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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 49506/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso con liquidazione delle spese; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa 1'11 luglio 2019 dal locale Tribunale, che aveva condannato l'imputato alla pena di 400 euro di multa per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

All'imputato si addebita l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose per avere, in qualità di possessore di una porzione dell'immobile sito in Cesana (baita di montagna), apposto catene e lucchetti alle porte di ingresso del fabbricato in modo da impedirne l'accesso al nuovo proprietario [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva acquistato il 18 dicembre 2015 con rogito notarile.

Si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1.1 erronea applicazione della legge per avere la Corte di appello ritenuto il Bernard compossessore, mentre dagli atti egli è sempre stato qualificato possessore della baita.

Lo stesso querelante [OSCURATO:PERSONA] non fa riferimento ad alcuna situazione di compossesso del fabbricato, attribuendone la totale disponibilità al solo Bernard; dalla documentazione prodotta dalla parte civile risulta la condizione di possessore esclusivo del Bernard e anche il capo di imputazione lo indica quale possessore esclusivo del bene, invece, la Corte di appello riconosce che il Bernard era nel possesso del bene, ma qualifica tale condizione come quella di un compossessore per desumerne la responsabilità penale poiché il compossessore avrebbe l'obbligo di rivolgersi al giudice a fronte delle pretese di altri possessori.

Ma tale condizione non è mai stata contestata al Bernard, che quale unico possessore non avrebbe avuto l'obbligo di rivolgersi al giudice per tutelare le proprie ragioni a fronte di pretese altrui, poiché tale obbligo grava su chi vanta diritti contrari.

In tal modo si è realizzata la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza con pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato posto di fronte alla improvvisa modifica dei presupposti del fatto reato. 1.2 Violazione di legge in relazione al mancato accertamento dell'elemento psicologico del reato.

La Corte di appello ha modificato l'impostazione data dal Tribunale, introducendo il dato nuovo del compossesso senza compiere alcuna valutazione in punto di dolo con riferimento alla situazione presentatasi all'imputato al momento dell'azione, quindi, sulla base degli elementi di fatto allora noti e non in base ad elementi ulteriori, acquisiti in dibattimento.

La stessa parte civile indica la presenza di nuovi lucchetti già nell'ottobre 2015, quando si era recata sul luogo e non era riuscita ad entrare poiché non disponeva delle chiavi giuste per accedere, sicché la sostituzione dei lucchetti si era verificata ancora prima dell'acquisto dell'immobile in data 18 dicembre 2015 e prima della comunicazione delle pretese del nuovo acquirente con nota del 23 maggio 2016.

Per ammissione della stessa parte civile la sostituzione dei lucchetti era avvenuta prima che il querelante comunicasse al Bernard la condizione di nuovo proprietario, peraltro, risultante da una mera scrittura privata a firme autenticate e non da un rogito notarile, sicché il ricorrente non poteva aver commesso il reato di esercizio delle proprie ragioni prima di conoscere le pretese altrui. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, in quanto le censure difensive muovono da una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di appello e si risolvono nel prospettarne una differente lettura, ritenuta più persuasiva e aderente alla tesi del ricorrente, così da sollecitare una rivalutazione di elementi fattuali, preclusa in questa sede.

Entrambi i motivi, con varie declinazioni, affrontano lo stesso tema e possono essere trattati congiuntamente.

Sulla scorta di una attenta valutazione delle risultanze istruttorie la Corte di appello ha rilevato che il Bernard, lungi dall'essere possessore esclusivo della porzione di immobile acquistata dai coniugi Kiss nel 2015, era compossessore di una parte centrale della baita, utilizzata come deposito attrezzi agricoli e, per sua stessa ammissione, perché ciò gli era stato consentito da [OSCURATO:PERSONA], che ne disponeva come se fosse di sua proprietà, e dopo il decesso del Barra!, dai suoi discendenti.

I giudici hanno, quindi, valorizzato, in primo luogo, la dichiarazione del ricorrente e quella dell'agente immobiliare, incaricato dai proprietari di provvedere alla vendita dell'immobile e a tal fine aveva ricevuto in consegna le chiavi.

L'immobile era stato visionato nel corso degli anni da potenziali acquirenti, tra i quali anche i Kiss, interessati alla porzione centrale, in quanto già proprietari della porzione laterale del fabbricato; l'accesso era stato possibile in due occasioni, nel marzo e nell'aprile 2015 con le chiavi in possesso dell'agente, mentre nell'ottobre successivo, dopo la stipula del preliminare, i promissari acquirenti avevano ottenuto dai proprietari le chiavi, che, tuttavia, non avevano consentito loro di accedere nel fabbricato, essendo stati sostituiti i lucchetti delle porte.

E che la sostituzione fosse stata eseguita dal ricorrente, secondo i giudici risultava confermato da una lettera che egli aveva spedito ai coniugi Kiss con la quale li informava- in risposta ad una loro mail del 25 ottobre 2015 con la quale comunicavano di essere in procinto di acquistare il rudere a fianco della loro baita e di dover accedere per visionare i luoghi ed eseguire lavori di manutenzione- di avere legittimamente l'uso da decenni del fabbricato rurale accanto al loro e di voler visionare l'accordo raggiunto con i proprietari per compiere le necessarie verifiche.

I giudici di appello hanno, pertanto, ritenuto che i proprietari avessero continuato ad esercitare il possesso del fabbricato tramite l'agente immobiliare al quale avevano consegnato le chiavi, sicché il ricorrente non era possessore, ma al più un compossessore, che non aveva titolo per escludere dal possesso i proprietari e i loro aventi causa.

In base a tale ricostruzione dei fatti la Corte di appello ha ritenuto integrato il reato, in applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo i quali commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose il compossessore che, sostituendo la serratura della porta di accesso di un immobile e negando la consegna della chiave all'altro compossessore, gli impedisca l'accesso, conseguendo in tal modo il possesso esclusivo del bene in mancanza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 26741 del 18/09/2020; Sez. 6, n.49760 del 27/11/2012, Raimondi, Rv. 254185).

Precisato, infatti, che la norma in esame riserva esclusivamente all'autorità giudiziaria il potere di risolvere le controversie relative ad un preteso diritto, evitando l'autotutela delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose o minaccia, nel caso in cui l'autore della condotta contestata si trovi nel possesso del bene in contesa, l'arbitrarietà dell'esercizio delle proprie ragioni non può ravvisarsi quando il comportamento violento sia destinato a mantenere il possesso attuale del bene (violenza manutentiva) o sia diretto a ripristinarlo nell'immediatezza dello spoglio subito (violenza reintegrativa), giacché l'una e l'altra forma di violenza non tendono a turbare l'ordine giuridico preesistente, bensì a conservarlo.

Tuttavia, né la violenza manutentiva né quella reintegrativa possono essere richiamate per escludere la condotta delittuosa laddove si veda, come nel caso di specie, in ipotesi di compossesso.

La tesi difensiva muove dal presupposto del possesso esclusivo del fabbricato al fine di legittimare l'azione conservativa del ricorrente e di escludere la necessità del ricorso all'autorità giudiziaria, incombente, invece, su colui che rivendica il diritto di proprietà sul bene e su tale prospettazione fonda le censure alla sentenza impugnata per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

La censura è infondata alla luce della formulazione dell'imputazione, che non parla affatto di possesso esclusivo, della ricostruzione contenuta in sentenza e delle circostanze di fatto valorizzate dai giudici di appello, che non hanno modificato il fatto contestato all'imputato, ma hanno correttamente contestualizzato la condotta del ricorrente e inquadrato giuridicamente la situazione di fatto esistente, corrispondente al possesso, ma non ad un possesso esclusivo.

Va ribadito che in tema di correlazione tra accusa e sentenza non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive (Sez.6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365). 2.Anche la denunciata mancanza di dolo del ricorrente è infondata alla luce della ricostruzione contenuta in sentenza alla quale si contrappone una diversa lettura dei fatti, spostando la valutazione della condotta al momento dell'acquisto del bene e della formale comunicazione dell'avvenuto acquisto, pur essendo emerso che già al momento della stipula del preliminare e ancor prima della comunicazione del 25 ottobre 2015 i promissari acquirenti non erano potuti entrare nell'immobile con le chiavi in loro possesso, che, invece, in precedenza lo avevano consentito per ben due volte nel corso delle trattative.

Se ne ricava che del tutto logicamente i giudici di appello hanno ritenuto il ricorrente autore della sostituzione dei lucchetti e la condotta ispirata dalla finalità di impedire l'accesso ai promissari acquirenti, ai quali non solo chiedeva di esibire l'accordo raggiunto con il proprietario al fine di consentirgli le necessarie verifiche, ma negava l'accesso, ordinando alla Leone, la vicina che abitava nella parte destra della baita e che deteneva una copia delle chiavi dei lucchetti, di non permettere a nessuno l'ingresso (pag. 4 sentenza di primo grado).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili costituite, che si liquidano in seimila euro oltre accessori previsti dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso con liquidazione delle spese; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa 1'11 luglio 2019 dal locale Tribunale, che aveva condannato l'imputato alla pena di 400 euro di multa per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. All'imputato si addebita l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose per avere, in qualità di possessore di una porzione dell'immobile sito in Cesana (baita di montagna), apposto catene e lucchetti alle porte di ingresso del fabbricato in modo da impedirne l'accesso al nuovo proprietario [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva acquistato il 18 dicembre 2015 con rogito notarile. Si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1.1 erronea applicazione della legge per avere la Corte di appello ritenuto il Bernard compossessore, mentre dagli atti egli è sempre stato qualificato possessore della baita. Lo stesso querelante [OSCURATO:PERSONA] non fa riferimento ad alcuna situazione di compossesso del fabbricato, attribuendone la totale disponibilità al solo Bernard; dalla documentazione prodotta dalla parte civile risulta la condizione di possessore esclusivo del Bernard e anche il capo di imputazione lo indica quale possessore esclusivo del bene, invece, la Corte di appello riconosce che il Bernard era nel possesso del bene, ma qualifica tale condizione come quella di un compossessore per desumerne la responsabilità penale poiché il compossessore avrebbe l'obbligo di rivolgersi al giudice a fronte delle pretese di altri possessori. Ma tale condizione non è mai stata contestata al Bernard, che quale unico possessore non avrebbe avuto l'obbligo di rivolgersi al giudice per tutelare le proprie ragioni a fronte di pretese altrui, poiché tale obbligo grava su chi vanta diritti contrari. In tal modo si è realizzata la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza con pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato posto di fronte alla improvvisa modifica dei presupposti del fatto reato. 1.2 Violazione di legge in relazione al mancato accertamento dell'elemento psicologico del reato. La Corte di appello ha modificato l'impostazione data dal Tribunale, introducendo il dato nuovo del compossesso senza compiere alcuna valutazione in punto di dolo con riferimento alla situazione presentatasi all'imputato al momento dell'azione, quindi, sulla base degli elementi di fatto allora noti e non in base ad elementi ulteriori, acquisiti in dibattimento. La stessa parte civile indica la presenza di nuovi lucchetti già nell'ottobre 2015, quando si era recata sul luogo e non era riuscita ad entrare poiché non disponeva delle chiavi giuste per accedere, sicché la sostituzione dei lucchetti si era verificata ancora prima dell'acquisto dell'immobile in data 18 dicembre 2015 e prima della comunicazione delle pretese del nuovo acquirente con nota del 23 maggio 2016. Per ammissione della stessa parte civile la sostituzione dei lucchetti era avvenuta prima che il querelante comunicasse al Bernard la condizione di nuovo proprietario, peraltro, risultante da una mera scrittura privata a firme autenticate e non da un rogito notarile, sicché il ricorrente non poteva aver commesso il reato di esercizio delle proprie ragioni prima di conoscere le pretese altrui. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, in quanto le censure difensive muovono da una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di appello e si risolvono nel prospettarne una differente lettura, ritenuta più persuasiva e aderente alla tesi del ricorrente, così da sollecitare una rivalutazione di elementi fattuali, preclusa in questa sede. Entrambi i motivi, con varie declinazioni, affrontano lo stesso tema e possono essere trattati congiuntamente. Sulla scorta di una attenta valutazione delle risultanze istruttorie la Corte di appello ha rilevato che il Bernard, lungi dall'essere possessore esclusivo della porzione di immobile acquistata dai coniugi Kiss nel 2015, era compossessore di una parte centrale della baita, utilizzata come deposito attrezzi agricoli e, per sua stessa ammissione, perché ciò gli era stato consentito da [OSCURATO:PERSONA], che ne disponeva come se fosse di sua proprietà, e dopo il decesso del Barra!, dai suoi discendenti. I giudici hanno, quindi, valorizzato, in primo luogo, la dichiarazione del ricorrente e quella dell'agente immobiliare, incaricato dai proprietari di provvedere alla vendita dell'immobile e a tal fine aveva ricevuto in consegna le chiavi. L'immobile era stato visionato nel corso degli anni da potenziali acquirenti, tra i quali anche i Kiss, interessati alla porzione centrale, in quanto già proprietari della porzione laterale del fabbricato; l'accesso era stato possibile in due occasioni, nel marzo e nell'aprile 2015 con le chiavi in possesso dell'agente, mentre nell'ottobre successivo, dopo la stipula del preliminare, i promissari acquirenti avevano ottenuto dai proprietari le chiavi, che, tuttavia, non avevano consentito loro di accedere nel fabbricato, essendo stati sostituiti i lucchetti delle porte. E che la sostituzione fosse stata eseguita dal ricorrente, secondo i giudici risultava confermato da una lettera che egli aveva spedito ai coniugi Kiss con la quale li informava- in risposta ad una loro mail del 25 ottobre 2015 con la quale comunicavano di essere in procinto di acquistare il rudere a fianco della loro baita e di dover accedere per visionare i luoghi ed eseguire lavori di manutenzione- di avere legittimamente l'uso da decenni del fabbricato rurale accanto al loro e di voler visionare l'accordo raggiunto con i proprietari per compiere le necessarie verifiche. I giudici di appello hanno, pertanto, ritenuto che i proprietari avessero continuato ad esercitare il possesso del fabbricato tramite l'agente immobiliare al quale avevano consegnato le chiavi, sicché il ricorrente non era possessore, ma al più un compossessore, che non aveva titolo per escludere dal possesso i proprietari e i loro aventi causa. In base a tale ricostruzione dei fatti la Corte di appello ha ritenuto integrato il reato, in applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo i quali commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose il compossessore che, sostituendo la serratura della porta di accesso di un immobile e negando la consegna della chiave all'altro compossessore, gli impedisca l'accesso, conseguendo in tal modo il possesso esclusivo del bene in mancanza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 26741 del 18/09/2020; Sez. 6, n.49760 del 27/11/2012, Raimondi, Rv. 254185). Precisato, infatti, che la norma in esame riserva esclusivamente all'autorità giudiziaria il potere di risolvere le controversie relative ad un preteso diritto, evitando l'autotutela delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose o minaccia, nel caso in cui l'autore della condotta contestata si trovi nel possesso del bene in contesa, l'arbitrarietà dell'esercizio delle proprie ragioni non può ravvisarsi quando il comportamento violento sia destinato a mantenere il possesso attuale del bene (violenza manutentiva) o sia diretto a ripristinarlo nell'immediatezza dello spoglio subito (violenza reintegrativa), giacché l'una e l'altra forma di violenza non tendono a turbare l'ordine giuridico preesistente, bensì a conservarlo. Tuttavia, né la violenza manutentiva né quella reintegrativa possono essere richiamate per escludere la condotta delittuosa laddove si veda, come nel caso di specie, in ipotesi di compossesso. La tesi difensiva muove dal presupposto del possesso esclusivo del fabbricato al fine di legittimare l'azione conservativa del ricorrente e di escludere la necessità del ricorso all'autorità giudiziaria, incombente, invece, su colui che rivendica il diritto di proprietà sul bene e su tale prospettazione fonda le censure alla sentenza impugnata per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La censura è infondata alla luce della formulazione dell'imputazione, che non parla affatto di possesso esclusivo, della ricostruzione contenuta in sentenza e delle circostanze di fatto valorizzate dai giudici di appello, che non hanno modificato il fatto contestato all'imputato, ma hanno correttamente contestualizzato la condotta del ricorrente e inquadrato giuridicamente la situazione di fatto esistente, corrispondente al possesso, ma non ad un possesso esclusivo. Va ribadito che in tema di correlazione tra accusa e sentenza non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive (Sez.6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365). 2.Anche la denunciata mancanza di dolo del ricorrente è infondata alla luce della ricostruzione contenuta in sentenza alla quale si contrappone una diversa lettura dei fatti, spostando la valutazione della condotta al momento dell'acquisto del bene e della formale comunicazione dell'avvenuto acquisto, pur essendo emerso che già al momento della stipula del preliminare e ancor prima della comunicazione del 25 ottobre 2015 i promissari acquirenti non erano potuti entrare nell'immobile con le chiavi in loro possesso, che, invece, in precedenza lo avevano consentito per ben due volte nel corso delle trattative. Se ne ricava che del tutto logicamente i giudici di appello hanno ritenuto il ricorrente autore della sostituzione dei lucchetti e la condotta ispirata dalla finalità di impedire l'accesso ai promissari acquirenti, ai quali non solo chiedeva di esibire l'accordo raggiunto con il proprietario al fine di consentirgli le necessarie verifiche, ma negava l'accesso, ordinando alla Leone, la vicina che abitava nella parte destra della baita e che deteneva una copia delle chiavi dei lucchetti, di non permettere a nessuno l'ingresso (pag. 4 sentenza di primo grado). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili costituite, che si liquidano in seimila euro oltre accessori previsti dalla legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese processuali
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