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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 26025/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19710/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 3 Aiecs s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 66 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 555/2014, depositata il 30 gennaio 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Alla stregua di quanto emergente dagli atti, in relazione al periodo di imposta 2005, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva effettuato prestazioni di servizi nei confronti dell'allora controllante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. esenti da Iva a norma dell'art. 10, comma 1, n. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non fatturate perché non remunerate.

L'Agenzia delle entrate aveva emesso avviso di accertamento recante la contestazione dell'omessa fatturazione di operazioni esenti e l'irrogazione delle corrispondenti sanzioni, sul presupposto che, stante la mancata emissione delle fatture, le anzidette prestazioni non erano state computate nel denominatore della frazione del cd. prorata di detraibilità, con conseguente integrale, e non soltanto in ragione del prorata, detrazione dell'Iva effettuata dalla contribuente.

La CTP di Milano aveva accolto l'impugnazione dell'avviso proposta da quest'ultima.

La CTR della [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata aveva, di contro, accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, evidenziando il carattere continuativo e periodico delle prestazioni, in virtù del quale esse dovevano essere ritenute effettuate, e quindi da fatturare, nel corso del medesimo periodo di imposta, e rilevando altresì la perseguita finalità ultima di conseguimento di un'indebita detrazione dell'Iva.

Avverso tale sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a sei motivi Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Con ordinanza interlocutoria resa ad esito dell'udienza camerale dell'Il maggio 2021, stante la deduzione della contribuente di aver formulato istanza di agevolazione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 4, d.l.n. 147 del 2018, conv. con mod. dalla I.n. 284 del 2017, disponevasi il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di acquisire informazioni sulla sorte della predetta istanza.[OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate, con atto datato 12 gennaio 2022, depositava "istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere", nel quale dava atto essere stata interpellata la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva comunicato (come da missiva allegata all'istanza stessa) "l'integrale definizione dei carichi tributari costituenti l'oggetto del giudizio pendente": instava, quindi, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.

Con "nota di deposito documenti", depositata in data 7 maggio 2024, la contribuente rappresentava che "il giudizio [...] deve intendersi pacificamente estinto a seguito della richiesta di definizione agevolata per cd. 'rottamazione delle cartelle', ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017, seguita dall'avvenuto regolare pagamento degli importi dovuti", c:ontestualmente allegando la cartella di pagamento, la comunicazione di [OSCURATO:SOCIETA]. di accoglimento dell'istanza e le quietanze di pagamento delle cinque rate: essa pure instava, quindi, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.

In conseguenza di quanto precede, preso atto della concorde richiesta delle parti anche in punto di spese di lite, deve - ai sensi degli artt. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 6, comma 2, d.l.n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016, che, richiamato dall'art. 1, comma 4, d.l. n. 148 del 201.7, cit., prevede l'impegno del debitore, all'atto della dichiarazione, di rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui la stessa si riferisce - dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Sez. 6-5, n. 4167 del 19/02/2020, Rv. 657307-01; Sez. 6, n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607-01), con compensazione tra le parti medesime, come richiesto (e come ritenuto da costante giurisprudenza: cfr. in part.

Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968-01, par. 8.3, p. 5) di dette spese.

P.Q.

M. Dichiara estinto il giudizio.

Spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19710/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 3 Aiecs s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 66 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 555/2014, depositata il 30 gennaio 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Alla stregua di quanto emergente dagli atti, in relazione al periodo di imposta 2005, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva effettuato prestazioni di servizi nei confronti dell'allora controllante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. esenti da Iva a norma dell'art. 10, comma 1, n. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non fatturate perché non remunerate. L'Agenzia delle entrate aveva emesso avviso di accertamento recante la contestazione dell'omessa fatturazione di operazioni esenti e l'irrogazione delle corrispondenti sanzioni, sul presupposto che, stante la mancata emissione delle fatture, le anzidette prestazioni non erano state computate nel denominatore della frazione del cd. prorata di detraibilità, con conseguente integrale, e non soltanto in ragione del prorata, detrazione dell'Iva effettuata dalla contribuente. La CTP di Milano aveva accolto l'impugnazione dell'avviso proposta da quest'ultima. La CTR della [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata aveva, di contro, accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, evidenziando il carattere continuativo e periodico delle prestazioni, in virtù del quale esse dovevano essere ritenute effettuate, e quindi da fatturare, nel corso del medesimo periodo di imposta, e rilevando altresì la perseguita finalità ultima di conseguimento di un'indebita detrazione dell'Iva. Avverso tale sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a sei motivi Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Con ordinanza interlocutoria resa ad esito dell'udienza camerale dell'Il maggio 2021, stante la deduzione della contribuente di aver formulato istanza di agevolazione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 4, d.l.n. 147 del 2018, conv. con mod. dalla I.n. 284 del 2017, disponevasi il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di acquisire informazioni sulla sorte della predetta istanza.[OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate, con atto datato 12 gennaio 2022, depositava "istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere", nel quale dava atto essere stata interpellata la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva comunicato (come da missiva allegata all'istanza stessa) "l'integrale definizione dei carichi tributari costituenti l'oggetto del giudizio pendente": instava, quindi, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate. Con "nota di deposito documenti", depositata in data 7 maggio 2024, la contribuente rappresentava che "il giudizio [...] deve intendersi pacificamente estinto a seguito della richiesta di definizione agevolata per cd. 'rottamazione delle cartelle', ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017, seguita dall'avvenuto regolare pagamento degli importi dovuti", c:ontestualmente allegando la cartella di pagamento, la comunicazione di [OSCURATO:SOCIETA]. di accoglimento dell'istanza e le quietanze di pagamento delle cinque rate: essa pure instava, quindi, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate. In conseguenza di quanto precede, preso atto della concorde richiesta delle parti anche in punto di spese di lite, deve - ai sensi degli artt. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 6, comma 2, d.l.n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016, che, richiamato dall'art. 1, comma 4, d.l. n. 148 del 201.7, cit., prevede l'impegno del debitore, all'atto della dichiarazione, di rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui la stessa si riferisce - dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Sez. 6-5, n. 4167 del 19/02/2020, Rv. 657307-01; Sez. 6, n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607-01), con compensazione tra le parti medesime, come richiesto (e come ritenuto da costante giurisprudenza: cfr. in part. Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968-01, par. 8.3, p. 5) di dette spese. P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio. Spes
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