Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:268
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 12 maggio 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio e Commissione
(causa C‑451/09 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Responsabilità extracontrattuale – Prova dell’origine comunitaria dei prodotti pescati da una nave appartenente ad una società di diritto greco – Mancata adozione delle disposizioni che consentono alle autorità doganali degli Stati membri di accettare documenti emessi
da uno Stato terzo, diversi dal documento T2M»
1.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Atto normativo implicante scelte di politica economica – Violazione sufficientemente
qualificata di una norma giuridica di rango superiore che conferisce diritti ai singoli – Requisito della violazione grave
e manifesta dei limiti dell’ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore dell’Unione (Art. 340, secondo comma,
TFUE) (v. punti 20-25)
2.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione,
salvo il caso di snaturamento (v. punto 30)
3.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento
del dispositivo – Motivo inconferente (v. punto 38)
4.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno – Obbligo per la persona lesa di dimostrare di avere agito con ragionevole
diligenza per limitare l’entità del danno (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 39-40)
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 16 settembre 2009, causa T‑162/07, [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio e Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento
del danno lamentato dalla ricorrente a seguito della mancata adozione da parte del Consiglio e della Commissione di disposizioni
che consentano alle autorità doganali di uno Stato membro, nella fattispecie alle autorità doganali greche, di accettare come
prova dell’origine comunitaria dei prodotti pescati da una nave greca appartenente alla ricorrente, documenti emessi da uno
Stato terzo, diversi dal documento T2M previsto dal regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (GU 1993, L 253,
pag. 1).
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.