Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1997
ECLI:EU:T:1997:195
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994B0167 - IT
Avis juridique important
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61994B0167
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 12 dicembre 1997. - [OSCURATO:PERSONA] contro Consiglio dell'Unione europea et Commissione delle Comunità europee. - Liquidazione delle spese. - [OSCURATO:PERSONA]167/94 (92).
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-02379
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1 Procedura - Spese - Liquidazione - Spese ricuperabili - Spese indispensabili sostenute dalle parti - Spese di viaggio e di soggiorno e retribuzione degli agenti, difensori o avvocati delle istituzioni comunitarie - Presupposti del rimborso
[Statuto (CE) della Corte di giustizia, art. 17, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
2 Procedura - Spese - Liquidazione - Spese ricuperabili - Nozione - Elementi rilevanti
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 92, n. 1]
[OSCURATO:PERSONA]
3 Quando, in una controversia dinanzi al Tribunale, un'istituzione si avvale della facoltà attribuitale dall'art. 17, primo comma, dello Statuto (CE) della Corte, applicabile ai procedimenti dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 46 dello Statuto medesimo, di farsi assistere da un avvocato, la retribuzione di quest'ultimo rientra nella nozione di «spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa», ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale.
Ne consegue che, per quanto attiene al rimborso delle spese di viaggio sostenute dall'agente dell'istituzione ai fini della partecipazione alla fase orale del procedimento, il fatto che l'avvocato dell'istituzione fosse presente all'udienza non impediva minimamente che lo fosse anche l'agente, atteso che la presenza di quest'ultimo rispondeva parimenti all'esigenza di un'adeguata rappresentanza giuridica dell'istituzione stessa. Ne consegue che tali spese di viaggio rientrano nella nozione di «spese indispensabili per la causa».
4 Atteso che il diritto comunitario non contiene disposizioni di natura tariffaria, spetta al giudice comunitario, quando procede alla liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, valutare liberamente i termini della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o agli avvocati intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti, senza prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari forensi o eventuali accordi conclusi a tal proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti.