CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 09555/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara in ordine al reato di cui agli artt. 186, co. 2, lett. b) e co. 2-sexies, 186- bis, co. 1, lett. a) e co. 3, 186 co. 2-bis, digs, 285/1992 per aver guidato, con patente conseguita da meno di tre anni, in stato di ebbrezza alcolica, procurando un incidente stradale. L'esponente lamenta: a) violazione di legge in relazione all'erronea applicazione della legge penale relativa all'attendibilità dell'etilometro; b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; c) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. I motivi di ricorso sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Gli stessi, peraltro, sono manifestamente infondati in quanto deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. In relazione al primo motivo di ricorso con cui ha confutato il corretto funzionamento dell'etilomentro, la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione della più recente giurisprudenza; in particolare, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere 'iena difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione dei dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico delretitometro (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659 - 01). 2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la Corte territoriale pone una motivazione logica e congrua con la quale sottolinea che il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è giustificato dall'elevato tasso alcolemico riscontrato (1,33 e 1,26 g/l) e dalla condotta di guida deTimputato, consistita nel travolgimento di alcune rastrelliere per biciclette presenti sul marciapiede, nei pressi del quale avrebbero potuto essere presenti delle persone, dunque, con notevo'fe pericolo per la pubblica incolumità. 2.3. Infine, la Corte territoriaie ha dato atto che oltre ai medesimi elementi in base ai quali ha negato fa sussistenza della causa di non punibilità, non sono emersi elementi che deponessero per la concessione all'odierno ricorrente delle circostanze attenuanti generiche. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024