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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 18148/2026

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del GUP del Tribunale di Tranivisti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza inepigrafe indicata che ha applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la penadi giustizia concordata tra le parti in ordine al reato ascritto di cui alla rubrica.2.

Il ricorrente deduce inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. perapparenza della motivazione in ordine all’omesso proscioglimento dell’imputato per non avercommesso il fatto.3.

Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché propostoper motivo non consentito tra quelli tassativamente stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen.4.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente alle spese del procedimento e, in ragione dei profili diinammissibilità rilevati, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del GUP del Tribunale di Tranivisti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza inepigrafe indicata che ha applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la penadi giustizia concordata tra le parti in ordine al reato ascritto di cui alla rubrica.2. Il ricorrente deduce inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. perapparenza della motivazione in ordine all’omesso proscioglimento dell’imputato per non avercommesso il fatto.3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché propostoper motivo non consentito tra quelli tassativamente stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente alle spese del procedimento e, in ragione dei profili diinammissibilità rilevati, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18148/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris