CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22706/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Palermovisti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PerlaLori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Palermo,decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte ― Sez. 1,n. 38679 del 2025 ― della ordinanza del medesimo Tribunale del 28 aprile2025, riqualificato come concorso esterno in associazione mafiosa il fattooriginariamente contestato quale partecipazione alla stessa associazione, hamantenuto ferma l’applicazione al predetto della misura cautelare della custodiain carcere già disposta a suo carico con ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Palermo del 3 aprile 2025.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suodifensore, chiedendone l’annullamento sulla base di un solo motivo con il quale sidenuncia la violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e la manifesta illogicitàdella motivazione.Il ricorrente segnala che con l’ordinanza genetica gli è stata applicata lamisura della custodia in carcere perché ritenuto gravemente indiziato diappartenere alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] ed il Tribunale del riesame conprovvedimento del 28 aprile 2025 aveva confermato detta ordinanza.Questa Corte di cassazione aveva, però, accolto il ricorso dell’indagato,ritenendo sussistente una carenza motivazionale, poiché il Tribunale del riesamenon aveva chiarito le ragioni per le quali le condotte di [OSCURATO:PERSONA], sebbenetenute nell’arco di appena otto mesi, sarebbero dimostrative di una messa adisposizione dell’indagato in favore del sodalizio mafioso e del perché egliavrebbe dovuto essere ritenuto organicamente inserito nello stesso e le suecondotte, considerate isolatamente o nel loro complesso, avrebbero contribuitoall’attività del clan ed avrebbero avuto un’incidenza causale sull’esistenza ed ilrafforzamento del sodalizio criminale e non avrebbero rappresentato un supportoepisodico ad un singolo associato. Neppure risultava adeguatamente motivata lasussistenza dell’elemento soggettivo del reato associativo.Il Tribunale del riesame, decidendo in sede di rinvio, ha riqualificato il fattocome concorso esterno in associazione mafiosa ai sensi dell’art. 110 e 416-biscod. pen.Il ricorrente evidenzia che il Tribunale del riesame, con l’ordinanza quiimpugnata, pur riconoscendo che il [OSCURATO:PERSONA], negli otto mesi in cui sono durate leindagini, ha assunto il ruolo di «facilitatore di contatti di [OSCURATO:PERSONA]» consoggetti esterni all’organizzazione e con membri del sodalizio, ha dato rilievo allemodalità di esecuzione di tale ruolo da cui ha desunto un contributo consapevolee volontario offerto dall’indagato in relazione all’utilizzo delle proprie competenzee strutture aziendali, della propria autovettura e della sua persona affinché ilvertice mafioso, impersonato dal [OSCURATO:PERSONA], potesse svolgere le sue funzioni incondizioni di sicurezza.Il Tribunale ha affermato che la condotta dell’indagato trascende il merofavoreggiamento perché non episodica e neppure volta a favorire un soloassociato, essendo diretta a fornire un contributo continuativo di sicura efficienzaeziologica e volontariamente ispirato alla perpetuazione della potestà mafiosanon solo del [OSCURATO:PERSONA], ma, attraverso quest’ultimo, dell’intero sodalizio mafiosoda lui coordinato, anche quando questo aveva necessità di relazionarsi con altrefamiglie mafiose.Sostiene, allora, il ricorrente che l’ordinanza è viziata da una motivazionemanifestamente illogica in ordine in ordine alla sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, in quanto le condotte accertate potrebbero al massimo integrare ilreato di cui all’art. 378 cod. pen. aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.,che ricorre quando l’aiuto sia fornito ad un esponente di vertice del sodaliziomafioso per consentigli di svolgere le sue funzioni in seno all’associazione.La condotta di concorso esterno, afferma il ricorrente, è invece configurabilequando l’agente assume in prima persona un ruolo materiale all’interno dellastruttura mafiosa, manifestato da un impegno reciproco e costante efunzionalmente orientato alla struttura ed all’attività dell’organizzazionecriminale. Il concorso esterno si concretizza in un contributo consapevole evolontario che abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione odel rafforzamento dell’associazione, mentre nel delitto di favoreggiamento vi è ilcontributo fornito a taluni degli associati ad eludere le indagini o a sottrarsi allericerche dell’autorità, senza contribuire all’esistenza o al rafforzamentodell’associazione mafiosa considerata nel suo complesso.Inoltre, nel concorso esterno in associazione mafiosa, anche il dolo deveinvestire tutti gli elementi essenziali del reato.Il ricorrente evidenzia poi che le condotte accertate, come riportate nelprovvedimento impugnato, sono consistite nel fungere da tramite tra il capodella famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e gli esponenti di altrefamiglie mafiose, di essere il confidente e l’autista di [OSCURATO:PERSONA], di averemesso a disposizione il proprio parcheggio onde facilitare un incontro tra il DiMartino ed un altro esponente di vertice dell’associazione mafiosa e di avererisolto una controversia tra privati grazie al potere intimidatorio del [OSCURATO:PERSONA],intervenuto su richiesta del [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che tali condotte, snodatesi in unarco temporale di otto mesi, non consentono di affermare il concorso esterno, inquanto il [OSCURATO:PERSONA] ha intrattenuto rapporti esclusivamente con il [OSCURATO:PERSONA] e solo afavore dello stesso ha fornito un contributo volto a consentire allo stesso dieludere le indagini.Tale condotta, arriva a sostenere il ricorrente, neppure costituisce unacondotta di favoreggiamento in favore del [OSCURATO:PERSONA], che non era ricercatodall’autorità giudiziaria e che, grazie alle condotte del ricorrente, neppure hapotuto eludere le investigazioni.Né può sostenersi che l’avere [OSCURATO:PERSONA] messo a disposizione il suoparcheggio per gli incontri del [OSCURATO:PERSONA] con altri affiliati abbia arrecato uncontributo al sodalizio mafioso, specie ove si consideri che il [OSCURATO:PERSONA] non hapartecipato al relativo incontro.In realtà, il ricorrente poteva aiutare il [OSCURATO:PERSONA] ad eludere le indaginiproprio perché non associato e quindi non destinatario delle attenzioni degliinquirenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il delitto di favoreggiamento personale aggravato dalla finalità diagevolazione di un'associazione di tipo mafioso si distingue da quello di concorsoesterno in un sodalizio di tal genere, in quanto il soggetto agente si limita, neldelitto-fine, ad aiutare, in modo episodico, un associato ad eludere leinvestigazioni della polizia o a sottrarsi alle sue ricerche, diversamente dalconcorrente esterno che, pur se non inserito stabilmente nella consorteria, operasistematicamente in collegamento con gli associati per depistare le indaginifinalizzate a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguire i partecipi, cosìfornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e delrafforzamento dell'associazione medesima (Sez. 6, n. 41479 del 25/09/2025, La,Rv. 289053 - 01).Il ricorrente, nel dolersi della violazione di legge e della manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento qui impugnato, mostra di non volersiconfrontare con la sua motivazione, cosicché il ricorso soggiace alla sanzionedell’inammissibilità a causa della sua genericità.Difatti, nella motivazione del provvedimento impugnato si afferma (vedipag. 5 del provvedimento impugnato) che gli appuntamenti del [OSCURATO:PERSONA] conaltri soggetti, appartenenti o non al sodalizio mafioso, venivano veicolati,coordinati e favoriti esclusivamente dal [OSCURATO:PERSONA] che a tal fine procedeva ad incontripreparatori effettuati di persona con tali soggetti.Si aggiunge (a pag. 6) che l’ausilio prestato da [OSCURATO:PERSONA] all’organizzazione degliincontri del [OSCURATO:PERSONA] implica suoi personali e diretti contatti con altri uominid’onore.Il Tribunale del riesame cita, a titolo esemplificativo, l’incontro avuto dal DiMartino con capo del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. L’incontroera stato preceduto da plurimi contatti del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], a suavolta incaricato da [OSCURATO:PERSONA] di relazionarsi con il [OSCURATO:PERSONA] per concordarel’incontro che inizialmente avrebbe dovuto avvenire presso il panificio delCastiglione e poi, dopo un appuntamento andato a vuoto, si tenne presso ilparcheggio del [OSCURATO:PERSONA].Nell’ordinanza qui impugnata si afferma che il ricorrente ha svolto il suoruolo anche in relazione ai rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il coindagato [OSCURATO:PERSONA],soggetto che svolgeva attività di narcotraffico sotto l’ombrello protettivo dellafamiglia mafiosa capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto per il [OSCURATO:PERSONA] anche il ruolo diautista e che il [OSCURATO:PERSONA], proprio per l’attività di supporto svolta per il [OSCURATO:PERSONA] cadenza quotidiana, seppure nel predetto arco temporale, venivaindividuato, nel territorio controllato dalla famiglia mafiosa, come mezzo perintercedere presso il [OSCURATO:PERSONA] ed ottenere il suo interessamento, attuatoposizione di vertice in Cosa nostra.[OSCURATO:PERSONA], pur non stabilmente inserito nel sodalizio mafioso, ha quindi svoltoin modo continuativo tale ruolo che era finalizzato non solo ad aiutare il DiMartino ad eludere le eventuali indagini dell’autorità giudiziaria, ma anche aconsentirgli di svolgere le sue funzioni di vertice della famiglia mafiosa e perraggiungere tale risultato il [OSCURATO:PERSONA] ha intrattenuto rapporti diretti con altriassociati, cosicché, in applicazione del principio di diritto sopra esposto,correttamente il Tribunale del riesame ha riqualificato la condotta dell’odiernoricorrente come concorso esterno nel reato di associazione mafiosa.Il Tribunale del riesame ha pure motivato in ordine alla sussistenza in capoal [OSCURATO:PERSONA] dell’elemento soggettivo di tale forma di concorso.2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod.proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una sommache si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-terdisp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 20/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]