Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:511
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 3 settembre 2009
1
(
1
)
Causa C‑304/08
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. V.
contro
[OSCURATO:PERSONA] mbH
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]
«Ricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale – Legittimo oggetto di interpretazione – Rilevanza della questione pregiudiziale – Offerte congiunte – Direttiva 2005/29/CE – Interpretazione conforme alla direttiva – Armonizzazione – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle imprese – Normativa nazionale in forza della quale è in via di principio vietata una pratica commerciale che subordina la partecipazione
dei consumatori ad un concorso o gioco a premi all’acquisto di una merce o di un servizio»
Indice
I – Introduzione
II – Contesto normativo
A – Normativa comunitaria
B – Normativa nazionale
III – Fatti, procedimento principale e questione pregiudiziale
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
V – Principali argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni
VI – Valutazione
A – Considerazioni introduttive
B – Ricevibilità del rinvio
1. Competenza della Corte
2. Rilevanza della questione pregiudiziale
C – Analisi della questione pregiudiziale
1. La nozione di «pratiche commerciali» di cui all’art. 2, lett. d), della direttiva 2005/29
2. Ambito di applicazione ratione personae della direttiva 2005/29
3. Analisi della struttura delle due normative
a) Le disposizioni della direttiva 2005/29
i) Ravvicinamento completo e massimo delle disposizioni nazionali quale obiettivo della direttiva
ii) Struttura della direttiva 2005/29
b) Le disposizioni dell’UWG
i) Esposizione della struttura del divieto di cui agli artt. 3 e 4, n. 6, UWG
c) Conformità della normativa controversa con la direttiva 2005/29
i) Necessità di un’interpretazione conforme alla direttiva
ii) Esame alla luce delle disposizioni della direttiva
– Art. 5, nn. 4 e 5, della direttiva 2005/29
– Art. 5, n. 2, della direttiva 2005/29
4. Conclusioni
VII – Conclusione
I –
Introduzione
1.
Nel presente procedimento pregiudiziale instaurato ai sensi dell’art. 234 CE il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione
tedesca; in prosieguo: il «giudice del rinvio») rivolge alla Corte una questione pregiudiziale concernente l’interpretazione
dell’art. 5, n. 2, della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali nel mercato interno (
2
) (in prosieguo: la «direttiva 2005/29»). Si tratta sostanzialmente di accertare la compatibilità con il diritto comunitario
di una normativa nazionale in forza della quale è in via di principio vietata una pratica commerciale che subordina la partecipazione
dei consumatori ad un concorso o gioco a premi all’acquisto di una merce o di un servizio.
2.
La domanda di pronuncia pregiudiziale trae origine da un ricorso della Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs (Associazione
tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale; in prosieguo: la «ricorrente del procedimento principale»), con il quale
la predetta ha citato in giudizio, per pubblicità anticoncorrenziale di una campagna promozionale, una catena di vendita al
dettaglio, la [OSCURATO:PERSONA] mbH (in prosieguo: la «convenuta del procedimento principale»), chiedendo l’inibizione
di tale pratica ed il rimborso delle spese di diffida.
II –
Contesto normativo
A –
Normativa comunitaria
3.
L’art. 2 della direttiva 2005/29 dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(…)
d) “pratiche commerciali tra imprese e consumatori” (in seguito denominate “pratiche commerciali”): qualsiasi azione, omissione,
condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista,
direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
(…)».
4.
L’art. 3, n. 1, della direttiva dispone quanto segue:
«La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, come stabilite all’articolo
5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto».
5.
L’art. 4 della direttiva dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri non limitano la libertà di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle merci per ragioni afferenti
al settore armonizzato dalla presente direttiva».
6.
L’art. 5 della direttiva, sotto la rubrica «Divieto delle pratiche commerciali sleali», dispone quanto segue:
«1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate.
2. Una pratica commerciale è sleale se:
a) è contraria alle norme di diligenza professionale,
e
b) falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio
che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato
gruppo di consumatori.
3. Le pratiche commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori
chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro
infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere sono
valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. Ciò lascia impregiudicata la pratica pubblicitaria comune e legittima
consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:
a) ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7
o
b) aggressive di cui agli articoli 8 e 9.
5. L’allegato I riporta l’elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica
in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva».
7.
La congiunzione di concorsi e giochi a premi con operazioni di vendita non figura nell’allegato I della direttiva tra le pratiche
commerciali che si considerano in ogni caso sleali.
B –
Normativa nazionale
8.
La legge tedesca contro la concorrenza sleale del 3 luglio 2004 (
3
), da ultimo modificata dall’art. 1 della prima legge di modifica del 22 dicembre 2008 (
4
) (in prosieguo: l’«UWG»), è rivolta, ai sensi del suo art. 1, a tutelare i concorrenti, le consumatrici e i consumatori, nonché
gli altri operatori del mercato dalla concorrenza sleale. Essa tutela al tempo stesso l’interesse collettivo a una concorrenza
non falsata.
9.
L’art. 3 UWG (versione previgente) dispone quanto segue:
«Sono illecite le pratiche concorrenziali sleali che risultino idonee ad alterare in misura non meramente irrilevante la concorrenza
a danno dei concorrenti, dei consumatori o degli altri operatori del mercato».
10.
Dopo la modifica legislativa del dicembre 2008 la citata disposizione è stata mantenuta all’art. 3, n. 1, UWG (nuova versione).
Allo scopo di trasporre la direttiva 2005/29 ad essa sono stati aggiunti due nuovi numeri. L’art. 3 UWG (nuova versione),
pertanto, ora dispone quanto segue:
«1. Sono illecite le pratiche commerciali sleali qualora risultino idonee a ledere in misura apprezzabile gli interessi dei concorrenti,
dei consumatori o degli altri operatori del mercato.
2. Sono in ogni caso illecite le pratiche commerciali rivolte ai consumatori contrarie alla diligenza professionale dell’imprenditore
ed idonee ad alterare in misura apprezzabile la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo
in tal modo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. A tal riguardo si fa riferimento
al consumatore medio o, qualora la pratica commerciale sia rivolta ad un determinato gruppo di consumatori, al membro medio
di tale gruppo. Qualora l’imprenditore possa prevedere che la sua pratica commerciale riguardi solo un gruppo di consumatori
chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità,
si fa riferimento al punto di vista di un membro medio di tale gruppo.
3. Sono in ogni caso illecite le pratiche commerciali rivolte ai consumatori, elencate nell’allegato della presente legge».
11.
L’art. 4 UWG (versione previgente), che è rimasto sostanzialmente immutato dopo la modifica legislativa del dicembre 2008,
dispone quanto segue:
«In particolare, agisce slealmente ai sensi dell’art. 3 colui che:
(…)
6. subordina la partecipazione dei consumatori ad un concorso o gioco a premi all’acquisto di una merce o di un servizio, a meno
che il concorso o il gioco a premi siano per natura collegati alla merce o al servizio;
(…)».
III –
Fatti, procedimento principale e questione pregiudiziale
12.
Stando a quanto riferito dal giudice del rinvio, la convenuta, che gestisce circa 2 700 filiali in Germania, dal 16 settembre
al 13 novembre 2004 ha pubblicizzato la partecipazione alla campagna promozionale «[OSCURATO:PERSONA]» («Diventa milionario!»)
con lo slogan «Compra, accumula punti, e gioca gratis al lotto». In tale periodo i clienti potevano accumulare «Bonuspunkte»
(punti promozionali) nella misura di uno ogni cinque euro di spesa. Al raggiungimento di venti punti essi avrebbero potuto
partecipare gratuitamente alle estrazioni del [OSCURATO:PERSONA] (lotteria tedesca) del 6 o del 27 novembre 2004. A tal
fine i clienti dovevano tra l’altro incollare i punti su una tessera di partecipazione disponibile presso le filiali della
convenuta, e marcare sei numeri del lotto a loro scelta. La convenuta curava la raccolta delle tessere di partecipazione nelle
sue filiali e poi le trasmetteva ad un’impresa esterna che gestiva la partecipazione dei clienti all’estrazione del lotto
con i numeri che essi avevano scelto.
13.
Fondandosi sull’art. 4, n. 6, UWG, la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. V., con sede a Francoforte sul Meno,
ha ritenuto che la campagna promozionale sopra descritta costituisse un’illecita congiunzione della vendita di merci con un
gioco a premi. La convenuta, in accoglimento del ricorso contro di essa presentato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], è stata
quindi condannata ad astenersi, nella pubblicità indirizzata al consumatore finale o in altra pubblicità, dal promuovere a
scopi concorrenziali la vendita di merci mediante l’annuncio di un gioco a premi che prevede che il cliente, attraverso l’acquisto
di merci, raccolga punti promozionali che poi gli consentono di partecipare alle estrazioni del [OSCURATO:PERSONA]- und Totoblock
(lotteria tedesca).
14.
L’appello presentato dalla convenuta contro tale condanna è stato respinto dal giudice d’appello ([OSCURATO:PERSONA]),
il quale ha ordinato l’aggiunta della parola «gratuitamente» nella parte del dispositivo relativa all’inibitoria al fine di
renderla più conforme all’infrazione in concreto commessa.
15.
Con ricorso per cassazione («Revision») dichiarato ricevibile dalla prima Sezione civile del Bundesgerichtshof, la convenuta
rinnova la sua richiesta di rigetto del ricorso.
16.
Il giudice del rinvio nutre dubbi circa la compatibilità della normativa nazionale di cui all’art. 4, n. 6, UWG, con la direttiva
2005/29. Ha pertanto sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 5, n. 2, della direttiva 2005/29 (…) possa essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale
in forza della quale una pratica commerciale, con la quale si subordina la partecipazione dei consumatori ad un concorso o
gioco promozionale all’acquisto di una merce o di un servizio, è in via di principio illecita a prescindere dal fatto che
tale operazione pubblicitaria leda concretamente gli interessi dei consumatori».
IV –
Procedimento dinanzi alla Corte
17.
L’ordinanza di rinvio, datata 5 giugno 2008, è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 9 luglio 2008.
18.
Le parti del procedimento principale, i governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica finlandese, del Regno
di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica di Polonia, della Repubblica ceca, del Regno del Belgio e della Repubblica
italiana, nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte nel termine previsto dall’art. 23 dello Statuto della
Corte.
19.
La Corte, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha rivolto un quesito ai predetti soggetti, i quali
hanno fornito la loro risposta.
20.
Durante l’udienza, tenutasi l’11 giugno 2009, hanno presentato osservazioni il rappresentante processuale della convenuta
del procedimento principale, i rappresentanti dei governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica portoghese,
della Repubblica di Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica italiana e della Repubblica d’Austria, nonché il rappresentante
della [OSCURATO:PERSONA].
V –
Principali argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni
21.
I
governi
spagnolo
e
ceco
ritengono che la direttiva 2005/29 non sia applicabile nel caso in esame.
22.
Il
governo spagnolo
in via preliminare contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto, a suo avviso, gli elementi
del procedimento principale si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. Esso richiama a tal proposito la giurisprudenza
della Corte nella sentenza Jägerskiöld (
5
). In via prudenziale eccepisce l’inapplicabilità della direttiva 2005/29, sostenendo che i fatti all’origine dei rimedi giurisdizionali
nazionali si sono verificati non solo prima della scadenza del termine per la trasposizione della direttiva 2005/29, ma addirittura
prima della sua stessa emanazione. La Corte non potrebbe interpretare disposizioni nazionali che non costituiscono il risultato
della trasposizione di una direttiva e che per giunta sono state adottate prima dell’emanazione della direttiva stessa. Il
governo spagnolo rileva altresì che il caso oggetto del procedimento principale non offre alcun elemento concreto per ritenere
che il comportamento economico di un consumatore medio potesse essere falsato in misura rilevante.
23.
Il
governo ceco
sostiene che le disposizioni nazionali controverse, a differenza di quelle della direttiva 2005/29, non sono dirette alla
tutela dei consumatori contro pratiche commerciali sleali, bensì alla tutela della concorrenza, e quindi alla tutela dei singoli
concorrenti contro siffatte pratiche. Conseguentemente tali disposizioni non rientrerebbero nell’ambito di applicazione della
direttiva 2005/29 e non ne potrebbero violare le norme.
24.
La
ricorrente del procedimento principale
nonché i
governi
finlandese
,
portoghese
,
belga
,
tedesco
e
italiano
ritengono che la direttiva 2005/29 non osti ad un divieto come quello previsto dall’UWG.
25.
La
ricorrente del procedimento principale
sostiene che il divieto di offerte congiunte previsto dall’art. 4, n. 6, UWG può in concreto applicarsi solo se la pratica
commerciale risulta idonea ai sensi dell’art. 3 UWG, per un verso, ad alterare in misura non meramente irrilevante la concorrenza
a danno dei concorrenti, dei consumatori o degli altri operatori del mercato e, per altro verso, ad alterare in misura apprezzabile
la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo in tal modo ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Il giudice del rinvio errerebbe nel ritenere dubbia la compatibilità dell’art. 4,
n. 6, UWG con l’art. 5, n. 2, della direttiva 2005/29.
26.
Il
governo finlandese
sottolinea prima di tutto che un elevato livello di tutela dei consumatori costituisce una delle finalità della direttiva.
La direttiva conterrebbe regole generali che permettono di individuare e vietare le pratiche commerciali sleali, salva la
facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di emanare disposizioni più rigorose concernenti misure vietate di promozione delle vendite. Ad
avviso del governo finlandese una normativa nazionale come quella oggetto del presente procedimento, specifica il divieto
di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 2005/29, senza tuttavia andare al di là di quanto disposto dall’art. 5, n. 2. La
normativa nazionale sarebbe pertanto conforme all’art. 5, n. 2.
27.
Il
governo portoghese
rileva che l’allegato I della direttiva 2005/29 elenca i vari tipi di pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali,
vietando, tra l’altro, al punto 16, la pratica commerciale consistente nell’«affermare che alcuni prodotti possono facilitare
la vincita in giochi d’azzardo». Il governo portoghese sembra, tuttavia, escludere che la campagna pubblicitaria qui controversa
corrisponda ad una tale pratica commerciale, dal momento che il mero acquisto di una merce o di un servizio non offre di per
sé alcuna possibilità di vincita. Il governo portoghese conclude ritenendo che le disposizioni tedesche, in particolare gli
artt. 3 e 4, n. 6, UWG, siano conformi alla direttiva 2005/29, in quanto i divieti risultanti dal combinato disposto di dette
disposizioni non violerebbero l’art. 5, n. 2, della direttiva.
28.
[OSCURATO:PERSONA] il
governo belga
il divieto previsto all’art. 4, n. 6, UWG della congiunzione di un concorso a premi con operazioni di vendita, non rientra
nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29. [OSCURATO:PERSONA] divieto di offerte congiunte, peraltro, concernerebbe una modalità
di vendita che, in base alla giurisprudenza Keck e Mithouard (
6
), non è idonea ad ostacolare il commercio intracomunitario. Solo ed esclusivamente le comunicazioni commerciali rivolte ai
consumatori potrebbero costituire pratiche commerciali sleali ai sensi dell’art. 2, lett. d), della direttiva 2005/29. In
tal caso i giudici nazionali dovrebbero stabilire, tenendo conto delle circostanze del singolo caso loro sottoposto, se le
disposizioni e i criteri della direttiva 2005/29 siano stati rispettati.
29.
Ad avviso dei
governi
tedesco
e
italiano
, dalla lettera e dalla sistematica della direttiva 2005/29 risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono legittimamente vietare in
via generale altre pratiche commerciali rispetto a quelle riportate nell’allegato I, purché il comportamento del professionista
oggetto di tali divieti sia da considerarsi sleale sulla base dei criteri elencati all’art. 5.
30.
Per quanto riguarda nello specifico la pratica commerciale oggetto di controversia, secondo il
governo tedesco
la congiunzione della partecipazione ad un concorso o gioco a premi con l’acquisto di una merce costituisce senza dubbio
una pratica commerciale sleale, integrante tutti i requisiti della relativa fattispecie. Ne consegue che una normativa che
vieta in generale una siffatta forma di congiunzione, è conforme alla ratio della direttiva 2005/29.
31.
Il
governo italiano
– dopo aver ricordato il requisito, menzionato nel settimo ‘considerando’ della direttiva 2005/29, di tenere conto delle
concrete circostanze del singolo caso prima di vietare determinate pratiche commerciali – rileva che tale requisito potrebbe
essere soddisfatto concedendo al professionista la possibilità di fornire la prova contraria della legittimità del suo comportamento.
Conseguentemente, secondo il governo italiano, il divieto di offerte congiunte di cui all’art. 4, n. 6, UWG è conforme alle
disposizioni della direttiva.
32.
Per contro, la
convenuta del procedimento principale
e la
[OSCURATO:PERSONA]
ritengono che sia incompatibile con la direttiva una normativa nazionale come quella dell’art. 4, n. 6, UWG, in forza della
quale una pratica commerciale che subordina la partecipazione dei consumatori ad un concorso o gioco a premi all’acquisto
di una merce o di un servizio, è in via di principio vietata a prescindere dal fatto che tale operazione pubblicitaria nel
singolo caso leda effettivamente gli interessi dei consumatori. [OSCURATO:PERSONA] pratica, non essendo riportata nell’elenco di cui all’allegato
I, potrebbe essere vietata solo se, sulla base di una valutazione del singolo caso, dovesse essere giudicata sleale alla luce
dei criteri menzionati nell’art. 5, n. 2, della direttiva 2005/29.
33.
La
convenuta del procedimento principale
rileva che l’idea di un divieto generale della partecipazione a giochi a premi collegata all’obbligo del previo acquisto
di una merce, era già stata discussa nell’ambito della proposta della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento sulla promozione delle
vendite nel mercato interno, il che dimostrerebbe che tale problematica era ben nota al legislatore comunitario. Se il legislatore
comunitario avesse voluto recepire un siffatto divieto generale nella direttiva, allora avrebbe riportato espressamente questa
pratica commerciale nell’allegato I della direttiva 2005/29.
34.
[OSCURATO:PERSONA] il
governo polacco
, la questione della conformità della controversa disposizione dell’UWG con la direttiva 2005/29 dipende dalla finalità di
tale legge. Il governo polacco, basandosi principalmente sul quinto ‘considerando’ della direttiva, rileva che il legislatore
comunitario ha voluto tenere nettamente distinte, da un lato, le pratiche commerciali concernenti i rapporti tra le imprese
e i consumatori, produttive di effetti svantaggiosi per questi ultimi, che la direttiva ha inteso disciplinare, e, dall’altro,
le pratiche commerciali concernenti i rapporti tra imprese, produttive di effetti svantaggiosi per gli interessi economici
dei concorrenti, che viceversa non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29. Conseguentemente non potrebbe
costituire oggetto di discussione la compatibilità con la direttiva 2005/29 di una normativa nazionale rivolta a tutelare
i concorrenti.
35.
In udienza il
governo austriaco
– in parte rifacendosi alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte di cassazione
austriaca) nella causa ancora pendente C-540/08, [OSCURATO:PERSONA]- und Zeitschriftenverlag – ha sostenuto la tesi secondo
cui la direttiva 2005/29 persegue prioritariamente finalità di politica di tutela dei consumatori e pertanto non si applica
a normative nazionali rivolte a tutelare gli interessi dei concorrenti. Questi ultimi rimangono a suo avviso estranei alla
direttiva 2005/29. Il governo austriaco fonda tale sua tesi in particolare sull’ottavo ‘considerando’ della direttiva, ma
anche sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento sulla promozione delle vendite nel mercato interno. In via prudenziale,
il governo austriaco auspica che la Corte, qualora dovesse nondimeno ritenere applicabile la direttiva 2005/29, stabilisca
al tempo stesso che la predetta direttiva non osta ad una normativa nazionale come gli artt. 3 e 4, n. 6, UWG.
VI –
Valutazione
A –
Considerazioni introduttive
36.
La presente causa offre alla Corte la possibilità di sviluppare ulteriormente la sua giurisprudenza sulla questione della
conformità dei divieti nazionali di offerte congiunte con il diritto comunitario. Utili riferimenti per la soluzione della
questione pregiudiziale possono essere desunti dalla sentenza pronunciata il 23 aprile 2009 nelle cause riunite C‑261/07,
VTB-VAB, e C‑299/07, Galatea (
7
), in cui la Corte era stata parimenti richiesta di interpretare la direttiva 2005/29. Analogamente a quanto avvenuto nelle
menzionate cause, nel presente caso si pone la questione se, ed eventualmente in che misura – attesa l’armonizzazione di una
parte del diritto in materia di pratiche commerciali sleali realizzata a livello comunitario dalla direttiva 2005/29 – residui
in capo agli [OSCURATO:PERSONA] membri la competenza ad emanare norme che vietino in via di principio offerte congiunte, prescindendo da
una valutazione della pratica commerciale in questione nel singolo caso.
37.
Come ho già esposto nelle mie conclusioni presentate il 21 ottobre 2008 nelle cause sopra menzionate (
8
), l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2005/29, adottata l’11 maggio 2005 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, consiste
nel realizzare un quadro normativo uniforme per la disciplina delle pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori.
In base al quinto ‘considerando’ della direttiva, tale obiettivo deve essere raggiunto attraverso l’armonizzazione del diritto
degli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità in materia di pratiche commerciali sleali al fine di eliminare gli ostacoli nel mercato
interno (
9
). L’obiettivo della direttiva consiste, quindi, in una completa armonizzazione di questo settore a livello comunitario (
10
).
38.
La direttiva 2005/29 è entrata in vigore, ai sensi del suo art. 20, già il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, quindi il 12 giugno 2005. In base all’art. 19, n. 1, della direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri avevano l’obbligo di recepirla nel
diritto interno, mediante l’adozione delle necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, entro il 12
giugno 2007, con la possibilità, tuttavia, di continuare ad applicare in via transitoria, per un ulteriore periodo di sei
anni, determinate disposizioni nazionali più restrittive. D’altro canto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
dovevano essere applicate solo a decorrere dal 12 dicembre 2007.
39.
La Repubblica federale di Germania ha formalmente adempiuto tale obbligo di recepimento mediante l’adozione della prima legge
di modifica dell’UWG del 22 dicembre 2008, entrata in vigore il 30 dicembre 2008 (
11
). Tuttavia, la controversa disposizione di cui all’art. 4, n. 6, UWG non è stata emanata in occasione del recepimento della
direttiva 2005/29, ma risale ad una precedente normativa nazionale. Nella sua ordinanza di rinvio il giudice del rinvio esprime
dubbi circa la conformità di tale disposizione con il diritto comunitario. Come il giudice del rinvio aveva previsto sulla
base dei lavori preparatori di cui aveva notizia (
12
), in occasione del recepimento della direttiva 2005/29 nel diritto nazionale non si è fatto luogo né alla modifica né all’abrogazione
dell’art. 4, n. 6, UWG.
B –
Ricevibilità del rinvio
1. Competenza della Corte
40.
Il governo spagnolo fonda la propria eccezione di irricevibilità principalmente sostenendo il difetto di dimensione comunitaria
della questione pregiudiziale. Esso richiama a tal riguardo la sentenza Jägerskiöld (
13
), al cui punto 45 si afferma che «le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi non si applicano
a una situazione, quale quella di cui trattasi nella causa principale, i cui elementi si collocano tutti all’interno di un
solo Stato membro». Poiché il governo spagnolo in tal modo lamenta il difetto di implicazioni transfrontaliere nei fatti controversi,
dal punto di vista processuale tale rilievo deve essere inteso nel senso che con esso si contesta in definitiva la competenza
della Corte.
41.
Occorre innanzitutto constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto della summenzionata causa, riguardava esclusivamente
l’interpretazione delle disposizioni di diritto primario relative alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione
dei servizi. Presupposto della loro applicazione è, in effetti, la presenza di implicazioni transfrontaliere (
14
). Nella presente causa, tuttavia, alla Corte viene chiesto di interpretare una direttiva quale atto di diritto comunitario
derivato ai sensi dell’art. 249, terzo comma, CE. Già questo costituisce, quindi, una differenza tra le due cause.
42.
A parte ciò, occorre ricordare che nell’ambito della cooperazione tra la Corte ed i giudici nazionali stabilita dall’art. 234 CE,
spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità
dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa dinanzi ad esso pendente,
sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle
questioni che sottopone alla Corte (
15
).
43.
Quando le questioni poste dai giudici nazionali riguardano l’interpretazione di una norma del diritto comunitario, la Corte
è quindi, in via di principio, tenuta a statuire (
16
), a meno che non appaia in modo manifesto che la domanda di pronuncia pregiudiziale tende in realtà ad indurla a pronunciarsi
mediante una controversia fittizia o a formulare pareri su questioni generali o astratte, che l’interpretazione del diritto
comunitario richiesta non ha alcuna relazione con i reali termini o con l’oggetto della controversia, o ancora che la Corte
non dispone degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (
17
).
44.
All’eccezione sollevata dal governo spagnolo si deve pertanto replicare che la valutazione circa la sussistenza di fatti che
debbano essere trattati come «meramente interni ad uno Stato membro» non riguarda la ricevibilità della questione pregiudiziale,
ma una questione di interpretazione del diritto comunitario (
18
). Occorre inoltre ricordare che la Corte ha fondato la propria competenza anche facendo leva sul manifesto interesse a che
tutte le norme del diritto comunitario ricevano un’interpretazione uniforme per evitare future divergenze d’interpretazione,
a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (
19
).
45.
Conseguentemente l’eccezione del governo spagnolo deve essere respinta.
2. Rilevanza della questione pregiudiziale
46.
La tesi sostenuta dal governo spagnolo dell’inapplicabilità nel presente caso della direttiva 2005/29 equivale, dal punto
di vista processuale, ad una contestazione della rilevanza della questione pregiudiziale ai fini della decisione della controversia
principale.
47.
Come già sopra esposto, la presunzione di rilevanza inerente alle questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali
può essere esclusa solo in casi eccezionali e, segnatamente, qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione
delle disposizioni del diritto comunitario considerate in tali questioni non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto
della causa principale (
20
).
48.
Nel presente caso la questione pregiudiziale non risulta manifestamente irrilevante per la decisione che il giudice del rinvio
deve assumere, in quanto, come tale giudice espone ampiamente nella sua ordinanza di rinvio, l’esito del ricorso per cassazione
nella parte riguardante la condanna inibitoria, dipende dalla conformità della disciplina di cui agli artt. 3 e 4, n. 6, UWG
con la direttiva 2005/29 (
21
). Se se ne accerta la conformità, il giudice del rinvio dovrà respingere il ricorso per cassazione. Qualora, invece, il divieto
previsto dall’art. 4, n. 6, UWG della congiunzione di un concorso o gioco a premi con un’operazione di vendita esorbitasse
dalla tutela predisposta dalla direttiva, il ricorso della ricorrente, nella parte in cui questa chiede una condanna inibitoria,
dovrebbe essere respinto dal giudice del rinvio, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
49.
L’eccezione sollevata dal governo spagnolo, secondo cui i fatti all’origine del procedimento principale si sarebbero svolti
in epoca antecedente all’entrata in vigore e addirittura alla stessa emanazione della direttiva 2005/29, a mio avviso è priva
di peso per stabilire se la direttiva 2005/29 sia applicabile nel caso in questione – sempreché si ritenga tale questione
rilevante ai fini della valutazione della ricevibilità del rinvio pregiudiziale –, in quanto l’azione inibitoria, che la ricorrente
del procedimento principale ha proposto con successo contro la convenuta nel procedimento di primo grado, è in ogni caso rivolta,
come ha illustrato il giudice del rinvio nella sua ordinanza di rinvio (
22
), a prevenire future infrazioni. Ciò comporta, se ben si intendono le considerazioni del giudice del rinvio in merito al diritto
nazionale applicabile, che l’azione inibitoria produce tuttora effetti nei confronti della convenuta condannata. Attesa la
perdurante efficacia dell’azione inibitoria (
23
), la questione della conformità di una normativa come quella di cui all’art. 4, n. 6, UWG con la direttiva 2005/29 risulta
tuttora attuale e rilevante per le parti del procedimento principale e per il giudice nazionale tenuto a statuire sulla relativa
controversia.
50.
[OSCURATO:PERSONA] questione risulta tanto più rilevante in quanto all’epoca in cui è stata emessa l’ordinanza di rinvio (5 giugno 2008),
erano da tempo scaduti sia il termine di trasposizione (12 giugno 2007) che il termine per la successiva applicazione delle
disposizioni della direttiva (12 dicembre 2007). A quell’epoca il diritto nazionale non era stato modificato, né il legislatore
tedesco sembrava intenzionato a rimuovere il divieto di principio di offerte congiunte previsto dall’art. 4, n. 6, UWG – circostanze
di cui anche il giudice nazionale era consapevole – come emerge dall’ordinanza di rinvio.
51.
Il giudice nazionale, nel suo ruolo funzionale di giudice comunitario, in caso di insuperabile incompatibilità dell’art. 4,
n. 6, UWG con la direttiva 2005/29, sarebbe stato all’occorrenza obbligato – attesa la proiezione verso il futuro delle azioni
inibitorie fondate sul diritto nazionale in materia di concorrenza – a disapplicare le corrispondenti disposizioni nazionali
ancor prima della scadenza del termine di trasposizione. [OSCURATO:PERSONA] obbligo discende dalla preminenza del diritto comunitario rispetto
al diritto nazionale (
24
), ma ancor più dall’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte sulla base degli artt. 10, secondo
comma, CE e 249, terzo comma, CE, di adottare tutte le misure necessarie per raggiungere il risultato prescritto dalla direttiva
interessata.
52.
Come ho esposto nelle mie conclusioni nelle cause riunite C‑261/07, VTB‑VAB, e C‑299/07, Galatea (
25
), collegato al predetto obbligo vi è altresì l’obbligo di astenersi da qualsiasi condotta che possa vanificare il raggiungimento
dell’obiettivo di una direttiva. [OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza della Corte, dal combinato disposto delle summenzionate disposizioni
del Trattato e della direttiva interessata risulta che in pendenza del termine di trasposizione della direttiva gli [OSCURATO:PERSONA]
membri destinatari di quest’ultima devono astenersi dall’adottare disposizioni che possono compromettere gravemente la realizzazione
del risultato prescritto da tale direttiva (
26
). [OSCURATO:PERSONA] obbligo di astensione coinvolge tutti gli organi degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ivi compresi, nell’ambito delle loro competenze,
quelli giurisdizionali (
27
). Questi ultimi sono tenuti a verificare se eventuali atti giuridici nazionali emanati prima della scadenza del termine di
trasposizione pregiudichino la realizzazione del risultato prescritto dalla direttiva (
28
).
53.
Pertanto la Corte nella sentenza Adeneler (
29
) ha stabilito che dalla data in cui una direttiva è entrata in vigore i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono astenersi per quanto
possibile dall’interpretare il diritto interno in un modo che rischierebbe di compromettere gravemente, dopo la scadenza del
termine di trasposizione, la realizzazione del risultato perseguito da questa direttiva.
54.
Occorre, inoltre, tener presente che in base alla giurisprudenza della Corte rientrano nell’ambito di applicazione di una
direttiva non solo le disposizioni nazionali aventi espressamente ad oggetto l’attuazione della stessa, ma altresì, a decorrere
dalla data di entrata in vigore di detta direttiva, le disposizioni nazionali preesistenti idonee a garantire la conformità
del diritto nazionale a quest’ultima (
30
). Tra queste ultime rientrano, nel presente caso, anche le disposizioni dell’UWG vigenti prima dell’entrata in vigore della
direttiva 2005/29, comprese le previsioni di cui agli artt. 3 e 4, n. 6, UWG.
55.
Se, quindi, il giudice nazionale nutre il sospetto che una normativa nazionale sia idonea a vanificare, dopo la scadenza del
termine di trasposizione, il risultato perseguito da una direttiva di imminente trasposizione (
31
), tale giudice è tenuto ad assumere le misure necessarie per rendere possibile la realizzazione del risultato della direttiva
già nelle more della trasposizione della stessa.
56.
Ne consegue che i giudici tedeschi – attesa la proiezione verso il futuro dell’azione inibitoria – erano autorizzati, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della direttiva 2005/29, a valutare la conformità dell’art. 4, n. 6, UWG con la direttiva
e, in caso di dubbio, a sottoporre alla Corte, ai sensi dell’art. 234, primo comma, lett. b), CE, una questione pregiudiziale
a tale riguardo per l’interpretazione della direttiva 2005/29.
57.
Ciò considerato, non può essere disconosciuta la rilevanza della questione pregiudiziale ai fini della decisione nel procedimento
principale. La domanda di pronuncia pregiudiziale deve quindi considerarsi ricevibile.
C –
Analisi della questione pregiudiziale
58.
In limine, occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’art. 234 CE, non spetta alla Corte pronunciarsi
sulla compatibilità di norme di diritto interno con il diritto comunitario. Essa è tuttavia competente a fornire al giudice
a quo tutti gli elementi d’interpretazione del diritto comunitario atti a consentirgli di valutare tale compatibilità per
pronunciarsi nella causa di cui è stato investito (
32
).
59.
La questione pregiudiziale è rivolta ad accertare se la direttiva 2005/29 osti ad una disposizione nazionale come l’art. 4,
n. 6, UWG. A tal fine occorre preliminarmente verificare se tale disposizione, considerato il suo oggetto, rientri nell’ambito
di applicazione ratione materiae e ratione personae della direttiva 2005/29. Successivamente occorre verificare se la direttiva
2005/29 debba essere interpretata nel senso che un divieto della pratica commerciale controversa, come quello contenuto negli
artt. 3 e 4, n. 6, UWG, risulti coperto dalla direttiva stessa.
1. La nozione di «pratiche commerciali» di cui all’art. 2, lett. d), della direttiva 2005/29
60.
La disposizione di cui all’art. 4, n. 6, UWG in combinato disposto con l’art. 3 UWG vieta ad un professionista di subordinare
la partecipazione dei consumatori ad un concorso o gioco a premi all’acquisto di una merce o di un servizio, a meno che il
concorso o il gioco a premi siano per natura collegati alla merce o al servizio. In altre parole, essa vieta l’abbinamento
di due differenti merci o servizi con finalità di promozione delle vendite, ed è pertanto da intendere quale divieto di principio
di offerte congiunte (
33
).
61.
Come ho ampiamente esposto nelle mie conclusioni nelle cause riunite C‑261/07, VTB‑VAB, e C‑299/07, Galatea (
34
), e come la Corte ha confermato nella sentenza relativa a tali cause (
35
), le offerte congiunte sono attività commerciali univocamente rientranti nella strategia commerciale di un professionista
e direttamente connesse alla promozione e alla vendita di un prodotto.
62.
Esse, pertanto, costituiscono pratiche commerciali ai sensi dell’art. 2, lett. d), della direttiva 2005/29, e rientrano quindi
nel suo ambito di applicazione ratione materiae.
2. Ambito di applicazione ratione personae della direttiva 2005/29
63.
La riconducibilità della disposizione nazionale controversa di cui all’art. 4, n. 6, UWG nell’ambito di applicazione ratione
personae della direttiva dipende – come giustamente osserva il governo polacco – dal fatto che essa sia rivolta, al pari della
direttiva stessa, alla tutela dei consumatori.
64.
La direttiva disciplina, infatti, soltanto il settore B2C (business to consumer), vale a dire i rapporti tra professionisti
e consumatori. Il collegamento a tale settore viene particolarmente sottolineato nell’ottavo ‘considerando’, ai sensi del
quale la direttiva tutela direttamente soltanto gli interessi economici dei consumatori (
36
). Nondimeno, gli interessi economici dei concorrenti che agiscono lecitamente non sono per questo motivo considerati meno
degni di tutela, come risulta dal ‘sesto’ ed ancor più dall’ottavo ‘considerando’ della direttiva (
37
).
65.
Diversamente da quanto sostiene il governo ceco (
38
), io non ho alcun dubbio che la ratio della disciplina di cui all’art. 4, n. 6, UWG consista nella tutela dei consumatori.
66.
In primo luogo, l’art. 1 UWG afferma espressamente che la legge in parola è rivolta a tutelare dalla concorrenza sleale, oltre
che i concorrenti e gli altri operatori del mercato, anche i consumatori (
39
). In secondo luogo, tanto i lavori preparatori quanto la ratio dell’art. 4, n. 6, UWG depongono in tal senso. Questa disposizione
di diritto interno recepisce, infatti, la precedente giurisprudenza del Bundesgerichtshof (
40
) sull’art. 1 UWG (versione previgente), in base alla quale era ritenuto anticoncorrenziale subordinare la partecipazione a
concorsi o giochi a premi all’acquisto di una merce o di un servizio. La finalità perseguita con tale disposizione dal legislatore
consiste, in base ai lavori preparatori (
41
), nel tutelare il consumatore da eventuali pregiudizi eccessivi alla sua libertà di decisione, derivanti dallo sfruttamento
del suo desiderio di giocare. Alla base di tale disposizione vi è la considerazione che attraverso la congiunzione della partecipazione
a giochi a premi con la vendita di merci, anche la decisione di acquisto di un consumatore medio ragionevole può essere influenzata
in misura così incisiva da non basarsi più su valutazioni razionali, essendo invece determinata dal desiderio di ottenere
la vincita promessa. [OSCURATO:PERSONA] tesi è condivisa unanimemente dalla dottrina giuridica (
42
).
67.
Conseguentemente la disposizione nazionale in parola rientra anche nell’ambito di applicazione ratione personae della direttiva
2005/29.
3. Analisi della struttura delle due normative
68.
Per poter accertare se la direttiva 2005/29 osta ad una disposizione nazionale come l’art. 4, n. 6, UWG, è necessario procedere
ad un’analisi delle due normative con riguardo ai loro obiettivi e alla loro struttura, e poi confrontarle.
a) Le disposizioni della direttiva 2005/29
i) Ravvicinamento completo e massimo delle disposizioni nazionali quale obiettivo della direttiva
69.
Come esposto all’inizio (
43
), la direttiva 2005/29 persegue l’obiettivo di una completa armonizzazione delle disposizioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel settore
delle pratiche commerciali sleali. La direttiva mira inoltre – diversamente da quanto finora avvenuto negli strumenti giuridici
rivolti all’armonizzazione della normativa in materia di tutela dei consumatori in specifici settori – non tanto ad una armonizzazione
minima, quanto al ravvicinamento massimo delle disposizioni nazionali, che impedisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri, a parte alcune eccezioni,
di conservare o di introdurre disposizioni più restrittive, a prescindere dal fatto che con esse si intenda raggiungere un
più elevato livello di tutela dei consumatori (
44
). Quanto sopra risulta sia dal preambolo che dalle disposizioni generali della direttiva in esame.
70.
Da un lato ciò si ricava dall’undicesimo ‘considerando’ della direttiva, in base al quale il
ravvicinamento
delle disposizioni nazionali perseguito dalla direttiva è rivolto a realizzare un elevato livello comune di tutela dei consumatori.
Dall’altro lato, il dodicesimo ‘considerando’ sottolinea la necessità che i consumatori e gli imprenditori possano contare
su un
unico quadro normativo
fondato su nozioni giuridiche chiaramente definite che disciplinano tutti gli aspetti inerenti alle pratiche commerciali
sleali nell’Unione europea. Al metodo del
ravvicinamento
normativo
fa inoltre riferimento anche l’art. 1 della direttiva, da cui risulta che tale ravvicinamento deve servire a migliorare la
tutela dei consumatori e a perfezionare il mercato interno.
71.
L’obiettivo di disciplinare in modo pieno e completo a livello comunitario il settore rientrante nell’ambito di applicazione
della direttiva viene chiaramente ribadito nelle affermazioni contenute al quattordicesimo e al quindicesimo ‘considerando’,
in cui si parla espressamente di un
ravvicinamento completo
. Ciò risulta, inoltre, anche dalla clausola del mercato interno di cui all’art. 4 della direttiva, in base alla quale gli
[OSCURATO:PERSONA] membri non possono limitare la libertà di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle merci per ragioni
afferenti al settore
armonizzato
dalla direttiva in parola.
72.
In deroga a tale clausola, l’art. 3, n. 5, della direttiva prevede che per un periodo di sei anni a decorrere dal 12 giugno
2007 gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano continuare ad applicare disposizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle previste
dalla direttiva nel settore da essa armonizzato. Tuttavia, tale deroga è limitata a quelle disposizioni nazionali che sono
state emanate in attuazione di direttive contenenti clausole minime di armonizzazione (
45
). Un’ulteriore deroga all’armonizzazione completa si trova, infine, all’art. 3, n. 9, in relazione ai servizi finanziari definiti
alla direttiva 2002/65/CE e ai beni immobili.
ii) Struttura della direttiva 2005/29
73.
Il cuore della direttiva 2005/29 è costituito dalla clausola generale di cui all’art. 5, n. 1, che pone il divieto delle pratiche
commerciali sleali. Che cosa debba intendersi in dettaglio per «sleale» è precisato all’art. 5, n. 2. In base a tale disposizione,
una pratica commerciale è sleale se, da un lato, è contraria alle norme di «diligenza professionale» e, dall’altro, è idonea
a «falsare in misura rilevante» il comportamento economico del consumatore. Ai sensi del n. 4 sono sleali, in particolare,
le pratiche commerciali ingannevoli (artt. 6 e 7) o aggressive (artt. 8 e 9). Il n. 5 rinvia all’allegato I e alle pratiche
commerciali ivi elencate, le quali «sono considerate in ogni caso sleali». [OSCURATO:PERSONA] elenco si applica in modo uniforme in tutti
gli [OSCURATO:PERSONA] membri e può essere modificato solo mediante revisione della direttiva.
74.
Da ciò consegue, ai fini dell’applicazione della normativa da parte degli organi giurisdizionali ed amministrativi nazionali,
che occorre prima di tutto fare riferimento all’elenco dei trentuno casi di pratiche commerciali sleali, contenuto nell’allegato I.
Se una pratica commerciale rientra in una di queste fattispecie, essa deve essere vietata, senza che si proceda ad ulteriori
verifiche, ad esempio sui suoi effetti. Se il caso di specie non rientra in questo elenco di divieti, occorre verificare se
sussiste una delle ipotesi esemplificative previste dalla clausola generale (pratiche commerciali ingannevoli o aggressive).
Solo in caso contrario viene in rilievo direttamente la clausola generale di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 2005/29 (
46
).
b) Le disposizioni dell’UWG
75.
[OSCURATO:PERSONA] costante giurisprudenza, ciascuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri destinatari di una direttiva ha l’obbligo di adottare, nell’ambito
del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente
allo scopo che essa persegue (
47
). Connesso a tale obbligo, vi è l’obbligo del legislatore nazionale di trasporre correttamente la direttiva interessata nel
proprio diritto nazionale (
48
). In base al suo tenore letterale, tuttavia, l’art. 249, terzo comma, CE fa salva la competenza degli organi degli [OSCURATO:PERSONA] membri
in merito alla forma e ai mezzi. [OSCURATO:PERSONA] competenza spetta in particolare al legislatore nazionale.
76.
Per tale motivo la giurisprudenza riconosce che la corretta trasposizione di una direttiva non esige necessariamente che le
sue disposizioni siano riprese alla lettera in una norma di legge espressa e specifica (
49
). Piuttosto è importante che il diritto nazionale emanato per trasporre la direttiva soddisfi i requisiti di precisione e
certezza del diritto al fine di garantire che, in fase di applicazione del diritto nazionale da parte degli organi giurisdizionali
e amministrativi di ogni Stato membro, sia realizzato il complessivo disegno avuto di mira dalla direttiva (
50
).
77.
Per verificare se ed in quale misura la disposizione controversa di cui all’art. 4, n. 6, UWG rispetti i requisiti posti dalla
direttiva, è preliminarmente necessaria una breve descrizione dei principali aspetti di questa disposizione nazionale.
i) Esposizione della struttura del divieto di cui agli artt. 3 e 4, n. 6, UWG
78.
La disposizione di cui all’art. 3 UWG – nella versione vigente all’epoca della domanda di pronuncia pregiudiziale, e pertanto
qui rilevante, del 3 luglio 2004 – disciplina il divieto di concorrenza sleale. Questa norma fondamentale del diritto in materia
di concorrenza sleale è formulata in termini di clausola generale cui spetta un ampio ambito applicativo a fini sanzionatori
dell’illecito anticoncorrenziale. Anche dopo la modifica legislativa del 2008 tale clausola generale, cui sono state apportate
solo minime modifiche lessicali, è ancora contenuta all’art. 3, n. 1, UWG (nuova versione).
79.
Il diritto sanzionatorio sostanziale in materia di concorrenza ruota intorno al concetto di «slealtà nella concorrenza». In
base alla sistematica adottata dall’UWG – che nelle disposizioni generali del capitolo 1 (artt. 1‑7) contempla, accanto alla
clausola di tutela di cui all’art. 1 UWG e alle definizioni di cui all’art. 2 UWG, le norme di divieto (artt. 3‑7) – le conseguenze
giuridiche (artt. 8‑10) della violazione dei divieti e la prescrizione (art. 11) sono disciplinate nel capitolo 2, mentre
le norme procedurali sono contenute nel capitolo 3. Il capitolo 4 (artt. 16‑19) prevede i reati in materia di concorrenza
sleale e il capitolo 5 (artt. 20‑22) contiene le disposizioni finali.
80.
L’art. 4 UWG elenca una serie di esempi, tra cui figura l’ipotesi controversa della partecipazione dei consumatori a concorsi
o giochi a premi, che danno concretezza al divieto generale di pratiche concorrenziali sleali risultante dalla clausola generale
di cui all’art. 3 UWG (
51
). In tale elenco è stata sostanzialmente recepita la casistica elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina tedesche. Attraverso
la predisposizione di un elenco di esempi il legislatore nazionale ha voluto alleggerire notevolmente il compito del giudice
di specificare in concreto il requisito della «slealtà» (
52
), garantendo al contempo maggiore trasparenza (
53
). Poiché l’art. 4, n. 6, UWG costituisce una specificazione del solo requisito della «slealtà», per poter considerare una
misura come anticoncorrenziale devono sempre risultare integrati, accanto ai requisiti previsti da tale disposizione, anche
i requisiti di cui all’art. 3 UWG, al pari di quanto richiesto anche per le altre ipotesi esemplificative (
54
). Questi ultimi prevedono che le pratiche concorrenziali sleali – ovvero le pratiche commerciali di cui all’art. 3, n. 1,
UWG (nuova versione) – debbano essere idonee a falsare in misura non irrilevante la concorrenza a danno dei concorrenti, dei
consumatori o di altri operatori del mercato. Pertanto, la pratica concorrenziale – ovvero la pratica commerciale di cui all’art. 3,
n. 1, UWG (nuova versione) – oggetto di contestazione, non solo deve essere stata commessa nell’ambito di un concreto rapporto
concorrenziale, ma deve altresì superare una determinata soglia, deve cioè avere un certo peso per il gioco della concorrenza,
e deve coinvolgere in misura rilevante gli interessi dei gruppi di soggetti tutelati.
81.
Mediante l’introduzione di una «soglia‑bagatella» ovvero di un «requisito di apprezzabilità» viene alleggerito il compito
dei giudici nazionali, in quanto questi non devono occuparsi di episodi insignificanti di comportamenti abusivi (
55
). A mio avviso, per accertare la conformità della normativa controversa con la direttiva 2005/29 risulta fondamentale verificare
quanto in alto o quanto in basso viene fissata tale soglia dai giudici nazionali che si occupano di concorrenza.
c) Conformità della normativa controversa con la direttiva 2005/29
i) Necessità di un’interpretazione conforme alla direttiva
82.
Per verificare se una disposizione del diritto nazionale è in contrasto con il diritto comunitario, non è infatti determinante
soltanto la lettera di tale disposizione, dovendo essere parimenti tenuta in considerazione l’interpretazione che i giudici
nazionali ne forniscono (
56
). La giurisprudenza di uno Stato membro, in quanto espressione dell’interpretazione vincolante della legge per tutti i soggetti
dell’ordinamento giuridico, risulta essere un parametro indefettibile ai fini della valutazione della conformità con il diritto
comunitario della trasposizione e dell’interpretazione del diritto nazionale (
57
).
83.
Occorre in effetti rilevare che – quantunque in caso di realizzazione della fattispecie di cui all’art. 4, n. 6, UWG risulti
integrato il solo requisito della «slealtà», mentre in base al diritto nazionale una pratica è vietata solo qualora sussistano
i requisiti di cui all’art. 3 UWG – la giurisprudenza suprema tedesca, stando a quanto riferito dal giudice del rinvio (
58
), ritiene manifestamente che nel caso dell’art. 4, n. 6, UWG la limitazione della concorrenza debba essere sempre considerata
rilevante (
59
). Ciò risulta dalle opinioni in proposito espresse dalla dottrina giuridica (
60
), dall’illustrazione delle disposizioni nazionali fornita nell’ordinanza di rinvio, nonché dalla formulazione della stessa
questione pregiudiziale, secondo cui la normativa controversa vieta le offerte congiunte «a prescindere dal fatto che tale
operazione pubblicitaria nel singolo caso leda effettivamente gli interessi dei consumatori». Siffatta formulazione lascia
intendere che l’art. 4, n. 6, UWG viene interpretato come se il giudice nazionale non avesse pressoché alcun margine di valutazione
nel singolo caso. Anche il governo tedesco nelle sue prime osservazioni scritte sposa evidentemente tale tesi laddove, a proposito
di questa disposizione nazionale, parla di un divieto «assoluto» o «generale» (
61
).
ii) Esame alla luce delle disposizioni della direttiva
84.
Qui di seguito occorre verificare se questa interpretazione dell’art. 4, n. 6, UWG, che in definitiva equivale ad un divieto
di principio di offerte congiunte coinvolgenti concorsi e giochi a premi, sia conforme alla direttiva. A tal fine si deve
utilizzare lo schema d’analisi illustrato al paragrafo 74 delle presenti conclusioni.
– Art. 5, nn. 4 e 5, della direttiva 2005/29
85.
Occorre prima di tutto constatare che la pratica commerciale vietata dall’art. 4, n. 6, UWG non corrisponde a nessuna delle
ipotesi di pratiche commerciali sleali elencate nell’allegato I della direttiva (
62
). Non è pertinente, in particolare, l’ipotesi riportata al punto 16 concernente la pubblicità con cui si afferma che determinati
prodotti possono facilitare la vincita in giochi d’azzardo. [OSCURATO:PERSONA] ipotesi riguarda una particolare forma di pubblicità, ma
non l’utilizzo delle offerte congiunte di per sé. D’altra parte, come giustamente osserva il governo portoghese, la convenuta
del procedimento principale non fa affatto pubblicità affermando che il mero acquisto di una merce offre di per sé una possibilità
di vincita. Essa offre solo la possibilità di partecipare ad un gioco d’azzardo al quale chiunque potrebbe comunque accedere,
senza promettere al compratore di facilitargli in tal modo la vincita.
86.
Poiché le offerte congiunte in generale non rientrano tra le pratiche commerciali, elencate nell’allegato I, che sono considerate
in ogni caso sleali, in via di principio esse possono essere vietate solo se costituiscono pratiche commerciali sleali, ad
esempio perché sono ingannevoli o aggressive in base alle definizioni della direttiva (
63
). Tuttavia, la pratica commerciale vietata dall’art. 4, n. 6, UWG non può essere qualificata né come ingannevole né come aggressiva
in base all’art. 5, n. 4, della direttiva.
– Art. 5, n. 2, della direttiva 2005/29
87.
In base alla direttiva, infine, può essere previsto un divieto quando una pratica commerciale deve essere ritenuta sleale
in quanto è contraria alle norme di diligenza professionale ed in quanto falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il
comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto. In tal caso i presupposti di cui all’art. 5, n. 2,
lett. a) e b) devono ricorrere congiuntamente (
64
).
88.
Ciò succede, ad avviso del governo tedesco, nel caso della pratica commerciale vietata dall’art. 4, n. 6, UWG, ed a sostegno
di tale opinione il governo tedesco sottolinea in sostanza il pericolo di manipolazioni derivante dalla sollecitazione del
desiderio di giocare del consumatore.
Violazione della diligenza professionale
89.
La nozione di «diligenza professionale» è definita all’art. 2, lett. h), della direttiva come segue: «rispetto a pratiche
di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attività del professionista, il normale grado
della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un professionista nei
confronti dei consumatori».
90.
[OSCURATO:PERSONA] definizione, che fa tra l’altro riferimento al concetto giuridico indeterminato di «pratiche di mercato oneste», implica
una valutazione che può variare significativamente da uno Stato membro all’altro per effetto del background culturale e delle
convinzioni morali in ognuno di essi dominanti (
65
). Non è con questo in contrasto la circostanza che la direttiva, ai sensi del suo tredicesimo ‘considerando’, mira ad eliminare,
attraverso il ravvicinamento normativo, gli ostacoli al mercato interno che derivano dall’applicazione di clausole generali
e principi giuridici divergenti, tanto più che agli [OSCURATO:PERSONA] membri viene evidentemente concesso un certo margine di discrezionalità
in un circoscritto settore (
66
). Ciò è riconosciuto espressamente dalla direttiva, giacché dal settimo ‘considerando’ risulta che la direttiva «non riguarda
i requisiti giuridici inerenti al buon gusto e alla decenza che variano ampiamente tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri». Ivi si fa l’esempio
delle sollecitazioni commerciali per strada che in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri possono essere indesiderabili. Pertanto, questo stesso
‘considerando’ stabilisce anche che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero (…) poter continuare a vietare le pratiche commerciali nei
loro territori per ragioni di buon gusto e decenza conformemente alle normative comunitarie, anche se tali pratiche non limitano
la libertà di scelta dei consumatori».
91.
Che i giochi d’azzardo celino un potenziale rischio per le società degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
67
) e che questi ultimi debbano di conseguenza avere la possibilità di adottare opportune misure per contenere i pericoli connessi
al desiderio eccessivo di giocare, lo attesta anche la giurisprudenza della Corte nelle cosiddette sentenze sui giochi d’azzardo.
Il nucleo centrale di tali sentenze era costituito da un bilanciamento tra la libera prestazione dei servizi e la libertà
di stabilimento, da un lato, e la tutela di motivi imperativi di interesse generale, quali gli obiettivi di tutelare i consumatori,
di prevenire la frode e di evitare l’incitazione dei cittadini a spendere somme eccessive per il gioco, nonché di prevenire
turbative all’ordine sociale in generale, dall’altro (
68
). In tali sentenze la Corte ha riconosciuto la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri di «fissare gli obiettivi della loro politica
in materia di giochi d’azzardo e, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione perseguito». Ad avviso
della Corte, «le considerazioni di ordine morale, religioso o culturale, nonché le conseguenze moralmente e finanziariamente
dannose per l’individuo e la società che sono collegate ai giochi d’azzardo e alle scommesse possono giustificare che le autorità
nazionali dispongano di un potere discrezionale sufficiente a determinare le esigenze di tutela del consumatore e dell’ordine
sociale», purché le misure adottate siano conformi al principio di proporzionalità (
69
).
92.
A mio avviso, per ragioni di coerenza giurisprudenziale, è necessario applicare i principi sopra richiamati anche in sede
di interpretazione dell’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva, in particolare in relazione al requisito delle «pratiche
di mercato oneste», e riconoscere agli [OSCURATO:PERSONA] membri – entro i limiti fissati dal diritto comunitario – un sufficiente potere
discrezionale per emanare misure rivolte a contenere i pericoli connessi al desiderio eccessivo di giocare.
93.
Le perplessità di portata generale espresse dal governo tedesco nei confronti di una pratica commerciale che fa leva sulla
capacità di richiamo dei giochi d’azzardo, si lasciano inquadrare in questa categoria delle riserve di ordine morale. Come
esattamente rileva il governo tedesco, l’utilizzo di giochi a premi a fini pubblicitari è senz’altro idoneo a risvegliare
il desiderio di giocare delle persone. Tali giochi – non da ultimo per effetto della prospettiva di vincite in alcuni casi
anche molto elevate – esercitano una certa attrattiva sulle persone. Il loro impiego è in grado di risvegliare l’attenzione
di potenziali clienti e, in base alla strategia pubblicitaria prescelta, di orientarla verso determinati obiettivi. Pertanto
la tesi sostenuta, secondo cui una siffatta pratica commerciale rivelerebbe una capacità manipolativa tale per cui essa, a
determinate condizioni, potrebbe costituire una violazione delle norme di diligenza professionale, in linea generale non può
essere respinta.
94.
Conseguentemente, una pratica commerciale che subordina la partecipazione dei consumatori ad un concorso o gioco a premi all’acquisto
di una merce o di un servizio, a determinate condizioni può essere contraria alle norme di diligenza professionale ai sensi
dell’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva.
Idoneità a falsare in misura determinante il comportamento del consumatore medio
95.
In base alla definizione legale fornita dall’art. 2, lett. e), della direttiva, per «falsare in misura rilevante il comportamento
economico dei consumatori» ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. b), deve intendersi «l’impiego di una pratica commerciale idonea
ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere
una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso». Il bene protetto da tale disposizione è la libertà
di decisione del consumatore (
70
).
96.
Se si tiene conto dei rischi sopra esposti (
71
) e si conviene sulla necessità di riconoscere un adeguato potere discrezionale agli [OSCURATO:PERSONA] membri, la congiunzione di concorsi
e giochi a premi con operazioni di vendita risulta in via di principio idonea a falsare in misura rilevante il comportamento
d’acquisto del consumatore. Non può escludersi, come ha giustamente rilevato il governo tedesco (
72
), che la prospettiva di una partecipazione gratuita al gioco a premi possa indurre il consumatore a spendere di più del previsto
per assicurarsi la possibilità di partecipare a tale gioco. Essa è parimenti idonea in via di principio ad indurre il consumatore
a fare ulteriori acquisti presso il professionista che ricorre a questa operazione pubblicitaria per continuare a partecipare
al gioco a premi.
97.
Per i motivi anzidetti, la fattispecie di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva, in base ad una considerazione in
termini generali, risulterebbe in via di principio integrata.
Necessità di tenere ampiamente conto delle circostanze del singolo caso in questione
98.
Dubito, tuttavia, che una siffatta considerazione in termini generali sia davvero conforme alla ratio della direttiva e all’intenzione
del legislatore comunitario. Come ho già sostenuto nelle mie conclusioni nelle cause riunite C‑261/07, VTB‑VAB, e C‑299/07,
Galatea (
73
), non si può infatti stabilire in via generale se le offerte congiunte debbano essere considerate sleali per il fatto che
integrano i requisiti di cui all’art. 5, n. 2, della direttiva, risultando, invece, a tal fine necessaria una valutazione
della concreta pratica commerciale nel singolo caso.
99.
Ciò risulta inequivocabilmente dal settimo ‘considerando’ della direttiva, secondo cui, in sede di applicazione della direttiva
stessa, in particolare delle clausole generali, è opportuno tenere ampiamente conto delle circostanze del singolo caso in
questione. La formula «in particolare» dimostra altresì che la valutazione caso per caso non si limita all’applicazione della
clausola generale di cui all’art. 5, n. 1, ma si estende anche all’applicazione delle disposizioni che la specificano, contenute
negli artt. 5‑9 della direttiva. Anche il legislatore comunitario, come risulta dal diciassettesimo ‘considerando’, ritiene
necessaria, nell’ipotesi in cui una pratica commerciale non rientri tra le pratiche commerciali elencate nell’allegato I,
una valutazione da effettuarsi caso per caso sulla scorta delle disposizioni degli artt. 5‑9 della direttiva. Ciò si ricava
da un ragionamento a contrario basato sulla terza frase del diciassettesimo ‘considerando’, ove infatti si afferma che le
pratiche commerciali elencate nell’allegato I sono le uniche pratiche commerciali che «si possono considerare sleali senza
una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9».
100.
Questo divieto di principio di offerte congiunte di cui all’art. 4, n. 6, UWG nell’interpretazione sopra riferita comporta,
in definitiva, un’estensione dell’elenco, contenuto nell’allegato I della direttiva, delle pratiche commerciali vietate, mentre
proprio una siffatta estensione è preclusa agli [OSCURATO:PERSONA] membri in considerazione dell’armonizzazione completa e massima che
la direttiva 2005/29 si propone di realizzare (
74
). Peraltro, estensioni arbitrarie di tale elenco da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono vietate dal momento che tale elenco, ai
sensi dell’art. 5, n. 5, può essere modificato solo mediante revisione della direttiva stessa, quindi solo mediante il procedimento
di codecisione di cui all’art. 251 CE.
101.
Il compito di valutare la lealtà di una pratica commerciale alla luce delle circostanze concrete, in particolare tenendo conto
del suo effetto sul comportamento economico di un consumatore medio, è affidato dal legislatore comunitario agli organi giurisdizionali
e amministrativi nazionali. Ciò risulta espressamente dal disposto del diciottesimo ‘considerando’ della direttiva (
75
). Ad essi spetta, in base agli artt. 11 e 12 della direttiva, il compito di garantire l’osservanza delle disposizioni della
direttiva nell’ambito dei regimi sanzionatori da realizzare a livello nazionale (
76
). Se, tuttavia, il legislatore tedesco stabilisce divieti di principio ulteriori rispetto a quelli dell’elenco contenuto nell’allegato
I della direttiva, e non riserva alcun margine di apprezzamento agli organi giurisdizionali e amministrativi nazionali, che
sono anch’essi destinatari della direttiva 2005/29, risulta vanificato l’obiettivo di un’effettiva trasposizione della direttiva
a livello nazionale (
77
).
102.
La necessità di tenere ampiamente conto delle circostanze del singolo caso in questione in sede di applicazione dell’art. 5,
n. 2, della direttiva si impone tanto più in quanto non si può ritenere che ogni congiunzione della vendita di merci con un
gioco a premi comporterà, in via di principio e
per se
, l’effetto manipolativo paventato dal governo tedesco. Il requisito della «misura rilevante» previsto dall’art. 5, n. 2,
lett. b), richiede, per definizione, un esame caso per caso (
78
). Si possono invero immaginare casi in cui l’incitazione a partecipare ad un gioco o ad un concorso a premi, non falserà,
o falserà solo in misura non rilevante il comportamento d’acquisto del consumatore.
103.
Con riguardo al caso in questione nel procedimento principale si può quindi affermare – senza voler anticipare la valutazione
sul punto dei giudici nazionali cui spetta l’applicazione del diritto comunitario nella causa principale (
79
) – che la prospettiva di giocare al lotto è pressoché inidonea ad indurre in tutti i casi un consumatore medio ad effettuare
acquisti per cento euro, tanto più che, in primo luogo, tale importo è relativamente elevato e, in secondo luogo, la partecipazione
a tale gioco è in fondo aperta a tutti. Si deve quindi convenire con il governo spagnolo che un consumatore medio che voglia
giocare al lotto, di regola non aspetterà di fare acquisti per cento euro per poter partecipare a tale gioco (
80
). Pertanto, il consumatore medio nell’ipotesi controversa potrà agevolmente riconoscere che il beneficio è limitato ad una
partecipazione gratuita al lotto e che per godere di tale beneficio deve acquistare merci per un valore minimo di cento euro.
Stando così le cose, egli può liberamente decidere se partecipare alla promozione, o se soddisfare il suo bisogno rivolgendosi
ad un concorrente (
81
).
104.
Si deve, in conclusione, constatare che una normativa nazionale, come l’art. 4, n. 6, UWG come finora interpretato, la quale
stabilisce un divieto di principio di offerte congiunte senza prevedere la possibilità di prendere in considerazione le circostanze
del singolo caso in questione, risulta concepita in termini più restrittivi e rigorosi della normativa contenuta nella direttiva
2005/29.
105.
Occorre a tal proposito osservare che l’art. 4, n. 6, UWG concerne un settore che sottostà all’armonizzazione completa ed
al quale non si applicano le disposizioni transitorie di cui all’art. 3, n. 5, della direttiva 2005/29. Altrettanto inapplicabile
è la deroga di cui all’art. 3, n. 9, della direttiva.
Sul ritiro della proposta della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento sulla promozione delle vendite nel mercato interno
106.
Occorre chiedersi quali ricadute possa avere sulla suddetta interpretazione il ritiro della proposta della [OSCURATO:PERSONA] di
un regolamento sulla promozione delle vendite nel mercato interno (
82
). Il governo tedesco richiama, in sostanza, le singole modifiche subite da tale proposta della [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento
legislativo (
83
), dalle quali è a suo avviso possibile desumere l’esistenza di un ampio consenso tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e nel Parlamento europeo
circa la necessità di un divieto di principio di offerte congiunte (
84
).
107.
In base a quanto riferito dal governo tedesco, il legislatore tedesco, al momento dell’emanazione dell’UWG, entrato in vigore
l’8 luglio 2004, aveva fatto riferimento alla proposta modificata della [OSCURATO:PERSONA], e nella motivazione relativa all’art. 4,
n. 6, UWG aveva recepito la tesi sostenuta dal Parlamento europeo. [OSCURATO:PERSONA] tale tesi la natura anticoncorrenziale della misura
sarebbe dovuta al fatto che essa è intesa a sfruttare il desiderio di giocare, in tal modo offuscando il giudizio del consumatore.
108.
Contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco, tuttavia, né dalla proposta della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento sulla
promozione delle vendite nel mercato interno, né dalle proposte di modifica intervenute durante il procedimento legislativo,
si possono desumere elementi utili per l’interpretazione della direttiva 2005/29, dal momento che così facendo il governo
tedesco richiama una proposta di una normativa comunitaria che, alla fine, non è mai entrata in vigore. Esso, pertanto, non
può invocare validamente la tutela dell’affidamento (
85
). Come lo stesso governo tedesco rileva, i procedimenti legislativi relativi al regolamento e alla direttiva 2005/29 si sono
svolti in parte nello stesso periodo. Il governo tedesco, quale rappresentante istituzionale di uno Stato membro presente
in Consiglio, ha preso parte, in modo determinante, ad entrambi i procedimenti legislativi, e pertanto era costantemente informato
sulla loro evoluzione (
86
). Sul piano giuridico, pertanto, non può efficacemente invocare la sua ignoranza dell’andamento dei due procedimenti legislativi (
87
).
109.
La Corte ha sottolineato la particolare responsabilità, per quanto riguarda la trasposizione delle direttive, dei governi
degli [OSCURATO:PERSONA] membri presenti in Consiglio. Ad esempio, dalla circostanza che tali governi partecipano ai lavori preparatori
delle direttive, ha dedotto che essi devono essere in grado di predisporre, nel termine stabilito, i provvedimenti di legge
necessari per la loro attuazione (
88
).
110.
Pertanto, il governo tedesco, al più tardi al momento del ritiro della proposta della [OSCURATO:PERSONA] (
89
), avrebbe dovuto eventualmente verificare se l’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2005/29 si estendesse
anche ai settori fino ad allora coperti dal progettato regolamento. La necessità di una siffatta verifica era evidente, tanto
più che la direttiva era destinata, in base alla sua concezione originaria, da un lato ad introdurre disposizioni generali
sussidiarie nel settore del diritto comunitario in materia di tutela dei consumatori, e dall’altro a realizzare una piena
armonizzazione delle normative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti le pratiche commerciali sleali (
90
). Considerato che il ritiro intervenne in un momento in cui il termine per la trasposizione della direttiva non era ancora
scaduto, il legislatore tedesco aveva l’obbligo di tener conto di questi elementi a lui noti in sede di adeguamento del diritto
nazionale.
111.
Questo argomento deve pertanto essere respinto.
4. Conclusioni
112.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, è possibile concludere nel senso che un’interpretazione degli artt. 3 e 4, n. 6,
UWG, come quella fornita dalla giurisprudenza suprema tedesca, che da tale normativa nazionale desume un divieto di principio
di offerte congiunte connesse a concorsi e giochi a premi (
91
), è contraria ad un’interpretazione conforme alla direttiva.
113.
Per i motivi anzidetti, l’art. 5, n. 2, della direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa
nazionale in forza della quale una pratica commerciale, con la quale si subordina la partecipazione dei consumatori ad un
concorso o gioco a premi all’acquisto di una merce o di un servizio, è in via di principio illecita a prescindere dal fatto
che tale operazione pubblicitaria nel singolo caso leda effettivamente gli interessi dei consumatori.
VII –
Conclusione
114.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sottoposta dal Bundesgerichtshof
come segue:
L’art. 5, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») deve essere interpretato nel senso che esso osta ad
una normativa nazionale in forza della quale una pratica commerciale, con la quale si subordina la partecipazione dei consumatori
ad un concorso o gioco a premi all’acquisto di una merce o di un servizio, è in via di principio illecita a prescindere dal
fatto che tale operazione pubblicitaria nel singolo caso leda effettivamente gli interessi dei consumatori.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali
tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE,
98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).
3
– BGBl. I pag. 1414.
4
– BGBl. I pag. 2949.
5
– Sentenza 21 ottobre 1999, causa C‑97/98, Jägerskiöld (Racc. pag. I‑7319, punto 45).
6
– Sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C‑267/91 e C‑268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. I‑6097).
7
– Sentenza 23 aprile 2009, cause riunite C‑261/07 e C‑299/07, VTB-VAB e Galatea (Racc. pag. I‑0000).
8
– V. le mie conclusioni presentate il 21 ottobre 2008 nelle cause riunite C‑261/07 e C‑299/07, VTB-VAB e Galatea (paragrafo
48; la relativa sentenza è citata alla nota 7).
9
– La direttiva 2005/29 realizza, a livello normativo, gli orientamenti della [OSCURATO:PERSONA] riguardo al futuro della tutela
dei consumatori nell’Unione europea, illustrati nel suo Libro verde del 2 ottobre 2001 [COM(2001) 531 def.]. In tale testo
la [OSCURATO:PERSONA] lamenta che per i consumatori il mercato interno non ha realizzato le sue potenzialità, né riesce a tenere
il passo, nel settore delle transazioni B2C, con il continuo sviluppo del mercato interno («B2C» sta per «Business to Consumer»,
vale a dire comunicazioni e rapporti commerciali tra imprese e soggetti privati, in contrapposizione a comunicazioni e rapporti
commerciali tra imprese o tra imprese e autorità pubbliche, che costituisce il cosiddetto settore «B2B»). Solo in rari casi
i consumatori godono in modo diretto dei benefici del mercato interno mediante acquisti transfrontalieri. [OSCURATO:PERSONA] individua
la causa di ciò nell’esistenza di una serie di norme prive di organicità negli [OSCURATO:PERSONA] membri e di un sistema di attuazione
frammentario, che spaventa i consumatori. [OSCURATO:PERSONA] nel Libro verde propone, tra l’altro, di adottare una direttiva quadro
comunitaria per l’armonizzazione delle norme nazionali in materia di correttezza delle pratiche commerciali nel settore B2C.
I suoi orientamenti relativi all’elaborazione di una siffatta direttiva quadro sono stati accolti nell’attuale direttiva 2005/29.
[OSCURATO:PERSONA], C., «Auf dem Weg zu einem zeitgemäßen Verbraucherprivatrecht: Umsetzungskonzepte», in
Neuordnung des Verbraucherprivatrechts in Europa?
(a cura di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]), Vienna 2009, pag. 166, la speranza di rendere, attraverso un’armonizzazione
minima, più vivace il mercato interno nel settore dei contratti dei consumatori, è rimasta in gran parte delusa. Le cause
di ciò vengono, tra l’altro, individuate nelle profonde differenze di trasposizione nei singoli ordinamenti giuridici. Tali
differenze costituirebbero un ostacolo al mercato interno proprio perché il consumatore medio non conosce affatto gli standard
minimi garantiti a livello europeo. Per altro verso anche gli imprenditori incontrerebbero ostacoli ad offrire i loro prodotti
oltre frontiera in quanto l’adeguamento ad un gran numero di differenti standard di tutela comporta costi elevati. Pertanto
il legislatore comunitario con le disposizioni della direttiva sarebbe passato a prevedere non solo standard minimi, ma al
contempo anche standard massimi di tutela dei consumatori attraverso lo strumento della cosiddetta armonizzazione piena.
10
– In tal senso anche [OSCURATO:PERSONA]-Bodewig, F., «[OSCURATO:PERSONA] 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken», in
[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA]
, 2005, quaderni 8/9, pagg. 629‑630; Massaguer, J.,
El nuevo derecho contra la competencia desleal – [OSCURATO:PERSONA] 2005/29/CE sobre las [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] 2006, pagg. 14, 51, 53; Micklitz, H.-W., «[OSCURATO:PERSONA] der Lauterkeit in der [OSCURATO:PERSONA] 2005/29/EG», in
[OSCURATO:PERSONA] de la consommation/Konsumentenrecht/Consumer law, Liber amicorum [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] 2006, pagg. 299 e 306; [OSCURATO:PERSONA], J., «Lauterkeitsschutz und Wettbewerbsordnung – [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] 2005/29/EG
über unlautere Geschäftspraktiken in Deutschland und Österreich», in
Wettbewerb in Recht und Praxis
, quaderno 7, 2007, pag. 716; [OSCURATO:PERSONA], G., «La direttiva 2005/29/CE – Contenuti, rationes, caratteristiche», in
Le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori
, Torino 2007, pagg. 32 e seg.; [OSCURATO:PERSONA], L., «L’iter normativo: dal libro verde sulla tutela dei consumatori alla direttiva
sulle pratiche commerciali sleali», in
Le pratiche commerciali sleali – Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano
, Milano 2007, pag. 26, secondo la quale l’obiettivo della direttiva 2005/29 consiste in una completa armonizzazione delle
disposizioni nazionali.
11
– A causa del ritardo nella trasposizione della direttiva 2005/29 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento per inadempimento
contro la Repubblica federale di Germania (inadempimento n. 2007/0890) ed il 16 luglio 2008 ha proposto ricorso dinanzi alla
Corte ai sensi dell’art. 226, secondo comma, CE. A tale ricorso il governo tedesco ha replicato con atto del 6 ottobre 2008,
pervenuto nella cancelleria della Corte il 13 ottobre 2008. Con atto pervenuto il 24 febbraio 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato
alla Corte, ai sensi dell’art. 78 del regolamento di procedura, di rinunciare agli atti. Con ordinanza 20 marzo 2009 il presidente
della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C‑326/08, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, e ha condannato la Repubblica
federale di Germania alle spese.
12
– V. le considerazioni del giudice del rinvio al punto 8 dell’ordinanza di rinvio.
13
– Sentenza Jägerskiöld, cit. supra alla nota 5 (punto 45).
14
– In tal senso Becker, U.,
EU-Kommentar
(a cura di [OSCURATO:PERSONA]), I ed., Baden‑Baden 2000, art. 28, punto 19, pag. 437. Lenaerts, K./Arts, D./Maselis, I.,
[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]
, II ed., Londra 2006, punto 6‑024, pag. 191, osservano che la Corte, in sede di valutazione della conformità di una normativa
nazionale con le disposizioni di diritto primario relative alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali,
verifica sempre se i fatti in questione presentano rilevanza comunitaria. Se infatti emerge che i fatti si sono svolti soltanto
in un unico Stato membro, viene meno l’applicabilità delle predette disposizioni del Trattato.
15
– V., tra le altre, sentenze 18 ottobre 1990, cause riunite C‑297/88 e C‑197/89, Dzodzi (Racc. pag. I‑3763, punti 33 e 34);
8 novembre 1990, causa C‑231/89, Gmurzynska‑Bscher (Racc. pag. I‑4003, punti 18 e 19); 17 luglio 1997, causa C‑28/95, Leur‑Bloem
(Racc. pag. I‑4161, punto 24), nonché sentenza 29 gennaio 2008, causa C‑275/06, Promusicae (Racc. pag. I‑271, punto 36).
16
– V., tra le altre, sentenze 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra (Racc. pag. I‑2099, punto 38); 22 maggio 2003,
causa C‑18/01, Korhonen e a. (Racc. pag. I‑5321, punto 19); 5 febbraio 2004, causa C‑380/01, Schneider (Racc. pag. I‑1389,
punto 21); 19 aprile 2007, causa C‑295/05, Asemfo (Racc. pag. I‑2999, punto 30), nonché sentenza VTB‑VAB e Galatea, cit. supra
alla nota 7 (punto 32).
17
– V., tra le altre, sentenze 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia/Novello (Racc. pag. 3045, punto 18); 15 giugno 1995,
cause riunite C‑422/93, C‑423/93 e C‑424/93, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑1567, punto 29); 15 dicembre 1995, causa C‑415/93,
Bosman (Racc. pag. I‑4921, punto 61); 12 marzo 1998, causa C‑314/96, Djabali (Racc. pag. I‑1149, punto 19); PreussenElektra,
cit. supra alla nota 16 (punto 39); Schneider, cit. supra alla nota 16 (punto 22); 1° aprile 2008, causa C‑212/06, Gouvernement
de la Communauté française e Gouvernement wallon (Racc. pag. I‑1683, punto 29), nonché sentenza VTB‑VAB e Galatea, cit. supra
alla nota 7 (punto 33).
18
– V. le mie conclusioni presentate l’11 settembre 2008 nella causa C‑351/07, [OSCURATO:PERSONA] e a. (paragrafo 43).
19
– V. sentenze Dzodzi, cit. supra alla nota 15 (punto 37); Leur-Bloem, cit. supra alla nota 15 (punto 32); 11 gennaio 2001,
causa C‑1/99, Kofisa Italia (Racc. pag. I‑207, punto 32); 29 aprile 2004, causa C‑222/01, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4683,
punto 40); 16 marzo 2006, causa C‑3/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2505, punto 16), nonché sentenza 11 dicembre 2007,
causa C‑280/06, ETI e a. (Racc. pag. I‑10893, punto 21).
20
– V., tra le altre, sentenze Foglia/Novello, cit. supra alla nota 17 (punto 18); [OSCURATO:PERSONA] e a., cit. supra alla nota 17
(punto 29); Bosman, cit. supra alla nota 17 (punto 61); Djabali, cit. supra alla nota 17 (punto 19); Schneider, cit. supra
alla nota 16 (punto 22); Gouvernement de la Communauté française e Gouvernement wallon, cit. supra alla nota 17 (punto 29),
nonché sentenza VTB-VAB e Galatea, cit. supra alla nota 7 (punto 33).
21
– V. punto 7 dell’ordinanza di rinvio.
22
– V. punto 9 dell’ordinanza di rinvio.
23
– Con l’azione inibitoria disciplinata all’art. 8, n. 1, UWG si fa valere una pretesa giuridica sostanziale di natura patrimoniale;
non si tratta, quindi, di un mero rimedio processuale. Essa concede – quale azione inibitoria di un’infrazione per il caso
di pericolo di sua reiterazione (art. 8, n. 1, prima frase, UWG), e quale azione inibitoria preventiva per il caso di pericolo
di prima commissione dell’infrazione (art. 8, n. 1, seconda frase, UWG) – un diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] diritto sorge non appena
colui che è obbligato ad astenersi crei il pericolo di una futura infrazione. Non si richiede che la lesione degli interessi
altrui si sia già effettivamente verificata e che vi sia la minaccia di una nuova turbativa (pericolo di reiterazione). Per
l’insorgere del diritto è sufficiente che vi sia, per la prima volta, un imminente pericolo di turbativa (pericolo di prima
commissione). Il fondamento giuridico per far valere l’azione inibitoria, e quindi la difesa dalla turbativa, è costituito
dall’art. 3 in combinato disposto con le fattispecie esemplificative di cui all’art. 4 e con le disposizioni speciali di cui
agli artt. 5‑7 UWG [in argomento v. [OSCURATO:PERSONA], H.,
Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(a cura di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]), IV ed., Monaco 2006, § 8, punti 3 e 5].
24
– V., tra le altre, sentenze 5 febbraio 1963, causa 26/62, [OSCURATO:PERSONA] & Loos (Racc. pag. 3); 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa/E.N.E.L.
(Racc. pag. 1253); 17 dicembre 1970, causa 11/70, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1125), nonché sentenza 9
marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal (Racc. pag. 629).
25
– Cit. supra alla nota 8 (paragrafo 60).
26
– Sentenze 18 dicembre 1997, causa C‑129/96, Inter-[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7411, punto 45); 8 maggio 2003, causa
C‑14/02, ATRAL (Racc. pag. I‑4431, punto 58); 22 novembre 2005, causa C‑144/04, Mangold (Racc. pag. I‑9981, punto 67), nonché
sentenza 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler e a. (Racc. pag. I‑6057, punto 121).
27
– Sentenze 13 novembre 1990, causa C‑106/89, Marleasing (Racc. pag. I‑4135, punto 8); 14 luglio 1994, causa C‑91/92, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3325, punto 26); Inter-[OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 26 (punto 40); 25 febbraio 1999, causa
C‑131/97, Carbonari e a. (Racc. pag. I‑1103, punto 48), nonché sentenza 5 ottobre 2004, cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01,
Pfeiffer e a. (Racc. pag. I‑8835, punto 110).
28
– Sentenza Inter-[OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 26 (punto 46). In tal senso anche Vcelouch, P.,
Kommentar zu EU- und EG-Vertrag
(a cura di [OSCURATO:PERSONA]), Vienna 2004, art. 249, punto 45, pag. 16.
29
– Sentenza Adeneler e a., cit. supra alla nota 26 (punto 123).
30
– Sentenze 7 settembre 2006, causa C‑81/05, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7569, punto 29), e VTB-VAB e Galatea, cit. supra
alla nota 7 (punto 35).
31
– La possibilità di un intervento del giudice nazionale è subordinata alla presenza del pericolo che, dopo la scadenza del
termine di trasposizione, i risultati della direttiva siano compromessi (in tal senso v. anche Hoffmann, C., «Die zeitliche
Dimension der richtlinienkonformen Auslegung», in
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
, 2006, quaderno 46, pag. 2116). Similmente anche Schroeder, W.,
EUV/EGV Kommentar
(a cura di [OSCURATO:PERSONA]), Monaco 2003, art. 249 EGV, paragrafo 139, pag. 2197, secondo il quale l’obbligo di interpretazione
conforme alla direttiva da parte degli organi amministrativi e giurisdizionali sorge solo in via eccezionale, qualora misure
legislative di trasposizione lascino prevedere che la realizzazione dei risultati della direttiva possa essere definitivamente
compromessa.
32
– V., tra le altre, sentenze Costa/E.N.E.L., cit. supra alla nota 24; 29 novembre 2001, causa C‑17/00, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9445,
punto 23), nonché sentenza 16 gennaio 2003, causa C‑265/01, Pansard e a. (Racc. pag. I‑683, punto 18).
33
– In tal senso [OSCURATO:PERSONA], H.,
Wettbewerbsrecht – Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
, Monaco 2007, § 4, punto 6.6, pag. 308; [OSCURATO:PERSONA], D., «[OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] über unlautere Geschäftspraktiken»,
in
Wettbewerb in Recht und Praxis
, 2005, pag. 1095, i quali, in relazione all’art. 4, n. 6, UWG, parlano espressamente di un divieto di offerte congiunte.
34
– Cit. supra alla nota 8 (paragrafi 68‑70).
35
– Sentenza VTB-VAB e Galatea, cit. supra alla nota 6 (punti 48 e 50).
36
– Così anche Hoeren, T., «Das neue UWG – der Regiurungsentwurf im Überblick», in
Betriebs-Berater
, 2008, pag. 1183; Stuyck, J., «[OSCURATO:PERSONA] and its Consequences for the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and the Law of [OSCURATO:PERSONA]», in
The regulation of unfair commercial practices under EC [OSCURATO:PERSONA] 2005/29 – New rules and new techniques
, [OSCURATO:PERSONA] 2007, pag. 166.
37
– V. in proposito le mie conclusioni VTB-VAB e Galatea, cit. supra alla nota 8 (paragrafi 71 e 72).
38
– V. punto 13 della memoria del governo ceco.
39
– Lutz, R., «Veränderungen des Wettbewerbsrechts im Zuge der [OSCURATO:PERSONA] über unlautere Geschäftspraktiken», in
[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA]
, 2006, quaderno 11, pag. 909, segnala che l’UWG tedesco non limita la tutela agli interessi economici dei consumatori, come
fa invece la direttiva 2005/29, ma è rivolto a tutelare anche i concorrenti, i consumatori e gli altri operatori del mercato,
come risulta dall’art. 1 UWG. L’UWG tedesco, pertanto, copre i settori B2C e B2B.
40
– V., tra le altre, sentenze del Bundesgerichtshof 17 novembre 1972, I ZR 71/71 (concorso a premi); 17 febbraio 2000, I ZR
239/97 ([OSCURATO:PERSONA]Show); 13 giugno 2002, I ZR 173/01 (offerta congiunta I), nonché sentenza 13 novembre 2003, I
ZR 40/01 (aumento inverso II).
41
– V. progetto di legge del governo federale (BT‑Drucksache 15/1487, pag. 17).
42
– V. [OSCURATO:PERSONA], H., op. cit. alla nota 23, § 4.6, punto 1, pag. 348; Hecker, M.,
Lauterkeitsrecht – Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(a cura di Karl‑[OSCURATO:PERSONA]), Monaco 2005, volume 1, § 4-6, punto 33, pag. 707.
43
– V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni.
44
– V. sentenza VTB-VAB e Galatea, cit. supra alla nota 7 (punto 52). In tal senso Massaguer, J., op. cit. alla nota 10, pag. 15;
[OSCURATO:PERSONA], G., «The unfair commercial practices [OSCURATO:PERSONA] and its general prohibition», in
The regulation of unfair commercial practices under EC [OSCURATO:PERSONA] 2005/29 – New rules and new techniques
, [OSCURATO:PERSONA] 2007, pag. 19, nonché [OSCURATO:PERSONA], L., «[OSCURATO:PERSONA] de la Consommation – [OSCURATO:PERSONA] 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative
aux pratiques commerciales déloyales», in
Revue de [OSCURATO:PERSONA]
, quaderno 7, settembre 2005, pag. 796, il quale dalla circostanza che la direttiva 2005/29 realizza un’armonizzazione massima
desume la conclusione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono legittimati ad adottare disposizioni più restrittive, nemmeno nell’ipotesi
in cui queste siano rivolte a garantire un più elevato livello di tutela dei consumatori. [OSCURATO:PERSONA], G., op. cit. alla
nota 10, pag. 32, ritiene che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possano derogare alle disposizioni della direttiva né stabilire un livello
più elevato di tutela dei consumatori. [OSCURATO:PERSONA], J., op. cit. alla nota 10, pag. 716, la direttiva non si limita a
fissare standard minimi, ma impedisce altresì agli [OSCURATO:PERSONA] membri di conservare disposizioni che, in nome della salvaguardia
degli interessi dei consumatori, vadano al di là delle prescrizioni materiali della direttiva, fissando requisiti più restrittivi.
45
– Tra le direttive che contengono clausole minime di armonizzazione, richiamate dall’art. 3, n. 5, della direttiva 2005/29,
rientrano le seguenti direttive: direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso
di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31); direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE,
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59); direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 26 ottobre 1994, 94/47/CE, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione
di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (GU L 280, pag. 83); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19);
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia
di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80, pag. 27), nonché direttiva del Consiglio 3 ottobre
1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
[OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).
46
– Così pure lo schema di analisi proposto da [OSCURATO:PERSONA], G., op. cit. alla nota 10, pag. 12, e da [OSCURATO:PERSONA]-Bodewig, F.,
op. cit. alla nota 10, pag. 631.
47
– V., tra le altre, sentenze 1° febbraio 1977, causa 51/76, Verbond van [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 113, punto
22); 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall (Racc. pag. 723, punto 48); 24 ottobre 1996, causa C‑72/95, Kraaijeveld e a.
(Racc. pag. I‑5403, punto 55); 17 giugno 1999, causa C‑336/97, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑3771, punto 19); 8 marzo 2001,
causa C‑97/00, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I‑2053, punto 9); 7 maggio 2002, causa C‑478/99, [OSCURATO:PERSONA]/Svezia (Racc. pag. I‑4147,
punto 15), nonché sentenza 26 giugno 2003, causa C‑233/00, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I‑6625, punto 75).
48
– La trasposizione della direttiva fa parte di un procedimento legislativo articolato su due livelli, all’interno del quale
il secondo livello si colloca sul piano del diritto nazionale. Attraverso la materiale trasposizione sul piano del diritto
nazionale trova concretizzazione la disciplina contenuta nella direttiva (in argomento, v. Vcelouch, P., op. cit. alla nota 28,
art. 249, paragrafi 48 e 50, pagg. 17 e 18).
49
– V. sentenze 28 febbraio 1991, causa C‑131/88, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑825, punto 6); 20 marzo 1997, causa C‑96/95,
[OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑1653, punto 35); 15 novembre 2001, causa C‑49/00, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑8575,
punti 21 e 22), nonché sentenza 28 aprile 2005, causa C‑410/03, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I-3507, punto 60). Sul punto
v. le corrette osservazioni di [OSCURATO:PERSONA], D., op. cit. alla nota 33, pag. 1088, in relazione all’esigenza di trasporre la direttiva
2005/29 nel diritto tedesco.
50
– In tal senso Ruffert, M., in Calliess/Ruffert (a cura di),
Kommentar zu EUV/EGV
, III ed., 2007, art. 249, punto 49, pag. 2135. In base ad una costante giurisprudenza la trasposizione di una direttiva deve
assicurare effettivamente la sua piena applicazione. V., tra le altre, sentenze 9 settembre 1999, causa C‑217/97, [OSCURATO:PERSONA]/Germania
(Racc. pag. I‑5087, punto 31); 16 novembre 2000, causa C‑214/98, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Racc. pag. I‑9601, punto 49), nonché
sentenza 11 luglio 2002, causa C‑62/00, Marks & Spencer (Racc. pag. I‑6325, punto 26).
51
– [OSCURATO:PERSONA], H., «Die UWG-Novelle», in
Wettbewerb
in Recht und Praxis
, 2009, pag. 112, alle fattispecie esemplificative di comportamenti sleali di cui agli artt. 4‑6 UWG si deve ricorrere per
dare concretezza alla nozione di lealtà di cui all’art. 3 UWG.
52
– In tal senso [OSCURATO:PERSONA], H.,
Wettbewerbsrecht – Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
, op. cit. alla nota 33, § 3, punto 6, pag. 152; [OSCURATO:PERSONA], H., op. cit. alla nota 23, § 4, punto 2, pag. 243.
53
– V. il progetto di legge del governo federale (BT‑Drucksache 15/1487, pag. 18).
54
– V. il progetto di legge del governo federale (BT‑Drucksache 15/1487, pag. 17). In tal senso anche Hecker, M., op. cit.
alla nota 42, § 4‑6, punto 25, pag. 704; [OSCURATO:PERSONA], H.,
Wettbewerbsrecht – Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb
, op. cit. alla nota 34, § 4, punto 6.4, pag. 309.
55
– In tal senso Charaktiniotis, S.,
Die lauterkeitsrechtlichen Zulässigkeitsschranken der Kopplungsangebote nach der Aufhebung der Zugabenverordnung
, Francoforte sul Meno 2006, pag. 164. [OSCURATO:PERSONA], H., «[OSCURATO:PERSONA] in § 3 UWG», in
[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA]
, 1/2005, pag. 1, attraverso i predetti requisiti di cui all’art. 3 UWG si vuole escludere la perseguibilità dei casi bagatellari.
56
– Lenaerts, K./Arts, D./Maselis, I., op. cit. alla nota 14, punto 5‑056, pag. 162, osservano che la portata di leggi, regolamenti
o disposizioni amministrative nazionali deve essere valutata alla luce dell’interpretazione di tali atti operata dai giudici
nazionali. L’interpretazione conforme al diritto comunitario del diritto nazionale ha costituito oggetto di una domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof tedesco nella causa C‑42/95, Siemens/Nold (sentenza 19 novembre 1996,
Racc. pag. I‑6017), nonché dall’Hof van beroep te Gent belga nella causa C‑205/07, Gysbrechts (sentenza 16 dicembre 2008,
Racc. pag. I‑0000).
57
– V. in proposito le mie conclusioni presentate il 4 settembre 2008 nella causa C‑338/06, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, sentenza 18
dicembre 2008 (Racc. pag. I‑0000, paragrafo 89).
58
– V. punti 10, 15, 20 e 21 dell’ordinanza di rinvio.
59
– V., ad esempio, sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] 10 gennaio 2008 (Az.: 13 U 118/07). In tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA]
osserva che, alla lettera, l’art. 4, n. 6, UWG – al contrario dell’art. 4, n. 1, UWG – non richiede affatto in termini espressi
l’idoneità ad alterare la libertà di decisione dei consumatori. Ad avviso dell’[OSCURATO:PERSONA], il legislatore tedesco ha
invece presunto che, in presenza dei requisiti della fattispecie di cui all’art. 4, n. 6, UWG, una siffatta alterazione sussista
in via di principio.
60
– Ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], H., «[OSCURATO:PERSONA] in § 3 UWG», op. cit. alla nota 55, pag. 6, citato dal giudice del rinvio,
il fatto che la partecipazione ad un concorso o gioco a premi sia subordinata all’acquisto di una merce o di un servizio,
rappresenta sempre un’alterazione in misura non meramente irrilevante degli interessi dei destinatari della pubblicità, in
quanto questi, per poter partecipare, sono costretti a fare un acquisto altrimenti non previsto. Ne deriva, secondo il citato
[OSCURATO:PERSONA], la superfluità di un ulteriore esame della rilevanza dell’alterazione della concorrenza a danno dei concorrenti, dei
consumatori o degli altri operatori del mercato ai sensi dell’art. 3 UWG.
61
– V. punti 9 e 14 della memoria del governo tedesco del 14 ottobre 2008, ove il governo tedesco sostiene, da un lato, che
«sono conformi alla sistematica della direttiva ulteriori
divieti assoluti
di pratiche commerciali sleali» e, dall’altro, che «una normativa nazionale che
vieta in via generale
una siffatta offerta congiunta, è conforme alla ratio della direttiva».
È agevole constatare che queste osservazioni sono parzialmente in contrasto con le successive osservazioni del governo tedesco
contenute nella memoria del 19 maggio 2009, in cui esso sostiene invece che «sia l’art. 3 UWG nella versione del 3 luglio
2004, sia l’art. 3, nn. 1 e 2, UWG nella versione del 22 dicembre 2008 assicurano che la legittimità delle offerte congiunte
di cui all’art. 4, n. 6, UWG di entrambe le versioni,
sia valutata sulla scorta delle circostanze del singolo caso
» (v. punti 15‑17). Il governo tedesco ivi sostiene altresì che il divieto di misure di promozione delle vendite, contenuto
all’art. 4 UWG del 3 luglio 2004, non costituisce un divieto generale automaticamente applicabile. La sua applicazione sarebbe
invece subordinata alla presenza dei requisiti di cui all’art. 3 UWG, i quali presuppongono un esame della pratica concorrenziale
sulla scorta delle circostanze del singolo caso. Lo stesso varrebbe in sostanza per la nuova versione dell’art. 3 UWG, modificato
in occasione della trasposizione della direttiva.
62
– Lutz, R., op. cit. alla nota 39, pag. 910, osserva parimenti che l’art. 4, n. 6, UWG non trova alcun corrispondente nelle
fattispecie esemplificative della direttiva. L’[OSCURATO:PERSONA] dubita pertanto che tale norma possa essere conservata.
63
– V. le mie conclusioni VTB-VAB e Galatea, cit. supra alla nota 8 (paragrafo 82).
64
– In tal senso [OSCURATO:PERSONA], G., op. cit. alla nota 44, pag. 21; Massaguer, J., op. cit. alla nota 10, pag. 58.
65
– In tal senso anche Micklitz, H.-W., op. cit. alla nota 10, pag. 308, nonché Massaguer, J., op. cit. alla nota 10, pag. 69,
secondo il quale la definizione di «diligenza professionale» di cui all’art. 2, lett. h), della direttiva può condurre, a
causa dell’utilizzo di concetti giuridici indeterminati come «pratiche di mercato oneste» e «buona fede», ad interpretazione
divergenti.
66
– Glöckner, J./[OSCURATO:PERSONA]-Bodewig, F., «EG-[OSCURATO:PERSONA] über unlautere Geschäftspraktiken: Was wird aus dem ‚neuen’ UWG?», in
Wettbewerb in Recht und Praxis
, 11/2005, pag. 1323, sottolineano la discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri in sede di trasposizione della direttiva, tanto maggiore
quanto più indeterminate risultano le prescrizioni comunitarie. Per effetto dell’indeterminatezza del concetto di slealtà,
i legislatori nazionali avrebbero conservato appieno la facoltà di vietare pratiche commerciali che, in base alle loro tradizioni
nazionali, risultano contrarie al buon gusto, alla buona fede o alle pratiche oneste, alla sola condizione che l’interpretazione
di tali concetti non contrasti con quello di slealtà di cui all’art. 5, n. 2, in combinato disposto con l’art. 2, n. 1, lett. h),
della direttiva 2005/29. In senso analogo, con riferimento al concetto di «pratiche di mercato oneste», v. Micklitz, H.-W.,
op. cit. alla nota 10, pag. 309 e seg. L’[OSCURATO:PERSONA] parla di un margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di gusto
e di decenza.
67
– Nelle sue conclusioni presentate il 14 ottobre 2008 nella causa C‑42/07, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (paragrafi
28‑33), l’avvocato generale Bot segnala i rischi che i giochi di sorte e d’azzardo comportano per la società. A suo avviso
tali giochi da una parte possono indurre i giocatori a compromettere la loro situazione economica e familiare, o addirittura
la loro salute. Dall’altra, essi, in ragione dei profitti molto elevati che ne derivano, si prestano a manipolazioni da parte
dell’organizzatore, che potrebbe voler fare in modo che il risultato dell’estrazione a sorte o della gara sportiva gli sia
più favorevole. Infine, i giochi di sorte e d’azzardo possono costituire uno strumento di «riciclaggio» di somme di denaro
ottenute illegalmente.
68
– V. sentenze 24 marzo 1994, causa C‑275/92, Schindler (Racc. pag. I‑1039, punti 57‑60); 21 settembre 1999, causa C‑124/97,
Läärä e a. (Racc. pag. I‑6067, punti 32 e 33); 21 ottobre 1999, causa C‑67/98, Zenatti (Racc. pag. I‑7289, punti 30 e 31);
6 novembre 2003, causa C‑243/01, Gambelli e a. (Racc. pag. I‑12971, punti 60‑67), nonché sentenza 6 marzo 2007, cause riunite
C‑338/04, C‑359/04 e C‑360/04, Placanica e a. (Racc. pag. I‑1891, punti 45‑49). V. inoltre sentenze della Corte EFTA 14 marzo
2007, causa E-1/06, EFTA [OSCURATO:PERSONA]/Norway (EFTA [OSCURATO:PERSONA], punto 34), e 30 maggio 2007, causa E‑3/06, [OSCURATO:PERSONA]./[OSCURATO:PERSONA] of Norway, Ministry of Culture and [OSCURATO:PERSONA] and Ministry of Agriculture and Food (EFTA [OSCURATO:PERSONA],
punto 44).
69
– V. sentenze Schindler, cit. supra alla nota 69 (punto 61); Läärä e a., cit. supra alla nota 69 (punto 35); Zenatti, cit.
supra alla nota 69 (punto 33); Gambelli, cit. supra alla nota 69 (punto 63), nonché sentenza Placanica e a., cit. supra alla
nota 69 (punto 47). V. inoltre sentenze della Corte EFTA 14 marzo 2007, causa E-1/06, EFTA [OSCURATO:PERSONA]/Norway (EFTA
[OSCURATO:PERSONA], punto 29), e 30 maggio 2007, causa E‑3/06, [OSCURATO:PERSONA]./[OSCURATO:PERSONA] of Norway, Ministry of Culture and
[OSCURATO:PERSONA] and Ministry of Agriculture and Food (EFTA [OSCURATO:PERSONA], punto 42).
70
– Non, invece, l’interesse economico del consumatore. [OSCURATO:PERSONA], G., op. cit. alla nota 44, pag. 23, questa normativa
si basa sull’idea di fondo che di regola le pratiche commerciali sleali stravolgono le preferenze del consumatore in quanto
ne alterano la libertà e capacità di decisione. I consumatori comprerebbero quindi merci di cui non hanno bisogno oppure merci
che altrimenti – senza, cioè, la predetta alterazione – avrebbero considerato di minor valore. L’art. 5, n. 2, lett. b), della
direttiva 2005/29, tuttavia, non richiederebbe un danno economico del consumatore. Un siffatto requisito sarebbe stato sproporzionato
secondo il citato [OSCURATO:PERSONA], poiché avrebbe comportato una drastica riduzione del livello di tutela dei consumatori all’interno
dell’Unione europea.
71
– V. paragrafo 93 delle presenti conclusioni.
72
– V. punto 23 della memoria del governo tedesco.
73
– Cit. supra alla nota 8 (paragrafo 83).
74
– [OSCURATO:PERSONA], G., op. cit. alla nota 44, pag. 21, rileva che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono estendere autonomamente l’elenco,
contenuto nell’allegato I della direttiva 2005/29, delle pratiche commerciali vietate. Se potessero farlo, l’armonizzazione
massima cui punta la direttiva verrebbe in tal modo elusa, con conseguente vanificazione dell’obiettivo della certezza del
diritto. [OSCURATO:PERSONA], D., op. cit. alla nota 33, pag. 1095, il divieto di offerte congiunte di cui all’art. 4, n. 6,
UWG deve essere rimosso in quanto esorbita dalle ipotesi previste nell’allegato I.
75
– In tal senso anche Bernitz, U., «[OSCURATO:PERSONA]: Scope, Ambitions and Relation to the Law of
[OSCURATO:PERSONA]», in
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] under EC [OSCURATO:PERSONA] 2005/29 – [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] 2007, pag. 39, il quale a sua volta richiama il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva, ove si afferma quanto
segue: «Gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della
giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nella fattispecie». Nel
ventesimo ‘considerando’ si parla, inoltre, dell’esperimento di azioni giudiziarie o amministrative.
76
– [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità – per effetto dei condizionamenti storici nonché delle differenze nella struttura dei
vari ordinamenti giuridici – vigono differenti regimi sanzionatori in materia di pratiche commerciali sleali. Finora il diritto
comunitario ha reso uniformi le disposizioni sanzionatorie e procedurali degli [OSCURATO:PERSONA] membri solo in termini assai circoscritti,
e non impone alcun particolare regime di lotta contro le pratiche commerciali sleali. La direttiva 2005/29 non ha modificato
questa situazione, sicché il diritto comunitario continua ad accettare vari regimi nazionali di attuazione. Spetta tuttora
ai legislatori nazionali scegliere gli strumenti – siano essi di diritto amministrativo, penale o civile – per la lotta contro
le pratiche commerciali sleali, come conferma l’art. 11, n. 1, terzo comma, della direttiva. Sono peraltro consentite anche
combinazioni di diversi regimi sanzionatori. Spetta altresì loro stabilire se debba svolgersi un procedimento giudiziario
o amministrativo (in argomento, v. Alexander, C., «[OSCURATO:PERSONA]- und Verfahrensvorschriften der [OSCURATO:PERSONA] 2005/29/EG über
unlautere Geschäftspraktiken im Binnenmarkt – [OSCURATO:PERSONA] in Deutschland?», in
[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA]
, 2005, quaderno 10, pag. 810, nonché Massaguer, J., op. cit. alla nota 10, pag. 144).
77
– Stuyck, J., op. cit. alla nota 36, pag. 170, sottolinea che la direttiva 2005/29 impone un esame caso per caso della slealtà
di una pratica commerciale. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che a seguito della direttiva 2005/29 una normativa nazionale che
contenga un divieto di principio o una disciplina a livello astratto di determinate forme di promozione delle vendite, come
la vendita sottocosto, le offerte di premi, i coupon, le svendite, ecc., senza riservare al giudice la facoltà di valutare
nella specie se la pratica di volta in volta in esame debba essere considerata sleale nei confronti dei consumatori, non possa
essere ulteriormente applicata.
78
– In tal senso Bloß, A., «[OSCURATO:PERSONA] für Preisausschreiben und Gewinnspiele», in
Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht
, quaderno 5, 2008, pag. 487. [OSCURATO:PERSONA] l’Autrice la direttiva impone ora di effettuare un esame del singolo caso in particolare
per quanto riguarda il requisito della «misura rilevante». Se il legislatore comunitario avesse voluto vietare i giochi a
premi congiunti alle vendite, sarebbe stato più semplice inserirli esplicitamente nell’allegato I della direttiva. L’Autrice
ritiene che una congiunzione delle vendite con i giochi a premi non sia in via di principio e
per se
idonea a falsare in misura rilevante il comportamento d’acquisto dei consumatori. Tuttavia l’art. 4, n. 6, UWG non permetterebbe
alcuna valutazione del singolo caso, valutazione che è invece consentita dalle fattispecie esemplificative della slealtà previste
nella direttiva. Sarebbe pertanto improbabile la sopravvivenza del divieto generale di offerte congiunte di cui all’art. 4,
n. 6, UWG. [OSCURATO:PERSONA], S., «BGH: Vereinbarkeit des deutschen Gewinnspiel‑Kopplungsverbots mit der EG-[OSCURATO:PERSONA] über unlautere
Geschäftspraktiken», in
Lindenmaier-[OSCURATO:PERSONA] BGH‑Rechtsprechung
, 2008, 269263, se il legislatore comunitario avesse voluto stabilire un divieto assoluto di offerte congiunte con concorsi
e giochi a premi, valido a prescindere dal fatto che la congiunzione eserciti sul consumatore un’influenza scorretta, sarebbe
stato più semplice inserire i concorsi e i giochi a premi congiunti con operazioni di vendita nell’allegato I della direttiva
2005/29 tra le pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali.
79
– [OSCURATO:PERSONA], P./[OSCURATO:PERSONA], G.,
EU Law
, IV ed., Oxford 2008, pag. 492, l’art. 234 CE attribuisce alla Corte il potere di interpretare il Trattato, ma non le attribuisce
espressamente il potere di applicarlo al caso di specie controverso. La delimitazione tra interpretazione ed applicazione
delineerebbe la ripartizione di competenze tra la Corte e i giudici nazionali. In base a tale ripartizione, la Corte interpreta
il Trattato e i giudici nazionali applicano tale interpretazione al caso concreto.
80
– V. punto 10 della memoria del governo spagnolo.
81
– In tal senso anche [OSCURATO:PERSONA], D., «EuGH-Vorlage zum [OSCURATO:PERSONA] (‘Millionen-Chance’)», in
juris PraxisReport Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht
, 8/2008, annotazione n. 2.
82
– Proposta della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione delle vendite nel
mercato interno, presentata il 15 gennaio 2002, COM(2001) 546 def.
83
– Proposta modificata della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione delle vendite
nel mercato interno, presentata il 25 ottobre 2002, COM(2002) 585 def.
84
– V. punti 18‑21 della memoria del governo tedesco.
85
– V. le mie conformi osservazioni su un rilievo, in parte simile, sollevato dai governi belga e francese nelle mie conclusioni
VTB-VAB e Galatea, cit. supra alla nota 8 (paragrafo 91).
86
– Dal progetto di legge del governo federale (BT‑Drucksache 15/1487, pag. 12) risulta che a tale governo era noto che all’epoca
erano in discussione presso le istituzioni della Comunità europea due progetti legislativi in materia di concorrenza sleale.
Si trattava, da un lato, della proposta, modificata dopo la consultazione del Parlamento europeo, di un regolamento sulla
promozione delle vendite nel mercato interno, che, stando a quanto ivi riferito, «viene respinta dal governo federale e anche
dalla maggior parte degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri», e, dall’altro lato, del progetto di una direttiva quadro che, sempre in base
a quanto ivi riferito, «meglio soddisfa le aspettative del governo federale».
87
– V. le mie conclusioni presentate il 13 settembre 2007 nella causa C‑319/06, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo, sentenza 19 giugno
2008 (Racc. pag. I‑4323, paragrafo 45), in cui ho sostenuto la tesi che ad un governo, in considerazione del suo ruolo di
legittimo rappresentante di uno Stato membro presente in Consiglio, può opporsi una presunzione di conoscenza delle dichiarazioni
interpretative che vengono adottate da questo organo nell’ambito del procedimento legislativo.
88
– Sentenze 1° marzo 1983, causa 301/81, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. 467, punto 11), e 23 novembre 2000, causa C‑319/99,
[OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I‑10439, punto 10).
89
– La decisione della [OSCURATO:PERSONA] di ritirare la propria proposta di regolamento è stata pubblicata nella GU 2006, C 64, pag. 3.
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già annunciato tale decisione nella sua comunicazione del 27 settembre 2005 «Esito dello screening
delle proposte legislative pendenti dinnanzi al legislatore», COM(2005) 462 def., pag. 10.
90
– In tal senso anche Stuyck, J., op. cit. alla nota 36, pag. 161, il quale suppone che alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri non si fossero
evidentemente resi conto del fatto che le disposizioni contenute nella proposta di regolamento ritirata, che concernevano
i rapporti tra professionista e consumatore, erano nuovamente confluite, alla fine, nella direttiva 2005/29 (in considerazione
della finalità di detta direttiva di realizzare una piena armonizzazione).
91
– V. paragrafi 81‑83 delle presenti conclusioni.