CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 05680/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame, privo di sottoscrizione, è stato proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e quindi da soggetto privo di I egittimazione. Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. . Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il Consigliere relatore Il P esi