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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 24240/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19877-2020proposto da: 2I [OSCURATO:PERSONA], in persona del p rocuratore s peciale, dott. [OSCURATO:PERSONA] ALLEVI, elettivamente domiciliata in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 44,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente dall’[OSCURATO:PERSONA] CATURANI ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell ’A vvocato Domenico GRECO, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ROVEDA; -controricorrente - Oggetto SOMMINISTRAZIONE Servizio di distribuzione del gas naturale -Canone concessorio - Prosecuzione “ex lege” del rapporto - Contrarietà al diritto dell’Unione europea e/o illegittimità costituzionale - Esclusione R.G.N.19877/2020 Cron.

Rep.

Ud.22/03/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 4484 /20 19 del la Corte d’a ppello di Milano, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA]

1. La società 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 4484/19, del 12 novembre 2019, della Corte di Appello di Milano, che – nel respingerneil gravame avverso la sentenza n. 1693/17, del 14 novembre 2017, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – ha così provveduto.

Essa ha, innanzitutto, confermato il rigetto delle domande proposte dalla predetta società, volte, in via di principalità, a far dichiarare l’inesistenza del diritto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a percepire – nel periodo di prosecuzione “ ex lege ” dell’erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale – il canone di concessione per l’affidamento del servizio (con conseguente condanna dell’allora convenuto alla restituzione della somma, maggiorata da interessi, da esso percepito dopo la scadenza del contratto di affidamento), ovvero, in via di subordine, al riconoscimento dell’inferiore entità del credito spettante al predetto ente locale, limitandolo al canone di cui all’art. 46-bis, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, oppure, ove ritenuto di maggiore giustizia, a quello di cui al combinato disposto dell’art. 8, comma 3, del D.M. del Ministro per lo sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226 e degli artt. 5 e 7 del D.M. del Ministro per lo sviluppo economico del 5 febbraio 2013.La sentenza impugnata, inoltre, confermava l’accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], volta a conseguire il pagamento del canone – maturato dal momento della scadenza del contratto fino al saldo – nella misura fissata dall’art. 16 del medesimo contratto, e dunque per l’importo di € 1.282.653,16, oltre IVA e interessi legali. 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essere subentrata alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la quale si era resa concessionaria – in forza di contratto stipulato con il Comune di [OSCURATO:PERSONA] il 1° luglio 2003 – del servizio di distribuzione del gas naturale, all’esito dell’espletamento di una gara unica svolta, nel 2002, da alcuni Comuni della [OSCURATO:PERSONA] di Milano.

L’art. 16 del contratto – si legge sempre nel presente ricorso –prevedeva l’impegno della concessionaria ad erogare al Comune “quale corrispettivo per l’affidamento del servizio un canone annuo per tutta la durata del contratto”, da calcolarsi “moltiplicando l’importo di 3,35 (tre/35) centesimi di Euro per i metri cubi distribuiti annualmente a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso e consumo nel territorio comunale (compreso quanto distribuito per le utenze in deroga ed i consumi pubblici)”, canone da corrispondere entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base dei metri cubi di gas distribuiti nell’anno immediatamente precedente.

Tale rapporto concessorio, che secondo la disciplina recata dal d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, in particolare all’art. 14, non avrebbe potuto avere durata superiore a dodici anni (essendosi previsto, infatti, che, “non oltre un anno prima della scadenza dell’affidamento”, gli enti locali provvedessero ad avviare “la procedura di gara”, e ciò “in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio”), conosceva, tuttavia, la proroga prevista – con disposizione indicata dalla ricorrente come “di carattere eccezionale e temporaneo” –dal comma 7 del già articolo 14, a mente del quale “il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”.

Ciò premesso, l’odierna ricorrente assumeva essere “indubbia l’intervenuta scadenza del contratto di concessione alla data del 30 giugno 2015” e, con essa, “l’impossibilità di ritenere ancora in essere le vecchie pattuizioni per l’espresso divieto contrattuale di cui all’art. 4 della concessione medesima (secondo cui «È esclusa la possibilità di tacito rinnovo»)”.

Del resto, di ciò –si legge sempre nel ricorso – si sarebbe mostrato consapevole lo stesso Comune di [OSCURATO:PERSONA], con nota del 25 maggio 2015, chiedeva la disponibilità, alla società 2i [OSCURATO:PERSONA], “ad una proroga per complessivi anni 1 (uno) a partire dalla data di scadenza della stessa ossia il 01.07.2015 e comunque fino all’individuazione del nuovo gestore del servizio”.

Successivamente, il medesimo ente locale, “mutando sensibilmente la propria posizione”, riteneva che – a seguito dell’entrata in vigore, il 29 giugno 2011, dell’art. 24 del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 (intervenuto sul testo dell’art. 14 del d.lgs. 164 del 2000) – “tutte le concessioni in scadenza tra detta data e le nuove aggiudicazioni del servizio risultavano essere prorogate di diritto”, donde la necessità di riconoscere al Comune “per tutta la durata del residuo del contratto e sino alla formalizzazione del nuovo affidamento il canone annuo di concessione di cui all’art. 16 del contratto”.

In riscontro a tali rilievi, la società odierna ricorrente replicava che, a far data dal 1° luglio 2015, essa era obbligata a proseguire la gestione del servizio unicamente ai sensi dell’art. 14, comma 7, del d.lgs.n. 164 del 2000, che esclude espressamente la possibilità di definire accordi di proroga, sicché non potevano ritenersi più “operanti le condizioni contrattuali pattuite per il solo periodo di vigenza del contratto di affidamento del servizio e non poteva, ancora di più, ritenersi dovuto il corrispettivo previsto dall’art. 16” del contratto.

Ciò, oltretutto, sarebbe stato confermato dal citato D.M. 5 febbraio 2013, il cui art. 5 [recte: si tratta dell’art. 5 dello “schema di contratto tipo” allegato a tale decreto; n.d.r.] avrebbe escluso – nel periodo intercorrente tra la scadenza dei nuovi contratti aggiudicati mediante gara d’ambito e il subentro del nuovo gestore – il pagamento del canone di concessione preteso dal Comune, dal momento che esso richiama il solo art. 27 del d.lgs. 164 del 2000 (relativo al “corrispettivo per la gestione degli impianti di proprietà degli enti concedenti”), e non pure l’art. 28, concernente, invece, il corrispettivo per l’affidamento del servizio.

Ciò nondimeno, la società odierna ricorrente –in un’ottica indicata come conciliativa –si rendeva disponibile a riconoscere al Comune, a decorrere dalla data di scadenza del contratto, “un canone di concessione annuo” che tenesse conto “del rendimento tariffario della parte di impianto già di proprietà (comunale) nella misura massima prevista dal DM n. 226 del 2011, di € 182.675,00”.

Insistendo, tuttavia, il Comune – con nota 23 novembre 2015 – nelle proprie richieste, la società 2i [OSCURATO:PERSONA] adiva l’autorità giudiziaria, formulando le domande sopra meglio illustrate, in relazione alle quali l’ente municipale non solo resisteva, ma proponeva domanda riconvenzionale di pagamento del canone contrattualmente stabilito dalla data del 1° luglio 2015.All’esito del giudizio – nelle more del cui svolgimento il legislatore dettava una norma di interpretazione autentica (ovvero l’art. 1, comma 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), a mente della quale “l’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto”, prevedendo, altresì, che le “risorse derivanti dall’applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali” –l’adito Tribunale rigettava la duplice, alternativa, domanda della società 2i [OSCURATO:PERSONA], accogliendo la riconvenzionale del Comune.

Esperito gravame dall’attrice soccombente, sollevando anche eccezione di violazione del diritto comunitario, nonché eccezione di illegittimità costituzionale del menzionato “ius superveniens”, il giudice di appello lo rigettava. 3.Avverso la sentenza del la Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione la società 2i [OSCURATO:PERSONA], sulla base –come detto –di tre motivi. 3.1.Il primo motivo si sostanzia nella riproposizione, nella presente sede di legittimità. dell’eccezione pregiudiziale europea ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Denuncia, infatti, la ricorrente la violazione dell’art. 3, comma 1, della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, secondo cui gli Stati membri dell’Unione “assicurano che le imprese di gas naturale siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas naturale concorrenziale, e non fanno discriminazioni tra esse per quanto riguarda i loro diritti od obblighi”.

Ad avviso della ricorrente, infatti, l’imposizione – prevista dall’art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016 – di un “obbligo aggiuntivo”, ovvero il perdurante pagamento del canone, “diverso ed ulteriore rispetto alla misura di cautela in precedenza disposta” dal comma 7 dell’art. 14 del d.lgs. n. 164 del 2000 (e cioè la mera prosecuzione del servizio fino all’ingresso del nuovo gestore) determinerebbe un “regime di maggior svantaggio” per i soggetti già concessionari, atteso che tale prestazione patrimoniale “verrebbe imposta senza una proroga ope legisdello stesso rapporto contrattuale di cui quel corrispettivo era elemento integrante ed essenziale e mantenendo altresì ferma la limitazione dello svolgimento della sola attività ordinaria di distribuzione del gas naturale”.

D’altra parte, la norma suddetta finisce con l’assicurare a tutti gli enti locali – che pure si trovano in estremo ritardo nell’avvio delle gare d’ambito per l’individuazione dei nuovi concessionari – un ingente vantaggio patrimonia le, garantendogli un’entrata di molto superiore a quella ottenibile all’esito della gara, per un tempo del tutto indeterminato e, oltretutto, a discrezione degli enti stessi, disincentivandone l’interesse a procedere ad una nuova aggiudicazione e, quindi, dello stesso meccanismo concorrenziale.

Siffatta situazione di criticità, non a caso, sarebbe stata segnalata dall’Autorità di regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente nella propria relazione annuale del 2019, oltre che dall’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato in un parere reso il 19 novembre 2019.

Inoltre, soggiacendo gli attuali concessionari ad una sopravvenuta e non prevista maggiore onerosità del rapporto, risulterebbero violati pure i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, anch’essi rilevanti per il diritto eurounitario, così da giustificare la disapplicazione delle norme di diritto interno con esso contrastanti.

Infine, viene lamentata violazione degli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla stregua dei quali –assume la ricorrente – debbono ritenersi “contrarie al diritto eurounitario tutte le disposizioni legislative che abbiano portata confiscatoria delle disponibilità economiche di ogni bene/valore che rientra nella proprietà di un soggetto”.

Tale sarebbe, appunto, il caso del summenzionato “ ius superveniens”, che – in spregio anche dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – prevede la perdurante osservanza dell’onere economico assunto dal concessionario malgrado lo svolgimento di “di un’attività di molto ridotta rispetto a tutti gli interventi che venivano invece previsti sotto la vigenza del contratto”, donde “un’alterazione del sinallagma contrattuale e dell’equilibrio economico finanziario posto alla base dell’originario impegno negoziale”.

3.2. Il secondo motivo reitera l’eccezione pregiudiziale di incostituzionalità dell’art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 97 e 117, comma 1, della Costituzione.

Nel segnalare che analoga questione risulta essere stata sollevata dalla Camera Arbitrale per i [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione dei principi in tema di irretroattività della legge.

Si rileva, segnatamente, che la giurisprudenza costituzionale subordina la legittimità di norme retroattive che modificano, in modo sfavorevole, la disciplina di rapporti di durata alla condizione che esse “non trasmodino in un regolamento irrazionale”; tale sarebbe, invece, proprio il caso in esame perché la prestazione economica imposta –in assenza di un’effettiva situazione di contrasto giurisprudenziale – non può trovare un valido fondamento giustificativo nelle esigenze finanziarie dei Comuni, come espressamente previsto dalla norma in esame.

In secondo luogo, viene denunciata – in uno con la violazione dell’art. 97 Cost. –violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza per violazione del principio di proporzionalità, di certezza del diritto e del legittimo affidamento del privato, oltre che sotto il profilo della disparità di trattamento.

Si sostiene, in particolare, che la sola scelta legislativa conforme ai principi di proporzionalità, tutela del legittimo affidamento e certezza del diritto, sarebbe stata quella di prevedere una “necessaria rideterminazione” della misura del canone, “in rapporto con lo svolgimento del solo servizio di ordinaria amministrazione”, e dunque “lasciando la determinazione del quantum (come in passato sempre avvenuto) ad un successivo espresso accordo tra le parti o, ipotesi ancor più ragionevole e in linea anche con le regole del nuovo regime della gara d’ambito (di cui al DM 05.02.13), prevedendo dei parametri specifici cui ancorare la quantificazione e/o delle soglie massime pretendibili”.

Tra l’altro, proprio la diversificazione della condizione dei soggetti – attualmente – già concessionari, rispetto a coloro che diventeranno tali in futuro, ovvero alla scadenza delle nuove concessioni (giacché, come detto, il nuovo schema di “contratto tipo” previsto dal D.M. 5 febbraio 2013, richiama, all’art. 5, il solo art. 27 del d.lgs. n. 164 del 2000, che fa riferimento al solo “corrispettivo per la gestione degli impianti di proprietà degli enti concedenti”, non anche a quello “per l’affidamento del servizio”), integrerebbe quella disparità di trattamento, da apprezzare come ulteriore violazione dell’art. 3 Cost., oltre che dall’art. 97 Cost.

In terzo luogo, e per concludere sul punto, la ricorrente denuncia “violazione degli artt. 41 e 42 Cost., nonché dell’art.117, comma 1, Cost., per violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché per violazione degli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Si ribadisce, secondo quanto già evidenziato nell’assumere la contrarietà al diritto eurounitario dell’art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016, come tale norma comporti un’innegabile limitazione alla libertà di iniziativa economica privata e alla proprietà privata, garantite, oltre che dagli artt.41 e 42 Cost., dalle fonti sovranazionali suddette.

3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000, oltre che degli artt. 342 e 116 cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il già più volte citato “ius superveniens”avrebbe natura meramente interpretativa dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000, la cui portata, peraltro, era stata ricostruita da diverse autorità giurisdizionali come disciplinante una prosecuzione “ex lege” del rapporto contrattuale, donde l’irragionevolezza della pretesa dell’odierna ricorrente di godere “del privilegio di omettere la prestazione di quello che è il sostanziale corrispettivo, o comunque l’onere che, per la prestazione del medesimo servizio era sempre stato pagato”.

Assume la ricorrente l’erroneità di tale affermazione, perché l’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000, prevedeva solo una prosecuzione nella gestione del “servizio”, e non già del rapporto contrattuale, come confermato dalle prime pronunce giurisprudenziali intervenute sul punto.

Circostanza, questa, che smentisce – tra l’altro – l’ulteriore affermazione, sempre contenuta nella sentenza impugnata, circa un supposto “contrasto nella giurisprudenza di merito” che lo “ius superveniens” avrebbe inteso superare , peraltro proponendo un’ermeneusi dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000 non rientrante in alcuna delle possibili interpretazioni attribuibili al dato normativo.

Errata, inoltre, sarebbe l’affermazione secondo cui la limitazione del servizio all’ordinaria amministrazione, nel periodo interinale, avrebbe addirittura avvantaggiato il gestore, avendo costui “meno, piuttosto che più, oneri economico-giuridici a suo carico”.

Rileva, al riguardo, la ricorrente che la concessione di servizi, diversamente dall’appalto, si caratterizza per l’affidamento di un servizio senza versamento di un corrispettivo da parte del committente, ma mediante percezione degli utili direttamente dall’utenza finale.

In questo quadro, dunque, la tariffa di distribuzione si pone come misura essenziale a garantire al concessionario la redditività del servizio svolto, visto che ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 164 del 2000 le tariffe spettanti al concessionario devono garantire al distributore non solo il recupero dei costi dicapitale sostenuti ma anche una congrua remunerazione del capitale investito, sicché solo una gestione a regime può essere congruamente remunerativa.

Contesta, infine, la ricorrente l’affermazione della Corte milanese circa l’assenza di chiarezza e la genericità – ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. – della “deduzione della insostenibilità economica per il gestore”, derivante da “perdurare dell’obbligo, ex lege, del pagamento del canone concessorio”.

Assume, per contro, la ricorrente di aver illustrato,per la ragioni già sopra richiamate, il profilo relativo al sopravvenuto squilibrio del sinallagma contrattuale, contestando, inoltre, il rilievo della Corte territoriale circa l’assenza di chiarezza della censura, ritenendo, sul punto, “opaca” la motivazione della sentenza impugnata.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione , con controricorso, il comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. Entrambe le partihanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Il ricorso va rigettato .

7.1. Vanno preliminarmente fugati i dubbi relativi alla difformità –rispetto al diritto eurounitario e alla Costituzione – dell’art. 1, comma 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, questione oggetto, in particolare, dei primi due motivi di ricorso.

7.1.1. Al riguardo, è necessario muovere dalla constatazione che, nelle more della proposizione del presente ricorso, risulta soprav venuta – da parte della Corte costituzionale – la decisione (si tratta della sentenza 9 novembre 2021, n. 239) sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Camera Arbitrale per i [OSCURATO:PERSONA] con il lodo richiamato dalla ricorrente nel proprio atto di impugnazione.

Prima di illustrarne l’esito (e, con esso, l’influenza sulle questioni, in particolare oggetto – come rilevato – dei motivi primo e secondo di ricorso), è utile ricostruire, proprio sulla scorta di quanto ha già fatto la Corte delle leggi nella sua pronuncia, il complessivo quadro di riferimento nel quale si inserisce la controversia oggetto del presente giudizio.

7.1.2. La Corte costituzionale ha, infatti, osservato come la materia dell’affidamento dell’attività di distribuzione di gas naturale sia stata “oggetto di numerosi interventi normativi, che si sono succeduti nel tempo in modo non sempre ordinato e con vari ritardi nell’attuazione dei processi di riforma”.

Punto di partenza della sua ricostruzione è, ovviamente, l’art. 14, comma 7, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, il quale “definisce l’attività di distribuzione di gas naturale quale attività di servizio pubblico, stabilendo che il servizio venga affidato esclusivamente mediante gara dagli enti locali, anche in forma aggregata, per periodi non superiori a dodici anni (comma 1)”, prevedendo, altresì, che tali gare siano “avviate entro un anno prima della scadenza dell’affidamento” e che, nelle more, il gestore uscente resti “obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione”, attribuendo alla Regione, ove l’ente locale non provveda entro il termine indicato, il potere sostitutivo di avviare la relativa procedura “anche attraverso la nomina di un commissario ad acta (comma 7)”.

Scopo dichiarato della normativa era quello “di superare il sistema all’epoca vigente, spesso basato sull’affidamento diretto”.Successivamente interveniva l’art. 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, prevedendo che le suddette gare fossero “bandite per ambiti territoriali minimi (Atem), con l’identificazione di bacini ottimali di utenza, individuati dai Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata” Stato-Regioni, sistema che – inizialmente concorrente con quello previgente – “è poi divenuto il regime obbligatorio per l’affidamento del servizio”, in virtù dell’art. 24, comma 4, del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93.

Tuttavia, come rammenta nuovamente la Corte delle leggi, la riforma “non ha avuto immediata attuazione, in particolare perché non sono stati tempestivamente individuati gli Atem, con conseguente stallo delle procedure di gara”, stallo protrattosi anche dopo che l’art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2011 ha individuato 177 Atem.

Sempre nel corso dell’anno 2011, il Ministro dello sviluppo economico, con D.M. 12 novembre 2011, n. 226, ha provveduto a fissare – con l’art. 3 – i termini per l’individuazione della stazione appaltante da parte degli enti locali concedenti, nonché per la pubblicazione del bando di gara, in mancanza del quale può attivarsi il già ricordato potere sostitutivo regionale.

Successivamente, ancora una volta con D.M. del Ministro dello sviluppo economico del 5 febbraio 2013, è stato adottato lo schema di contratto-tipo per l’affidamento del servizio, in attuazione del citato d.m. n. 226 del 2011.

“Nondimeno”, ha evidenziato sempre la Corte costituzionale, “i termini per avviare le gare sono stati oggetto di numerose proroghe”, e ciò “a partire dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”, convertito con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, “che all’art. 4, commi 2 e 4, ha chiarito la natura perentoria dei termini di cui al d.m. n. 226 del 2011”, prevedendo “una nuova disciplina del potere sostitutivo ex art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000” (poi, peraltro, parzialmente rivista).

In particolare, venne allora stabilito che, “decorsi quattro mesi dalla scadenza dei suddetti termini, in caso d’inerzia anche della Regione”, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la stessa Regione, intervenisse “per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta ”, introducendosi inoltre – all’art. 4, comma 5 – “un regime sanzionatorio per gli enti locali, nei casi di mancato rispetto da parte degli stessi dei termini per la scelta della stazione appaltante”.

In seguito, l’art. 3, comma 2 - ter , lettera a), del decreto - legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2016, n. 21, “ha ulteriormente prorogato i termini per l’avvio delle gare, ha eliminato il citato regime sanzionatorio e ha modificato nuovamente la disciplina del potere sostitutivo”.

In particolare, si è stabilito che scaduti i termini previsti dal d.m. n. 226 del 2011 (come prorogati), la Regione competente sull’Ambito assegni “ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta”, prevedendosi anche che, “decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario”, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, intervenga “per dare avvio alla gara”, nominando esso stesso “un commissario ad acta”.

Poiché, però, successivi provvedimenti legislativi – come evidenzia la Corte delle leggi – hanno disposto ulteriori proroghe, non vi è dubbio “che tale progressivo differimento delle gare ha portato, di fatto, a una dilatazione della fase di gestione ope legis del servizio, facendo emergere i problemi connessi alla regolamentazione di tale fase, da cui il contenzioso legato all’obbligo di corresponsione del canone originario”.

È, dunque, in questo contesto che l’allora Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA], il Gas e il [OSCURATO:PERSONA] – prima ancora dell’intervento operato dal legislatore con la norma di interpretazione autentica sospettata, dall’odierna ricorrente, di contrarietà con il diritto eurounitario, oltre che di illegittimità costituzionale – ha precisato “c ome il silenzio dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000 in punto di canone per l’affidamento non sia di per sé sufficiente a escludere l’obbligo di pagamento dello stesso”.

Si richiamava sul punto –è quanto rammenta sempre la Corte delle leggi –“la facoltà per i Comuni di aumentare il canone sino al 10 per cento nelle more delle nuove gare, di cui all’art. 46-bis, comma 4, del d.l. n. 159 del 2007”, giacché “la possibilità d’intervenire sul canone concessorio” confermerebbe “la necessità di corrispondere lo stesso anche nel periodo di prosecuzione del rapporto ex lege, non escluso dall’ambito di applicazione del citato comma 4”.

Su tali basi, dunque, la Corte costituzionale ha, innanzitutto, rilevato come la “disposizione interpretativa di cui all’art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016, in tal senso, si è allineata a siffatto parere”, non senza, però, sottacere come dalla descritta ricostruzione normativa emerga “senz’altro un’anomalia nell’effettuazione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, con un percorso di riforma ancora non attuato a più di quindici anni dalla sua entrata in vigore e a dieci dall’adozione dei provvedimenti attuativi”.7.1.3.

Orbene, operata tale premessa, la Corte costituzionale ha proceduto allo scrutinio di costituzionalità del predetto art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016, peraltro limitandolo – in base alla propria consolidata giurisprudenza, che esclude la possibilità di ampliare il “thema decidendum” includendovi le censure sollevate dalle parti del giudizio “a quo”, pur legittimate a spiegare intervento nel giudizio incidentale di costituzionalità – alle sole questioni oggetto dell’ordinanza di rimessione, che ipotizzava unicamente violazione dei limiti costituzionali alla retroattività della legge, oltre che del principio di buon andamento dell’amministrazione.

Sono, dunque, rimaste estranee al perimetro della decisione della Corte le censure (sollevateanche nel presente giudizio) di contrasto della disposizione impugnata con le norme poste a tutela della libertà d’impresa dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea oltre che dagli artt. 41 e 42 Cost., nonché di lesione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, garantiti, sia dal diritto europeo – in particolare in virtù dell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea –sia dagli artt. 3 e 41 Cost.

Ciò nondimeno, quanto affermato dalla Corte delle leggi assume valenza estensiva, consentendo di fugare i dubbi relativi a tutti i profili di illegittimità costituzionale (e di contrarietà all’ordinamento dell’Unione europea) dell’art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016, oggetto dei primi due motivi del presentericorso.

Infatti, la Corte delle leggi non esclude che “la proroga ex lege”, risultante dal combinato disposto di tale norma e dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. 264 del 2000, “ricorrendo determinate circostanze, potrebbe effettivamente determinare un irragionevole squilibrio delle prestazioni contrattuali”, ciò nondimeno, essa ha ritenuto che “per ovviare a tali possibili conseguenze negative l’ordinamento prevede appositi strumenti, generali e specifici”.

Per un verso, infatti, si fa menzione dei “poteri sostitutivi, già previsti dall’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000 e successivamente riformulati dall’art. 46-bisdel d.l. n. 159 del 2007”, nonché dei “rimedi ex artt. 30 e 31 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”, questi ultimi da utilizzare “avverso il silenzio e l’inerzia della pubblica amministrazione” e suscettibili di “portare anche a una condanna della stessa e al risarcimento del danno patito dal concessionario”, non escludendo che sia proprio “in tale sede che debba trovare tutela la pretesa del concessionario”.

Per altro verso, poi, si rileva che “le concessioni per la distribuzione del gas rientrano tra le concessioni di servizi, definite dall’art. 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) come contratti pubblici aventi ad oggetto la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori, disciplinate nello specifico ai successivi articoli da 164 a 178”.

In tale ottica, in particolare, si segnala che “l’art. 165, comma 1, cod. contratti pubblici precisa che, pur trasferendosi in capo al concessionario il rischio operativo, debba pur sempre essere salvaguardato l’equilibrio economico-finanziario nel rapporto regolato dalla concessione (ossia la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria)”, a tal fine prevedendo, al comma 6, del che “«[i]l verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio»”, soggiungendo che la “«revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto»” e che “«[i]n caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto»”.

Ne consegue, pertanto, che “la proroga del rapporto limitatamente all’ordinaria amministrazione, ivi compresa l’obbligazione del canone concessorio previsto dal contratto, non esclude affatto la possibilità per le parti di ottenere una revisione degli obblighi contrattuali, compatibilmente con il vincolo per le stesse parti di non poter recedere dal rapporto sino al nuovo affidamento, che resta fermo in forza della previsione di legge speciale di cui all’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000”, e ciò avuto “riguardo alla possibilità di qualificare i ritardi nell’avvio delle gare quali «fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario» di cui all’art. 165, comma 6, cod. contratti pubblici”.

Orbene, valorizzando questi rilievi, si deve giungere alla conclusione che l’ordinamento non solo contempla già un rimedio per consentire, alle parti del contratto di affidamento del servizio di distruzione del gas, di rinegoziarne le condizioni, assicurando persino la possibilità di recedere dal contratto, ove tale rinegoziazione non vada a buon fine, ma riconosce pure al concessionario del servizio, che non intenda perseguire tale via, strumenti tanto per reagire all’inerzia dell’amministrazione nel provvedere all’indizione delle gare (o all’esercizio dei poteri sostitutivi), quanto per “neutralizzare” – sotto forma di risarcimento del danno derivante tale inerzia – l’eventuale minore redditività, o addirittura la perdita, conseguente alla “sclerotizzazione” di quel rapporto contrattuale.Resta, dunque, escluso che la scelta del legislatore del 2016, nel confermare la necessità del pagamento del canone di concessione anche nel corso della proroga del rapporto, presenti quella “ portata confiscatoria delle disponibilità economiche di ogni bene/valore che rientra nella proprietà di un soggetto”, da apprezzare, oltre che a norma del diritto eurounitario, anche ai sensi degli artt. 41 e 42 Cost. Né, poi,è irrilevante – specie nella prospettiva di escludere che la normativa in esame finisca, in spregio al diritto dell’Unione europea, con l’incoraggiare un assetto anticoncorrenziale del mercato della distribuzione del gas – la previsione sia di poteri sostitutivi, rispetto a quelli demandati ai Comuni, sia di misure per contrastare l’inerzia dei soggetti pubblici e, soprattutto, per farne valere la responsabilità risarcitoria.

È, infatti, proprio su questo ultimo piano che deve superarsi il rilievo della ricorrente secondo cui la perdurante percezione del canone, corrisposto dal concessionario “uscente” al Comune, finirebbe con il disincentivare l’interesse dello stesso a procedere ad una nuova aggiudicazione.

La possibilità, per contro, di essere chiamato in futuro a rispondere sul piano risarcitorio della propria inerzia vale, quantomeno, a “controbilanciare” la tentazione di prorogare “sine die” e a propria discrezione – come lamenta , invece, la ricorrente –il rapporto già esistente.

Su tali basi, dunque, i primi due motivi di ricorso debbono ritenersi non fondati.

7.2. Il terzo motivo di ricorsoè, invece, inammissibile.

7.2.1. Esso, infatti, non coglie l’effettiva “ratio decidendi” della sentenza impugnata, donde la sua inammissibilità (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744- 01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01).

Difatti, la Corte ambrosiana ha affermato – al di là del rilievo circa la genericità della deduzione circa la “insostenibilità economica” dell’obbligo di pagamento del canone (rilievo, questo, su cui si appunta il presente motivo di ricorso, contestando, appunto, tale valutazione di genericità) – l’esistenza una “contraddittorietà interna” al gravame, giacché nello stesso “non viene chiarito in che modo il primo giudice avrebbe fatto cattiva applicazione” dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000 e dell’art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016, lamentando, invece, “ancora una volta […] una asserita ingiustizia che però deriverebbe dalle norme stesse”.

Orbene, l’odierna ricorrente non solo non si fa carico di contrastare specificamente tale affermazione, ma limitandosi, nella sostanza, a chiedere la disapplicazione della seconda di tali norme, per contrasto con il diritto eurounitario, o a sollecitare la rimessione della stessa alla Corte delle leggi perché ne dichiari l’incostituzionalità, conferma una volta di più di ritenere che essa in quanto tale, e non l’interpretazione datane dai due giudici di merito, osti all’accoglimento della sua pretesa di non corrispondere più il canone o di poter versarne altro in misura inferiore.

8. Stante la novità della questione, sussistono giusti motivi – ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. – per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

9. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste,a carico della ricorrente, l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass.22 Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19877-2020proposto da: 2I [OSCURATO:PERSONA], in persona del p rocuratore s peciale, dott. [OSCURATO:PERSONA] ALLEVI, elettivamente domiciliata in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 44,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente dall’[OSCURATO:PERSONA] CATURANI ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell ’A vvocato Domenico GRECO, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ROVEDA; -controricorrente - Oggetto SOMMINISTRAZIONE Servizio di distribuzione del gas naturale -Canone concessorio - Prosecuzione “ex lege” del rapporto - Contrarietà al diritto dell’Unione europea e/o illegittimità costituzionale - Esclusione R.G.N.19877/2020 Cron. Rep. Ud.22/03/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 4484 /20 19 del la Corte d’a ppello di Milano, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. La società 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 4484/19, del 12 novembre 2019, della Corte di Appello di Milano, che – nel respingerneil gravame avverso la sentenza n. 1693/17, del 14 novembre 2017, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – ha così provveduto. Essa ha, innanzitutto, confermato il rigetto delle domande proposte dalla predetta società, volte, in via di principalità, a far dichiarare l’inesistenza del diritto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a percepire – nel periodo di prosecuzione “ ex lege ” dell’erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale – il canone di concessione per l’affidamento del servizio (con conseguente condanna dell’allora convenuto alla restituzione della somma, maggiorata da interessi, da esso percepito dopo la scadenza del contratto di affidamento), ovvero, in via di subordine, al riconoscimento dell’inferiore entità del credito spettante al predetto ente locale, limitandolo al canone di cui all’art. 46-bis, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, oppure, ove ritenuto di maggiore giustizia, a quello di cui al combinato disposto dell’art. 8, comma 3, del D.M. del Ministro per lo sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226 e degli artt. 5 e 7 del D.M. del Ministro per lo sviluppo economico del 5 febbraio 2013.La sentenza impugnata, inoltre, confermava l’accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], volta a conseguire il pagamento del canone – maturato dal momento della scadenza del contratto fino al saldo – nella misura fissata dall’art. 16 del medesimo contratto, e dunque per l’importo di € 1.282.653,16, oltre IVA e interessi legali. 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essere subentrata alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la quale si era resa concessionaria – in forza di contratto stipulato con il Comune di [OSCURATO:PERSONA] il 1° luglio 2003 – del servizio di distribuzione del gas naturale, all’esito dell’espletamento di una gara unica svolta, nel 2002, da alcuni Comuni della [OSCURATO:PERSONA] di Milano. L’art. 16 del contratto – si legge sempre nel presente ricorso –prevedeva l’impegno della concessionaria ad erogare al Comune “quale corrispettivo per l’affidamento del servizio un canone annuo per tutta la durata del contratto”, da calcolarsi “moltiplicando l’importo di 3,35 (tre/35) centesimi di Euro per i metri cubi distribuiti annualmente a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso e consumo nel territorio comunale (compreso quanto distribuito per le utenze in deroga ed i consumi pubblici)”, canone da corrispondere entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base dei metri cubi di gas distribuiti nell’anno immediatamente precedente. Tale rapporto concessorio, che secondo la disciplina recata dal d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, in particolare all’art. 14, non avrebbe potuto avere durata superiore a dodici anni (essendosi previsto, infatti, che, “non oltre un anno prima della scadenza dell’affidamento”, gli enti locali provvedessero ad avviare “la procedura di gara”, e ciò “in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio”), conosceva, tuttavia, la proroga prevista – con disposizione indicata dalla ricorrente come “di carattere eccezionale e temporaneo” –dal comma 7 del già articolo 14, a mente del quale “il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”. Ciò premesso, l’odierna ricorrente assumeva essere “indubbia l’intervenuta scadenza del contratto di concessione alla data del 30 giugno 2015” e, con essa, “l’impossibilità di ritenere ancora in essere le vecchie pattuizioni per l’espresso divieto contrattuale di cui all’art. 4 della concessione medesima (secondo cui «È esclusa la possibilità di tacito rinnovo»)”. Del resto, di ciò –si legge sempre nel ricorso – si sarebbe mostrato consapevole lo stesso Comune di [OSCURATO:PERSONA], con nota del 25 maggio 2015, chiedeva la disponibilità, alla società 2i [OSCURATO:PERSONA], “ad una proroga per complessivi anni 1 (uno) a partire dalla data di scadenza della stessa ossia il 01.07.2015 e comunque fino all’individuazione del nuovo gestore del servizio”. Successivamente, il medesimo ente locale, “mutando sensibilmente la propria posizione”, riteneva che – a seguito dell’entrata in vigore, il 29 giugno 2011, dell’art. 24 del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 (intervenuto sul testo dell’art. 14 del d.lgs. 164 del 2000) – “tutte le concessioni in scadenza tra detta data e le nuove aggiudicazioni del servizio risultavano essere prorogate di diritto”, donde la necessità di riconoscere al Comune “per tutta la durata del residuo del contratto e sino alla formalizzazione del nuovo affidamento il canone annuo di concessione di cui all’art. 16 del contratto”. In riscontro a tali rilievi, la società odierna ricorrente replicava che, a far data dal 1° luglio 2015, essa era obbligata a proseguire la gestione del servizio unicamente ai sensi dell’art. 14, comma 7, del d.lgs.n. 164 del 2000, che esclude espressamente la possibilità di definire accordi di proroga, sicché non potevano ritenersi più “operanti le condizioni contrattuali pattuite per il solo periodo di vigenza del contratto di affidamento del servizio e non poteva, ancora di più, ritenersi dovuto il corrispettivo previsto dall’art. 16” del contratto. Ciò, oltretutto, sarebbe stato confermato dal citato D.M. 5 febbraio 2013, il cui art. 5 [recte: si tratta dell’art. 5 dello “schema di contratto tipo” allegato a tale decreto; n.d.r.] avrebbe escluso – nel periodo intercorrente tra la scadenza dei nuovi contratti aggiudicati mediante gara d’ambito e il subentro del nuovo gestore – il pagamento del canone di concessione preteso dal Comune, dal momento che esso richiama il solo art. 27 del d.lgs. 164 del 2000 (relativo al “corrispettivo per la gestione degli impianti di proprietà degli enti concedenti”), e non pure l’art. 28, concernente, invece, il corrispettivo per l’affidamento del servizio. Ciò nondimeno, la società odierna ricorrente –in un’ottica indicata come conciliativa –si rendeva disponibile a riconoscere al Comune, a decorrere dalla data di scadenza del contratto, “un canone di concessione annuo” che tenesse conto “del rendimento tariffario della parte di impianto già di proprietà (comunale) nella misura massima prevista dal DM n. 226 del 2011, di € 182.675,00”. Insistendo, tuttavia, il Comune – con nota 23 novembre 2015 – nelle proprie richieste, la società 2i [OSCURATO:PERSONA] adiva l’autorità giudiziaria, formulando le domande sopra meglio illustrate, in relazione alle quali l’ente municipale non solo resisteva, ma proponeva domanda riconvenzionale di pagamento del canone contrattualmente stabilito dalla data del 1° luglio 2015.All’esito del giudizio – nelle more del cui svolgimento il legislatore dettava una norma di interpretazione autentica (ovvero l’art. 1, comma 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), a mente della quale “l’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto”, prevedendo, altresì, che le “risorse derivanti dall’applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali” –l’adito Tribunale rigettava la duplice, alternativa, domanda della società 2i [OSCURATO:PERSONA], accogliendo la riconvenzionale del Comune. Esperito gravame dall’attrice soccombente, sollevando anche eccezione di violazione del diritto comunitario, nonché eccezione di illegittimità costituzionale del menzionato “ius superveniens”, il giudice di appello lo rigettava. 3.Avverso la sentenza del la Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione la società 2i [OSCURATO:PERSONA], sulla base –come detto –di tre motivi. 3.1.Il primo motivo si sostanzia nella riproposizione, nella presente sede di legittimità. dell’eccezione pregiudiziale europea ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Denuncia, infatti, la ricorrente la violazione dell’art. 3, comma 1, della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, secondo cui gli Stati membri dell’Unione “assicurano che le imprese di gas naturale siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas naturale concorrenziale, e non fanno discriminazioni tra esse per quanto riguarda i loro diritti od obblighi”. Ad avviso della ricorrente, infatti, l’imposizione – prevista dall’art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016 – di un “obbligo aggiuntivo”, ovvero il perdurante pagamento del canone, “diverso ed ulteriore rispetto alla misura di cautela in precedenza disposta” dal comma 7 dell’art. 14 del d.lgs. n. 164 del 2000 (e cioè la mera prosecuzione del servizio fino all’ingresso del nuovo gestore) determinerebbe un “regime di maggior svantaggio” per i soggetti già concessionari, atteso che tale prestazione patrimoniale “verrebbe imposta senza una proroga ope legisdello stesso rapporto contrattuale di cui quel corrispettivo era elemento integrante ed essenziale e mantenendo altresì ferma la limitazione dello svolgimento della sola attività ordinaria di distribuzione del gas naturale”. D’altra parte, la norma suddetta finisce con l’assicurare a tutti gli enti locali – che pure si trovano in estremo ritardo nell’avvio delle gare d’ambito per l’individuazione dei nuovi concessionari – un ingente vantaggio patrimonia le, garantendogli un’entrata di molto superiore a quella ottenibile all’esito della gara, per un tempo del tutto indeterminato e, oltretutto, a discrezione degli enti stessi, disincentivandone l’interesse a procedere ad una nuova aggiudicazione e, quindi, dello stesso meccanismo concorrenziale. Siffatta situazione di criticità, non a caso, sarebbe stata segnalata dall’Autorità di regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente nella propria relazione annuale del 2019, oltre che dall’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato in un parere reso il 19 novembre 2019. Inoltre, soggiacendo gli attuali concessionari ad una sopravvenuta e non prevista maggiore onerosità del rapporto, risulterebbero violati pure i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, anch’essi rilevanti per il diritto eurounitario, così da giustificare la disapplicazione delle norme di diritto interno con esso contrastanti. Infine, viene lamentata violazione degli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla stregua dei quali –assume la ricorrente – debbono ritenersi “contrarie al diritto eurounitario tutte le disposizioni legislative che abbiano portata confiscatoria delle disponibilità economiche di ogni bene/valore che rientra nella proprietà di un soggetto”. Tale sarebbe, appunto, il caso del summenzionato “ ius superveniens”, che – in spregio anche dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – prevede la perdurante osservanza dell’onere economico assunto dal concessionario malgrado lo svolgimento di “di un’attività di molto ridotta rispetto a tutti gli interventi che venivano invece previsti sotto la vigenza del contratto”, donde “un’alterazione del sinallagma contrattuale e dell’equilibrio economico finanziario posto alla base dell’originario impegno negoziale”. 3.2. Il secondo motivo reitera l’eccezione pregiudiziale di incostituzionalità dell’art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 97 e 117, comma 1, della Costituzione. Nel segnalare che analoga questione risulta essere stata sollevata dalla Camera Arbitrale per i [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione dei principi in tema di irretroattività della legge. Si rileva, segnatamente, che la giurisprudenza costituzionale subordina la legittimità di norme retroattive che modificano, in modo sfavorevole, la disciplina di rapporti di durata alla condizione che esse “non trasmodino in un regolamento irrazionale”; tale sarebbe, invece, proprio il caso in esame perché la prestazione economica imposta –in assenza di un’effettiva situazione di contrasto giurisprudenziale – non può trovare un valido fondamento giustificativo nelle esigenze finanziarie dei Comuni, come espressamente previsto dalla norma in esame. In secondo luogo, viene denunciata – in uno con la violazione dell’art. 97 Cost. –violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza per violazione del principio di proporzionalità, di certezza del diritto e del legittimo affidamento del privato, oltre che sotto il profilo della disparità di trattamento. Si sostiene, in particolare, che la sola scelta legislativa conforme ai principi di proporzionalità, tutela del legittimo affidamento e certezza del diritto, sarebbe stata quella di prevedere una “necessaria rideterminazione” della misura del canone, “in rapporto con lo svolgimento del solo servizio di ordinaria amministrazione”, e dunque “lasciando la determinazione del quantum (come in passato sempre avvenuto) ad un successivo espresso accordo tra le parti o, ipotesi ancor più ragionevole e in linea anche con le regole del nuovo regime della gara d’ambito (di cui al DM 05.02.13), prevedendo dei parametri specifici cui ancorare la quantificazione e/o delle soglie massime pretendibili”. Tra l’altro, proprio la diversificazione della condizione dei soggetti – attualmente – già concessionari, rispetto a coloro che diventeranno tali in futuro, ovvero alla scadenza delle nuove concessioni (giacché, come detto, il nuovo schema di “contratto tipo” previsto dal D.M. 5 febbraio 2013, richiama, all’art. 5, il solo art. 27 del d.lgs. n. 164 del 2000, che fa riferimento al solo “corrispettivo per la gestione degli impianti di proprietà degli enti concedenti”, non anche a quello “per l’affidamento del servizio”), integrerebbe quella disparità di trattamento, da apprezzare come ulteriore violazione dell’art. 3 Cost., oltre che dall’art. 97 Cost. In terzo luogo, e per concludere sul punto, la ricorrente denuncia “violazione degli artt. 41 e 42 Cost., nonché dell’art.117, comma 1, Cost., per violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché per violazione degli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Si ribadisce, secondo quanto già evidenziato nell’assumere la contrarietà al diritto eurounitario dell’art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016, come tale norma comporti un’innegabile limitazione alla libertà di iniziativa economica privata e alla proprietà privata, garantite, oltre che dagli artt.41 e 42 Cost., dalle fonti sovranazionali suddette. 3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000, oltre che degli artt. 342 e 116 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il già più volte citato “ius superveniens”avrebbe natura meramente interpretativa dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000, la cui portata, peraltro, era stata ricostruita da diverse autorità giurisdizionali come disciplinante una prosecuzione “ex lege” del rapporto contrattuale, donde l’irragionevolezza della pretesa dell’odierna ricorrente di godere “del privilegio di omettere la prestazione di quello che è il sostanziale corrispettivo, o comunque l’onere che, per la prestazione del medesimo servizio era sempre stato pagato”. Assume la ricorrente l’erroneità di tale affermazione, perché l’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000, prevedeva solo una prosecuzione nella gestione del “servizio”, e non già del rapporto contrattuale, come confermato dalle prime pronunce giurisprudenziali intervenute sul punto. Circostanza, questa, che smentisce – tra l’altro – l’ulteriore affermazione, sempre contenuta nella sentenza impugnata, circa un supposto “contrasto nella giurisprudenza di merito” che lo “ius superveniens” avrebbe inteso superare , peraltro proponendo un’ermeneusi dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000 non rientrante in alcuna delle possibili interpretazioni attribuibili al dato normativo. Errata, inoltre, sarebbe l’affermazione secondo cui la limitazione del servizio all’ordinaria amministrazione, nel periodo interinale, avrebbe addirittura avvantaggiato il gestore, avendo costui “meno, piuttosto che più, oneri economico-giuridici a suo carico”. Rileva, al riguardo, la ricorrente che la concessione di servizi, diversamente dall’appalto, si caratterizza per l’affidamento di un servizio senza versamento di un corrispettivo da parte del committente, ma mediante percezione degli utili direttamente dall’utenza finale. In questo quadro, dunque, la tariffa di distribuzione si pone come misura essenziale a garantire al concessionario la redditività del servizio svolto, visto che ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 164 del 2000 le tariffe spettanti al concessionario devono garantire al distributore non solo il recupero dei costi dicapitale sostenuti ma anche una congrua remunerazione del capitale investito, sicché solo una gestione a regime può essere congruamente remunerativa. Contesta, infine, la ricorrente l’affermazione della Corte milanese circa l’assenza di chiarezza e la genericità – ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. – della “deduzione della insostenibilità economica per il gestore”, derivante da “perdurare dell’obbligo, ex lege, del pagamento del canone concessorio”. Assume, per contro, la ricorrente di aver illustrato,per la ragioni già sopra richiamate, il profilo relativo al sopravvenuto squilibrio del sinallagma contrattuale, contestando, inoltre, il rilievo della Corte territoriale circa l’assenza di chiarezza della censura, ritenendo, sul punto, “opaca” la motivazione della sentenza impugnata. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione , con controricorso, il comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Entrambe le partihanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Il ricorso va rigettato . 7.1. Vanno preliminarmente fugati i dubbi relativi alla difformità –rispetto al diritto eurounitario e alla Costituzione – dell’art. 1, comma 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, questione oggetto, in particolare, dei primi due motivi di ricorso. 7.1.1. Al riguardo, è necessario muovere dalla constatazione che, nelle more della proposizione del presente ricorso, risulta soprav venuta – da parte della Corte costituzionale – la decisione (si tratta della sentenza 9 novembre 2021, n. 239) sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Camera Arbitrale per i [OSCURATO:PERSONA] con il lodo richiamato dalla ricorrente nel proprio atto di impugnazione. Prima di illustrarne l’esito (e, con esso, l’influenza sulle questioni, in particolare oggetto – come rilevato – dei motivi primo e secondo di ricorso), è utile ricostruire, proprio sulla scorta di quanto ha già fatto la Corte delle leggi nella sua pronuncia, il complessivo quadro di riferimento nel quale si inserisce la controversia oggetto del presente giudizio. 7.1.2. La Corte costituzionale ha, infatti, osservato come la materia dell’affidamento dell’attività di distribuzione di gas naturale sia stata “oggetto di numerosi interventi normativi, che si sono succeduti nel tempo in modo non sempre ordinato e con vari ritardi nell’attuazione dei processi di riforma”. Punto di partenza della sua ricostruzione è, ovviamente, l’art. 14, comma 7, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, il quale “definisce l’attività di distribuzione di gas naturale quale attività di servizio pubblico, stabilendo che il servizio venga affidato esclusivamente mediante gara dagli enti locali, anche in forma aggregata, per periodi non superiori a dodici anni (comma 1)”, prevedendo, altresì, che tali gare siano “avviate entro un anno prima della scadenza dell’affidamento” e che, nelle more, il gestore uscente resti “obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione”, attribuendo alla Regione, ove l’ente locale non provveda entro il termine indicato, il potere sostitutivo di avviare la relativa procedura “anche attraverso la nomina di un commissario ad acta (comma 7)”. Scopo dichiarato della normativa era quello “di superare il sistema all’epoca vigente, spesso basato sull’affidamento diretto”.Successivamente interveniva l’art. 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, prevedendo che le suddette gare fossero “bandite per ambiti territoriali minimi (Atem), con l’identificazione di bacini ottimali di utenza, individuati dai Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata” Stato-Regioni, sistema che – inizialmente concorrente con quello previgente – “è poi divenuto il regime obbligatorio per l’affidamento del servizio”, in virtù dell’art. 24, comma 4, del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93. Tuttavia, come rammenta nuovamente la Corte delle leggi, la riforma “non ha avuto immediata attuazione, in particolare perché non sono stati tempestivamente individuati gli Atem, con conseguente stallo delle procedure di gara”, stallo protrattosi anche dopo che l’art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2011 ha individuato 177 Atem. Sempre nel corso dell’anno 2011, il Ministro dello sviluppo economico, con D.M. 12 novembre 2011, n. 226, ha provveduto a fissare – con l’art. 3 – i termini per l’individuazione della stazione appaltante da parte degli enti locali concedenti, nonché per la pubblicazione del bando di gara, in mancanza del quale può attivarsi il già ricordato potere sostitutivo regionale. Successivamente, ancora una volta con D.M. del Ministro dello sviluppo economico del 5 febbraio 2013, è stato adottato lo schema di contratto-tipo per l’affidamento del servizio, in attuazione del citato d.m. n. 226 del 2011. “Nondimeno”, ha evidenziato sempre la Corte costituzionale, “i termini per avviare le gare sono stati oggetto di numerose proroghe”, e ciò “a partire dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”, convertito con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, “che all’art. 4, commi 2 e 4, ha chiarito la natura perentoria dei termini di cui al d.m. n. 226 del 2011”, prevedendo “una nuova disciplina del potere sostitutivo ex art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000” (poi, peraltro, parzialmente rivista). In particolare, venne allora stabilito che, “decorsi quattro mesi dalla scadenza dei suddetti termini, in caso d’inerzia anche della Regione”, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la stessa Regione, intervenisse “per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta ”, introducendosi inoltre – all’art. 4, comma 5 – “un regime sanzionatorio per gli enti locali, nei casi di mancato rispetto da parte degli stessi dei termini per la scelta della stazione appaltante”. In seguito, l’art. 3, comma 2 - ter , lettera a), del decreto - legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2016, n. 21, “ha ulteriormente prorogato i termini per l’avvio delle gare, ha eliminato il citato regime sanzionatorio e ha modificato nuovamente la disciplina del potere sostitutivo”. In particolare, si è stabilito che scaduti i termini previsti dal d.m. n. 226 del 2011 (come prorogati), la Regione competente sull’Ambito assegni “ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta”, prevedendosi anche che, “decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario”, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, intervenga “per dare avvio alla gara”, nominando esso stesso “un commissario ad acta”. Poiché, però, successivi provvedimenti legislativi – come evidenzia la Corte delle leggi – hanno disposto ulteriori proroghe, non vi è dubbio “che tale progressivo differimento delle gare ha portato, di fatto, a una dilatazione della fase di gestione ope legis del servizio, facendo emergere i problemi connessi alla regolamentazione di tale fase, da cui il contenzioso legato all’obbligo di corresponsione del canone originario”. È, dunque, in questo contesto che l’allora Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA], il Gas e il [OSCURATO:PERSONA] – prima ancora dell’intervento operato dal legislatore con la norma di interpretazione autentica sospettata, dall’odierna ricorrente, di contrarietà con il diritto eurounitario, oltre che di illegittimità costituzionale – ha precisato “c ome il silenzio dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000 in punto di canone per l’affidamento non sia di per sé sufficiente a escludere l’obbligo di pagamento dello stesso”. Si richiamava sul punto –è quanto rammenta sempre la Corte delle leggi –“la facoltà per i Comuni di aumentare il canone sino al 10 per cento nelle more delle nuove gare, di cui all’art. 46-bis, comma 4, del d.l. n. 159 del 2007”, giacché “la possibilità d’intervenire sul canone concessorio” confermerebbe “la necessità di corrispondere lo stesso anche nel periodo di prosecuzione del rapporto ex lege, non escluso dall’ambito di applicazione del citato comma 4”. Su tali basi, dunque, la Corte costituzionale ha, innanzitutto, rilevato come la “disposizione interpretativa di cui all’art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016, in tal senso, si è allineata a siffatto parere”, non senza, però, sottacere come dalla descritta ricostruzione normativa emerga “senz’altro un’anomalia nell’effettuazione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, con un percorso di riforma ancora non attuato a più di quindici anni dalla sua entrata in vigore e a dieci dall’adozione dei provvedimenti attuativi”.7.1.3. Orbene, operata tale premessa, la Corte costituzionale ha proceduto allo scrutinio di costituzionalità del predetto art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016, peraltro limitandolo – in base alla propria consolidata giurisprudenza, che esclude la possibilità di ampliare il “thema decidendum” includendovi le censure sollevate dalle parti del giudizio “a quo”, pur legittimate a spiegare intervento nel giudizio incidentale di costituzionalità – alle sole questioni oggetto dell’ordinanza di rimessione, che ipotizzava unicamente violazione dei limiti costituzionali alla retroattività della legge, oltre che del principio di buon andamento dell’amministrazione. Sono, dunque, rimaste estranee al perimetro della decisione della Corte le censure (sollevateanche nel presente giudizio) di contrasto della disposizione impugnata con le norme poste a tutela della libertà d’impresa dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea oltre che dagli artt. 41 e 42 Cost., nonché di lesione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, garantiti, sia dal diritto europeo – in particolare in virtù dell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea –sia dagli artt. 3 e 41 Cost. Ciò nondimeno, quanto affermato dalla Corte delle leggi assume valenza estensiva, consentendo di fugare i dubbi relativi a tutti i profili di illegittimità costituzionale (e di contrarietà all’ordinamento dell’Unione europea) dell’art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016, oggetto dei primi due motivi del presentericorso. Infatti, la Corte delle leggi non esclude che “la proroga ex lege”, risultante dal combinato disposto di tale norma e dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. 264 del 2000, “ricorrendo determinate circostanze, potrebbe effettivamente determinare un irragionevole squilibrio delle prestazioni contrattuali”, ciò nondimeno, essa ha ritenuto che “per ovviare a tali possibili conseguenze negative l’ordinamento prevede appositi strumenti, generali e specifici”. Per un verso, infatti, si fa menzione dei “poteri sostitutivi, già previsti dall’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000 e successivamente riformulati dall’art. 46-bisdel d.l. n. 159 del 2007”, nonché dei “rimedi ex artt. 30 e 31 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”, questi ultimi da utilizzare “avverso il silenzio e l’inerzia della pubblica amministrazione” e suscettibili di “portare anche a una condanna della stessa e al risarcimento del danno patito dal concessionario”, non escludendo che sia proprio “in tale sede che debba trovare tutela la pretesa del concessionario”. Per altro verso, poi, si rileva che “le concessioni per la distribuzione del gas rientrano tra le concessioni di servizi, definite dall’art. 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) come contratti pubblici aventi ad oggetto la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori, disciplinate nello specifico ai successivi articoli da 164 a 178”. In tale ottica, in particolare, si segnala che “l’art. 165, comma 1, cod. contratti pubblici precisa che, pur trasferendosi in capo al concessionario il rischio operativo, debba pur sempre essere salvaguardato l’equilibrio economico-finanziario nel rapporto regolato dalla concessione (ossia la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria)”, a tal fine prevedendo, al comma 6, del che “«[i]l verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio»”, soggiungendo che la “«revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto»” e che “«[i]n caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto»”. Ne consegue, pertanto, che “la proroga del rapporto limitatamente all’ordinaria amministrazione, ivi compresa l’obbligazione del canone concessorio previsto dal contratto, non esclude affatto la possibilità per le parti di ottenere una revisione degli obblighi contrattuali, compatibilmente con il vincolo per le stesse parti di non poter recedere dal rapporto sino al nuovo affidamento, che resta fermo in forza della previsione di legge speciale di cui all’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000”, e ciò avuto “riguardo alla possibilità di qualificare i ritardi nell’avvio delle gare quali «fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario» di cui all’art. 165, comma 6, cod. contratti pubblici”. Orbene, valorizzando questi rilievi, si deve giungere alla conclusione che l’ordinamento non solo contempla già un rimedio per consentire, alle parti del contratto di affidamento del servizio di distruzione del gas, di rinegoziarne le condizioni, assicurando persino la possibilità di recedere dal contratto, ove tale rinegoziazione non vada a buon fine, ma riconosce pure al concessionario del servizio, che non intenda perseguire tale via, strumenti tanto per reagire all’inerzia dell’amministrazione nel provvedere all’indizione delle gare (o all’esercizio dei poteri sostitutivi), quanto per “neutralizzare” – sotto forma di risarcimento del danno derivante tale inerzia – l’eventuale minore redditività, o addirittura la perdita, conseguente alla “sclerotizzazione” di quel rapporto contrattuale.Resta, dunque, escluso che la scelta del legislatore del 2016, nel confermare la necessità del pagamento del canone di concessione anche nel corso della proroga del rapporto, presenti quella “ portata confiscatoria delle disponibilità economiche di ogni bene/valore che rientra nella proprietà di un soggetto”, da apprezzare, oltre che a norma del diritto eurounitario, anche ai sensi degli artt. 41 e 42 Cost. Né, poi,è irrilevante – specie nella prospettiva di escludere che la normativa in esame finisca, in spregio al diritto dell’Unione europea, con l’incoraggiare un assetto anticoncorrenziale del mercato della distribuzione del gas – la previsione sia di poteri sostitutivi, rispetto a quelli demandati ai Comuni, sia di misure per contrastare l’inerzia dei soggetti pubblici e, soprattutto, per farne valere la responsabilità risarcitoria. È, infatti, proprio su questo ultimo piano che deve superarsi il rilievo della ricorrente secondo cui la perdurante percezione del canone, corrisposto dal concessionario “uscente” al Comune, finirebbe con il disincentivare l’interesse dello stesso a procedere ad una nuova aggiudicazione. La possibilità, per contro, di essere chiamato in futuro a rispondere sul piano risarcitorio della propria inerzia vale, quantomeno, a “controbilanciare” la tentazione di prorogare “sine die” e a propria discrezione – come lamenta , invece, la ricorrente –il rapporto già esistente. Su tali basi, dunque, i primi due motivi di ricorso debbono ritenersi non fondati. 7.2. Il terzo motivo di ricorsoè, invece, inammissibile. 7.2.1. Esso, infatti, non coglie l’effettiva “ratio decidendi” della sentenza impugnata, donde la sua inammissibilità (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744- 01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01). Difatti, la Corte ambrosiana ha affermato – al di là del rilievo circa la genericità della deduzione circa la “insostenibilità economica” dell’obbligo di pagamento del canone (rilievo, questo, su cui si appunta il presente motivo di ricorso, contestando, appunto, tale valutazione di genericità) – l’esistenza una “contraddittorietà interna” al gravame, giacché nello stesso “non viene chiarito in che modo il primo giudice avrebbe fatto cattiva applicazione” dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000 e dell’art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016, lamentando, invece, “ancora una volta […] una asserita ingiustizia che però deriverebbe dalle norme stesse”. Orbene, l’odierna ricorrente non solo non si fa carico di contrastare specificamente tale affermazione, ma limitandosi, nella sostanza, a chiedere la disapplicazione della seconda di tali norme, per contrasto con il diritto eurounitario, o a sollecitare la rimessione della stessa alla Corte delle leggi perché ne dichiari l’incostituzionalità, conferma una volta di più di ritenere che essa in quanto tale, e non l’interpretazione datane dai due giudici di merito, osti all’accoglimento della sua pretesa di non corrispondere più il canone o di poter versarne altro in misura inferiore. 8. Stante la novità della questione, sussistono giusti motivi – ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. – per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. 9. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste,a carico della ricorrente, l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass.22 Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ri
Sentenza Cassazione n. 24240/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris