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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 43804/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di SULMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Sulmona dichiarava NourtinVe Kharsas colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, T.U. imm. (inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio nazionale, a seguito di reiterato provvedimento di espulsione) e lo condannava alla pena di 10.000 euro di multa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi.

Con il primo motivo deduce violazione del citato art. 14, comma 5-quater.

La norma incriminatrice assoggetta a punizione la sola condotta inottemperante non sorretta da un giustificato motivo, nella specie esistente e rappresentato dallo stato di totale indigenza dell'imputato.

Il giudice di pace avrebbe ignorato tale evidenza.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.

La condotta inottemperante sarebbe stata, in ogni caso, di particolare tenuità, e il Giudice di pace avrebbe dovuto considerare siffatta causa di esclusione della procedibilità.

3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale - con motivazione non manifestamente illogica, e pertanto incensurabile in questa sede - ha ritenuto l'assenza di ragioni, di tipo economico o di altro genere, che impedissero all'imputato di lasciare il territorio nazionale; ragioni che questi non aveva personalmente allegato e che l'istruttoria svolta non rivelava.

Il secondo motivo oblitera il principio per cui la causa di esclusione della procedibilità, per particolare tenuità del fatto, non può essere dichiarata d'ufficio dal Giudice di pace, in assenza di deduzione specifica della difesa, qui mancata, giacché la relativa pronuncia presuppone la mancata opposizione dell'imputato (oltre che della persona offesa, se individuabile) e, pertanto, una sua partecipazione incompatibile con la pronuncia officiosa; sicché la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa d'improcedibilità neppure è per la prima volta proponibile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458-01).5.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'iì-npugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di SULMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Sulmona dichiarava NourtinVe Kharsas colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, T.U. imm. (inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio nazionale, a seguito di reiterato provvedimento di espulsione) e lo condannava alla pena di 10.000 euro di multa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi. Con il primo motivo deduce violazione del citato art. 14, comma 5-quater. La norma incriminatrice assoggetta a punizione la sola condotta inottemperante non sorretta da un giustificato motivo, nella specie esistente e rappresentato dallo stato di totale indigenza dell'imputato. Il giudice di pace avrebbe ignorato tale evidenza. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. La condotta inottemperante sarebbe stata, in ogni caso, di particolare tenuità, e il Giudice di pace avrebbe dovuto considerare siffatta causa di esclusione della procedibilità. 3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale - con motivazione non manifestamente illogica, e pertanto incensurabile in questa sede - ha ritenuto l'assenza di ragioni, di tipo economico o di altro genere, che impedissero all'imputato di lasciare il territorio nazionale; ragioni che questi non aveva personalmente allegato e che l'istruttoria svolta non rivelava. Il secondo motivo oblitera il principio per cui la causa di esclusione della procedibilità, per particolare tenuità del fatto, non può essere dichiarata d'ufficio dal Giudice di pace, in assenza di deduzione specifica della difesa, qui mancata, giacché la relativa pronuncia presuppone la mancata opposizione dell'imputato (oltre che della persona offesa, se individuabile) e, pertanto, una sua partecipazione incompatibile con la pronuncia officiosa; sicché la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa d'improcedibilità neppure è per la prima volta proponibile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458-01).5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'iì-npugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43804/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris