15 giugno 2016, che aveva affermato l'esistenza di una cosca di 'ndrangheta a Scalea. Una nuova successiva sentenza di appello intervenuta il 7 luglio 2017, quando era già trascorso un anno dal passaggio in giudicato, aveva ritenuto e utilizzato la statuizione contenuta nella prima sentenza. Nel caso richiamato, la sentenza di appello emessa successivamente era intervenuta dopo il passaggio in giudicato della prima sentenza e non si trattava di una sentenza di annullamento con rinvio. Nel caso di specie la sentenza rescindente è vincolante per il giudice del rinvio perché ha puntualmente elencato le molteplici ragioni di diritto per le quali l'associazione oggetto di contestazione non è idonea ad integrare gli elementi costitutivi dell'art. 416-bis cod. pen. Nel caso in esame non vi è un nuovo giudizio ma un giudizio che si instaura per effetto della sentenza di annullamento per ragioni attinenti e alla violazione di legge penale. Dunque, per il ricorrente, va esclusa l'applicazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., in quanto contrastante con i vincoli giuridici che sono stati posti in sede di legittimità dalla sentenza rescindente. Sicché, è errata la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui afferma che l'esistenza della locale di Aosta è fatto notorio. Anzi, la sentenza irrevocabile, resa all'esito di giudizio abbreviato, non può essere utilizzata nemmeno ai sensi dell'art. 192, comma 3, del codice di rito perché il giudice del rinvio è vincolato dai principi di diritto affermati dalla sentenza rescindente, che non coincidono con quelli della sentenza passata in giudicato. Invero, non si tratta di fatti storici inconciliabili tra loro ma di valutazioni diverse di fatti probatori. Peraltro, la Corte di legittimità ha fissato una serie di principi di diritto attinenti alla sussistenza degli elementi costitutivi di una cosca delocalizzata di 'ndrangheta, in un territorio tradizionalmente alieno da tale 34penetrazione (che il ricorrente riporta analiticamente a p. 18 e SS. del ricorso richiamando interi brani della sentenza rescindente). principi cui il giudice del rinvio si sarebbe dovuto attenere e che non possono essere superati dal mero richiamo alla sentenza definitiva pronunciata nel corso del giudizio abbreviato parallelo. Quindi, secondo il ricorrente, il giudice del rinvio avrebbe dovuto motivare non tanto sul collegamento, ma sulla struttura in sé della presunta locale non avendo la Corte di legittimità riscontrato indici strutturali che, invece, obbligatoriamente, devono sussistere perché in un territorio diverso una organizzazione possa suscitare, autonomamente, forza intimidatrice avvalendosi del vincolo associativo. Peraltro, si osserva che la questione giuridica affrontata nel presente procedimento non era stata posta kè sviluppata nel parallelo procedimento abbreviato ,k q , quindi, non può essere elusa facendo richiamo all'affermazione in via definitiva della esistenza della cosca di Aosta. In definitiva/ la sentenza rescindente ha posto dei requisiti stringenti trattandosi di mafia delocalizzata, operante, anche se in modo silente, in territorio vergine a partire da una casa madre in cui spessore criminale è già noto. A tali principi di diritto è vincolato il giudice del rinvio dovendo indicare gli elementi da cui trarre l'esistenza dell'avvalimento effettivo e concreto di forza intimidatrice che può promanare dalla evocazione e spendita del nome, tenendo conto che la sentenza rescindente aveva espressamente dichiarato che detti elementi non si rinvenivano. Si ribadisce, dunque, che, al di là del riscontrato vizio di motivazione, la sentenza rescindente ha affermato che non può ritenersi integrato il delitto di associazione mafiosa quando non si commettano reati, né vi è una manifestazione all'esterno della propria potenziale forza di intimidazione, pur spendendo il nome dell'associazione madre, in assenza di esteriorizzazione del metodo tale da essere percepito dalle vittime. Infine, si osserva che la sentenza rescindente ha criticato sia la prima sentenza di appello sia quella di primo grado nella parte in cui questi provvedimenti avevano obliterato la questione giuridica in ordine alla natura potenziale o effettiva della minaccia recata dall'associazione di tipo mafioso all'ordine pubblico. Il giudice del rinvio, quindi, avrebbe dovuto prendere in considerazione questa specifica indicazione e enucleare in che modo all'attualità vi sia stata l'effettivo sfruttamento delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dalla forza intimidatrice del vincolo associativo. Infine, pur se si volesse ritenere utilizzabile, sempre coi limiti di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza definitiva resa all'esito del giudizio abbreviato/questa non sarebbe in grado di provare l'esistenza della 'ndrangheta sin dagli anni '80 nel territorio della [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta. 352.4.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., con travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente. Il giudice del rinvio non ha risposto alle indicazioni della Corte di legittimità, ma si è confrontato sovvertendola con la prima sentenza di appello, facendo spesso riferimento al notorio, anche a fronte di circostanze che notorie non sono risultate. La sentenza impugnata ha collegato la cosca al concetto di mafia storica, già da tempo radicatasi in [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta, considerando quella sub judice una gemmazione di un'articolazione territoriale esistente sul territorio da anni, utilizzando precedenti in violazione degli artt. 414 e 238-bis nel codice di rito, nonché richiamando la sentenza irrevocabile resa nel parallelo rito abbreviato che, invece, su tale punto non ha statuito. I giudici del rinvio hanno ritenuto provata la contaminazione, da parte della 'ndrangheta, della comunità valdostana come perdurante nel tempo e tale da rendere esplicita la presenza dell'organizzazione criminale sul territorio. Tanto, senza dimostrare, rispetto all'indicazione della sentenza rescindente, l'esistenza di collegamento con la casa madre e il messaggio che quel collegamento evoca. Al fine di colmare il vuoto motivazionale, segnalato dalla sentenza rescindente, il giudice del rinvio ha fatto riferimento a un presunto radicamento della 'ndrangheta sul territorio non dimostrato. Anzi, rispetto a tale lunga presenza della criminalità calabrese in [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta, è emerso l'esatto opposto, trattandosi di territorio vergine ove non è stato possibile imporre azioni violente o agire con eccessiva spavalderia, ma è stato necessario essere diplomatici, come emerso dall'indagine cd. Lenzuolo. Si evidenzia che il riferimento da parte del giudice del rinvio alla cd. mafia silente è un mero escamotage per dribblare le censure della sentenza rescindente. Anche il tema della continuità con preesistenti cosche di cui non è provata l'esistenza è stato sviluppato dalla Corte territoriale facendo riferimento alla carenza di elementi dimostrativi della naturale dissoluzione successiva di tali organismi. Per questi, invece, secondo il ricorrente manca del tutto la prova positiva della loro esistenza. Quanto al collegamento con la casa madre, la sentenza impugnata si è limitata a far rivivere la motivazione della sentenza di primo grado, discostandosi dalla prima sentenza di appello, su tale punto sostenendo che la sentenza rescindente non avrebbe inciso sulla ricostruzione della sentenza di primo grado. Tuttavia, il ricorrente osserva che la non conformità tra la sentenza di appello e quella di primo gradck.riguardava soltanto la parte della preesistente esistenza di una cosca 'ndranghetista sul territorio valdostano, ma non il punto del collegamento organico con la casa madre. Quindi, a seguito di annullamento della prima sentenza di appello, il giudice del rinvio avrebbe dovuto indicare 36elementi ulteriori, rispetto a quelli indicati dal primo giudice, significativi del collegamento con la casa madre. La motivazione sul collegamento alla nota 'ndrina dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è inconsistente e confusa. Del resto, il primo giudice non aveva individuato quale fosse la locale 'ndranghetista originaria in [OSCURATO:PERSONA] a cui quella in esame sarebbe collegata. Né la motivazione del giudice del rinvio ha chiarito precisamente quale sia il gruppo calabrese di riferimento. La sentenza impugnata sostiene che la locale aostana avrebbe mantenuto legami anche tramite referenti con il gruppo reggino; in altro punto, si fa riferimento al collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con la locale di [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, la Corte di appello non ha risposto al punto, devoluto dalla sentenza rescindente, relativo all'omessa motivazione circa l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla stirpe dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e alla rilevanza di tale collegamento ai fini di dimostrare il collegamento funzionale tra la locale di Aosta e la casa madre, cioè con la 'ndrina di [OSCURATO:PERSONA]. A pagina 36 e seguenti del ricorso si indicano tutti i punti della motivazione di primo grado in cui sarebbero indicati in maniera confusa gli elementi di collegamento con la casa madre concludendo nel senso che / pur utilizzando le due motivazioni, queste non sono sufficienti a superare il vizio di motivazione rilevato dalla sentenza rescindente rispetto al collegamento organico funzionale con la casa madre che dovrebbe avere la locale di Aosta. Gli elementi indicati dalla sentenza di appello (p. 107 e ss.) sarebbero gli stessi indicati nella sentenza di primo grado, anch'essa oggetto di censura da parte della sentenza rescindente. Nel richiamare il principio di diritto di cui alla Sez. 5, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la sentenza rescindente aveva esposto che nella sentenza impugnata, mancava ogni riferimento a episodi significativi, atti a ritenere sussistente il collegamento funzionale con la 'ndrina operante in [OSCURATO:PERSONA] che invece, in quel caso del precedente citato, era rappresentato dalla richiesta di placet per la costituzione di una nuova cellula in un comune piemontese. Per il ricorrente, a tal fine, non sono significativi i viaggi di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], perché non si sa neanche con chi questi si sarebbe incontrato. Inoltre, si tratta di viaggi compiuti con soggetti che non hanno alcun collegamento con la compagine, cioè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anche la conversazione segnalata è intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e un soggetto estraneo alla compagine ([OSCURATO:PERSONA]). Quanto alla vicenda Filice, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria perché argomenta l'esistenza del collegamento con la casa madre senza prendere atto che Filice aveva chiesto informazioni su [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], circostanza del tutto inconciliabile con la necessaria riscontrabilità esterna e funzionale del collegamento locale-casa madre. Anche la ricostruzione della lite tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] viene considerata dal ricorrente non significativa del 37 fecollegamento con la [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'elemento di collegamento individuato nella visita di [OSCURATO:PERSONA], del 13 dicembre 2015, la motivazione è carente e manifestamente illogica perché non spiega, a parere del ricorrente, in che modo questo elemento sia rappresentativo del necessario collegamento, tenuto conto che gli incontri eventuali di [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca aostana, con alcuni imputati nn t pre g ‘‘? ssere indice del collegamento con la casa madre e con la locale di [OSCURATO:PERSONA]. Si reputa, poi, carente la motivazione guanto all'interessa ento circa la C V53vendita della discoteca Prince in [OSCURATO:PERSONA]. Dalla sentenza di primo(non si evince con quali soggetti [OSCURATO:PERSONA] abbia parlato né se ne avesse ricavato qualche ritorno. L'ultimo argomento / relativo al viaggio di [OSCURATO:PERSONA]/ è trattato in maniera carente perché si omette di fare cenno al soggetto con cui, nel viaggio in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe relazionato. In conclusione, il ricorrente evidenzia che gli episodi asseritamente dimostrativi del necessario collegamento organico e funzionale, sono del tutto irrilevanti. [OSCURATO:PERSONA], seguendo la sentenza rescindente, i giudici del rinvio avrebbero dovuto prendere in esame contatti rilevanti specifici. Non si precisa la cosca di riferimento, ma si omette solo il riferimento alla persona di [OSCURATO:PERSONA] reputato dalla sentenza rescindente non significativo. Si esclude, infine, che sia stata data risposta alla sentenza rescindente nella parte in cui segnala che, per le mafie delocalizzate, è necessario che, nel territorio di riferimento, la capacità di intimidazione di queste promani dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l'associazione principale. Peraltro, la sentenza tratta di episodi sporadici non costanti nel temp4erminati nel 2016. Infine, il gruppo aostano si sarebbe rivolto alla struttura centrale solo per questioni bagatellari con soggetti terzi e mai per questioni organizzative, con un collegamento del tutto gratuito, quindi non interessato. Sul requisito strutturale, sulla mancanza di doti e affiliazioni, si osserva che la sentenza rescindente ha fatto riferimento alla necessità che siano indicati indici strutturali tipici della struttura operante su territorio diverso da quello calabrese, richiamando principi di diritto di cui alle sentenze Sez. 2, Rv. 280997 e Rv. 284182. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, quindi, avrebbe dovuto specificare come possa essere ricompresa nel perimetro applicativo dell'art. 416-bis cod. pen. l'associazione sotto il profilo dell'occupazione delle attività economiche e dell'inquinamento del relativo tessuto, con logiche idonee a sprigionare forza intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile presso la generalità della popolazione. Si riporta (p. 49 e ss.) il ragionamento svolto dalla sentenza rescindente e si sostiene che non è stato indicato dal giudice del rinvio in cosa si sia 38manifestata la forza intimidatrice del gruppo. Nessuna risposa, poi, si rinviene in tema di requisito strutturale; la sentenza impugnata fa solo richiamo a quella che ha definito il rito abbreviato nei confronti dei coimputati, motivazione insufficiente, visto che la compagine risulta composta solo da sette elementi - mentre per la costituzione di una locale ne sono previsti 49 - né sono indicati ruoli o assegnazione di doti, tenuto conto del tenore del capo di imputazione ove, invece, vendono descritti ruoli di vertice o subordinati. Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale / più sfumato è l'effettivo ricorso a metodi improntati alla intimidazione e sopraffazione/ più rigorosa deve risultare l'acquisizione probatoria dimostrativa delle caratteristiche strutturali del sodalizio. Generico sotto tale profilo, sarebbe il riferimento al rito del cosiddetto taglio della coda. Quanto alla raccolta dell'obolo per i detenuti la motivazione è contraddittoria e illogica. Si fa riferimento alla richiesta di denaro che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato non in favore di un sodale, ma di un soggetto, vicino di casa della sua famiglia, a [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, il collegamento ipotizzato è con la 'ndrina calabrese di [OSCURATO:PERSONA] e non con il territorio di [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di esistenza della cd. bacinellaRas° . si sarebbe dovuto rivolgere i ai suoi collegamenti, non certo facendo riferimento, per far pervenire alla moglie del detenuto peraltro un importo risibile, a persone della propria famiglia. I giudici del rinvio hanno fatto riferimento alla spiccata segretezza che deve caratterizzare ogni comportamento in caso di cosca di ‘ndrangheta, indicandola come prova di partecipazione all'associazione. [OSCURATO:PERSONA] si segnala che [OSCURATO:PERSONA] era sicuramente a conoscenza del fatto che la propria utenza telefonica era intercettata quantomeno dal febbraio 2015, per l'esistenza di un procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di favoreggiamento aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1. La motivazione sarebbe carente poi sui luoghi e mezzi a disposizione del gruppo, avendo sul punto alla Corte territoriale fatto riferimento generico a un ampio numero di veicoli e telefoni cellulari. Manca anche ogni riferimento alla predisposizione di luoghi e mezzi necessari al raggiungimento degli scopi del sodalizio diretti anche ad assicurare la riservatezza, posto che viene omessa ogni motivazione circa l'utilizzo del ristorante la rotonda a finalità proprie della locale. Risulta poi trascurato il fatto, accertato ai sensi dell'art. 238-bis cod. poc. pen. con sentenza definitiva, relativo alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 378, 416-bis.1 cod. pen. Si tratta di sentenza dalla quale si evince che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza, sin dal febbraio del 2015, dell'attivazione di intercettazione ambientali all'interno del proprio ristorante. La Corte di appello non ha tenuto in considerazione tale aspetto / aia ha ritenuto il ristorante [OSCURATO:PERSONA] a disposizione del gruppo, con ragionamento che non tiene conto del 39fatto che difficilmente la 'ndrangheta utilizza, quale luogo di incontri, un locale dove sono state attivate notoriamente intercettazioni ambientali. Né è possibile attribuire valore significativo all'utilizzazione del termine capo bastone in una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] avvenuta all'interno del ristorante. Quanto al programma (v. p. 137) la Corte d'appello ha esposto che il core business del gruppo era quello della infiltrazione nel settore pubblico, attuata attraverso profili bassi, diretti a creare relazioni con esponenti del mondo politico, amministrativo e imprenditoriale onde ottenere vantaggi e profitti nella spartizione dei lavori pubblici. Le lacune evidenziate dalla Corte di legittimità non sono state colmate neanche rispetto a tale aspetto. Il capo di imputazione fa riferimento alla commissione di delitti di estorsione, reati contro il patrimonio, truffe, attività di riciclaggio, delitti contro la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti nonché a delitti contro la persona. [OSCURATO:PERSONA], in questo caso ci si trova di fronte ad una locale che non delinque e per la quale l'interessamento politico non è stato mai premiato economicamente, né in alcun modo retribuito. Tanto, a maggior ragione se si tiene conto della ritenuta continuità con precedenti articolazioni territoriali, significando che da oltre 25 anni l'obiettivo di questa cosca sarebbe stato quello della infiltrazione nell'attività politica e nella pubblica amministrazione, attività per la quale non è riuscita ad incassare danaro. L'acclarato interessamento a competizioni elettorali o il ritenuto appoggio a un singolo candidato non è condotta vietata sempre che non avvenga ricorrendo all'utilizzo del metodo mafioso. Gli episodi descritti nella sentenza riguardano tentativi da parte dei candidati di accaparrarsi un numero significativo di voti. La mera capacità di un soggetto o di un gruppo di soggetti di convogliare il voto su un determinato candidato non è, di per sé, indice di mafiosità del gruppo perché ciò che qualifica il reato è la natura del metodo percepito all'esterno quale sopraffazione a carico del corpo elettorale. Per provare questo aspetto La Corte territoriale affastella un numero imprecisato di trascrizioni telefoniche, nell'ambito delle quali gli imputati commentano tra loro quanto erano stati bravi a far votare questo o quel candidato, senza fare riferimento a meccanismi mafiosi o percepiti come tali dagli elettori. Né risulta registrata concreta richiesta di voto nel corso delle due elezioni del 2015 e del 2018. La Corte territoriale assume che l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non era quello di sostenere uno o più esponenti politici, già dotati di un proprio seguito, ma di affermare la propria forza, sostenendo e facendo eleggere chiunque fosse collegato alla cosca. Tale motivazione è contraddittoria perché la stessa Corte territoriale espone che [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato l'intenzione di sostenere per le elezioni regionali del 2018 [OSCURATO:PERSONA] ma a tale obiettivo si era contrapposto il 40fratello [OSCURATO:PERSONA] che nutriva acrimonia verso il medesimo [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva si confonde l'attivismo elettorale dei singoli con una strategia del gruppo. Infine, circa il controllo delle attività economiche e i rapporti con la massoneria/ la Corte d'appello non avrebbe offerto alcuna risposta rispetto alla illogicità della motivazione riscontrata dalla Corte di legittimità. Quanto alla ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA] si segnala che è intervenuta sentenza di assoluzione passata in giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, generico è il riferimento (v. p. 206) a rapporti con la massoneria che comunque avrebbero visto [OSCURATO:PERSONA] prendere parte ad una loggia con sede fuori dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta, dunque, una condotta del tutto irrilevante per la configurabilità del gruppo. 2.4.4. Con il quarto motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine ai singoli episodi ritenuti significativi dell'esistenza della locale di Aosta. La parte della sentenza (p. 207 e ss.) che tratta delle singole vicende esplicative della operatività della locale sarebbe illogica. La sentenza rescindente aveva segnalato che l'analisi degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito aveva evidenziato l'insussistenza di una forza di intimidazione verso l'esterno. La pronuncia fa riferimento alle vicende Filice-Elia, alla fideiussione Fra.Ni.Do. e alla lite tra Marchetta e Ielardi. A fronte di tale indicazione, che a parere del ricorrente ha la forza del giudicato, la sentenza di rinvio fa riferimento a elementi di collegamento tra la compagine oggetto del procedimento Lenzuolo, peraltro concluso con archiviazione, e quella attuale. Né tiene conto del fatto che per le estorsioni e la circostanza aggravante del metodo mafioso il procedimento si è concluso con la insussistenza del fatto come da sentenza di cui all'allegato 1) al ricorso. Si sostiene che dopo un conflitto tra gruppi per il controllo della regione Val d'Aosta, sfociato anche in un evento omicidiario, si sarebbe insediata una nuova locale, definita gemmazione di un gruppo preesistente già da vent'anni sul territorio. Non sono state evidenziati i collegamenti con la casa madre ed episodi connotati da gravità come quelli evidenziati nella sentenza di questa Corte, Sez. 5, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. I giudici del rinvio hanno ritenuto partecipe del gruppo anche altri soggetti uno in particolare tale Frank, che tuttavia compare una sola volta in una intercettazione. Il ricorso poi (v. p. 74 e ss.) esamina le singole vicende prese in considerazione dalla sentenza impugnata e conclude per la fragilità dell'argomento svolto. Si tratta di episodi travisati o male interpretati dal giudice del rinvio, a fronte di una definitiva statuizione sul punto da parte della Corte di legittimità. In ogni caso si osserva che si tratta di episodi che non sono espressione del requisito della esteriorizzazione che deve riguardare l'intera collettività, ma sì sostanziano in vicende interne al supposto gruppo criminale. 41Non è sufficiente questa motivazione perché la giurisprudenza richiede che la forza di intimidazione sia esteriorizzata o che promani dalla fama criminale diffusa che il gruppo è in grado di sprigionare. L'utilizzo della forza di intimidazione deve essere concreta e rilevante tale da creare nella comunità di riferimento timore diffuso, onde dimostrare che questa abbia conseguito nell'ambiente circostante un'effettiva capacità di intimidazione e produca nei destinatari un percepibile senso di paura diffusa, nei confronti di un numero non determinato di soggetti, citando giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], i singoli episodi esaminati dalla sentenza rescindente fanno riferimento a singole dispute tra singoli individui, di nessuna diffusione rispetto ai cittadini della [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta quanto alle modalità con le quali le controversie sono state risolte. Sicché non può considerarsi travisato il significato della norma incriminatrice nella parte in cui richiede, ai fini della sussistenza dell'associazione di tipo mafioso, che la capacità di avvalersi della forza di intimidazione sia oggetto di adeguata esteriorizzazione nel senso di riconoscimento nei confronti di una categoria indeterminata di soggetti. 2.4.5. Con il quinto motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale con riferimento all'art. 416-bis cod. pen., in relazione alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione e vizio di motivazione con particolare riferimento alle doglianze mosse con l'atto di appello, travisamento della prova. La sentenza rescindente non ha affrontato le doglianze mosse con l'atto di appello dai singoli ricorrenti ritenendo assorbente il tema della sussistenza del reato di cui al capo 1). I giudici del rinvio hanno ripreso le risultanze e le considerazioni già sviluppate nella prima sentenza di appello. Sicché il ricorrente ripropone le stesse considerazioni già oggetto del precedente ricorso per cassazione. La prima sentenza di appello aveva derubricato la posizione del ricorrente da promotore a mero partecipe. Si ripercorrono i principi giurisprudenziali affermati da Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che collega la condotta individuale di partecipazione alla concreta attitudine del comportamento concreto del singolo a realizzare gli obiettivi del sodalizio. Si richiamano altresì principi di cui alle Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla necessità che la partecipazione sia concretamente fattiva e in modo riconoscibile diretta da agevolare il perseguimento degli scopi associativi Si deduce erronea applicazione dell'art. 416-bis del cod. pen. perché, seppure si volessero ritenere correttamente ricostruite le vicende, queste non sono idonee a dimostrare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla locale di Aosta. Per la vicenda Filice-Elia, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dimostrata dal fatto che l'imputato sarebbe stato coinvolto dalla famiglia e rifiutando di ricorrere alle Forze dell'ordine si sarebbe impegnato per risolvere il caso tra le due 42opposte fazioni. Si tratta di condotta che non ha una proiezione esterna, tale da essere percepita da terzi ma si tratta di vicenda puramente interna al gruppo. Ad analoghe conclusioni si deve giungere con riferimento alla vicenda dell'orologio trafugato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale si confonde eventualmente la nozione di metodo mafioso rispetto all'apporto causale alle attività dell'associazione. Del resto, l'eventuale utilizzazione di metodo mafioso non implica necessariamente l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso ma è sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa. Con riferimento alla vicenda dei lavori idraulici affidati a [OSCURATO:PERSONA] anziché al cognato di [OSCURATO:PERSONA] o a quella della garanzia fideiussoria, si osserva che si tratta eventualmente di condotte di minaccia, prive di concreta efficienza causale rispetto alle attività del sodalizio. Si tratta piuttosto di episodi indici di subcultura o di un modo di comportarsi, privi della capacità di produrre effetti esteriori; rispetto all'estrinsecazione del metodo mafioso [OSCURATO:PERSONA] non si muove come partecipe dell'associazione. Circa le vicende dell'interessamento al voto queste dimostrano che taluni esponenti politici muovevano dalla convinzione che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano in grado di spostare un numero consistente di voti, condotta espressione di mero attivismo elettorale, che non può costituire indice di partecipazione ad un'associazione. Peraltro, già la prima sentenza di appello aveva assolto l'imputato da tutte le ipotesi di scambio elettorale politico mafioso a lui ascritte. La Corte d'appello, quindi, ha già ritenuto [OSCURATO:PERSONA] estraneo rispetto ad atti diretti a procurare voti, con le modalità di cui all'art. 416-bis cod. pen. sicché il suo attivismo elettorale non ha contribuito a realizzare gli scopi dell'associazione che implicano necessariamente l'impiego del metodo mafioso. Anche i fatti relativi alla vicenda Marchetta sono di tipo bagatellare e nulla provano rispetto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio. La Corte territoriale, poi, ha trascurato che mancano contatti di [OSCURATO:PERSONA] con altri esponenti dell'associazione quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] si sono interrotti dal 2016; anzi è emerso che [OSCURATO:PERSONA] ha osteggiato pubblicamente la candidatura di [OSCURATO:PERSONA] alle elezioni regionali per dissapori. [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato alla visita di [OSCURATO:PERSONA], in data 13 dicembre 2015, presso l'abitazione [OSCURATO:PERSONA] perché impegnato nel suo ristorante. Peraltro, sembra illogico che [OSCURATO:PERSONA] ben consapevole dal febbraio 2015 di essere sottoposto a intercettazioni ambientali presso il ristorante non ne abbia fatto parola con gli altri imputati. Infine, la sentenza non tiene conto degli esiti della pronuncia del Tribunale di Aosta, Sezione Gip, resa in data 27 luglio 2020 per rapina aggravata perpetrata in danno del ristorante [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe illogico che un affiliato alla `ndrangheta subisca un reato da un soggetto proveniente da [OSCURATO:PERSONA], l'Annmendolia, quindi un suo compaesano che al momento del 43processo si trovava agli arresti domiciliari proprio in [OSCURATO:PERSONA] a pochi metri dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4.6. Con il sesto motivo si denuncia vizio iiihotivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d'appello ha negato le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione differenziando la posizione del ricorrente per il ruolo svolto come trait d'union tra le varie anime del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] ha avuto pochissimi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e quasi nessuno con [OSCURATO:PERSONA]; i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], poi, si sono definitivamente interrotti nel 2016 all'esito della cessione delle quote della società Fra.Ni.Do. Sicché non vi è giustificazione effettiva per il diverso trattamento sanzionatorio irrogato. 3. Le difese hanno fatto pervenire tempestive richieste di trattazione in pubblica udienza partecipata, accordate. 3.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire, in data 15 ottobre 2025, memoria con la quale, replicando al ricorso della parte pubblica, ha concluso chiedendone la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto. 3.2. La difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie APS, Avv. V. Rando, ha fatto pervenire memoria e conclusioni scritte con nota delle spese. 3.3. All'udienza del 21 ottobre 2025, all'esito delle conclusioni delle parti presenti, rassegnate nel senso precisato in epigrafe, il Presidente, ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. pen., ha differito la decisione. 3.4. All'odierna udienza, sciogliendo la riserva assunta, la Corte ha deciso dando lettura del dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i ricorsi sono parzialmente fondati nei limiti di quanto di seguito illustrato. 2. Per ragioni di ordine sistematico vanno esaminati, preliminarmente, i motivi di ricorso comuni alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento al primo, secondo e terzo motivo klel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], al primo e secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], al terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], dei quali, sia pure nei limiti innanzi riportati, deve riscontrarsi la parziale fondatezza in ordine al denunciato difetto di motivazione circa la sussistenza del reato associativo di cui al capo 1). 2.1. Va premesso, in via generale, che, secondo il consolidato principio affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345), a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio 44è chiamato a compiere un nuovo, completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali, nonché di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259811; Sez. 5, n. 42814 del 19/05/2014, Cataldo, Rv. 261760; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864 - 01). Dunque, in ipotesi di annullamento con rinvio per vizi della motivazione, la cognizione devoluta al giudice di merito — entro i motivi proposti con l'originario gravame — è limitata solo dalla preclusione derivante all'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto e dal divieto di ripetizione del percorso logico, laddove censurato dal giudice rescindente, mentre si estende, nell'ambito tracciato dai predetti limiti, alla rivalutazione integrale delle censure articolate comprese quelle non esaminate dalla Corte di legittimità in quanto ritenute assorbite perché logicamente implicanti la necessaria rivalutazione della questione accolta. Questa Corte, in diverse occasioni, ha quindi chiarito (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760, conf. n. 34016 del 2010, Rv. 248413, n. 47060 del 2013, Rv. 257490, n. 27116 del 2014, Rv. cit.) che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un esame completamente nuovo del materiale probatorio, con l'onere di rendere adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame e, nell'affermare il principio indicato, questa Corte ha aggiunto che, invece, nel caso di annullamento con rinvio per violazione o erronea applicazione della legge nel giudizio, resta ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento annullato. Quindi, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice resta senz'altro libero nelle sue valutazioni, salve le limitazioni stabilite dalla legge (art. 627, comma 2, cod. proc. pen.) che, si traducono, nel caso concreto, nel limite di non ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. cit.), restando affidato al giudice di merito il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali, di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova e di fornire completa motivazione sui punti devoluti (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, Rv. 263864). Inoltre, si è costantemente ribadito il condivisibile principio secondo il quale, in sede di rinvio, nell'espletare il nuovo esame di merito, il giudice deve disporre l'assunzione di prove laddove le stesse siano indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo 45quanto statuito dall'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12690 del 3/12/2019, dep. 2020, Belcastro, Rv. 278703 — 01; Sez. 5, n. 52208 del 30/9/2014, Marino, Rv. 262116; Sez. 1, n. 28225 del 9/5/2014, Dell'Utri, Rv. 260939; Sez. 4, n. 30422 del 21/6/2005, Poggi, Rv. 232020; Sez. 1, n. 16786 del 24/3/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227924). 2.2. Tanto premesso, si deve osservare che la sentenza rescindente, nella sua complessità argomentativa, non delimita, espressamente, il mandato conferito al giudice del rinvio, né specifica, per ciascun ricorrente, i singoli motivi degli originari ricorsi per cassazione che sono stati accolti (indicando i motivi principali e/o quelli nuovi che si reputano fondati) o specificando, per ciascuna censura, le ragioni sottese al motivo accolto (vizio di motivazione, violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione di legge penale). A p. 18 e ss. la sentenza rescindente afferma, in via generale, che sono reputati fondati i motivi di ricorso "in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, in particolare, alla configurabilità di una locale di 'ndrangheta in territorio valdostano" e, nel prosieguo, la pronuncia opera ripetuto richiamo al riscontrato vizio di motivazione. La sentenza di annullamento con rinvio, da una parte, richiama una serie di principi di diritto, affermati da precedenti di legittimità che reputa condivisibili, in parte riportati per meglio argomentare e giustificare le considerazioni svolte sul riscontrato vizio di motivazione; dall'altra, la sentenza rescindente ravvisa senz'altro, in modo espresso, un evidente vizio di motivazione nella prima sentenza di appello quanto al tema del collegamento della locale di 'ndrangheta descritta al capo 1) con la casa madre. In altra parte della motivazione, poi, la sentenza di annullamento con rinvio specifica che si ravvisa erronea interpretazione dell'art. 416-bis cod. pen. (v. p. 29) quanto agli indici necessari per ritenere la sussistenza del reato associativo riscostruito dalla prima sentenza di appello come neoformazione insediatasi in Aosta. In tale parte, la pronuncia rescindente ravvisa, espressamente, erronea interpretazione dell'art. 416-bis cod. pen., nella parte della sentenza di secondo grado relativa alla specificazione di indici di carattere strutturale del sodalizio; tanto, tuttavia, rapportandosi al primo provvedimento di appello nella parte in cui questo aveva ravvisato la sussistenza di una neoformazione allocata in Aosta, di carattere solo embrionale, seppure in progressiva espansione, rispetto al quale era stata ritenuta configurabile la fattispecie delittuosa di cui al capo 1). In definitiva, la pronuncia pone dei principi di diritto vincolanti, ex artt. 627, comma 3, cod. proc. pen., per il giudice del rinvio - da cui si sarebbe nuovamente discostata la sentenza impugnata secondo i ricorrenti - per quanto concerne il tema della necessità di espressa motivazione sotto il profilo del 46 (Hcollegamento della locale che agisce su un diverso territorio rispetto a quello - la [OSCURATO:PERSONA] - in cui è operativa la casa madre, rapportandosi però al primo provvedimento di secondo grado che aveva ravvisato l'esistenza di una neoformazione, in fase embrionale, inizialmente rivolta ad attività gestite da soggetti di origine calabrese e a settori che potessero consentire al gruppo di espandersi nel diverso tessuto socio economico-politico della regione Val d'Aosta. La sentenza rescindente, infatti, afferma, richiamando precedenti in termini, che se l'articolazione locale di un'associazione di stampo mafioso opera e si forma sullo stesso territorio della più ampia organizzazione di cui è costola, ai fini di illustrare la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la pronuncia di merito non deve necessariamente motivare in punto di collegamento con la casa madre (v. p. 22 e ss., laddove si richiama Sez. 2, m. 12362 del 2/03/2021, Rv. 280997 nel senso che in caso di articolazione periferica di 'ndrangheta, attiva nel territorio della [OSCURATO:PERSONA], non è necessario dimostrarne la capacità intimidatoria mafiosa, essendo sufficiente trovare che la cosca appartenga a una precisa locale della generale struttura di 'ndrangheta da cui mutua il potere di egemonizza azione criminale sul territorio, riconosciuto in forza del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 416-bis cod. pen.) Tuttavia, la pronuncia segnala che, se si reputa costituita una nuova struttura, operante in territorio diverso da quello calabrese, nella quale è replicato il peculiare modello di insediamento dell'associazione mafiosa di riferimento, la pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve chiarire se : «emerga il collegamento della nuova struttura, pur dotata di autonomia organizzativa, con tale sodalizio; la nuova struttura svolga un'attività destinata ad "occupare" aree produttive e di mercato, inquinando il relativo tessuto sociale-economico e sia mossa dalle stesse logiche dell'associazione di riferimento; il suo modulo organizzativo replichi i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico; vi sia dotazione di mezzi idonei a sprigionare nel nuovo contesto una forza intimidatrice propria, dotata di effettività e obiettivamente riscontrabile; vi sia la spendita, anche nei confronti di altre organizzazioni criminali presenti sul territorio, della fama criminale conseguita nei territori di storico e originario insediamento» (così, Sez. 2, n, 47538 del 18/11/2022, Rv. 284182). La sentenza rescindente, inoltre, ha specificato, richiamando un autorevole precedente in termini (Sez. 5, n. 31666 del 3/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264471) che, in ogni caso, se si tratta di una cellula locale della 'ndrangheta operante in una regione diversa (nel caso del precedente citato della Sez. 5, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si tratta di cellula operante in Piemonte), in cui è intervenuto il placet ottenuto dalla stessa casa madre per la costituzione di una nuova cellula in altra regione, è, comunque, configurabile il delitto associativo anche in difetto della 47commissione di reati fine e dell'esteriorizzazione di una forza intimidatrice propria, qualora però il modulo organizzativo presenti tratti distintivi propri del sodalizio d'origine, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico. Va, allora, rimarcato, nella presente sede, che alcuni dei numerosi principi di diritto richiamati nella sentenza rescindente - che a parere dei ricorrenti sarebbero stati disattesi in sede di rinvio - si riferiscono alla costituzione di neoformazioni in territori vergine, distanti da quelli in cui è operante la mafia storica, perché, diversamente dal primo giudice, la prima sentenza di appello aveva ritenuto la locale di Aosta, oggetto della contestazione di cui al capo 1), ente di nuova formazione, quasi embrionale, rispetto alla 'ndrangheta calabrese. [OSCURATO:PERSONA], la seconda sentenza di appello, oggetto dei ricorsi in esame nella presente sede, si discosta - legittimamente - da questa definizione perché, all'esito dell'espletato giudizio di rinvio anche attraverso l'assunzione di prove nuove, si è riallineata a quella recepita dalla prima sentenza del Tribunale di Aosta (v. p. 102), nella parte in cui descrive la locale di Aosta di cui al capo 1) non come una nuova formazione, bensì come la propagazione, definita gemmazione - termine evidentemente mutuato proprio dall'autorevole precedente di legittimità, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], citato nella sentenza rescindente (v. § 3.2. della sentenza Sez. 5, n. 31666 del 3/03/2015, cit.) - di un'articolazione già dislocata in [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta da tempo, ben riconosciuta e riconoscibile sul territorio, anche per la sua capacità di intimidazione già estrinsecatasi e, comunque, promanante dal collegamento con una locale originaria calabrese e, in particolare, con la 'ndrina di [OSCURATO:PERSONA]. A tale approdo decisionale giunge la sentenza oggetto dei ricorsi in esame, tenendo anche conto, senza incorrere in tale parte della motivazione in vizi di sorta, del titolo con il quale risultano condannati, in via definitiva, i coimputati nel processo parallelo definito con il rito abbreviato. Del resto, i giudici di secondo grado giungono a tale epilogo decisorio, pur seguendo i parametri e vincoli fissati dalla sentenza rescindente. È, invero, proprio la pronuncia di annullamento con rinvio, a p. 21 e ss., a ravvisare, in definitiva, il difetto di motivazione nella sentenza annullata nella parte in cui non aveva chiarito come una locale di 'ndrangheta si possa ritenere sussistente anche in assenza di indici strutturali tipici di questa conformazione criminosa, operando quale nuova formazione in un territorio diverso, lontano da quello calabrese, di cui è contestato essere articolazione periferica, senza dimostrarne l'intrinseca capacità intimidatoria mafiosa. Diversamente, è la stessa sentenza rescindente a riscontrare che, ove sia operativa in territorio diverso da quello calabrese, una struttura - sorta per propagazione o "gemmazione" da quella originaria, come dir si voglia - per la 48quale emerga il collegamento con l'associazione mafiosa di riferimento, pur dotata di autonomia organizzativa, tale da inquinare il relativo tessuto sociale ed economico, mossa dalle stesse logiche dell'associazione di riferimento, spendendo, anche nei confronti di altre organizzazioni territoriali la fama criminale conseguita nei territori di origine, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (v. p. 22 e ss. della sentenza rescindente) non è necessaria la dimostrazione in concreto della capacità intimidatoria mafiosa, purché sia provata l'appartenenza della cosca ad una specifica locale della più generale struttura di 'ndrangheta. Tali essendo i presupposti da cui muove la seconda sentenza di appello e i margini entro i quali il giudizio di rinvio doveva attenersi, secondo la linea interpretativa tracciata dalla sentenza rescindente, deve allora rilevarsi che vanno reputati vincolanti i principi di diritto e i canoni indicati dalla stessa sentenza di annullamento con rinvio circa la sussistenza di presupposti di operatività dell'art. 416-bis cod. pen., ma relativi a una struttura che - secondo il giudizio di pieno merito svolto dai giudici del rinvio nell'espletamento dei più ampi poteri propri ex art. 627 cod. proc. pen., indicati al § 2.1. - viene ricostruita come costola di una locale di 'ndrangheta di cui è "gemmazione", cioè propagazione e non quale neoformazione operativa, ancora in uno stato solo embrionale. Quindi, pare al Collegio che il controllo da svolgere nella presente sede vada limitato a verificare se la motivazione della pronuncia impugnata risulti conforme ai principi di diritto che la stessa sentenza rescindente ha dettato ma rispetto a un ente che, all'esito del giudizio di rinvio svoltosi legittimamente anche attraverso l'assunzione di nuove prove, è risultato collegato alla casa madre quale prosecuzione o propagazione diretta della 'ndrangheta, o di altra locale di 'ndrangheta, a sua volta, da tempo, già dislocata in Aosta e ivi esistente e, comunque, risultata in costante collegamento con la casa madre calabrese. 2.3. Ed è sotto tale profilo che, a parere del Collegio, si deve condividere la prospettazione dei ricorrenti, sia pure nei contenuti limiti del lamentato vizio di motivazione della sentenza impugnata, secondo i margini di seguito illustrati. La Corte territoriale, invero, parte da una premessa e cioè che, all'esito del giudizio di rinvio — rispetto al quale, si ribadisce, la Corte territoriale aveva nel nuovo esame demandato, gli stessi poteri del primo giudice d'appello, non dovendo soltanto incorrere nei medesimi vizi argomentativi della sentenza annullata - si è accertato che la 'ndrangheta in [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta è operativa da diversi anni (v. p. 68 e ss. e p. 102 della sentenza di secondo grado impugnata) e che esiste una delocalizzazione di questa organizzazione criminale, sin dagli anni '70. Sicché, si indica la locale di cui al capo 1) quale evoluzione di un'articolazione territoriale della 'ndrangheta, esistente da tempo in territorio 49valdostano ed ivi operativa (v. p. 105). In particolare, la Corte territoriale evidenzia che la locale, oggetto di contestazione nella presente sede, costituisce l'evoluzione di quella già delocalizzata in territorio aostano, necessitata da dinamiche che hanno condotto la casa madre a spostare l'area di riferimento in territori diversi da quelli calabresi, come acclarato in diversi procedimenti giudiziari che attestano il radicamento della ‘ndrangheta nel Nord Italia e che rivelano chiari elementi espressivi dell'esistenza di una locale di 'ndrangheta anche in Aosta già negli anni 2000 - 2001 (cfr. sentenza irrevocabile della Corte di appello di Torino emessa all'esito del rito abbreviato a carico dei concorrenti nel reato, p. 103, richiamata dalla sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, oltre ad aver esposto compiutamente le ragioni della riscontrata risalenza della dislocazione della 'ndrangheta in Aosta dagli anni '80, ha svolto un ulteriore ragionamento, diretto a collocare, già negli anni 2000- 2001, la presenza dell'organizzazione mafiosa nel territorio valdostano e, poi, nel 2008, concludendo nel senso che, in assenza di ulteriori elementi tali da ritenere dissolto tale sodalizio, deve affermarsi che questo avesse dato vita senz'altro, per "gemmazione", alla locale contestata al capo 1). L'assunto, sul punto, tuttavia, è inficiato quanto alla motivazione offerta, da un salto logico e, comunque, non specifica il momento di costituzione di questa locale, se tale formazione è stata o meno costituita con il placet della casa madre, soprattutto non precisa compiutamente gli elementi probatori da cui si è tratta la (necessaria) continuità temporale tra le due formazioni, quella oggetto anche di precedenti pronunce che ne hanno accertato la delocalizzazione in territorio valdostano e quella, contestata al capo 1), descritta come operativa nel territorio di Aosta e zone limitrofe a far data dal 2014, caratterizzata - secondo l'imputazione - dalla presenza di appartenenti alle 'ndrine dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con struttura organizzativa e ripartizione degli associati in ruoli di vertice e subordinati, riti di affiliazione, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, per commettere in particolare i delitti di cui al capo 1) cit. Non è completa la motivazione, dunque, circa il pur ravvisato collegamento con la casa madre nella parte in cui la sentenza di secondo grado espone che la locale di Aosta di cui al capo 1) è da ritenersi in collegamento con la ‘ndrangheta già insediatasi, da anni, nella Val d'Aosta, quindi come articolazione di una locale di 'ndrangheta già delocalizzata, a sua volta collegata a una specifica locale originaria calabrese, cioè alla 'ndrina di [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 102 e ss.). Sicché, la pronuncia impugnata, pur ponendosi nel solco tracciato dalla sentenza rescindente e seguendone pedissequamente il ragionamento e il mandato impartito (come può agevolmente ricavarsi da come è articolato il susseguirsi dei paragrafi della motivazione elencati anche nell'indice della 50pronuncia), costruendo il sodalizio non come neoformazione — come aveva fatto la prima sentenza di appello - ma come propagazione avvenuta da anni di una locale già frutto di delocalizzazione, rispetto all'originaria organizzazione madre sita in territorio calabrese (v. p. 69 e ss.), non ha precisato compiutamente gli elementi su cui fonda detta continuità, anche in considerazione del consistente iato temporale indicato (non pari a tredici anni come vuole la difesa di [OSCURATO:PERSONA], ma pur sempre a sei anni). La pronuncia, infatti, per i decenni passati segnala, con ragionamento completo e coerente, l'esistenza di gravi fatti delittuosi che già presentavano caratteri accostabili a quelli tipici dell'organizzazione 'ndranghetista (v. p. 68 e ss.), reputati espressione della contaminazione della malavita calabrese rilevando che la Val d'Aosta era divenuta luogo di dimora della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetista, con particolare riferimento alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], la cui presenza sul territorio della Val d'Aosta viene fatta risalire al 1950. Si richiamano, poi, i contributi offerti dai collaboratori di giustizia, attestanti la risalenza dell'allocazione in [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta di una locale di 'ndrangheta (v. p. 83 e ss.), specificamente riportando la conversazione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il riferimento alle intercettazioni ambientali, captate nell'ambito del procedimento denominato [OSCURATO:PERSONA] - definito con sentenza irrevocabile - in particolare, con riferimento all'intercettazione del 27 giugno del 2008 n. 1716. Sostiene la Corte di appello, peraltro, che la `ndrangheta in Val d'Aosta si era già procurata una fama che si attuava attraverso la risoluzione delle questioni con l'uso della violenza, evitando di interessare polizia e magistratura; sicché il fenomeno criminale che si è stabilizzato in Val d'Aosta, secondo la sentenza di appello, non nasce dal nulla ma affonda le sue radici in rapporti risalenti nel tempo. Si tratta, tuttavia, di fonti istruttorie che non si pongono in piena continuità temporale rispetto alla data di commissione del reato per il quale si procede, contestato in Aosta a partire "quantomeno dal gennaio 2014". La Corte territoriale, infatti, finisce per descrivere, prima, uno iato temporale di otto anni tra le prime conversazioni del 2000 quelle successive nel 2008 e, poi, fa un ragionamento che pare attagliarsi a tale spazio temporale, sostenendo che, negli otto anni indicati, non sono emersi elementi che hanno condotto ad affermare l'intervenuta dissoluzione successiva del sodalizio. La Corte territoriale, poi, quanto al successivo periodo, non indica, compiutamente, il collegamento tra la locale già dislocata in [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta e quella calabrese di riferimento. Risulta, dunque, carente la motivazione nella parte in cui, ritenuta la piena continuità tra le locali, delinea plurimi elementi da cui trarre continuità tra la cosca già delocalizzata in Aosta e quella contestata nel presente procedimento 51come operativa a partire dal mese di gennaio 2014, in quanto basata sull'indicazione di fonti di prova, tuttavia, risalenti a diversi anni prima rispetto al dies a quo del reato associativo sub capo 1). Né, con riferimento alla collocazione temporale del reato, a fronte di tale iato, può attribuirsi peso probatorio esclusivo al giudicato intervenuto, nel parallelo giudizio abbreviato, nei confronti dei concorrenti nel reato, trattandosi, come eccepito dalle difese e come è noto, di elemento che può assumere valenza probatoria unitamente agli altri, dunque, nei limiti di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. Elementi ulteriori che, rispetto al descritto lasso temporale, non sono espressamente e compiutamente indicati. Sotto tale ultimo aspetto, è appena il caso di riscontrare l'infondatezza del secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui deduce che il giudice del rinvio non avrebbe potuto utilizzare, in alcun modo, né ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. la sentenza resa nel giudizio abbreviato celebrato a carico di alcuni coimputati nel reato di cui al capo 1) divenuta definitiva. Sul punto deve essere osservato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità cui il Collegio intende dare continuità e richiamata al g 2.1., nel giudizio di rinvio sono utilizzabili le prove assunte ex art. 627, comma 2, cod. proc. pen. e, nel caso al vaglio, la sentenza che ha concluso il parallelo giudizio abbreviato è divenuta definitiva (con la pronuncia di legittimità Sez. 2, n. 27053 del 20/04/2023) in epoca compresa tra l'annullamento con rinvio della prima sentenza di secondo grado (intervenuto il 24 gennaio 2023) e l'emissione della sentenza di rinvio che risale al 30 settembre 2024. Del resto, la stessa sentenza impugnata premette (v. p. 67) che utilizzerà gli elementi emersi di cui alla pronuncia definitiva resa nel giudizio abbreviato a carico di concorrenti nel reato associativo, nei limiti di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., quindi non dando per acquisito il dato dell'esistenza del sodalizio di cui al capo 1) ancorché imprecisamente definito notorio, ma, in sostanza, utilizzando i dati probatori emersi e confluiti in quella sentenza unitamente ad altri elementi di prova, dunque, in modo conforme al dettato normativo. Tuttavia, deve riscontrarsi che, rispetto al dato della continuità temporale, non sono compiutamente indicati, nella motivazione della sentenza impugnata, sufficienti elementi di riscontro a quanto accertato in sede di abbreviato. Sotto tale profilo, si deve rilevare, peraltro, che, nell'ambito di quel procedimento, non è stata espressamente posta la questione che si affronta nel presente giudizio, circa la natura da attribuire alla locale di 'ndrangheta di cui al capo 1), cioè se reputare la stessa nuova formazione rispetto alla casa madre o promanazione da altra locale, a sua volta già delocalizzata da tempo nel 52territorio di riferimento, operante in quel territorio in modo anche silente, secondo i margini di intervento fissati dalla sentenza rescindente. In quel procedimento, invero, si è reputato dimostrato quanto descritto in imputazione, cioè che la plurisoggettività organizzata (ancorché a ristretta base sociale) di satelliti undranghetisti, traslati in territorio valdostano (anche da più di una generazione), ha ivi replicato (evidentemente a partire dal 2014, vista l'identica contestazione) un modello mafioso che si avvale dell'assoggettamento omertoso per controllare un determinato territorio e le attività - lecite o illecite - che in quel territorio hanno luogo. Nell'ambito di quel procedimento, poi, sono stati indicati specificamente plurimi elementi di fatto da cui trarre l'esistenza di relazioni concrete, di carattere autorizzatorio-gerarchico, tra esponenti di vertice della casa madre calabrese, di [OSCURATO:PERSONA] e sodali, quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intenti a colonizzare il territorio subalpino, ricostruendo, anzi, in punto di fatto l'attività di [OSCURATO:PERSONA], dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA], come tesa ad assicurare l'operatività della propria locale radicata nella 'ndrangheta calabrese, dando conto di episodi specifici (v. p. da 152 e ss., fino a 360 della sentenza di appello impugnata in quel procedimento, citata nella sentenza di questa Corte di legittimità che l'ha resa definitiva), espressione del metodo mafioso praticato da tali soggetti nel territorio subalpino. Nell'ambito del presente procedimento, tuttavia, non vi è completa motivazione rispetto alla continuità del modello mafioso della casa madre già dislocato in Aosta e zone limitrofe, con la locale descritta al capo 1) e operante dal 2014. Né si ipotizza compiutamente - come senz'altro avrebbe potuto il giudice del rinvio - per la locale di Aosta contestata, indicandone in modo esauriente e completo gli elementi di fatto di ciò dimostrativi, la diretta "gemmazione" dalla casa madre, a partire dal 2014, quale costola insediatasi ivi, direttamente e in continuità con quella calabrese, nascente come articolazione periferica dell'organizzazione mafiosa principale radicata nell'area tradizionale di competenza. Tanto, onde considerare, in presenza di elementi univoci dimostrativi di un collegamento funzionale ed organico con la casa madre, l'esistenza di una cellula da considerarsi promanazione, in via diretta, dell'originaria struttura 'ndranghetista, dalla quale non può che ripetere tutti i tratti distintivi compresa la forza intimidatrice del vincolo e la capacità di condizionare l'ambiente circostante. 2.4. È, infine, appena il caso di osservare che tutti gli "indici" che la sentenza rescindente ha indicato come non espressamente indicativi del concreto avvalimento di forza intimidatrice si rapportano sempre alla ricostruzione del primo giudice di appello che aveva reputato quale neoformazione la locale in contestazione al capo 1). 53Peraltro, non tutti gli episodi esaminati dalla sentenza impugnata erano stati ritenuti, espressamente, da quella di legittimità non idonei a dimostrare l'operatività della costola di Aosta. Questa aveva preso in considerazione come non idonei a dimostrare per una neoformazione la capacità di intimidazione e l'esteriorizzazione del metodo, solo tre vicende, mentre rispetto alle altre, peraltro, compiutamente riesaminate in sede di rinvio, nulla aveva esposto specificamente la sentenza rescindente. [OSCURATO:PERSONA], in conformità al principio di diritto affermato nella sentenza rescindente e aderente al modello di locale individuato nella sentenza impugnata, è decisamente diversa la fattispecie, trattandosi, secondo il giudice del rinvio, di struttura che nasce come effettiva articolazione periferica o "gemmazione" (vedi per la cristallizzazione in sede di legittimità di tale definizione il § 3.2. della Sez. 5, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], richiamata nella sentenza rescindente) dell'organizzazione mafiosa radicata nell'area tradizionale di competenza, in presenza di univoci elementi dimostrativi di un collegamento funzionale ed organico con la casa madre. Sicché, detta cellula o aggregato associativo non potrà che considerarsi promanazione dell'originaria struttura delinquenziale, di cui non può che ripetere tutti i tratti distintivi, compresa la forza intimidatrice del vincolo e la capacità di condizionare l'ambiente circostante. Del resto, pretendere che, in presenza di simile caratterizzazione delinquenziale, con inconfondibile marchio di origine, sia necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento od omertà è stato considerato, dallo stesso precedente di legittimità richiamato dalla sentenza rescindente, un fuor d'opera. Infatti, l'immagine di una 'ndrangheta cui possa inerire un metodo "non mafioso" rappresenterebbe un ossimoro, proprio in quanto il sistema mafioso costituisce l'in sé della 'ndrangheta, mentre l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo da questa stessa consorteria. Il baricentro della motivazione da parte del giudice del rinvio a seguito della presente statuizione, allora, dovrà avere ad oggetto i caratteri precipui della formazione associativa e, soprattutto, l'enucleazione di tutti gli elementi di prova del collegamento esistente - se esistente - con l'organizzazione di base, in via diretta o anche mediata attraverso una locale già, a sua volta, presente e operativa, con il metodo proprio della 'ndrangheta, sul territorio valdostano. Cellula o aggregato associativo che, in presenza di dette caratteristiche strutturali, non potrà che considerarsi promanazione dell'originaria struttura delinquenziale, di cui non può che ripetere tutti i tratti distintivi, compresa la forza intimidatrice del vincolo e la capacità di condizionare l'ambiente circostante. 54Tanto, in conformità con il principio di diritto, già richiamato anche nella sentenza rescindente, secondo il quale il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (cd. locale) di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (in relazione alla distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico (v. Sez. 5, n. 31666 del 03/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. cit.; conf. Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093 - 01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811 - 01, quest'ultima secondo la quale, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'essenziale connotazione delle forme di "delocalizzazione" della cosche storiche, anche nelle aree storicamente controllate dall'associazione principale, risiede nella "intrinseca, e non implicita," forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sul territorio delle strutture organizzative dell'associazione principale, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico e originario insediamento, senza che sia necessaria la effettiva esteriorizzazione di tale forza di intimidazione). Va, poi, rilevato che le difese dei ricorrenti sostengono che la sentenza rescindente avrebbe inciso anche sulla motivazione della sentenza di primo grado, tuttavia, tale passaggio motivazionale non si riscontra. Anzi, la sentenza di annullamento con rinvio si sgancia dal contenuto della prima sentenza perché afferma che, proprio per la diversa conformazione della locale descritta nel primo provvedimento, non si trattava di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità sotto il profilo della sussistenza e riferibilità agli imputati ricorrenti del reato di cui al primo capo di imputazione. Quindi, la sentenza rescindente non ha valutato il contenuto di quegli episodi dal punto di vista proposto dalla sentenza di primo grado. Peraltro, la sentenza di secondo grado impugnata non si è limitata a prendere in considerazione le vicende che la sentenza rescindente aveva escluso avessero significativa pregnanza per reputare che la neoformazione avesse natura mafiosa, ma aggiunge ulteriori episodi, come sopra indicato. 2.5. Alla luce di quanto sin qui esposto, si impone l'annullamento della sentenza di secondo grado, nei limiti sin qui delineati, perché, nel giudizio di rinvio venga sanato il residuo vizio di motivazione nel rispetto dei principi di diritto ribaditi nella presente sede e con piena libertà nell'esito. 55Per effetto della presente decisione restano assorbiti il quarto e quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il terzo e quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è appena il caso di riscontrare l'inammissibilità del primo e secondo motivo, per quest'ultimo, tenuto conto delle argomentazioni già svolte nel § 2.3. 3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, circa la dedotta violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. l'eccezione non è specifica perché non precisa quali sono gli elementi, derivati da procedimenti archiviati, che sono stati utilizzati e, soprattutto, reputati decisivi quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Né si specificano gli imputati/indagati in quei procedimenti, di cui tratta la sentenza impugnata, e la precisa conformazione dei fatti ivi addebitati. Si deve, invece, rilevare che gli elementi indicati dalla Corte territoriale per attestare la risalente dislocazione della 'ndrangheta in territorio valdostano sono molteplici: si fa riferimento a prove acquisite nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], concluso con sentenza irrevocabile, nonché alle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 138), relative all'esistenza di una locale in Aosta già nel 2000, ad emergenze successive, assunte nel procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA], in cui lana [OSCURATO:PERSONA] capo locale di Courgnè (cfr. p. 105 in nota e 87 e ss.), in un colloquio risalente al 2008, già menzionava le locali di 'ndrangheta operanti in Piemonte e la locale aostana. Infine, la sentenza fa riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Paraninfo (v. p. 85 e ss.). In particolare, si riporta che: -[OSCURATO:PERSONA] afferma, con riferimento alla locale di Aosta, che questa è riferibile a [OSCURATO:PERSONA] che era in carcere insieme a lui ad Asti, conosciuto in carcere dopo l'operazione [OSCURATO:PERSONA], precisando che anche [OSCURATO:PERSONA] era affiliato alla 'ndrangheta; -[OSCURATO:PERSONA] dichiara di aver appreso da [OSCURATO:PERSONA], affiliato alla ‘ndrangheta che i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano affiliati e lavoravano in Val d'Aosta trafficando nella vendita di cocaina, in data antecedente al 2013; -Pananinfo afferma l'esistenza di attività illecite nel settore del narcotraffico posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] di cui lo stesso Paraninfo era braccio destro a Torino, con il quale aveva contratto anche debiti di droga (Paraninfo quale responsabile dello stupefacente consigliato da [OSCURATO:PERSONA] e che doveva rispondere per la perdita e il sequestro dello stesso avvenuto a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]); dichiara di aver appreso direttamente da [OSCURATO:PERSONA] che i suoi cugini [OSCURATO:PERSONA], tra cui [OSCURATO:PERSONA], ad Aosta comandavano loro con una locale che a loro apparteneva ed erano referenti della 56 15'ndrangheta in Aosta (v. p. 93: i fratelli [OSCURATO:PERSONA] non potevano agire secondo il collaboratore direttamente ponendo in essere reati perché erano sorvegliati in Aosta a causa di diverse indagini che c'erano state a loro carico). Quindi, il ricorrente avrebbe dovuto precisare, rispetto alla molteplicità delle fonti di prova tratte da procedimenti definiti con archiviazione - non puntualmente indicate - l'incidenza di queste, una volta elise, rispetto a una diversa, più favorevole ricostruzione. 3.2. Tale ragionamento assorbe l'esame dell'eccepita inutilizzabilità nei confronti di terzi di fonti di prova che sono state raccolte in procedimento archiviato, in relazione a fatto diverso da quello per il quale si procedeva nel procedimento che ha condotto all'archiviazione. Infatti, nel caso al vaglio, gli esiti di indagini che hanno condotto all'archiviazione sarebbero state utilizzate, indebitamente a parere del ricorrente, ma per provare la presenza della 'ndrangheta in [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta e ad Aosta, in procedimento diverso, con imputati diversi, dando all'esito di quelle fonti di prova epilogo diverso. Tuttavia, si deve osservare che la ritenuta sussistenza della delocalizzazione della 'ndrangheta ad Aosta, risalente agli anni fino al 2008, viene tratta dai giudici della sentenza impugnata non solo da prove acquisite in procedimenti archiviati o da sentenze irrevocabili che hanno eliso la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, ma da una serie di fonti di prova, assunte anche nel corso del giudizio di rinvio ex art. 627, comma 2, cod. proc. pen., elementi a carico con i quali, nel complesso, il ricorrente non si confronta svolgendo una compiuta prova di resistenza. Del resto, il giudice del rinvio non si è attestato senz'altro sulla risalenza della 'ndrangheta in Aosta dagli anni '80, ma ha svolto un ragionamento che colloca senz'altro nel 2000 - 2001, la collocazione di una costola della organizzazione mafiosa nel valdostano e, poi, nel 2008, mentre la critica del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si concentra sugli esiti dell'indagine denominata Lenzuolo sfociata in un provvedimento di archiviazione. Peraltro, il ricorrente, su tale specifico punto, non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte, elaborata, invero, con riferimento a procedimento definito con assoluzione, secondo la quale è legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altro procedimento penale, pur quando questo si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione. Tanto, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma non riguarda la rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel processo, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati (Sez. 2, n. 43885 del 05/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277590 - 01). 57Con riferimento al secondo motivo è appena il caso di osservare che la sentenza impugnata precisa che risulta, quanto all'esame di singole vicende che alcuni soggetti di spicco, come i fratelli [OSCURATO:PERSONA], erano originari di [OSCURATO:PERSONA] e facevano parte del cosiddetto mandamento ionico. Si fa poi riferimento a tensioni che, negli ultimi anni, avevano condotto a un ridimensionamento del prestigio dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], dopo gli interventi di mediazione da questi svolti nell'interesse di imprenditori [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e che avevano subito un tentativo di estorsione da parte di [OSCURATO:PERSONA], finalizzato a imporre nuovi equilibri tra le diverse famiglie della criminalità calabrese presenti in Val d'Aosta visto anche l'avvenuto arresto di [OSCURATO:PERSONA]. Sicché, si descrive come acquisito, attraverso il narrato degli ufficiali di polizia giudiziaria, le captazioni telefoniche ambientali oltre che attraverso servizi di osservazione, l'avvenuto mutamento dei rapporti e dei collegamenti con la casa madre, con l'intervenuto spostamento del baricentro dalla 'ndrangheta tirrenica a quella ionica essendo stato definitivamente acclarato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale referente della casa madre reggina, struttura già operativa da anni nel territorio aostano nelle forme della cd. locale di 'ndrangheta come da sentenza emessa dalla Corte di appello, sezione Prima penale, in data 19 luglio 2021 (v. p. 103 ove la sentenza impugnata, facendo richiamo agli esiti del proc. [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza definitiva, evidenzia che le locali operanti in [OSCURATO:PERSONA], tra cui quella allocata nel comune di [OSCURATO:PERSONA], pur avendo ampi margini di autonomia decisionale, restavano comunque collegate alla casa madre reggina). Il motivo di ricorso, poi, prende in esame i singoli episodi valorizzati dalla Corte territoriale (v. p. 210 e ss.) specificamente e ne prospetta una lettura diversa, alternativa, cercando di escluderne la valenza dimostrativa secondo una lettura riduttiva e parcellizzata, la quale tuttavia, non tiene conto degli esiti della prova dichiarativa, quanto alle deposizioni dei collaboratori sopra riassunte, convergenti nell'affermare l'esistenza della cellula aostana e sul collegamento di questa con la 'ndrina calabrese di [OSCURATO:PERSONA] a sua volta, per quanto emerso nel proc. [OSCURATO:PERSONA], connessa a quella reggina. 3.3. Con riferimento al ricorso [OSCURATO:PERSONA] è appena il caso di osservare, in relazione al motivo terzo di ricorso, che la residua censura, relativa all'utilizzo in senso contrario agli esiti processuali delle fonti acquisite nei proc. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di coda, e [OSCURATO:PERSONA] è genericamente formulata né si specificano quali sarebbero gli elementi utilizzati dalla sentenza impugnata e quali le risultanze, asseritamente diverse, raggiunte in quei procedimenti. Né rilevano, ai fini che interessano, gli argomenti relativi alla risalenza agli anni '70 della presenza della 'ndrangheta nel territorio valdostano circa i 58riferimenti che operano i giudici di merito a risultanze nel 2000 e 2008. Peraltro, la motivazione non è manifestamente illogica nella parte in cui descrive il modus operandi degli affiliati sul territorio come più "diplomatico" e non platealmente violento o smaccatamente intimidatorio, visto l'ambiente e il territorio in cui il sodalizio si trovava ad operare. 4. Il ricorso della parte pubblica proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, nei limiti innanzi enunciati. 4.1. Va premesso che la sentenza di secondo grado, come del resto la sentenza di primo grado e la prima pronuncia della Corte territoriale, hanno ritenuto la sussistenza del sodalizio di cui al capo 1) ma il giudice del rinvio ha escluso che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Assessore alla programmazione e alle finanze del Comune di [OSCURATO:PERSONA], pur avendo mostrato contiguità con esponenti del sodalizio criminoso indicato, avesse offerto allo stesso un contributo penalmente rilevante tale da integrare la condotta contestatale di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. In particolare, la Corte d'appello ha reputato (v. p. 348 e s ella sentenza di secondo grado oggetto di ricorso della parte pubblica) carente prova oltre ogni ragionevole dubbio circa condotte ascrivibili all'imputata, causalmente efficienti secondo una valutazione da effettuare ex post, tali da rafforzare la consorteria di stampo 'ndranghetistico contestata sub capo 1). La sentenza parte dal presupposto che un appoggio vi sia stato senz'altro per la candidata alle elezioni comunali di [OSCURATO:PERSONA] nel 2015, ma privo di accordo sinallagmatico tra la promessa di voti e l'impegno ad assicurare utilità la consorteria mafiosa attraverso la propria attività all'interno dell'ente territoriale. La sentenza fonda tale conclusione su conversazioni intercettate dalle quali viene esclusa, secondo i giudici di secondo grado, una preventiva intesa tra la candidata ed esponenti della locale di 'ndrangheta per il procacciamento di voti nell'anno 2015 e sulla definitiva assoluzione per il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. La stessa pronuncia, tuttavia (v. p. 354), non esclude che all'esito delle elezioni comunali e divenuta assessore, l'imputata abbia trovato punti di riferimento per lo svolgimento della sua attività proprio in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (v. anche sentenza di primo grado da p. 320 e ss.), quest'ultimo giudicato con sentenza definitiva quale esponente di vertice della locale di Aosta secondo la configurazione dell'articolazione riconosciuta dalla sentenza conclusiva del parallelo giudizio abbreviato tra gli altri, a carico di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca delle frequentazioni con l'imputata, peraltro, in regime di detenzione domiciliare. 59La pronuncia impugnata, comunque, pur commentando diversi episodi (v. p. 355 e ss.) in cui è evidente lo stretto legame tra l'Assessore e (quanto meno) un membro apicale del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA]), espressione evidente dell'interesse del gruppo a che l'attività dell'esponente politico svolta nell'ente amministrativo non venisse in alcun modo avversata, tuttavia, conclude reputando che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a ricercare lei stessa l'aiuto degli esponenti del gruppo, piuttosto che a offrirlo, rilevando l'assenza di condotte espressione di effettivo contributo concreto al rafforzamento della cosca. L'imputata si sarebbe limitata a chiedere aiuto, consigli, suggerimenti (quanto meno) a uno degli esponenti della compagine per dirimere questioni di natura politica, risolvere contrasti con altri esponenti politici della medesima [OSCURATO:PERSONA] o entrare in contatto con esponenti di maggiore rilievo all'interno della regione, condotte reputate comunque tali, per i giudici di secondo grado, da non produrre un risultato concreto atto a conservare l'esistenza o rafforzare l'operatività della cosca. Tale non è stata ritenuta la condotta di [OSCURATO:PERSONA] attuata in relazione alla morosità dei canoni di locazione di un garage di proprietà comunale quanto alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], l'intervento in ordine al rinnovo del permesso di soggiorno del fratello della moglie di [OSCURATO:PERSONA], l'interessamento rispetto alla modalità di rinnovo dell'appalto del servizio di taxi bus e alla proroga dell'appalto di tale servizio, in favore del cognato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (v. p, 357 e ss.). La stessa motivazione, tuttavia (v. p. 370), evidenzia che poter contare sulla disponibilità di un esponente politico, ricoprente la carica di Assessore nella locale [OSCURATO:PERSONA] comunale del piccolo comune valdostano possa costituire modalità attraverso la quale si realizza il programma criminoso di infiltrazione negli organi politico-istituzionali costituente indiscusso ambito di interesse della locale di Aosta, con le connotazioni descritte al capo 1), espressione della capacità del sodalizio di condizionamento per poter conseguire vantaggi, anche di carattere economico, oltre che evidente prestigio nell'ambito territoriale di riferimento. La stessa pronuncia impugnata, quindi, non si limita a sottolineare, come rimarcato dall'imputata nella memoria difensiva fatta pervenire a questa Corte, l'inquietudine destata dalla continua e assidua interlocuzione dell'Assessore, rispetto all'azione politica e ai problemi da affrontare in [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di incontrare esponenti politici di rango più elevato del proprio, con soggetto, peraltro, in regime di detenzione domiciliare, in ogni caso, estraneo del tutto al mondo politico di [OSCURATO:PERSONA], con il quale non vi era alcun rapporto, nemmeno di tipo amicale, atto a giustificare quegli incontri e, soprattutto, la descritta costante interlocuzione. Tanto, da proseguire in tale sintonia di intenti anche con 60Antonio [OSCURATO:PERSONA], titolare di una pizzeria, conosciuto soltanto nell'anno 2015, per le elezioni politiche relative all'anno 2018. Ciononostante, la sentenza esclude la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputata abbia in concreto contribuito a detto condizionamento. Tanto, pur prendendo atto dello spaccato, desolante e preoccupante, emergente dall'attività captiva realizzata nel procedimento denominato Egomnia, laddove viene in rilievo l'attivismo nella ricerca di voti che esponenti dell'associazione apparivano in grado di indirizzare. 4.2. Tanto premesso, osserva questo Collegio, con riferimento al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che, per la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 2, n. 45402 del 2/07/2018, Lombardo, Rv. 275510 — 02), il delitto è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un politico, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo dell'associazione, si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per l'integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale, risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali (v. anche Sez. 5, n. 44466 del 17/07/2012, Plutino, Rv. 254059 — 01 secondo la quale integra la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'esponente politico che stringa un accordo per cui, in cambio del sostegno elettorale, egli prometta, una volta eletto, di porre in essere specifiche iniziative amministrative tese a soddisfare gli interessi della consorteria criminale, non rilevando peraltro che l'impegno assunto sia stato successivamente rispettato o gli obiettivi del sodalizio effettivamente raggiunti. Dunque, secondo la consolidata giurisprudenza (v. anche Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268680 — 01) nel reato di concorso esterno in associazione mafiosa rileva la condotta con cui un esponente politico, in cambio dell'ottenimento di voti per sé e per altri familiari impegnati in competizioni elettorali, consenta alla consorteria mafiosa di conseguire illecitamente, in modo 61diretto e indiretto, la gestione o, comunque, il controllo di attività economico-politiche. Va detto, inoltre, che comunque (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231671-01 e, successivamente, Sez. 5, n. 2653 del 13/10/2015, dep. 2016, Paron, Rv. 265926-01; Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, Marcello, Rv. 260178-01; Sez. 6, n. 8674 del 24/01/2014, Imbalzano, Rv. 258807-01; Sez. 6, n. 542 del 10/05/2007, dep. 2008, Contrada, Rv. 238242-01), il concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa presuppone che l'agente, pur non essendo inserito in maniera stabile e organica nel sodalizio e pur essendo privo dell'affectio societatis (presupposti negativi), tuttavia fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, il quale, valutato ex post, riveli un'effettiva incidenza causale sulla conservazione, sull'agevolazione o anche soltanto sul rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo particolare settore, ramo o articolazione territoriale. Un risultato che può prodursi anche quando non si tratti di un'attività continuativa o, comunque, ripetuta nel tempo, quanto piuttosto come effetto di un intervento isolato e occasionale (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. cit.; Sez. 2, n. 35051 del 11/06/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241813-01), purché diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima associazione (presupposti positivi). L'identificazione dell'evento di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. in termini di 'incremento di autorevolezza' del sodalizio si pone in contrasto sia con la logica dimostrativa processuale (trattandosi di un dato immateriale e sfuggente, che non si presta ad essere apprezzato in chiave probatoria, aspetto di recente evidenziato da Sez. 5, n. 2640 del 23/09/2021, dep. 2022, Rv. 282770-01) sia, soprattutto, con lo sviluppo interpretativo sintetizzato in premessa e solidamente ancorato ai contenuti della decisione della Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. La condotta del concorrente esterno, per essere punibile, non deve tendere a un incremento della semplice potenzialità operativa dell'organismo criminoso (altrimenti si rientra nel paradigma di punibilità del mero accordo, con ricadute percepibili solo in ambito psicologico, non sufficiente a realizzare l'evento), ma deve porsi come 'frammento' di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività, espressive del programma criminoso, sì da realizzare una contribuzione «percepibile» al mantenimento in vita dell'organismo criminale. Vi sono, infatti, compiti che — per le loro caratteristiche — richiedono, in realtà, il loro affidamento (anche continuativo) proprio a soggetti 'non associati', posto che per il raggiungimento degli scopi tipici del sodalizio mafioso (così come per garantirne la stessa esistenza) è necessaria una costante «interazione» tra il gruppo criminoso e persone disposte a realizzare, per finalità personali concorrenti, attività strumentali che vanno dalla realizzazione di lavori 62pubblici, in modo solo apparentemente lecito (ma in realtà strumentale anche agli interessi del sodalizio, cui viene restituita una parte dell'utile di impresa) alla protezione della latitanza degli esponenti di rilievo del sodalizio, al reinvestimento in attività ad oggetto lecito delle risorse accumulate, tanto per fare qualche esempio, in ciò accedendo alla realizzazione dell'offesa al bene giuridico protetto. La verifica dell'effettiva efficacia causale della condotta, una volta esclusa un'impostazione di tipo meramente soggettivistico, richiede pertanto l'esame e la ricostruzione — rimessa al merito — delle ricadute fattuali della condotta oggetto di analisi, sì da poter affermare che la condivisione, da parte del concorrente esterno, delle finalità perseguite dal gruppo abbia comportato un concreto ausilio in una o più vicende specifiche, sì da poter affermare, con il dovuto grado di certezza, che proprio quella condotta sia stata un ingrediente effettivo per la realizzazione di uno degli scopi tipici e, dunque, per il permanere dell'offesa (Sez. U, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 48560-23 del 4/07/2023, Occhipinti, non massimata). Tali principi sono richiamati anche nella parte motiva del precedente, Sez. 1, n. 49790 del 15.9.2023, Rv. 285654, richiamato nella sentenza impugnata per giungere ad escludere ogni apporto effettivo, nella condotta assicurata dalla [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di cui al capo 1). 4.3. Tali essendo i principi interpretativi di riferimento, si osserva che il ricorso della parte pubblica indica (v. p. 3 del ricorso), puntualmente, le seguenti condotte reputate dal ricorrente significative ai fini che interessano, affermando che [OSCURATO:PERSONA]: -ha intrattenuto continui contatti con [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza irrevocabile per la sua partecipazione in posizione apicale alla locale di Aosta, nel parallelo giudizio abbreviato definito con sentenza definitiva e che, all'epoca dei fatti, era comunque sottoposto a provvedimento restrittivo per traffico di stupefacenti; -ha incontrato l'Assessore regionale al bilancio Perron, in un incontro procuratole da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nel 2016 (v. p. 313 della sentenza di primo grado); -si è interessata della pratica per il rilascio dell'attestato di soggiorno permanente, a favore di un cognato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e ha interloquito con il cugino di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per un appalto al Comune di [OSCURATO:PERSONA] per gli scuolabus. Inoltre (v. p. 14 e ss.), si riportano le vicende relative ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], segnalando che l'esito di queste non è stato indifferente rispetto all'intervento dell'imputata perché l'Assessore, in sostanza, aveva svolto un'attività di 63intercessione che, sebbene non risolutiva, aveva contribuito comunque a un incremento, verso l'interno e in termini di immagine, del prestigio del gruppo. A fronte degli episodi descritti, di cui pure la sentenza assolutoria si occupa, deve soprattutto riscontrarsi che il principale soggetto con il quale [OSCURATO:PERSONA] risulta, pacificamente, aver avuto contatti continui, è stato individuato con sentenza irrevocabile quale vertice di un sodalizio rispetto al quale, nel procedimento a suo carico, si è acclarato che l'infiltrazione nel settore pubblico e amministrativo è proprio il punto centrale, caratterizzante l'azione della locale valdostana (Sez. 2, n. 28072 del 20/4/2023, [OSCURATO:PERSONA] e altri, § 5. per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]: gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, hanno consentito di accertare (come esaustivamente descritto alle pagine 403 e ss. della sentenza impugnata) che in Aosta (a differenza di quanto affermato all'esito del dibattimento da Sez. 5, n. 18793, del 24/1/2023) era operativa, negli anni in contestazione, una organizzazione mafiosa del crimine che affonda le sue radici nella 'ndrangheta calabrese, ubicata nei settori ionici reggini...). Tanto che il concorso di [OSCURATO:PERSONA] si ravvisa in quel procedimento anche nell'imprimere decisioni in tema di strategie finalizzate a garantire l'appoggio elettorale ai candidati alle competizioni elettorali locali e regionali e, comunque, intervenendo nel condizionare l'azione di alcuni amministratori locali del comune di [OSCURATO:PERSONA]. Si deve, inoltre, riscontrare un tema significativo, che emerge dalla stessa sentenza di secondo grado impugnata, quello delle minacce più o meno velate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], collega di [OSCURATO:PERSONA] dell'imputata, descritto come esponente politico con lei in frequente contrasto. Si tratta di soggetto che, secondo le risultanze di cui danno conto i provvedimenti di merito, è risultato indirizzato a promuovere la riconversione del servizio scuolabus in elettrico e che, quindi, in sostanza avrebbe finito per non allinearsi alle caratteristiche del servizio offerto dal cugino di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'assegnazione dell'appalto al comune di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di questi elementi di fatto e, ivi compresa la peculiarità della vicenda [OSCURATO:PERSONA], si rileva la evidente contraddizione della conclusione a cui è giunta la medesima sentenza nella parte in cui è addivenuta a una pronuncia totalmente liberatoria per l'imputata. La sentenza, in definitiva, assume che [OSCURATO:PERSONA], consapevole della capacità persuasiva dei suoi interlocutori, si è mossa nella direzione di ricercare aiuto e sostegno per sé, non viceversa, a offrirlo al sodalizio, escludendo un effettivo contributo causale in favore della locale, considerando che, a una verifica ex post, la condotta dell'imputata, ancorché ambigua ed inopportuna, avrebbe finito soltanto per avvantaggiare sé stessa e non l'associazione di cui al capo 1), nella consistenza accertata nel parallelo procedimento definito con il rito abbreviato. 64Come segnala il ricorrente - nel richiamare anche la circostanza che l'ente è stato commissariato nel 2020 per acclarata infiltrazione mafiosa - la stessa sentenza di secondo grado resa nel parallelo procedimento, nel considerare l'oggetto sociale del sodalizio di cui ha riconosciuto l'esistenza con al vertice [OSCURATO:PERSONA], reputa che l'associazione di cui al capo 1) ha operato proprio al fine di indirizzare l'azione di esponenti politici, al di là di averne favorito l'ascesa elettorale, tra gli altri proprio nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto, che la stessa [OSCURATO:PERSONA], come segnala il ricorrente, riceverà aiuto per la tornata elettorale del 2018, attraverso l'intervento di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputata, secondo le risultanze istruttorie di cui rende conto anche la sentenza di primo grado (v. p. 303 e ss.), in definitiva, viene descritta come un esponente politico diretto, nel proprio agire, dal gruppo o, comunque, disposta a che il vertice dell'associazione avesse voce in capitolo nelle questioni politico-amministrative del Comune, di cui, peraltro, la politica metteva al corrente in modo assiduo, senza altre evidenti giustificazioni, un soggetto che è stato condannato in via definitiva, per essere il capo del sodalizio. Secondo il provvedimento di primo grado, il rapporto era sorto quando [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a frequentare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo sottoposto, all'epoca dei fatti, a misura restrittiva della libertà personale per reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti (cfr. p. 322 della sentenza di primo grado). Viene indicato come significativo l'episodio - con il quale la sentenza impugnata non si confronta compiutamente - per cui, attraverso [OSCURATO:PERSONA], era fatta giungere al suo collega di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l'avvertimento ritenuto dal primo giudice di matrice mafiosa proveniente da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base della stessa ricostruzione dei provvedimenti di merito, anche se all'esito della vicenda [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S. C. l'appalto, nel prosieguo (per il 2017), risulterà aggiudicato ad altri, emerge il collegamento della medesima vicenda alle intimidazioni attuate, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale viene descritto come esponente che propendeva per la scelta di assicurare il servizio con mezzi elettrici. Peraltro, la vicenda delle pressioni risulta collocata già nel novembre 2015, ancorché protrattasi anche in periodo successivo. Si tratta di messaggi di contenuto intimidatorio fatti pervenire, attraverso un terzo, provenienti da [OSCURATO:PERSONA]. Né va trascurato che [OSCURATO:PERSONA] è descritto come punto di contatto con il Presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta. In definitiva, appare contraddittoria la motivazione nella parte in cui non ravvisa, con il pur necessario vaglio ex post, un'effettiva efficacia causale della condotta, in base alle ricadute fattuali della complessiva azione dell'esponente politico oggetto di analisi, onde verificare se la condivisione, da parte del presunto concorrente esterno, delle finalità perseguite dal gruppo abbia assicurato un concreto ausilio in una o più vicende specifiche - a prescindere 65dall'esito più o meno favorevole di ciascuna di queste - sì da poter affermare, con il dovuto grado di certezza, che proprio quella condotta sia stata un ingrediente effettivo per la realizzazione di uno degli scopi tipici del sodalizio. Tanto, considerato che in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si è acclarata la sua collocazione apicale in un sodalizio rispetto al quale l'infiltrazione nel settore pubblico e amministrativo è proprio uno dei punti centrali caratterizzante l'azione della locale valdostana (Sez. 2, n. 28072 del 20/4/2023, [OSCURATO:PERSONA] e altri, § 5. per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]: gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, hanno consentito di accertare (come esaustivamente descritto alle pagine 403 e ss. della sentenza impugnata) che in Aosta (a differenza di quanto affermato all'esito del dibattimento da Sez. 5, n. 18793, del 24/1/2023) era operativa, negli anni in contestazione, una organizzazione mafiosa del crimine che affonda le sue radici nella 'ndrangheta calabrese, ubicata nei settori ionici reggini...). Tanto che il concorso di [OSCURATO:PERSONA] si ravvisa, secondo la contestazione, in quel provvedimento anche nell'imprimere decisioni in tema di strategie finalizzate a garantire l'appoggio elettorale ai candidati alle competizioni elettorali locali e regionali e, comunque, intervenendo per condizionare l'azione di alcune amministratori locali del comune di [OSCURATO:PERSONA]. E, a maggior ragione ove, all'esito del rinvio disposto in questa sede, quanto alla sussistenza e partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di cui al capo 1), si dovesse addivenire nei confronti di quest'ultimo a un giudizio affermativo della responsabilità penale quale partecipe al gruppo. 4.4. Infine, si deve rilevare, rispetto al secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale laddove ha concluso che l'apporto richiesto al concorrente esterno dell'associazione mafiosa debba porsi su un piano fenomenico-naturalistico e consistere in un risultato materiale che, nel caso di specie, non si sarebbe verificato che, effettivamente, è pur vero che la pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Rv. 285654 - 01) richiamata nella sentenza di assoluzione dell'imputata richiede al concorrente esterno un contributo "tangibile", nella sua accezione di contributo percepibile e apprezzabile. Vanno, però, richiamati tutti gli argomenti svolti nel § 4.2. Del resto, va verificato in sede di rinvio se, senza l'azione di [OSCURATO:PERSONA], l'associazione non avrebbe conseguito il risultato, questo sì senz'altro tangibile, della materiale infiltrazione dell'istituzione pubblica del Comune di interesse, seppure di modeste dimensioni. Va, infatti, considerata all'uopo la complessiva azione attuata attraverso il costante aggiornamento delle diverse attività con il vertice del gruppo, con il quale l'esponente politico si interfacciava continuamente - senza, peraltro, investire i propri referenti politici - e se sia stata assicurata anche nei confronti di terzi - si veda la vicenda [OSCURATO:PERSONA] - il 66prestigio e la forza di intimidazione del sodalizio, così rafforzandone la struttura, con contributo "percepibile" al mantenimento in vita di un organismo avente, fra i suoi tratti distintivi e le sue finalità, proprio la penetrazione nel settore amministrativo e pubblico. Non va trascurato che l'imputata, del resto, secondo la ricostruzione della sentenza di primo grado (v. conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'interno della abitazione di quest'ultimo il 4 marzo del 2016, nella quale si discute delle intenzioni future dell'associazione sul "colpo di forza" da mettere in atto in vista delle elezioni regionali del 2018, p. 383 della sentenza di primo grado, conv. n. 4459 del 4.3.2016), si è in sostanza interessa in prima persona di programmi del sodalizio di consolidamento della sua penetrazione nella Pubblica amministrazione, attraverso la pianificazione di strategie per le elezioni regionali del 2018. Tanto, a maggior ragione ove risulti, anche all'esito del nuovo giudizio di rinvio, come ha ritenuto la Corte territoriale nel parallelo giudizio di appello che ha definito con il rito abbreviato la posizione dei concorrenti nel reato associativo sub 1), la sussistenza della locale contestata al capo 1) del presente procedimento e la partecipazione a questa di [OSCURATO:PERSONA], uno dei riferimenti risultati costanti nello svolgersi dell'azione amministrativa dell'esponente politico. Non va invero trascurato che la sentenza di primo grado descrive il rapporto con [OSCURATO:PERSONA], in particolare, non come un rapporto diretto soltanto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], a ricevere favori dal predetto, ma come un reciproco scambio. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputata: -durante le consultazioni elettorali del 10 maggio 2015 per il rinnovo del Consiglio comunale, è stata appoggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur in assenza di uno vero e proprio scambio concordato; -all'insorgere di contrasti con altri assessore, si è interfacciata con i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e si è verificata, nei confronti di uno di questi (allora assessore comunale [OSCURATO:PERSONA]), attraverso un intermediario, una condotta latamente intimidatoria, un intervento indirizzato a riportare il destinatario a "buoni consigli"; -ha ottenuto l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] per organizzare un incontro con il presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta; -ha tenuto costantemente informati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull'intenzione di altri due assessori del Comune di introdurre nuove clausole, in sede di rinnovo dell'appalto per il trasporto scolastico, affidato in regime di concessione diretta alla ditta del cugino di [OSCURATO:PERSONA]; -ha ottenuto, tramite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], un appuntamento con l'assessore regionale Perron, ha tenuto informati i due, in tempo reale, di questioni discusse all'interno della maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] comunale, ancorché non formalizzate 67in atti ufficiali, manifestando all'esterno notizie circa, per esempio, le clausole da inserire nel contratto di appalto (v. p. 411 e ss. della sentenza di primo grado); -ha investito un componente apicale del sodalizio di stampo ‘ndranghetistico invocando interventi nei confronti di altri assessori del Comune con cui l'imputata è entrata in contrasto per ragioni personali o professionali (v. p. 358 e ss. della sentenza di primo grado: dal tenore delle conversazioni intercettate secondo i giudici di merito risulta che nella vicenda, che si colloca nell'inverno del 2015, sono intervenuti direttamente su [OSCURATO:PERSONA] esponenti dell'associazione per il tramite di Mongerod - un impiegato del comune che conosceva [OSCURATO:PERSONA] - ma, anche, attraverso il coinvolgimento dell'allora presidente della Regione (v. anche p. 369). Ancora, si dà risalto nei provvedimenti di merito che per le successive tornate elettorali, del 2018 e del 2020, [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto appoggio e che, anzi, per le elezioni del 2020 [OSCURATO:PERSONA] puntava su [OSCURATO:PERSONA] come candidato a Sindaco del piccolo Comune. 4.5. Va, infine, escluso che il lamentato vizio di contraddittorietà della motivazione sfoci, come dedotto, in un'inammissibile sollecitazione di un riesame di merito inibito a questa Corte. Le censure prospettano un vizio rilevabile nella presente sede, consistente nella evidente contraddittorietà intrinseca della motivazione, potendosi ravvisare un contrasto tra affermazioni inconciliabili. La Corte di appello nell'operare una distinzione tra la contiguità dell'imputata e l'interesse del sodalizio, destinatario di un concreto ed effettivo contributo al mantenimento o al rafforzamento delle capacità operative della locale agevolandone l'esistenza, trascura un dato forte, emergente dalla stessa sentenza di appello e cioè quello del concreto e diretto interesse della locale al settore amministrativo e, soprattutto, di procedere all'infiltrazione in tali strutture. Non va trascurato, poi, che sebbene come deduce la memoria difensiva presentata nell'interesse dell'imputata, non sia segnalato, per l'insediamento della [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 uno scambio di favori, la condotta come descritta nel complesso dagli stessi provvedimenti di merito, non si è limitata per quanto sin qui esposto, nel frequente ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA] ai consigli ed ai suggerimenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essere introdotta presso esponenti politici di più elevato rango o per sottrarsi all'ostracismo di altri. Peraltro, la sentenza di primo grado delinea la personalità di [OSCURATO:PERSONA], in quel momento storico (arrestato per l'operazione Gerbera e condannato per reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti nonché sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare) descrivendo vicende giudiziarie che, nella realtà locale, avevano avuto massimo rilievo mediatico, segnalando che, quindi, si trattava di dati conosciuti nella ristretta comunità valdostana. 68Sicchek, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, ritiene il Collegio che la verifica delle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] meriti la richiesta rivalutazione (e per tale ragione si dispone l'annullamento con rinvio della decisione impugnata), risultando la motivazione intrinsecamente contraddittoria rispetto all'effettiva e significativa incidenza delle condotte assunte dall'imputata, nella veste di assessore, quale vantaggio materiale, tangibile assicurato dal presunto concorrente esterno al rafforzamento dell'associazione. Tanto, ovviamente, anche alla stregua degli esiti del complessivo riesame della vicenda in oggetto, relativamente alla configurabilità del sodalizio di cui al capo 1) e, inoltre, alla partecipazione a questo di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Segue, in accoglimento dei motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei limiti indicati al § 2.2., l'annullamento della sentenza impugnata perché, in sede di rinvio, venga sanato il residuo vizio di motivazione riscontrato, nel rispetto dei principi di diritto ribaditi nella presente sede e con piena libertà nell'esito. Nella pronuncia adottata restano assorbiti il quarto e quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il terzo e quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Sarà, quindi, onere del giudice della cognizione, in sede di rinvio, procedere al nuovo esame non solo dei profili censurati, ma anche delle questioni discendenti dalla loro rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella presente pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 49750 del 4/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 01, in cui la Corte ha precisato che l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argonnentativo; conf. Sez. 5, n. 5509 del 8/01/2019, Castello, Rv. 275344 - 01; Sez. 5, n. 39786 del 11/07/2017, Zordan, Rv. 271074 - 01). Nel resto i ricorsi degli imputati vanno disattesi. In sede di rinvio si procederà anche all'esame della domanda proposta, nella presente sede, dalla parte civile. Segue, altresì, in accoglimento del ricorso della parte pubblica, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per nuovo esame nei limiti esposti al § 5. P.Q.Msentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso, il 17 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]. SUPREMA DI CA2,7,5,Vi,7::01.4.E Cel!, ,,•; 3 cg 9 APR, 2026 lìIL FUNZiONARIO GIUDIZIARA i Di ZIARTO ILFuNzio: ; 70