Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16474/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18167/2018 R.G. proposto da REPUBBLICA DELL'IRAQ, [OSCURATO:PERSONA]- BLICA DELL'IRAQ e AMBASCIATA DELL'[OSCURATO:PERSONA]- LIANA, in persona dell'Ambasciatore plenipotenziario p.t., rappresentatie di- fesidall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale B. Buozzi, n.99; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 9; –controricorrente – e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA]- novese, rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- giuri, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via P. [OSCURATO:PERSONA], n. 40; –controricorrente – e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei procuratori speciali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via C. Mirabello, n. 18; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA].; –intimata – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Genova n. 621/18 , depositata l'11 aprile 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che la Repubblica dell'Iraq, il Ministero della pianificazione dell'I- raq e l'Ambasciata dell'Iraq presso la Repubblica Italiana convennero in giu- dizio [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di titolare dell'[OSCURATO:PERSONA] fu Enrico, la [OSCURATO:PERSONA]., l'[OSCURATO:SOCIETA]. e l'[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di avente causa dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), proponendo querela di falso avverso a) l'originale del contratto sti- pulato il 26 marzo 1990 tra l'[OSCURATO:PERSONA] fu Enrico ed il Ministero della pianificazione, b)due copie conformi del contratto e c) le attestazioni di conformità all'originale apposte dal funzionario del Comune di Carrara; che con sentenza dell'8 aprile 2015 il Tribunale di Massa a)dichiarò im- proponibile la querela di falso e b) rigettò le domande di risarcimento dei danni per lite temeraria proposte dai convenuti, c)condannando gli attori al pagamento delle spese processuali in favore del Dazzi, della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:SOCIETA], e d)dichiarando interamente compensate le spese tra gli at- tori e l'[OSCURATO:SOCIETA]; che l'impugnazione proposta dagli attori è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Genova, che con sentenza dell'11 aprile 2018 ha a) dichiarato compensate per un terzo le spese del giudizio di primo grado tra gli attori, il Dazzi, la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:SOCIETA], b)condannato gli appellanti al pagamento dei residui due terzi, liquidati in favore di ciascun appellato nella misura di Euro 20.000,00, oltre alle spese forfettarie, IVA e CPA, c) confermato per il resto la sentenza di primo grado, d)dichiarato compensate per un terzo anche le spese del giudizio di appello tra le medesime parti, e) condannato gli appellanti al pagamento dei residui due terzi in favore del Dazzi, della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:SOCIETA], liquidati in favore di ciascun appel- lato nella misura di Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie, IVA e CPA, f) dichiarato interamente compensate le spese del giudizio di appello tra gli at- tori e l'[OSCURATO:SOCIETA]; che avverso la predetta sentenza la Repubblica dell'Iraq, il Ministero e l'Ambasciata hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque mo- tivi, illustrati anche con memoria; cheil Dazzi, l'[OSCURATO:SOCIETA] e l'[OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con controricors i , i primi due anch'essi illustrat i con memoria , mentre la [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti denun- cianola violazione e la falsa applicazione dell'art. 654 cod. proc. pen., censu- rando la sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevante, ai fini dell'efficacia del giudicato penale nei loro confronti, la revoca della costituzione di parte civile nel processo penale, senza tenere conto della portata derogatoria della predetta disposizione rispetto ai principi che regolano i rapporti tra processo civile e processo penale, e della conseguente necessità, ai fini della predetta efficacia, di una partecipazione effettiva al processo penale; che con il secondo motivo i ricorrentideducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 654 cod. proc. pen. e dell'art. 112 cod. proc. civ., cen- surando la sentenza impugnata peraver ritenuto che il giudicato penale pro- ducesse effetti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], cessionaria del credito vantato dall'[OSCURATO:PERSONA], e dell'[OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del credito della [OSCURATO:PERSONA], nonché degli altri enti iracheni rimasti estranei al procedimento penale, senza considerare che tali soggetti non avevano avuto la possibilità di far valere le loro ragioni in quella sede; che con il terzo motivo i ricorrentilamentano la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 654 cod. proc. pen., dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., dello art. 1362 cod. civ. e degli artt. 112, 113 e 277 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver riconosciuto l'efficacia del giudicato penale, senza considerare che il giudizio penale non aveva ad oggetto l'accertamento della falsità del contratto, ma la domanda di risarcimento dei danni cagionati dal reato proposta dalla parte civile; che con il quarto motivo i ricorrentidenunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. cod. civ.e degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la difformità dall'o- riginale delle copie del contratto prodotte in giudizio, senza considerare che nel giudizio dinanzi al Tribunale di Massa conclusosi con la sentenza n. 800 del 2003, alla cui impugnazione per revocazione era strumentale la querela di falso, non era stato prodotto l'originale del contratto, ma una copia auten- tica dello stesso, a sua volta falsa; che con il quinto motivo i ricorrentideducono la vio lazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., riproponendo, per l'ipotesi di accogli- mento del ricorso, le domande formulate in primo grado, ritenute assorbite dalla sentenza impugnata; che la complessità delle questioni sollevate dai ricorrenti, aventi ad og- getto l'accertamento della falsità di un contratto d'importo estremamente ri- levante, stipulato da un'impresa italiana con le autorità di uno Stato estero, e riguardanti in particolare l'ammissibilità del riconoscimento dell'efficacia di giudicato alla sentenza penale recante il predetto accertamento, nell'ambito del giudizio civile promosso nei confronti di soggetti che non hanno parteci- pato al giudizio penale, per essere rimasti estranei allo stesso o per aver revocato la costituzione di parte civile, induce a ritenere opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso in pub- blica udienza, in modo tale consentire alle parti di discutere le predette que-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18167/2018 R.G. proposto da REPUBBLICA DELL'IRAQ, [OSCURATO:PERSONA]- BLICA DELL'IRAQ e AMBASCIATA DELL'[OSCURATO:PERSONA]- LIANA, in persona dell'Ambasciatore plenipotenziario p.t., rappresentatie di- fesidall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale B. Buozzi, n.99; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 9; –controricorrente – e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA]- novese, rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- giuri, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via P. [OSCURATO:PERSONA], n. 40; –controricorrente – e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei procuratori speciali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via C. Mirabello, n. 18; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA].; –intimata – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Genova n. 621/18 , depositata l'11 aprile 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che la Repubblica dell'Iraq, il Ministero della pianificazione dell'I- raq e l'Ambasciata dell'Iraq presso la Repubblica Italiana convennero in giu- dizio [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di titolare dell'[OSCURATO:PERSONA] fu Enrico, la [OSCURATO:PERSONA]., l'[OSCURATO:SOCIETA]. e l'[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di avente causa dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), proponendo querela di falso avverso a) l'originale del contratto sti- pulato il 26 marzo 1990 tra l'[OSCURATO:PERSONA] fu Enrico ed il Ministero della pianificazione, b)due copie conformi del contratto e c) le attestazioni di conformità all'originale apposte dal funzionario del Comune di Carrara; che con sentenza dell'8 aprile 2015 il Tribunale di Massa a)dichiarò im- proponibile la querela di falso e b) rigettò le domande di risarcimento dei danni per lite temeraria proposte dai convenuti, c)condannando gli attori al pagamento delle spese processuali in favore del Dazzi, della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:SOCIETA], e d)dichiarando interamente compensate le spese tra gli at- tori e l'[OSCURATO:SOCIETA]; che l'impugnazione proposta dagli attori è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Genova, che con sentenza dell'11 aprile 2018 ha a) dichiarato compensate per un terzo le spese del giudizio di primo grado tra gli attori, il Dazzi, la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:SOCIETA], b)condannato gli appellanti al pagamento dei residui due terzi, liquidati in favore di ciascun appellato nella misura di Euro 20.000,00, oltre alle spese forfettarie, IVA e CPA, c) confermato per il resto la sentenza di primo grado, d)dichiarato compensate per un terzo anche le spese del giudizio di appello tra le medesime parti, e) condannato gli appellanti al pagamento dei residui due terzi in favore del Dazzi, della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:SOCIETA], liquidati in favore di ciascun appel- lato nella misura di Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie, IVA e CPA, f) dichiarato interamente compensate le spese del giudizio di appello tra gli at- tori e l'[OSCURATO:SOCIETA]; che avverso la predetta sentenza la Repubblica dell'Iraq, il Ministero e l'Ambasciata hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque mo- tivi, illustrati anche con memoria; cheil Dazzi, l'[OSCURATO:SOCIETA] e l'[OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con controricors i , i primi due anch'essi illustrat i con memoria , mentre la [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Considerato che con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti denun- cianola violazione e la falsa applicazione dell'art. 654 cod. proc. pen., censu- rando la sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevante, ai fini dell'efficacia del giudicato penale nei loro confronti, la revoca della costituzione di parte civile nel processo penale, senza tenere conto della portata derogatoria della predetta disposizione rispetto ai principi che regolano i rapporti tra processo civile e processo penale, e della conseguente necessità, ai fini della predetta efficacia, di una partecipazione effettiva al processo penale; che con il secondo motivo i ricorrentideducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 654 cod. proc. pen. e dell'art. 112 cod. proc. civ., cen- surando la sentenza impugnata peraver ritenuto che il giudicato penale pro- ducesse effetti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], cessionaria del credito vantato dall'[OSCURATO:PERSONA], e dell'[OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del credito della [OSCURATO:PERSONA], nonché degli altri enti iracheni rimasti estranei al procedimento penale, senza considerare che tali soggetti non avevano avuto la possibilità di far valere le loro ragioni in quella sede; che con il terzo motivo i ricorrentilamentano la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 654 cod. proc. pen., dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., dello art. 1362 cod. civ. e degli artt. 112, 113 e 277 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver riconosciuto l'efficacia del giudicato penale, senza considerare che il giudizio penale non aveva ad oggetto l'accertamento della falsità del contratto, ma la domanda di risarcimento dei danni cagionati dal reato proposta dalla parte civile; che con il quarto motivo i ricorrentidenunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. cod. civ.e degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la difformità dall'o- riginale delle copie del contratto prodotte in giudizio, senza considerare che nel giudizio dinanzi al Tribunale di Massa conclusosi con la sentenza n. 800 del 2003, alla cui impugnazione per revocazione era strumentale la querela di falso, non era stato prodotto l'originale del contratto, ma una copia auten- tica dello stesso, a sua volta falsa; che con il quinto motivo i ricorrentideducono la vio lazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., riproponendo, per l'ipotesi di accogli- mento del ricorso, le domande formulate in primo grado, ritenute assorbite dalla sentenza impugnata; che la complessità delle questioni sollevate dai ricorrenti, aventi ad og- getto l'accertamento della falsità di un contratto d'importo estremamente ri- levante, stipulato da un'impresa italiana con le autorità di uno Stato estero, e riguardanti in particolare l'ammissibilità del riconoscimento dell'efficacia di giudicato alla sentenza penale recante il predetto accertamento, nell'ambito del giudizio civile promosso nei confronti di soggetti che non hanno parteci- pato al giudizio penale, per essere rimasti estranei allo stesso o per aver revocato la costituzione di parte civile, induce a ritenere opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso in pub- blica udienza, in modo tale consentire alle parti di discutere le predette que-
Sentenza Cassazione n. 16474/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris