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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 46362/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 291-bis, comma 2, d.P.R. 43/73), mediante il quale è stata denunciata la violazione di disposizioni di legge penale e processuale e un vizio della motivazione, con riferimento alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., e anche, più in generale, riguardo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, in quanto consiste nella mera asserzione della scarsa offensività della condotta, disgiunta dalla illustrazione di questa e anche di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata; sia a causa della sua manifesta infondatezza, perché propone una non consentita rivalutazione sul piano del merito della gravità e della offensività della condotta e della adeguatezza del trattamento sanzionatorio, anche quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e, inoltre, prospetta la ostatività alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto della sola abitualità della condotta, mentre, in realtà, la non abitualità della condotta, ossia la sua occasionalità (che consente, in presenza degli altri indici richiesti dalla disposizione, l'applicazione di detta causa di esclusione della punibilità), può essere oggetto di valutazione in concreto e non richiede la dichiarazione di abitualità nel reato, valutazione che nel caso in esame è stata adeguatamente compiuta dai giudici di merito, che, sottolineando le precedenti condanne riportate dal ricorrente per il medesimo reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, hanno escluso la occasionalità della condotta.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata la mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 della

I. n. 689 del 1981, è inammissibile, non risultando, dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata, che tale richiesta sia stata avanzata con l'atto di gravame (che il Collegio ha comunque esaminato rilevando che con lo stesso non è stata formulata tale richiesta), né nelle conclusioni formulate nel giudizio di appello, cosicché risulta ora preclusa la deduzione del vizio di mancanza di motivazione con riferimento a un aspetto non devoluto ai giudici di merito, posto che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 - 01).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e la manifesta infondatezza di entrambi i motivi ai quali è stato affidato.Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 291-bis, comma 2, d.P.R. 43/73), mediante il quale è stata denunciata la violazione di disposizioni di legge penale e processuale e un vizio della motivazione, con riferimento alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., e anche, più in generale, riguardo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, in quanto consiste nella mera asserzione della scarsa offensività della condotta, disgiunta dalla illustrazione di questa e anche di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata; sia a causa della sua manifesta infondatezza, perché propone una non consentita rivalutazione sul piano del merito della gravità e della offensività della condotta e della adeguatezza del trattamento sanzionatorio, anche quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e, inoltre, prospetta la ostatività alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto della sola abitualità della condotta, mentre, in realtà, la non abitualità della condotta, ossia la sua occasionalità (che consente, in presenza degli altri indici richiesti dalla disposizione, l'applicazione di detta causa di esclusione della punibilità), può essere oggetto di valutazione in concreto e non richiede la dichiarazione di abitualità nel reato, valutazione che nel caso in esame è stata adeguatamente compiuta dai giudici di merito, che, sottolineando le precedenti condanne riportate dal ricorrente per il medesimo reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, hanno escluso la occasionalità della condotta. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata la mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 della I. n. 689 del 1981, è inammissibile, non risultando, dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata, che tale richiesta sia stata avanzata con l'atto di gravame (che il Collegio ha comunque esaminato rilevando che con lo stesso non è stata formulata tale richiesta), né nelle conclusioni formulate nel giudizio di appello, cosicché risulta ora preclusa la deduzione del vizio di mancanza di motivazione con riferimento a un aspetto non devoluto ai giudici di merito, posto che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e la manifesta infondatezza di entrambi i motivi ai quali è stato affidato.Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 46362/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris